Art. 893.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.