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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 271 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._1
Maria Sarra ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto, n. 65, giusta procura in atti;
- Attore – contro
, nata il [...] a [...] Controparte_2
Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Saveria Cusumano ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Prolungamento Aschenez, dir.
Amendola, n. 15, giusta procura in atti;
- Convenuto -
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore
- Convenuto contumace –
Motivi della decisione
Con comparsa in riassunzione depositata in data 02.02.2015 e notificata in data 19.01.2015, il IGnor ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la Controparte_1 IG e l' Controparte_2 Controparte_3
, premettendo che a seguito di ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Reggio
[...]
Calabria in data 05.06.2014 e depositata in cancelleria in data 10.06.2014 (non notificata né comunicata), in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta Controparte_2
è stata dichiarata l'incompetenza per valore dell'adito Ufficio del Giudice
[...]
di Pace, in favore del Tribunale di Reggio Calabria, al quale sono state rimesse le parti, con assegnazione del termine di novanta giorni per la riassunzione, con compensazione delle spese di lite.
L'attore ha dedotto che la suindicata ordinanza è stata conosciuta dall'interessato in data
14.11.2014.
In fatto, ha dedotto che, con atto di citazione notificato in data 08.05.2012, Controparte_1
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, Controparte_2
e l' affinché fosse accertato e dichiarato l'indebito arricchimento, ai
[...] CP_3 sensi dell'art. 2041, c.c., realizzato dalla IG (figlia Controparte_2 dell'attore), con conseguente restituzione delle somme versate a partire dal mese di settembre
2010, sino al febbraio 2012, per un ammontare complessivo di € 4.334,00. Altresì, parte attrice, in via autonoma, ma concorrente, aveva chiesto la condanna in solido di Controparte_2
e dell' alla restituzione della somma di € 722,49 relativamente ai
[...] CP_3 mesi successivi all'intervenuto decreto che ha estinto il mantenimento (dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012).
All'udienza del 23.05.2014, il Giudice di Pace si è riservato sull'eccezione preliminare e con ordinanza del 05.06.2014, depositata in cancelleria in data 10.06.2014, il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Reggio Calabria, assegnando alle parti termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione della causa.
Tutto quanto sopra premesso, parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art.2041 c.c. realizzato da parte della IG.ra , con conseguente restituzione delle Controparte_2
somme versate dal padre, a partire dal mese di settembre 2010, sino al febbraio 2012, per un ammontare complessivo pari ad €.4.334,00.
In via autonoma ma concorrente, accertare e dichiarare la violazione dell'ordine giudiziale da parte della IG.ra , nonché dell' con condanna di Controparte_2 CP_3
entrambe le parti in solido, relativamente ai mesi successivi all'intervenuto decreto che ha estinto il mantenimento (dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012), alla restituzione della somma pari a €.722,49.
Condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese generali.”
Si è costituta, con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del
13.05.2015, contestando il contenuto delle domande Controparte_2
avanzate ex adverso con la comparsa in riassunzione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Parte convenuta, richiamando la comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al
Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha rappresentato che il proprio diritto al mantenimento, in quanto figlia dell'attore, trovava fondamento nella sentenza n. 349/1988, emessa in data
20.07.1988 dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stato stabilito quanto segue:
“…Ordina all'Ente FFSS compartimento di appartenenza, di distrarre a favore di Parte_1
, nt il 23/07/1948, a Calanna, dagli emolumenti mensili dovuti a
[...] Controparte_4
, la somma di £ 250 mensili a titolo di mantenimento della figlia
[...] Controparte_2
.”.
[...]
La convenuta ha rappresentato che la situazione giuridica è stata modificata dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 21.10.2011, con ricorso per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da mediante il quale è stata Controparte_1
chiesta la revoca del mantenimento nei confronti della figlia per aver la stessa contratto matrimonio.
