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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3346/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Ascioni e Abate)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Greco)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1648 del 13/11/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta dalla - d'ora in poi, breviter, Parte_1
“ ” - volta ad accertare la legittimità della sanzione disciplinare di n. 5 giorni di sospensione dalla CP_2 retribuzione e dal servizio irrogata al dipendente con comunicazione del 17/1/2024. Controparte_1
Il interponeva appello, cui resisteva il lavoratore. CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in plurimi motivi, ma è assorbente - in senso negativo alla Società
- l'esame del primo con cui si contesta la conclusione preliminare a cui è giunto il primo giudice, ad avviso del quale il datore era decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.
Sul punto, l'appellante sostiene: a) che doveva applicarsi, invece, la procedura disciplinare contemplata dalla contrattazione collettiva, b) che, comunque, all'interno dell'art. 7 Stat. Lav., non si rinveniva alcun termine decadenziale, e c) che, ad ogni buon conto, tale normativa penalizzava il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 3, 24 e 111 Cost., a fronte della posizione meno stringente in capo al lavoratore.
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate.
Innanzitutto, va sgombrato il campo dal rilievo per cui, nella specie, non dovesse applicarsi la procedura disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, atteso che, dalla documentazione versata in atti, era emersa la chiara volontà del datore di voler applicare proprio tale normativa,
Si vedano, in tal senso, la comunicazione dell'Ispettorato del lavoro del 14/2/2024: “a norma dell'art. 7 della legge in oggetto, il lavoratore in indirizzo ha richiesto a questo Ufficio la costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato cui demandare l'esame del provvedimento disciplinare inflittogli da codesta spettabile Società (…) si invita la Società in indirizzo a segnalare il nominativo del proprio rappresentante entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, avvertendo che, in difetto, la sanzione disciplinare,
a mente dell'ultimo comma del menzionato art. 7, non avrà effetto”, nonché la risposta della Società con pec del 20/2/2024: “con la presente, comunichiamo che l'azienda proporre azione giudiziaria avanti al giudice ordinario e conseguentemente non nominiamo l'arbitro di parte, il tutto come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori” (sottolineature dello scrivente).
Orbene, in punto di fatto, è pacifico tra gli odierni contendenti - oltreché documentalmente provato - che: a) con provvedimento del 17/1/2024, la Società ha inflitto la sanzione conservativa di cui sopra;
b) con comunicazione del 5/2/2024, il ha chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato;
CP_1
c) con nota del 14/2/2024, l'Ispettorato del lavoro ha invitato il datore a nominare il proprio arbitro;
d) con pec del 20/2/2024, la Società ha palesato l'intenzione di non provvedere in tal senso;
e e) con ricorso depositato il 18/3/2024, la stessa Società ha intrapreso l'azione giudiziaria.
Trova, pertanto, applicazione - come correttamente ritenuto dal primo giudice - il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 300/1970, il quale stabilisce che, “quando il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto”, laddove, nella specie, l'azione è stata proposta
23 giorni dopo tale invito e, quindi, oltre il termine di 10 giorni che scadeva il 24/3/2024 (la sentenza impugnata conclude, infatti, nel senso che “il datore, per evitare l'inefficacia della sanzione, avrebbe dovuto proporre l'azione giudiziaria nei 10 giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell' a nominare Parte_2 il suo rappresentante in seno al Collegio arbitrale adìto dal lavoratore”). Nello specifico, il citato art. 7 prevede che il lavoratore possa procedere all'impugnazione della sanzione disciplinare, chiedendo la costituzione, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della stessa,
presso il competente Ispettorato del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato;
il datore di lavoro, a sua volta, ha la facoltà di accettare che la sanzione venga decisa dal predetto Collegio, provvedendo alla nomina di un suo componente nel termine di decadenza di 10 giorni dall'apposito invito rivoltogli dal suddetto
Ispettorato; qualora, però, non accetti la costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato, lo stesso datore è tenuto a procedere, sempre nel medesimo termine di decadenza di 10 giorni, con l'azione giudiziaria, mediante il deposito del ricorso davanti al Tribunale competente, pena, altrimenti, l'inefficacia della sanzione irrogata.
Nell'ottica dell'applicazione di tale normativa, i giudici della Consulta hanno rilevato che il datore di lavoro può autonomamente adire il giudice e sottrarsi alla procedura arbitrale ma, in ogni caso, l'azione deve essere promossa entro 10 giorni dall'invito, rivoltogli dall'Ufficio suddetto, alla nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio arbitrale poiché, in difetto, la sanzione non ha effetto (v. la datata, ma sempre attuale, Corte Cost. 29/12/1989, n. 586).
Si è, altresì, precisato che, per le sanzioni disciplinari conservative - che, in sostanza, sono accadimenti di scarsa rilevanza e che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro - giustamente il legislatore ha privilegiato il ricorso alla procedura arbitrale, nel senso che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che la vicenda disciplinare possa essere risolta, meglio e speditamente, con il ricorso alla suddetta procedura, non escludendo l'eventualità che, durante l'ulteriore corso dello stesso rapporto, lo stesso datore possa anche rimuovere per intero il torto fatto al lavoratore (ossia non tenendo più conto della sospensione o dell'ammonimento e rimborsando la retribuzione trattenuta o la multa inflitta).
La stessa Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata previsione del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria trova nella stessa norma dei temperamenti: innanzitutto, il datore di lavoro è libero di adire il giudice appena il lavoratore contesta la legittimità della sanzione, anche se può essere raro il caso in cui egli adisca, direttamente ed indipendentemente dalla contestazione, il giudice per fare dichiarare la legittimità della sanzione inflitta;
il datore di lavoro, comunque, per evitare l'inefficacia della sanzione, deve proporre l'azione giudiziaria nei 10 giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell a nominare Parte_2 il suo rappresentante in seno al Collegio arbitrale adìto dal lavoratore.
