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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 4 febbraio 2025 promossa da:
nata il [...] a [...]ù), cittadina peruviana Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ferri, preso il cui studio, sito in C.F._1
Milano (MI), via Pogdora 15, ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato in [...] il giorno 08/12/1977 (C.F.: , irreperibile;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Co Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio Pubblico Ministero
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 2 LUGLIO 2025
********************************************************************************
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 febbraio 2025, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. e che dalla loro unione il 23 febbraio 2012 CP_1 nasceva in Perù il figlio lamentava il totale disinteresse del sig. nel prendersi cura del Persona_1 CP_1 minore e l'ormai completa assenza di contatti tra le parti nonché tra il padre e il figlio, e chiedeva al Tribunale di disporre l'affido del minore in via super esclusiva alla madre, tempi di frequentazione del padre con il minore come in ricorso indicati nonché la determinazione di un contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 400,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano, ovvero versare a tale titolo la somma forfait predeterminata di
100,00 euro.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 2 luglio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, considerato che parte convenuta non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 29 maggio 2025 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “confermo che il papà non si fa sentire da anni non so neanche dove sia, forse in Perù. non chiede più del padre, si Per_1 ricorda di lui ma non c'è nessuna comunicazione da anni. Anche io non ho più alcuna comunicazione. Confermo che anche attualmente con mio figlio siamo nell'appartamento messo a disposizione della cooperativa sociale che mi versa un contributo di 300 mensili. Io lavoro sempre come badante/colf presso una signora con un contratto a tempo indeterminato per 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana con stipendio di euro 700,00 se faccio degli straordinari arrivo a 730,00 euro. Per l'appartamento non pago nulla. Mi occupo sempre io del tutto di mio figlio che ha appena concluso la seconda media. A scuola va bene ed è moto sereno. Mi sto attivando per richiedere l'assegno unico. Da poco mio figlio ha ottenuto il permesso di soggiorno e quindi adesso sto chiedendo l'AU.”.
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore si riportava alle domande di cui al ricorso, insistendo per l'affido super-esclusivo del minore alla madre, visite del padre – ove lo stesso lo richieda – con il figlio previo accordo con la mamma e congruo preavviso, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia e compatibilmente con le esigenze di Persona_1
e nel rispetto della sua volontà; insisteva, inoltre, per ottenere un assegno di mantenimento di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Protocollo in uso, ovvero a tale titolo la somma pagina 2 di 8 forfait predeterminata di 100,00 euro con AU percepito per intero dalla madre. Il difensore dava atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza,
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte attrice che la stessa, dopo aver subito in Perù comportamenti aggressivi e violenti da parte del convenuto anche dopo la nascita del figlio
(nato il [...]) e aver interrotto per un certo periodo la relazione con lo stesso e dopo essere Persona_1 scappata dal Perù a seguito della relazione instaurata con altro uomo molto pericoloso, facendo ingresso in
Italia avendo affidato la cura del minore alla sorella, riusciva a ottenere l'ingresso del figlio in Italia il
25.12.2023 e il suo ricongiungimento familiare, venendo inserita nel Progetto Sai del Comune di Milano e aiutata e supportata dalla Cooperativa Sociale “Farsi Prossimo Onlus” per l'integrazione socio-economica di nuclei familiari di protezione internazionale;
Osservato come ormai da anni il padre si è completamente disinteressato del figlio, di cui non ha più chiesto notizie né in alcun modo si è occupato, né versato somme di denaro.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse e incuria posti in essere dal padre con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del figlio, che ormai non vede da anni, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel percorso di crescita.
