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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11801 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Laura Martano, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 21022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 02.12.2025 e vertente
TRA
Avv.to IZ SO (cf. procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti;
- appellante -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giovanni Luca Gelonese (cf. presso cui elettivamente C.F._2 domicilia, come da procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t.; Controparte_2 CP_3
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. sulle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello presentato dall'Avv. IZ SO avverso la sentenza n. 36644/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona della CP_2 dott.ssa Pasqualina Martone, pubblicata in data 26.09.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 75502/2018, instaurato dallo stesso SO, con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n.
07120180052386714000, ruolo n. 2018/007344, notificata a mezzo P.E.C. in data 31.08.2018, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti Controparte_2 all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 111,64.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la predetta cartella l'istante eccepiva l'inesistenza di un valido titolo legittimante l'esecuzione esattoriale attesa la mancata conoscenza dei verbali di accertamento presupposti alla cartella impugnata. Concludeva per l'annullamento della cartella opposta ovvero, in via gradata, per la compensazione con un credito vantato nei confronti del con vittoria di spese ed attribuzione. Controparte_2
Non si costituivano l e l'ente impositore. Controparte_1
Con sentenza n. 36644/2023, pubblicata in data 26.09.2023, il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia di e del qualificava la domanda come “opposizione ex CP_4 Controparte_2 art. 23 L. 689/1981” e ne disponeva il rigetto in quanto, non avendo l'opponente richiesto, alla prima udienza di comparizione, il mutamento di rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, riteneva che l'opposizione rimanesse “un vero e proprio giudizio di cognizione di accertamento negativo in cui l'opponente-debitore ha veste sostanziale e processuale di attore [..]” con l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda. Pertanto, costituiva onere dell'opponente provare documentalmente che la cartella fosse stata il primo atto attraverso cui era venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria, depositando “quantomeno la richiesta al di visionare e/o estrarre copia degli atti come informato con espresso avviso nella Controparte_2 cartella impugnata”. In mancanza di tali produzioni l'opposizione veniva rigettata con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 05.10.2023,
l'Avv. IZ SO ha impugnato la suddetta sentenza individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee e ne ha chiesto l'integrale riforma, con accoglimento
2 dell'opposizione proposta in primo grado e condanna di entrambi gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Avv. SO ha precisato che all'udienza tenutasi il 27.10.2022 innanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di la causa avente RG. 75502/2018 era stata introitata a sentenza, per CP_2 poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 20.03.2023, con la quale il giudice disponeva il mutamento di rito, assegnando agli enti contumaci un termine per depositare le relative produzioni documentali, sanando, di fatto, le preclusioni già verificatesi. Ne era conseguita un'istanza di revoca di tale provvedimento da parte dello stesso opponente in considerazione del fatto che, trascorsa la prima udienza ed assegnata la causa a sentenza, non poteva più disporsi il mutamento di rito, per cui la causa era stata nuovamente riservata in decisione.
Ciò premesso, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'attore onerato di una prova incombente sull'ente impositore.
Si è costituita l deducendo la correttezza della Controparte_1 pronuncia impugnata ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto sostanziale, alla formazione del ruolo esattoriale e alle attività propedeutiche di competenza esclusiva dell'ente impositore, da ritenersi unico responsabile;
dunque, ha chiesto rigettarsi l'appello e dichiararsi la propria estraneità ai fatti di causa ovvero, in via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole stante la correttezza del proprio operato. Il tutto con spese di giudizio vinte.
Non si è costituito il Controparte_2
Nelle more del giudizio l'appellante ha insistito per la sospensione della cartella n.
07120180052386714000, reiterando con la comparsa conclusionale le proprie istanze e difese ed insistendo per la legittimazione di rispetto ad una eventuale condanna al pagamento CP_4 delle spese in ragione del principio di causalità.
Dichiarata la contumacia del con ordinanza del 10.05.2024, la causa è Controparte_2 stata successivamente rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
02.12.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, lette le quali è stata introitata a sentenza ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 281-sexies.
*******
3 § 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di rigetto della domanda proposta in primo grado e la conseguente valutazione del merito della stessa, previa qualificazione giuridica dell'azione esercitata.
§ 3. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato all
[...]
e al a mezzo PEC del 14.09.2018, con successiva Controparte_1 Controparte_2 iscrizione a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di in data 19.09.2018 (cfr. all.to CP_2
“produzione di primo grado” del fascicolo di parte appellante), l'Avv. IZ SO ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120180052386714000, notificatagli a mezzo PEC del 31.08.2018, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo esattoriale in ragione dell'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. presupposti alla suddetta cartella, stante la mancata formazione di un valido titolo legittimante l'esecuzione azionata.
