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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.2.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv. S. Zaccaria
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. F. Leone CP_2
Resistente
Oggetto: Iscrizione elenchi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.8.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto due note, entrambe pervenute il 26.4.2022, con le quali le aveva CP_2
comunicato il disconoscimento delle giornate denunciate, negli anni 2019 e 2020, dalla ditta Ciciriello Pietro.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione, avendo effettivamente lavorato per 103 giornate nell'anno 2019 e 115 giornate nell'anno 2020 alle dipendenze della suindicata ditta, secondo le modalità descritte in ricorso, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad essere iscritta nell'elenco nominativo del comune di residenza per le giornate di lavoro originariamente riconosciute dall' ; chiedeva altresì che fosse accertata CP_3
la legittimità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni
2019 e 2020 in virtù dell'originaria iscrizione negli elenchi.
CP_ Si costitutiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
1 *
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione
è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
Applicando tali principi alla fattispecie che occupa, reputa il giudicante che - all'esito dell'istruttoria orale – siano emersi elementi idonei a comprovare le circostanze di fatto allegate in ricorso.
Ed invero, le allegazioni attoree concernenti la tipologia di attività svolta dall'istante nel periodo dedotto in ricorso, l'osservanza di un preciso orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del titolare dell'azienda, la pattuizione di una retribuzione prestabilita, le modalità di corresponsione della stessa, l'ubicazione dei fondi sono state confermate da tutti i testi escussi che hanno dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente
( . Per_1 Per_2 Per_3
Quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente consente di ritenere la fondatezza della domanda attorea tesa ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere reiscritta per il numero di giornate ab origine riconosciute.
D'altronde, devesi evidenziare che – costituendosi in giudizio – non ha CP_2
rappresentato alcun elemento che possa indurre a differenti conclusioni: nella memoria di costituzione invero non vi sono allegazioni, né riferibili alla ricorrente né alla ditta ispezionata (non constando in atti neppure il verbale ispettivo dal quale desumere le ragioni poste a fondamento dell'accertamento e del disposto disconoscimento delle giornate per cui è causa) che possano scalfire il contributo orale fornito dai testi escussi.
2 Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 103 giornate nell' anno 2019 e per 115 giornate nell'anno 2020.
A quanto sinora esposto consegue il positivo accertamento in ordine alla legittima percezione delle somme già liquidate da a titolo di indennità di disoccupazione CP_2
per gli anni in contestazione ed in relazione al numero di giornate originariamente riconosciuto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_2
1. dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per un numero complessivo di 103 giornate nell'anno 2019 e 115 giornate nell'anno 2020 e per l'effetto ordina ad CP_2
di adottare i provvedimenti consequenziali;
2. accerta la legittimità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo di cui al punto 1; CP_
3. 3. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione.
Brindisi, 20.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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