Ritenuto, altresì, che alla luce di quanto invece emerso con riferimento alla madre, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del comportamento come dimostrato del tutto tutelante e protettivo nei confronti del figlio, sia prima affidandolo alle cure dei familiari sia dopo riuscendo ad ottenere l'ingresso in Italia e da poco il permesso di soggiorno, offrendogli un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante, avendo trovato ospitalità presso il centro Sai gestito dal Comune e attivandosi per reperire un lavoro stabile.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– pagina 3 di 8 esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte, soprattutto quelle in materia della salute, con celerità le decisioni riguardanti il minore, stante la sostanziale irreperibilità del padre e l'assenza di qualsiasi contatto con la madre.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, con incontri però alla presenza della madre e previo congruo preavviso solo ove il padre dovesse venire in Italia e ne facesse richiesta secondo quanto indicato in dispositivo.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di aver nel 2022 lavorato come badante, con contratto di lavoro domestico;
sempre nel 2022, ha lavorato come addetta alle pulizie presso la
“Holding Groups s.r.l.”, con contratto di lavoro a tempo determinato;
dal 07/02/2023 al 31/12/2023 ha lavorato come dipendente con contratto di lavoro domestico, guadagnando in totale € 13.324,43; dal
07/10/2024 lavora con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato come badante e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 734,09 lordi;
riceve un sussidio di euro 300,00 al mese dalla Cooperativa e si sta attivando per richiedere l'Assegno unico;
il bambino frequenta regolarmente la scuola ed è sereno;
dell'ex compagno non conosce alcun dato, forse si trova ancora in Perù.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, pur in mancanza di dati relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto di cui peraltro non si sa risulti ancora vivere in
Perù e che comunque è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio, considerata la situazione economica ed abitativa della madre, le spese cui deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, possa essere disposto un contributo al mantenimento, nella misura ritenuta congrua ed equa di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il
3.02.2025) e con AU interamente percepito dalla madre non appena ne beneficerà.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato con Persona_1 sé anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre – solo ove si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo pagina 4 di 8 con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, senza pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile complessivo di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' Controparte_3
di Milano il 14 novembre 2017, come mod a giungo 2025 qui integralmente richiamate;
[...]
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473-bis.2
c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente, osserva il Collegio che, essendo le parti di cittadinanza peruviana, sussiste la giurisdizione del
Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del Regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del
Regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE
4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si applica poi la legge italiana ex art. 36 bis della L. 218/95 per entrambe le domande.
pagina 5 di 8 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473-bis.2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi assente e disinteressato alla cura e alla crescita del figlio minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto del tutto superfluo.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 2 luglio 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi mostrato totalmente disinteressato alla crescita ed ai bisogni concreti del figlio minore, non avendo instaurato con lui nessun tipo di rapporto durante il suo periodo di vita in
Perù, né tantomeno quando il figlio è giunto in Italia. Il sig. non si è dimostrato affidabile nemmeno CP_1 nel provvedere alle necessità materiali del figlio non avendo mai versato alcunché alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così disconoscendo il proprio dovere di partecipazione alle spese ordinarie e straordinarie di cui il minore necessita.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido super-esclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, dapprima affidando il bimbo alle cure della sorella in Perù quando ha scelto di venire in Italia in cerca di una situazione che garantisse maggiore sicurezza a lei e al figlio, poi riuscendo ad ottenere l'ingresso in Italia del bambino e da poco anche il permesso di soggiorno, offrendogli così un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato, sicuro e tutelante, avendo trovato ospitalità presso il centro Sai gestito dal Comune e attivandosi per reperire un lavoro stabile.
pagina 6 di 8 Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di comunicazione e collaborazione costante con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per lo stesso.
Per quanto concerne il diritto di visita, si ritiene - al fine di garantire a uno sviluppo equilibrato Persona_1 della propria personalità e una crescita serena - di accogliere le richieste della madre, del tutto adeguate e tutelanti per il minore, confermando che il padre, solo ove lo stesso lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo e nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi bisogni e comunque sempre in presenza della madre o persona di sua fiducia.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 2 luglio 2025 in punto economico, le cui motivazioni sono da intendersi interamente richiamate. Tali statuizioni, infatti, sono da condividere integralmente alla luce della situazione economica ed abitativa della madre, le spese cui la stessa deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, anche in assenza di un quadro dettagliato della condizione personale ed economica del padre, il quale è comunque tenuto a contribuire al mantenimento del figlio. Sulla base di quanto emerso, dunque, si ritiene congruo ed equo porre in capo al padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) e con AU interamente percepito dalla madre – non appena ne beneficerà – che è l'unica a provvedere alla gestione e alla cura del figlio.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida il figlio minore (cf.: , nato in [...], il Persona_2 C.F._3
23/02/2012 in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica attualmente in Milano, Piazzale Dateo n.
5. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, c. 3 c.c. la responsabilità pagina 7 di 8 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Dispone che il padre - solo ove si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, senza pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025), mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (somma Parte_1 annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' di Milano il 14 novembre Controparte_3
2017, come mod a giungo 2025 qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 4 febbraio 2025 promossa da:
nata il [...] a [...]ù), cittadina peruviana Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ferri, preso il cui studio, sito in C.F._1
Milano (MI), via Pogdora 15, ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato in [...] il giorno 08/12/1977 (C.F.: , irreperibile;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Co Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio Pubblico Ministero
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 2 LUGLIO 2025
********************************************************************************
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 febbraio 2025, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. e che dalla loro unione il 23 febbraio 2012 CP_1 nasceva in Perù il figlio lamentava il totale disinteresse del sig. nel prendersi cura del Persona_1 CP_1 minore e l'ormai completa assenza di contatti tra le parti nonché tra il padre e il figlio, e chiedeva al Tribunale di disporre l'affido del minore in via super esclusiva alla madre, tempi di frequentazione del padre con il minore come in ricorso indicati nonché la determinazione di un contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 400,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano, ovvero versare a tale titolo la somma forfait predeterminata di
100,00 euro.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 2 luglio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, considerato che parte convenuta non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 29 maggio 2025 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “confermo che il papà non si fa sentire da anni non so neanche dove sia, forse in Perù. non chiede più del padre, si Per_1 ricorda di lui ma non c'è nessuna comunicazione da anni. Anche io non ho più alcuna comunicazione. Confermo che anche attualmente con mio figlio siamo nell'appartamento messo a disposizione della cooperativa sociale che mi versa un contributo di 300 mensili. Io lavoro sempre come badante/colf presso una signora con un contratto a tempo indeterminato per 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana con stipendio di euro 700,00 se faccio degli straordinari arrivo a 730,00 euro. Per l'appartamento non pago nulla. Mi occupo sempre io del tutto di mio figlio che ha appena concluso la seconda media. A scuola va bene ed è moto sereno. Mi sto attivando per richiedere l'assegno unico. Da poco mio figlio ha ottenuto il permesso di soggiorno e quindi adesso sto chiedendo l'AU.”.
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore si riportava alle domande di cui al ricorso, insistendo per l'affido super-esclusivo del minore alla madre, visite del padre – ove lo stesso lo richieda – con il figlio previo accordo con la mamma e congruo preavviso, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia e compatibilmente con le esigenze di Persona_1
e nel rispetto della sua volontà; insisteva, inoltre, per ottenere un assegno di mantenimento di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Protocollo in uso, ovvero a tale titolo la somma pagina 2 di 8 forfait predeterminata di 100,00 euro con AU percepito per intero dalla madre. Il difensore dava atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza,
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte attrice che la stessa, dopo aver subito in Perù comportamenti aggressivi e violenti da parte del convenuto anche dopo la nascita del figlio
(nato il [...]) e aver interrotto per un certo periodo la relazione con lo stesso e dopo essere Persona_1 scappata dal Perù a seguito della relazione instaurata con altro uomo molto pericoloso, facendo ingresso in
Italia avendo affidato la cura del minore alla sorella, riusciva a ottenere l'ingresso del figlio in Italia il
25.12.2023 e il suo ricongiungimento familiare, venendo inserita nel Progetto Sai del Comune di Milano e aiutata e supportata dalla Cooperativa Sociale “Farsi Prossimo Onlus” per l'integrazione socio-economica di nuclei familiari di protezione internazionale;
Osservato come ormai da anni il padre si è completamente disinteressato del figlio, di cui non ha più chiesto notizie né in alcun modo si è occupato, né versato somme di denaro.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse e incuria posti in essere dal padre con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del figlio, che ormai non vede da anni, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel percorso di crescita.