Di fatto, dunque, l'istante ha esercitato sic et simpliciter un'azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, tempestivamente proposta nel termine di 30 gg. previsto per legge, come rilevato anche dal giudice di prime cure (cartella esattoriale notificata in data
31.08.2018 – atto di citazione notificato in data 14.09.2018, oltre che depositato in cancelleria in data 19.09.2018).
§ 4. Innanzitutto, rispetto alla sollevata eccezione di “inesistenza del titolo esecutivo”, vale la pena precisare che – come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. SS.UU. n. 22080/2017) – il verbale di accertamento di violazione del codice della strada costituisce un titolo esecutivo del tutto peculiare, in quanto acquista efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata.
4 L'art. 203, comma 3, C.d.S. espressamente stabilisce: «Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento». Esso, dunque, nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada;
cosicché, per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare e a consentire all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Ne consegue che, nel sistema delineato dal legislatore, la “notificazione” del verbale di accertamento non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma è fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue tale diritto (art. 201, comma 5, C.d.S.).
In altri termini, l'omessa notificazione costituisce un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. Pertanto, la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione. Ne consegue che la tempestiva notificazione del verbale di accertamento si configura come requisito di validità del titolo esecutivo che – pur esistente e dotato di efficacia esecutiva – se non notificato, resta contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l'accertamento.
In definitiva, il verbale è provvedimento (ed anche titolo) esecutivo pur non essendo definitivo l'accertamento in esso contenuto.
§ 5. Ciò detto, quanto all'eccezione di omessa notifica del verbale dedotta dall'opponente a mezzo atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., piuttosto che con ricorso ex art. 7 del
5 d.lgs. 150/2011, si evidenzia che per granitico orientamento della Corte Suprema di
Cassazione: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento» (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n.
26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021).
In linea con tale statuizione, più di recente, la Corte di Cassazione ha poi precisato: «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (cfr. in parte motiva
Cass. n. 4690/2022).
Pertanto, il mero errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del giudizio non si riverbera sulla ammissibilità e/o validità della domanda attorea.
Sul punto gli stessi giudici di legittimità a Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che:
«nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata
6 quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Ne consegue, alla luce dei principi testé enunciati, la piena ammissibilità e tempestività dell'azione latamente recuperatoria esercitata dall'Avv. SO.
A differenza di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, infatti, l'omessa richiesta di mutamento di rito da parte di SO non ha inciso sulla “natura” del giudizio promosso, con conseguente onere in capo all'opponente-debitore di “provare documentalmente che la cartella è stata effettivamente il primo atto attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria essendo mancata e/o nulla la notifica del verbale di accertamento sotteso”.
Parimenti, non è condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure in ordine alla dedotta prova della notifica del verbale di accertamento n. 16105382/14, sotteso alla cartella impugnata, sulla scorta del solo esame della cartella esattoriale da cui si evince una “presunta” notifica in data 13.01.2014, facendo conseguentemente ricadere sull'opponente l'onere di produrre “quantomeno” la richiesta di accesso agli atti rivolta al sulla cui Controparte_2 mancanza il Giudice di Pace fonda il rigetto dell'opposizione.
Sorvolando sul tentativo tardivo del primo giudice di disporre d'ufficio il mutamento di rito, giova ricordare sul tema, non solo il principio di diritto ut supra richiamato espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 758/2022, ma anche quello secondo cui:
«Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dall'art. 7 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150, sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso», ma comportando tale
7 consolidamento la produzione di effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito “erroneamente” seguito (Cass. n. 9847/2020; conf. Cass. n. 186/2020).
Inoltre, come osserva la medesima Corte di Cassazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, sussiste «una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale»; se l'errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di pace, non può essere più ravvisato (neppure) dal
Tribunale in funzione di giudice d'appello (Cass. n. 9847/2020).
Da tutto quanto detto se ne deduce che: 1) la domanda introduttiva del giudizio di primo grado deve correttamente qualificarsi come opposizione recuperatoria (in senso lato) ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011; 2) tale domanda risulta ammissibile in quanto tempestivamente proposta entro il termine decadenziale di 30 gg.; 3) il mancato mutamento di rito in primo grado implica il mero consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto, lasciando impregiudicata la legittimità dell'azione esperita.
