Articolo 893 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 892Articolo 894
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9 ottobre 2010
Art. 893. Dell'impiego 1. Il militare in servizio permanente e' fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare. 2. Il rapporto di impiego puo' essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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