La convenuta ha precisato che, fin dalla presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili matrimonio, il IGnor si è preoccupato solo ed esclusivamente affinché Controparte_1 venisse ridotto l'assegno di mantenimento dell'importo di £ 250 mensili, riconosciuto a
, madre della convenuta, per il mantenimento della figlia. Ha specificato, Parte_1 inoltre, che l'attore non aveva mai provveduto spontaneamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, sino a quando – la IG – ha dato Parte_1
esecuzione alla sentenza con conseguente pignoramento presso terzi (FFSS).
La convenuta ha, inoltre, aggiunto che l'attore non ha corrisposto alcuna somma a titolo di spese straordinarie.
Parte convenuta ha eccepito che se, da un lato, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non si protrae sine die, dall'altro lato, l'obbligo in esame non cessa automaticamente. Ciò in quanto, la raggiunta autosufficienza economica del figlio e la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di quest'ultimo non costituiscono condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, la cessazione della corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo necessario un accordo o un provvedimento del Tribunale.
Sul punto, la convenuta ha precisato che nessun accordo è intercorso tra le odierne parti processuali, poiché il IGnor non si è mai occupato della figlia, Controparte_1
contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 30, comma I, Cost., ed all'art. 147, comma I,
c.c..
In tesi di parte convenuta, non potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo in capo alla figlia di dover comunicare al padre “la nuova composizione familiare e la sopravvenuta perdita del diritto al mantenimento con decorrenza 23 agosto 2010” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), atteso che un siffatto obbligo non è contemplato da alcuna normativa vigente.
In tesi di parte convenuta, la richiesta di restituzione delle somme versate dall'attore, a far data dal mese di settembre 2010 e sino al mese di febbraio 2012, per un ammontare di € 4.334,00, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041, c.c., è, quindi, da ritenersi infondata in quanto l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento rimane efficace finché non interviene una modifica del provvedimento in tal senso. La convenuta ha osservato che i provvedimenti emessi dal Tribunale e relativi al mantenimento dei figli conservano la loro valenza sostanziale e di titolo esecutivo sino ad un successivo provvedimento giudiziario emesso nel corso del procedimento promosso ex art. 710 c.p.c.; procedimento che rappresenta l'unico mezzo giudiziale di modifica dei suddetti titoli, essendo ininfluente che siano in concreto maturati i presupposti per la revisione o la soppressione dell'assegno.
Pertanto, parte convenuta ha contestato che, nel caso in cui venga meno l'assegno di mantenimento, o se ne riduca l'entità, le somme corrisposte a tale titolo, non sono ripetibili.
Ne consegue che la richiesta ex art. 2041, c.c., avanzata da parte attrice, è da ritenersi infondata: in tesi di parte convenuta, l'indebito arricchimento non può essere riconosciuto quando il depauperamento lamentato, comunque non provato, è giustificato da una ragione giuridica.
La convenuta, nel richiamare i presupposti dell'azione di indebito arricchimento, ha osservato che la locupletazione deve avvenire senza giusta causa, per cui, quando la causa sia conseguenza di un contratto o di un titolo, non può dirsi che la causa sia assente o sia ingiusta, almeno sino a quando il contratto e/o titolo esecutivo conservino, rispetto alle parti, la propria efficacia obbligatoria.
Parte convenuta ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della domanda di pagamento di indennizzo in relazione alle somme pari ad € 722,49, per i mesi dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012, sia in considerazione della sopra rappresentata irripetibilità delle somme, sia per carenza di legittimazione passiva, atteso che unico soggetto preposto all'esecuzione del provvedimento era l' cui andava notificato il decreto che ha estinto il mantenimento. CP_3
Parte convenuta ha, infine, richiesto la condanna per lite temeraria ex art. 96, c.p.c., dell'odierno attore per il disagio psicologico subito in conseguenza dell'avanzata Controparte_1
richiesta di risarcimento del danno per arricchimento senza causa ex art. 2041, c.c.
Tutto quanto sopra premesso, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illmo Tribunale adito:
a) rigettare perché improponibile, inammissibile ed infondata la domanda avanzata nei confronti della IG.ra , alla restituzione della somma complessiva, Controparte_2 pari ad €. 4.334,00, per le somme versate dall'attore a far data dal mese di Settembre dell'anno
2010 fino al febbraio 2012 ai sensi dell'art. 2041 c.c..
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IG.ra in ordine alla Controparte_2 domanda di violazione dell'ordine giudiziale, posto che unico soggetto tenuto a dare esecuzione all'ordine giudiziale era l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, cui andava notificato il decreto del Tribunale.
c) in via subordinata e nel merito nell'ipotesi di non accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva, rigettare perché inammissibile e improponibile ed infondata la domanda di restituzione delle somme pari a € 722,49 per i mesi dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 per i motivi tutti specificati in premessa (irripetibilità delle prestazioni alimentati giusta sentenza della S.C. n. 28987/08.
d) condannare il IG. , ex art. 96 cpc, per avere la IG.ra Controparte_4 [...]
subito disagi psicologici, in conseguenza della richiesta di condanna ex Controparte_2
art. 2041 c.c., assolutamente ingiustificata e temeraria.
e)condannare il IG. alle pese e competenze difensive.” Controparte_4
Non si costituiva in giudizio l' nonostante la notifica della comparsa di CP_3
riassunzione per come in atti.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, celebrata in data 13.05.2015, le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 1 – 2 – 3, c.p.c., ed il G.O.T. ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 15.07.2015. All'udienza del 15.07.2015, i procuratori delle parti hanno reiterato la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ed il G.O.T. ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ed ha rinviato all'udienza del 14.01.2016.
Soltanto parte attrice si è avvalsa del concesso termine, provvedendo al deposito della sola memoria difensiva autorizzata primo termine, al cui contenuto integralmente si rinvia per ragioni di economia espositiva, insistendo nelle rispettive eccezioni e deduzioni e richieste.
Parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., ha così precisato e modificato le conclusioni:
“- Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare il perfezionamento, nella fattispecie in esame, dell'ipotesi scolpita nell'art.2041 c.c., con conseguente condanna della IG.ra
[...]
, a indennizzare l'istante, della diminuzione patrimoniale subita, Controparte_2
con condanna al pagamento di una somma commisurata all'assegno di mantenimento corrisposto successivamente all'unione matrimoniale (23 agosto 2010), quindi dal mese di settembre dell'anno 2010 sino al mese di febbraio dell'anno 2012, per un ammontare complessivo pari a €.4.334,00 (240,83 x 18): somma maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via subordinata, condannare la convenuta, in solido con l' al pagamento CP_3 dell'indennizzo a far data dalla notifica del provvedimento giudiziale di revoca del mantenimento (15 novembre 2011) fino all'effettiva estromissione del pagamento (febbraio
2012) per una somma pari a €.722,49: somma maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna a spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art.93 cpc.”
Successivamente, acquisito il fascicolo d'ufficio presso il Giudice di Pace (RG n. 2337/2012) per come disposto dal GI, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii determinati da ragioni organizzative connesse al carico di ruolo, ai mutamenti del giudice titolare ed al sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da COVID
19.
All'udienza de 08.03.2023, il Giudice, “rilevato che la convenuta , come da Controparte_2
verbale di udienza del 13.05.2015 risulta essersi costituita in giudizio depositando fascicolo contenente comparsa di costituzione e risposta;
rilevato che dalla suddetta comparsa di costituzione la convenuta risulta rappresentata e difesa dagli avv.ti Saveria Cusumano ed
Annamaria Carditello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Reggio Calabria via Prolung. Aschenez trav Amendola n. 16, pec;
rilevato che Email_1 non risulta esservi stata alcuna comunicazione dei provvedimenti di fissazione udienza agli avvocati di parte convenuta;
ritenuto necessario assicurare il rispetto del contraddittorio tra le parti”, ha dato mandato alla Cancelleria per la comunicazione del presente verbale di udienza ai difensori di parte convenuta ed ha rinviato, anche al fine di verificare la regolarità della costituzione di parte convenuta, all'udienza del 07.06.2023.