§ 6. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Invero, l'opposizione proposta dall'Avv. SO va accolta in ragione del fatto che, stante la contumacia in primo grado di entrambi gli enti convenuti, non è stata fornita dall'Amministrazione procedente la prova della rituale notifica del verbale di accertamento di infrazioni al C.d.S. sotteso alla cartella opposta, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta, secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale (cfr. Cass. n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
§ 7. Quanto all'onere di provare l'omessa notificazione dei verbali di accertamento non vi
è dubbio che incomba unicamente sull'ente impositore, dovendosi escludere un onere in capo all'opponente di fornire una prova documentale della sua omessa conoscenza mediante la presentazione di un'istanza di accesso agli atti della P.A.
8 Come precisato dai giudici di legittimità: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa
a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca
l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (Cass. n. 5403/2019; cfr. pure in parte motiva Cass. S.U. 22080/2017 - conf. Cass. n.
4690/2022 ove si legge: “l'amministrazione [..] è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva”).
§ 8. Infine, con riferimento alla richiesta dell'Agente della riscossione di condannare alle spese di lite soltanto il in quanto unico responsabile, questo giudice – Controparte_2 ferma l'indubbia legittimazione passiva dell'Agente (anche alla luce dei più Controparte_5 recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da ultimo Cass. n. 11661/2024;
Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis Cass. n. 12385/2013 e
Cass. n. 8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , non proposta nel caso in Controparte_6 esame, e comunque inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto – anche a volerla desumere con una forzatura interpretativa – proposta ex novo in appello (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n.
15390/2018; Cass. 24774/2018).
§ 9. In considerazione del pieno accoglimento del gravame, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (con riforma della sentenza di primo grado anche relativamente al capo delle spese) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, incidendo sulla
9 determinazione del quantum il tenore documentale e la semplicità della causa, l'esiguità del suo valore, l'attività difensionale svolta e la condotta processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 36644/2023 resa dal
Giudice di Pace di in data 30.08.2023 e pubblicata in data 26.09.2023 (R.G. n. CP_2
75502/2018), nel giudizio instaurato dall'avv. SO IZ, dichiara l'illegittimità e dunque la non debenza dei crediti portati dalla cartella di pagamento
07120180052386714000, ruolo n. 2018/007344.
2. Condanna gli appellati e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'Avv.
SO IZ, che liquida complessivamente in € 504,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Laura Martano, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 21022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 02.12.2025 e vertente
TRA
Avv.to IZ SO (cf. procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti;
- appellante -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giovanni Luca Gelonese (cf. presso cui elettivamente C.F._2 domicilia, come da procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t.; Controparte_2 CP_3
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. sulle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello presentato dall'Avv. IZ SO avverso la sentenza n. 36644/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona della CP_2 dott.ssa Pasqualina Martone, pubblicata in data 26.09.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 75502/2018, instaurato dallo stesso SO, con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n.
07120180052386714000, ruolo n. 2018/007344, notificata a mezzo P.E.C. in data 31.08.2018, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti Controparte_2 all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 111,64.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la predetta cartella l'istante eccepiva l'inesistenza di un valido titolo legittimante l'esecuzione esattoriale attesa la mancata conoscenza dei verbali di accertamento presupposti alla cartella impugnata. Concludeva per l'annullamento della cartella opposta ovvero, in via gradata, per la compensazione con un credito vantato nei confronti del con vittoria di spese ed attribuzione. Controparte_2
Non si costituivano l e l'ente impositore. Controparte_1
Con sentenza n. 36644/2023, pubblicata in data 26.09.2023, il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia di e del qualificava la domanda come “opposizione ex CP_4 Controparte_2 art. 23 L. 689/1981” e ne disponeva il rigetto in quanto, non avendo l'opponente richiesto, alla prima udienza di comparizione, il mutamento di rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, riteneva che l'opposizione rimanesse “un vero e proprio giudizio di cognizione di accertamento negativo in cui l'opponente-debitore ha veste sostanziale e processuale di attore [..]” con l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda. Pertanto, costituiva onere dell'opponente provare documentalmente che la cartella fosse stata il primo atto attraverso cui era venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria, depositando “quantomeno la richiesta al di visionare e/o estrarre copia degli atti come informato con espresso avviso nella Controparte_2 cartella impugnata”. In mancanza di tali produzioni l'opposizione veniva rigettata con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 05.10.2023,
l'Avv. IZ SO ha impugnato la suddetta sentenza individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee e ne ha chiesto l'integrale riforma, con accoglimento
2 dell'opposizione proposta in primo grado e condanna di entrambi gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Avv. SO ha precisato che all'udienza tenutasi il 27.10.2022 innanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di la causa avente RG. 75502/2018 era stata introitata a sentenza, per CP_2 poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 20.03.2023, con la quale il giudice disponeva il mutamento di rito, assegnando agli enti contumaci un termine per depositare le relative produzioni documentali, sanando, di fatto, le preclusioni già verificatesi. Ne era conseguita un'istanza di revoca di tale provvedimento da parte dello stesso opponente in considerazione del fatto che, trascorsa la prima udienza ed assegnata la causa a sentenza, non poteva più disporsi il mutamento di rito, per cui la causa era stata nuovamente riservata in decisione.