Ritenuto, altresì, che alla luce di quanto invece emerso con riferimento alla madre, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del comportamento come dimostrato del tutto tutelante e protettivo nei confronti del figlio, sia prima affidandolo alle cure dei familiari sia dopo riuscendo ad ottenere l'ingresso in Italia e da poco il permesso di soggiorno, offrendogli un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante, avendo trovato ospitalità presso il centro Sai gestito dal Comune e attivandosi per reperire un lavoro stabile.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– pagina 3 di 8 esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte, soprattutto quelle in materia della salute, con celerità le decisioni riguardanti il minore, stante la sostanziale irreperibilità del padre e l'assenza di qualsiasi contatto con la madre.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, con incontri però alla presenza della madre e previo congruo preavviso solo ove il padre dovesse venire in Italia e ne facesse richiesta secondo quanto indicato in dispositivo.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di aver nel 2022 lavorato come badante, con contratto di lavoro domestico;
sempre nel 2022, ha lavorato come addetta alle pulizie presso la
“Holding Groups s.r.l.”, con contratto di lavoro a tempo determinato;
dal 07/02/2023 al 31/12/2023 ha lavorato come dipendente con contratto di lavoro domestico, guadagnando in totale € 13.324,43; dal
07/10/2024 lavora con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato come badante e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 734,09 lordi;
riceve un sussidio di euro 300,00 al mese dalla Cooperativa e si sta attivando per richiedere l'Assegno unico;
il bambino frequenta regolarmente la scuola ed è sereno;
dell'ex compagno non conosce alcun dato, forse si trova ancora in Perù.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, pur in mancanza di dati relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto di cui peraltro non si sa risulti ancora vivere in
Perù e che comunque è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio, considerata la situazione economica ed abitativa della madre, le spese cui deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, possa essere disposto un contributo al mantenimento, nella misura ritenuta congrua ed equa di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il
3.02.2025) e con AU interamente percepito dalla madre non appena ne beneficerà.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato con Persona_1 sé anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre – solo ove si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo pagina 4 di 8 con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, senza pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile complessivo di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' Controparte_3
di Milano il 14 novembre 2017, come mod a giungo 2025 qui integralmente richiamate;
[...]
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473-bis.2
c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente, osserva il Collegio che, essendo le parti di cittadinanza peruviana, sussiste la giurisdizione del
Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del Regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del
Regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE
4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si applica poi la legge italiana ex art. 36 bis della L. 218/95 per entrambe le domande.
pagina 5 di 8 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473-bis.2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi assente e disinteressato alla cura e alla crescita del figlio minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto del tutto superfluo.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 2 luglio 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi mostrato totalmente disinteressato alla crescita ed ai bisogni concreti del figlio minore, non avendo instaurato con lui nessun tipo di rapporto durante il suo periodo di vita in
Perù, né tantomeno quando il figlio è giunto in Italia. Il sig. non si è dimostrato affidabile nemmeno CP_1 nel provvedere alle necessità materiali del figlio non avendo mai versato alcunché alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così disconoscendo il proprio dovere di partecipazione alle spese ordinarie e straordinarie di cui il minore necessita.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido super-esclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, dapprima affidando il bimbo alle cure della sorella in Perù quando ha scelto di venire in Italia in cerca di una situazione che garantisse maggiore sicurezza a lei e al figlio, poi riuscendo ad ottenere l'ingresso in Italia del bambino e da poco anche il permesso di soggiorno, offrendogli così un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato, sicuro e tutelante, avendo trovato ospitalità presso il centro Sai gestito dal Comune e attivandosi per reperire un lavoro stabile.
pagina 6 di 8 Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di comunicazione e collaborazione costante con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per lo stesso.
Per quanto concerne il diritto di visita, si ritiene - al fine di garantire a uno sviluppo equilibrato Persona_1 della propria personalità e una crescita serena - di accogliere le richieste della madre, del tutto adeguate e tutelanti per il minore, confermando che il padre, solo ove lo stesso lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo e nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi bisogni e comunque sempre in presenza della madre o persona di sua fiducia.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 2 luglio 2025 in punto economico, le cui motivazioni sono da intendersi interamente richiamate. Tali statuizioni, infatti, sono da condividere integralmente alla luce della situazione economica ed abitativa della madre, le spese cui la stessa deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, anche in assenza di un quadro dettagliato della condizione personale ed economica del padre, il quale è comunque tenuto a contribuire al mantenimento del figlio. Sulla base di quanto emerso, dunque, si ritiene congruo ed equo porre in capo al padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) e con AU interamente percepito dalla madre – non appena ne beneficerà – che è l'unica a provvedere alla gestione e alla cura del figlio.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida il figlio minore (cf.: , nato in [...], il Persona_2 C.F._3
23/02/2012 in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica attualmente in Milano, Piazzale Dateo n.
5. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, c. 3 c.c. la responsabilità pagina 7 di 8 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Dispone che il padre - solo ove si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo, senza pernotto.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025), mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (somma Parte_1 annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' di Milano il 14 novembre Controparte_3
2017, come mod a giungo 2025 qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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