All'udienza del 07.06.2023, il procuratore di parte convenuta ha esibito procura alle liti rilasciata dalla IG all'avvocato Saveria Cusumano, datata Controparte_2
13.05.2015; procura depositata telematicamente in data 30.06.2023.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.07.2024, emessa a seguito della sostituzione della celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte, il G.I., “rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto la decisione della causa con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.”, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190, c.p.c., riservando all'esito la decisione.
Il Tribunale osserva che le domande attoree sono inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può, per ragioni di economia processuale, ispirarsi al principio della ragione più liquida. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; vds. anche Cass. civ., sez. un., n. 9936 del 2014).
In applicazione di tale principio, il Tribunale, in assorbimento di ogni altra questione e/o doglianza, osserva che la domanda attorea deve nel merito essere rigettata per la ragione più evidente, che di seguito si espone. Il Tribunale osserva che parte attrice, avendo riguardo al tenore complessivo della comparsa in riassunzione ed alle conclusioni espressamente formulate e come modificate in sede di memoria primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., agisce al fine di ottenere la declaratoria del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 2041, c.c., con conseguente condanna della IG ad indennizzare l'istante delle somme versate a Controparte_2 titolo di assegno di mantenimento nei mese di settembre dell'anno 2010 sino al mese di febbraio dell'anno 2012, per un ammontare complessivo pari ad € 4.334,00 (240,83 x 18), somma maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, parte attrice, chiede la condanna, in solido con l' al pagamento dell'indennizzo, a far data dalla CP_3 notifica del provvedimento giudiziale di revoca dell'assegno di mantenimento (15.11.2011), fino all'effettiva estromissione del pagamento (febbraio 2012), per una somma pari ad € 722,49, somma parimenti maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Orbene, il Tribunale osserva che nella presente fattispecie parte attrice ha proposto un'azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., formulando una richiesta principale ed una subordinata di pagamento dell'indennizzo.
L'art. 2041, c.c., rubricato “Azione generale di arricchimento”, recita «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda», ed il successivo articolo 2042, c.c., rubricato “Carattere sussidiario dell'azione”, recita «L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».
L'azione di ingiustificato arricchimento è esperibile solo quando l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da necessaria interdipendenza, sicché siano riconducibili ad un unico fatto generatore, in assenza di una giustificazione per ciascuno di essi (Cass., 8487/2003; conf. Cass., 16305/2018, Cass.,
12700/2007; Cass., 4235/1997; Cass., 5236/1983), nonché in mancanza di una specifica azione
(Cass., 2456/1970).
La ratio di tale istituto è ravvisabile nella circostanza di non ammettere un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri, senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione.
Invero, “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica” (Cass. civ. n. 6827/2021).
Il fondamento dell'istituto di cui all'art. 2041, c.c., risiede nel più generale principio secondo il quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una sua giustificazione causale. Di conseguenza, quando un soggetto si arricchisce a spese di un altro o si impoverisce a vantaggio di un altro, senza una giusta causa, l'ordinamento appresta un rimedio che consente di ripristinare l'originario equilibrio patrimoniale tra i soggetti interessati.
Gli elementi costitutivi della fattispecie risultano dallo stesso tenore letterale dell'art.2041 c.c.,
e consistono nell' arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro, potendo, tra l'altro, il vantaggio essere rappresentato da un incremento patrimoniale o da un mancato detrimento patrimoniale, risultante dall'avere evitato la perdita di un bene o risparmiato una spesa;
nel danno patrimoniale subito da un soggetto da cui discende l'impoverimento dello stesso;
nel collegamento eziologico diretto ed immediato tra la locupletatio ed il depauperamento, cioè tra di essi deve sussistere un nesso di correlatività, inteso dalla giurisprudenza più recente come “unicità del fatto causativo”, ossia che entrambi siano l'effetto di uno stesso fatto generatore (Cass. Civ. 2018/16305); che, inoltre, deve essere lecito, poiché
l'eventuale illiceità lo attrarrebbe nella sfera applicativa dell'art. 2043, c.c.; ed infine nell'assenza di una valida causa giustificativa dello squilibrio patrimoniale verificatosi.
