TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1059/25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Parte_1 C.F._1
Apicella, come da procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio in
Salerno, al Corso G. Garibaldi n°33 elettivamente domicilia
Opponente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38, presso l'Avvocatura dell' , in uno all'Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in CP_1 forza di procura generale ad lites del 24.3.24 n. 37875 Rep. per notar di Fiumicino; Per_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006050374000, notificato in data 23.1.2025, con il quale l' chiedeva il pagamento della somma di € 4.807,19 per contributi IVS dovuti alla “Gestione CP_1
Commercianti” dall'1/2022 al 12/2023.Parte ricorrente evidenziava innanzitutto che gli era stato notificato un atto assolutamente privo di motivazione impedendo , con la consequenziale impossibilità , per il destinatario , di contestare il merito della pretesa contributiva . Aggiungeva che presumibilmente l'avviso impugnato era relativo alla sua posizione di socio della società Full Trade
S.r.l.s., ma canche se così fosse stato, nelle annualità 2022 e 2023, indicate nell'atto impugnato, egli non presentava alcuna caratteristica per dover essere iscritto nella Gestione Commercianti, in quanto era sempre stato solo un socio di capitale di detta azienda. Lamentava la illegittimità dell'avviso di addebito , in quanto la insussistenza della obbligazione contributiva sarebbe stata già accertata per l'anno 2021 con la sentenza n. 896/2024, resa nel procedimento rubricato R.G. 1153/2024; ribadiva peraltro che nel 2022 era ancora studente mentre, successivamente aveva lavorato, quale lavoratore subordinato, dal 9/02/2023 al 31/12/2024, per la tanto premesso concludeva Controparte_2 chiedendo al giudice adito di ” 1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito numero
40020240006050374000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente;
2. Nel merito accogliere la presente 'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito numero 40020240006050374000, per i motivi esposti nel presente ricorso, con tutte le conseguenze di Legge;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito numero 40020240006050374000, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4. Disporre la cancellazione del nominativo di – Matricola 2150277310 – dall'elenco Parte_1 della “Gestione Commercianti”;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che l' aveva CP_1 CP_1 provveduto ad annullare in autotutela l'indebito per cui è causa, il che determinava il venir meno dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente;
chiedeva quindi che il giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, atteso che si sono resi necessari accertamenti in sede giudiziale per definire con certezza la posizione del ricorrente.
Il giudice all'udienza del 19 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Occorre innanzitutto evidenziare che , nonostante il ricorrente si sia riportato , con le note di trattazione scritta , alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo , non è possibile concludere la presente controversia con l'accoglimento del ricorso .
Lo sgravio dell'avviso di addebito da parte dell' impone una pronuncia di cessata materia del CP_1 contendere.
Ed invero, la documentazione prodotta dall' appare idonea a rappresentare l'avvenuto sgravio CP_1 proprio dell'avviso di addebito per cui è causa.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
E , nel caso di specie , la documentazione prodotta dall è idonea ad escludere il persistente CP_1 interesse del ricorrente all'accoglimento della domanda .
Il ricorrente infatti , chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito e tale risultato egli ha già ottenuto in conseguenza dell'atto di annullamento posto in essere dall' in autotutela così come CP_1 la cancellazione dalla gestione commercianti per il periodo oggetto della pretesa contributiva per cui
è causa . Né , d'altra parte , appare meritevole di accoglimento la richiesta formulata con le note di trattazione scritta di “ cancellazione dalla gestione commercianti in via definitiva “ non potendo il giudice disporre per il futuro , magari a fronte di una mutata situazione fattuale . Nei rapporti di durata , infatti , il vincolo del giudicato, formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Cass. n. 17223/2020 ; Cass. n. 37/2019 , Cass. n. 20765/2018 ;
Cass. n. 8379/ 2009 ) , sicchè non è possibile affermare che l'iscrizione alla gestione commercianti non possa ritenersi poi legittima per periodi diversi da quelli oggetto di causa .
Per quanto riguarda le spese del giudizio, ritiene questo giudicante che , nella specie , si giustifichi una parziale compensazione tra le parti delle spese di lite .
E' vero , infatti , che l' ha provveduto allo sgravio soltanto successivamente alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito che, ove non opposto tempestivamente, sarebbe divenuto definitivo , ma comunque è apprezzabile il comportamento posto in essere dall' che ha comunque provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito ancor prima della udienza di discussione e ciò proprio sulla base del precedente giurisprudenziale che riconosceva le ragioni del ricorrente .
Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€.4.807,19 ). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto dell' avvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto da parte dell' impone, di attenersi ai parametri minimi (non a CP_1 quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa in prima udienza senza svolgere alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nel calcolo delle spese di lite.
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per un terzo tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi
€ 426,00 ;
3.condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei rimanenti due terzi delle spese , sopra CP_1 liquidate per intero , oltre spese generali nella misura del 15% e al rimborso del contributo unificato per € 49,00 , con distrazione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 19 giugno 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio