Articolo 893 del Codice della navigazione
Articolo 892Articolo 885
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21 aprile 1942
Art. 893.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).

In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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