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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere rel dott. Pasquale Cabato – Giudice aus. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 4615/2024 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2025, vertente tra
, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, dall'Avv. Mario Trezza – C.F. C.F._1
, pec – presso il cui studio elegge CodiceFiscale_2 Email_1
domicilio in Roma, via Appia Nuova 425giusta procura in atti;
- appellante
E
Controparte_1
- appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 2831/2024 Parte_1 Controparte_1
resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n.r.g. 65981/2022, con la quale il giudice aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avanzata dall'odierno appellante avverso l'esecuzione immobiliare promossa da e compensato le spese di lite. Controparte_1
Con atto di appello, l'appellante formulava le seguenti domande: “1) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, n° 2831/2024 del 13/02/2024, emanata dal
Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio inter partes di primo grado, nrg. 65981/2022,
1 2) Dichiarare l'inesistenza e/o la infondatezza e/o, in ogni caso, l'intervenuta estinzione del credito vantato dal sig. nei confronti della e, Controparte_1 Controparte_2
conseguenzialmente, per quanto di ragione, del sig. , nonché la illegittimità e/o Parte_1
l'inammissibilità e/o, in ogni caso, infondatezza delle ragioni tutte dallo stesso appellato addotte a sostegno della propria pretesa creditoria e, per l'effetto,
3) Dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza del diritto dell'appellato di procedere ad esecuzione forzata sul bene di proprietà personale dell'appellante, descritto in premessa al capo I b); 4)
Dichiarare, quindi, la illegittimità e/o inefficacia e, conseguenzialmente, la estinzione della procedura esecutiva intrapresa dal sig. in danno del sig. dinanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale Civile di Roma, nrge. 268/2021, con ordine di immediata cancellazione a cura e spese del medesimo creditore procedente, odierno appellato, della trascrizione del pignoramento eseguito in danno dell'odierno appellante;
5) Condannare il medesimo appellato, , al Controparte_1
risarcimento del danno - da liquidarsi in misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero, in quella, maggiore o minore, che risulterà, anche in via equitativa, di Giustizia - in favore dell'appellante, ai sensi dell'art. 96, commi 1°, 2° e 3°, C.P.C., per la evidente sua incauta condotta, concretizzatasi nell'aver eseguito - e mantenuto in vita - il pignoramento oggetto della suddetta procedura esecutiva,
nrge. 268/2021, malgrado la evidente consapevolezza dell'assoluto difetto di titolo - ovvero, di credito - da porre a fondamento dell'azione esecutiva de qua, risultata palesemente superflua;
6)
Condannare, altresì, parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese e compensi sia della fase sommaria e cautelare della opposizione all'esecuzione, sia della fase relativa alla istanza ex art. 483 C.P.C. e sia della fase relativa alla istanza ex art. 495 C.P.C., oltre iva, cap e spese generali, come per legge;
7) Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento Controparte_1
in favore del sig. delle spese, compensi e spese generali, oltre iva e cap come per Parte_1 legge, di entrambi i gradi di merito del presente giudizio”..
Il sig. non si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza del 22/01/2025 nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 5/02/2025 di cui è stata data rituale comunicazione al difensore costituito, nessuno è comparso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
L'appello è improcedibile.
Come sopra anticipato, nella presente causa nessuno è comparso né alla prima udienza, né alla nuova odierna udienza di cui è stata data rituale comunicazione per via telematica ai procuratori delle parti.
2 Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Nulla per le spese.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 2831/2024 così provvede;
- dichiara improcedibile l'appello;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma li 5/02/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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