Si conferma, quindi, che il termine di 10 giorni, in capo al datore di lavoro per procedere alla nomina dell'arbitro oppure per promuovere l'azione giudiziaria, è fissato a pena di decadenza, e ciò al fine di garantire il diritto del lavoratore di far accertare, con immediatezza e tempestività, l'eventuale illegittimità della sanzione e, comunque, al fine di eliminare lo stato incertezza legato alla stessa sanzione, che è lo scopo della stessa disposizione di cui al citato art. 7 e rientra nelle tutele costituzionali dello stesso lavoratore.
Non si rivela, quindi, irragionevole che il lavoratore, sotto questo profilo, goda di maggiore libertà dei termini: infatti, a tal proposito, nella motivazione della sentenza del giudice delle leggi, si evidenzia che, per fare accertare l'illegittimità della sanzione inflittagli, il lavoratore o può richiedere la costituzione del Collegio arbitrale entro 20 giorni dall'applicazione della sanzione o adire il giudice e, in quest'ultimo caso, l'azione può
essere promossa immediatamente o nei due anni per evitare gli effetti pregiudizievoli della recidiva oppure, infine, fino al compimento della prescrizione ordinaria, assumendo ovviamente il rischio dell'eventuale recidiva. In ordine a tale diversa applicazione dei termini, per quanto riguarda la violazione dell'art. 41 Cost. - prospettata sotto il profilo del pregiudizio arrecato al potere organizzatorio dell'imprenditore, per lo stato di incertezza sulla sorte della sanzione - si è, altresì, osservato che, a parte i rilevati limiti all'esercizio di detto potere, derivanti dalla finalità di attuazione di una razionale organizzazione del lavoro e dalla tutela della libertà e dignità del lavoratore, il suddetto pregiudizio non deriva dalla legge, quanto piuttosto dallo stesso comportamento del datore di lavoro: invero, quest'ultimo, secondo la previsione legislativa, ha i mezzi per evitarlo, sempre che in effetti sussista, promuovendo l'azione davanti al giudice con immediatezza per fare accertare la legittimità della sanzione inflitta al lavoratore.
In buona sostanza, l'esigenza di celerità è a tutela dei diritti costituzionali del lavoratore che, da un lato, si vede costretto a reagire alla contestazione del datore di lavoro - il quale avrebbe tutto l'interesse a procrastinare i termini di accertamento per lasciare anche nell'incertezza il lavoratore - e, dall'altro lato, ha diritto a superare lo stato di incertezza.
Ne consegue che il termine, anche se esiguo a carico del datore, è legato alla tutela di tali diritti costituzionali a tutela dello stesso lavoratore e, comunque, lo stesso datore non subisce alcun preteso pregiudizio, atteso che, nel momento in cui applica la sanzione disciplinare e decide di non aderire all'invito di nominare l'arbitro, dovrebbe avere già a disposizione tutti gli elementi necessari per poter procedere con l'azione giudiziaria, essendo la sanzione stessa frutto degli accertamenti che avrebbe dovuto effettuare prima della sua irrogazione (in buona sostanza, costituendo la sanzione un suo atto e, quindi, determinato dalla sua volontà, e non un atto che, come nel caso del lavoratore, è stato costretto a subire).
Peraltro, in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost. circa la libertà dell'azione giudiziaria, si
è evidenziato che, nel nostro ordinamento giuridico, tale principio trova il temperamento nella circostanza che la stessa azione giudiziaria debba essere svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge,
comprendendo anche eventuali termini di decadenza che possono essere, legittimamente, applicati.
Tali principi volti a configurare la decadenza del datore di lavoro qualora non proceda nei termini sopra indicati alla proposizione del ricorso, sono stati ripresi dal successivo, consolidato, orientamento del
Supremo Collegio - v., tra le altre, Cass., sez. lav., 9/7/2015, n. 14352; Cass., sez. lav., 8/6/2011, n. 12457;
Cass., sez. lav., 11/10/2006, n. 21760; Cass., sez. lav., 17/1/1998, n. 397 - secondo cui il datore di lavoro, il quale abbia intimato una sanzione disciplinare, tempestivamente impugnata dal lavoratore con richiesta di formazione del Collegio arbitrale previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 300/1970, deve, al fine di evitare l'inefficacia della sanzione, proporre l'azione giudiziaria nel termine di 10 giorni dall'invito da parte dell a nominare il suo rappresentante in seno al Collegio medesimo. Parte_2
Ragionare diversamente, ossia ritenere che il datore non abbia un termine per adire l'Autorità giudiziaria, induce al risultato che il lavoratore, il quale promuove immediatamente l'impugnazione della sanzione con la procedura arbitrale, avendo interesse, quindi, ad una rapida definizione della vicenda, si troverebbe, poi, nelle condizioni di dover rimanere nell'incertezza legata al termine troppo lungo che avrebbe lo stesso datore per promuovere l'azione giudiziaria.
Di contro, non vi configura alcuna compressione dei diritti del datore, il quale sceglie liberamente di non aderire al Collegio arbitrale e di promuovere l'azione giudiziaria, sicchè, nella logica del contemperamento dei contrapposti interessi, va ravvisata la tutela dei diritti costituzionali del lavoratore, anche ad una rapida soluzione della vicenda, che è, in fondo, nell'ottica della stessa previsione e degli stretti termini previsti, proprio a tutela del lavoratore, dall'art. 7, comma 6, Stat. Lav. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (superflua ogni attività istruttoria orale richiesta dal datore ed assorbite le questioni attinenti al “merito” della sanzione disciplinare irrogata al dipendente).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in linea con i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando anche il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 4.000,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)