Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2018, n. 11991
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Sentenza 15 marzo 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Andrea Fidanzia. Le parti coinvolte nel procedimento sono l'indagato, che ha presentato ricorso, e il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'indagato contestava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata, in quanto il reato contestato avrebbe dovuto essere inquadrato come truffa e non come furto. La difesa argomentava che, nel caso specifico, la vittima aveva consegnato il denaro in virtù di un inganno, e non vi era stata una sottrazione unilaterale.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il delitto di truffa presuppone la cooperazione della vittima, indotta in errore, mentre il furto richiede un atto di spoliazione contro la volontà della vittima. La Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, non vi fosse stata una sottrazione di beni, ma piuttosto un inganno che aveva portato le vittime a consegnare il denaro genuino. Pertanto, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al capo 2 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame, ordinando la trasmissione integrale degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2018, n. 11991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11991
    Data del deposito : 15 marzo 2018

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