Ciò premesso, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'attore onerato di una prova incombente sull'ente impositore.
Si è costituita l deducendo la correttezza della Controparte_1 pronuncia impugnata ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto sostanziale, alla formazione del ruolo esattoriale e alle attività propedeutiche di competenza esclusiva dell'ente impositore, da ritenersi unico responsabile;
dunque, ha chiesto rigettarsi l'appello e dichiararsi la propria estraneità ai fatti di causa ovvero, in via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole stante la correttezza del proprio operato. Il tutto con spese di giudizio vinte.
Non si è costituito il Controparte_2
Nelle more del giudizio l'appellante ha insistito per la sospensione della cartella n.
07120180052386714000, reiterando con la comparsa conclusionale le proprie istanze e difese ed insistendo per la legittimazione di rispetto ad una eventuale condanna al pagamento CP_4 delle spese in ragione del principio di causalità.
Dichiarata la contumacia del con ordinanza del 10.05.2024, la causa è Controparte_2 stata successivamente rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
02.12.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, lette le quali è stata introitata a sentenza ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 281-sexies.
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3 § 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di rigetto della domanda proposta in primo grado e la conseguente valutazione del merito della stessa, previa qualificazione giuridica dell'azione esercitata.
§ 3. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato all
[...]
e al a mezzo PEC del 14.09.2018, con successiva Controparte_1 Controparte_2 iscrizione a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di in data 19.09.2018 (cfr. all.to CP_2
“produzione di primo grado” del fascicolo di parte appellante), l'Avv. IZ SO ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120180052386714000, notificatagli a mezzo PEC del 31.08.2018, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo esattoriale in ragione dell'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. presupposti alla suddetta cartella, stante la mancata formazione di un valido titolo legittimante l'esecuzione azionata.
Di fatto, dunque, l'istante ha esercitato sic et simpliciter un'azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, tempestivamente proposta nel termine di 30 gg. previsto per legge, come rilevato anche dal giudice di prime cure (cartella esattoriale notificata in data
31.08.2018 – atto di citazione notificato in data 14.09.2018, oltre che depositato in cancelleria in data 19.09.2018).
§ 4. Innanzitutto, rispetto alla sollevata eccezione di “inesistenza del titolo esecutivo”, vale la pena precisare che – come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. SS.UU. n. 22080/2017) – il verbale di accertamento di violazione del codice della strada costituisce un titolo esecutivo del tutto peculiare, in quanto acquista efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata.
4 L'art. 203, comma 3, C.d.S. espressamente stabilisce: «Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento». Esso, dunque, nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada;
cosicché, per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare e a consentire all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Ne consegue che, nel sistema delineato dal legislatore, la “notificazione” del verbale di accertamento non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma è fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue tale diritto (art. 201, comma 5, C.d.S.).
In altri termini, l'omessa notificazione costituisce un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. Pertanto, la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione. Ne consegue che la tempestiva notificazione del verbale di accertamento si configura come requisito di validità del titolo esecutivo che – pur esistente e dotato di efficacia esecutiva – se non notificato, resta contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l'accertamento.
In definitiva, il verbale è provvedimento (ed anche titolo) esecutivo pur non essendo definitivo l'accertamento in esso contenuto.
§ 5. Ciò detto, quanto all'eccezione di omessa notifica del verbale dedotta dall'opponente a mezzo atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., piuttosto che con ricorso ex art. 7 del
5 d.lgs. 150/2011, si evidenzia che per granitico orientamento della Corte Suprema di
Cassazione: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento» (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n.
26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021).
In linea con tale statuizione, più di recente, la Corte di Cassazione ha poi precisato: «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (cfr. in parte motiva
Cass. n. 4690/2022).
Pertanto, il mero errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del giudizio non si riverbera sulla ammissibilità e/o validità della domanda attorea.
Sul punto gli stessi giudici di legittimità a Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che:
«nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata
6 quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Ne consegue, alla luce dei principi testé enunciati, la piena ammissibilità e tempestività dell'azione latamente recuperatoria esercitata dall'Avv. SO.
A differenza di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, infatti, l'omessa richiesta di mutamento di rito da parte di SO non ha inciso sulla “natura” del giudizio promosso, con conseguente onere in capo all'opponente-debitore di “provare documentalmente che la cartella è stata effettivamente il primo atto attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria essendo mancata e/o nulla la notifica del verbale di accertamento sotteso”.
Parimenti, non è condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure in ordine alla dedotta prova della notifica del verbale di accertamento n. 16105382/14, sotteso alla cartella impugnata, sulla scorta del solo esame della cartella esattoriale da cui si evince una “presunta” notifica in data 13.01.2014, facendo conseguentemente ricadere sull'opponente l'onere di produrre “quantomeno” la richiesta di accesso agli atti rivolta al sulla cui Controparte_2 mancanza il Giudice di Pace fonda il rigetto dell'opposizione.
Sorvolando sul tentativo tardivo del primo giudice di disporre d'ufficio il mutamento di rito, giova ricordare sul tema, non solo il principio di diritto ut supra richiamato espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 758/2022, ma anche quello secondo cui:
«Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dall'art. 7 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150, sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso», ma comportando tale
7 consolidamento la produzione di effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito “erroneamente” seguito (Cass. n. 9847/2020; conf. Cass. n. 186/2020).
Inoltre, come osserva la medesima Corte di Cassazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, sussiste «una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale»; se l'errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di pace, non può essere più ravvisato (neppure) dal
Tribunale in funzione di giudice d'appello (Cass. n. 9847/2020).
Da tutto quanto detto se ne deduce che: 1) la domanda introduttiva del giudizio di primo grado deve correttamente qualificarsi come opposizione recuperatoria (in senso lato) ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011; 2) tale domanda risulta ammissibile in quanto tempestivamente proposta entro il termine decadenziale di 30 gg.; 3) il mancato mutamento di rito in primo grado implica il mero consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto, lasciando impregiudicata la legittimità dell'azione esperita.
§ 6. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Invero, l'opposizione proposta dall'Avv. SO va accolta in ragione del fatto che, stante la contumacia in primo grado di entrambi gli enti convenuti, non è stata fornita dall'Amministrazione procedente la prova della rituale notifica del verbale di accertamento di infrazioni al C.d.S. sotteso alla cartella opposta, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta, secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale (cfr. Cass. n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
§ 7. Quanto all'onere di provare l'omessa notificazione dei verbali di accertamento non vi
è dubbio che incomba unicamente sull'ente impositore, dovendosi escludere un onere in capo all'opponente di fornire una prova documentale della sua omessa conoscenza mediante la presentazione di un'istanza di accesso agli atti della P.A.
8 Come precisato dai giudici di legittimità: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa
a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca
l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (Cass. n. 5403/2019; cfr. pure in parte motiva Cass. S.U. 22080/2017 - conf. Cass. n.
4690/2022 ove si legge: “l'amministrazione [..] è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva”).
§ 8. Infine, con riferimento alla richiesta dell'Agente della riscossione di condannare alle spese di lite soltanto il in quanto unico responsabile, questo giudice – Controparte_2 ferma l'indubbia legittimazione passiva dell'Agente (anche alla luce dei più Controparte_5 recenti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da ultimo Cass. n. 11661/2024;
Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis Cass. n. 12385/2013 e
Cass. n. 8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , non proposta nel caso in Controparte_6 esame, e comunque inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto – anche a volerla desumere con una forzatura interpretativa – proposta ex novo in appello (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n.
15390/2018; Cass. 24774/2018).
§ 9. In considerazione del pieno accoglimento del gravame, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (con riforma della sentenza di primo grado anche relativamente al capo delle spese) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, incidendo sulla
9 determinazione del quantum il tenore documentale e la semplicità della causa, l'esiguità del suo valore, l'attività difensionale svolta e la condotta processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 36644/2023 resa dal
Giudice di Pace di in data 30.08.2023 e pubblicata in data 26.09.2023 (R.G. n. CP_2
75502/2018), nel giudizio instaurato dall'avv. SO IZ, dichiara l'illegittimità e dunque la non debenza dei crediti portati dalla cartella di pagamento
07120180052386714000, ruolo n. 2018/007344.
2. Condanna gli appellati e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'Avv.
SO IZ, che liquida complessivamente in € 504,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
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