In particolare, l'azione di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui quando questa sia, invece, la conseguenza di un contratto o comunque di altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino, rispetto alle parti ed ai loro aventi causa, la propria efficacia obbligatoria (Cass., 9806/2001; e conf. Cass.,
15243/2018; Cass., 7331/2016; Cass., S.U., 14215/2002)
Ciò premesso, occorre rilevare che l'azione di indebito arricchimento esperita dall'odierno attore non è meritevole di accoglimento in quanto, nel caso di specie, difetta uno dei requisiti richiesti dal legislatore ai fini della sua esperibilità e cioè il requisito della sussidiarietà espressamente contemplato dall'art. 2042 c.c.
La previsione codicistica, infatti, prevede che l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita solo quando la situazione di squilibrio patrimoniale creatasi non possa venire regolata attraverso alcun altro rimedio previsto dalla legge.
Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. importa che la stessa possa essere proposta solo quando al danneggiato non sia consentito esercitare altra azione per essere indennizzato del pregiudizio economico sofferto, talché si differenzia da ogni altra azione sia per i presupposti sia per i limiti oggettivi, con la conseguenza che (integrando un'azione autonoma, caratterizzata da una specifica causa petendi: Cass., 3496/1995) deve essere proposta in modo specifico senza alcuna possibilità per il Giudice di sostituirla ex officio ad altra e per un titolo creditorio che egli ritenga per qualsiasi ragione inefficace (Cass.,
1738/1983; conf. Cass., 9594/2000; Cass., 4365/2003; Cass., 6299/2000).
La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042, c.c., postula semplicemente che non sia prevista, nell'ordinamento giuridico, altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta per difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass., 2350/2017; conf. Cass.,
19568/2004); inoltre, postulando l'azione un carattere sussidiario, la stessa è da considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042, c.c., allorquando chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e, perciò, prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., S.U., 28042/2008; Cass.,
25461/2010; conf. Cass., 20747/2007).
Nello stesso senso, anche le recenti Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
33954 del 2023 hanno ribadito che ogni questione interpretativa “non può prescindere dalla presenza nel diritto positivo della previsione di cui all'art. 2042 c.c., che pone la regola della sussidiarietà in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione fatta propria dal richiamato orientamento che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Ciò vale soprattutto al fine di scongiurare la sua declinazione in termini estremi - come fatto da parte della dottrina che reputa che il potenziale concorso tra azione principale (risarcitoria aquiliana ovvero ex art. 1337) ed azione di arricchimento possa dare vita a fenomeni non solo di concorso integrativo (potendosi con la seconda integrare quanto spettante all'impoverito e non recuperato con l'azione principale), ma anche di concorso alternativo, essendo rimessa all'impoverito la scelta su quale azione proporre (restando preclusa solo la possibilità di un concorso cumulativo) - e ciò in quanto ad avviso della Corte occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare. (…) La regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. (…)”.
Orbene, nel caso di specie, per come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, parte attrice aveva a disposizione un diverso rimedio tipico e cioè l'azione prevista dall'art. 2033,
c.c., ossia l'azione di ripetizione di indebito oggettivo e non l'azione residuale e sussidiaria di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della
Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006)” (Cass. n.
3659 del 13/02/2020).
Orbene, applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, questo Tribunale osserva che l'azione volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., avendo riguardo alle conclusioni attoree di cui al punto n. 1 ed anche alla domanda formulata in via subordinata da parte attrice al n. 2 delle conclusioni per come modificate con la prima memoria istruttoria, deve essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà, non avendo parte attrice né dedotto né dimostrato, come sarebbe stato suo onere,
l'impossibilità di poter esperire alcuna azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come di seguito, tenendo conto del valore della controversia.
Per quanto concerne la domanda di parte convenuta di condanna dell'odierno attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. essa non merita accoglimento non sussistendo nel caso di specie i requisiti giustificativi della richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.sa Angela
Giunta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal IGnor Controparte_1
così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande attoree;
- Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta
[...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
1.278,00, oltre il 15% dei compensi a titolo di rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA se dovute come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Reggio Calabria, 02.03.2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Angela Giunta