Art. 1.
Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41 , sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54.
Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41 , sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54.