CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti CAri” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1273 dell'anno 2022
T R A
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Antonio Grieco, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Barletta alla via G. De Nittis, 61, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Cerini ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Domenico Morea n. 15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 21 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_2 di seguito, per brevità, ) ha agito dinanzi al Tribunale di Trani per far
[...] CP_1 valere la nullità parziale dei conti correnti ordinari ed anticipi, meglio descritti in atti, accesi presso la filiale di Terlizzi di – poi confluita in Controparte_3 [...]
ed, infine, in – e presso la Controparte_4 Parte_1 Contr filiale di Corato di relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione trimestrale, le commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto ed usurari, onde ottenere l'accertamento del saldo dei conti correnti (tutti già estinti) e con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla convenuta e alla condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato in toto Parte_1
l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione e, nel merito, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese alla luce dell'inveterata prassi di legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e decisa con la sentenza n. 1124/2022 del 12 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Trani, sulla scorta delle risultanze della ctu, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente conclusi tra la società attrice e la convenuta relativamente alle clausole ritenute illegittime, accertava il saldo a credito dell'attrice pari a €. 107.826,29 e condannava la convenuta al pagamento della somma suddetta, oltre interessi legali dal deposito della ctu sino al soddisfo, ed oltre alle spese di giudizio, quantificate in €. 13.000,00, oltre esborsi ed oneri accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la CA , chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale e preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; nel merito
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado notificato il 22.10.2019, in quanto prescritte e comunque infondate e non provate;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimb. spese forf. 15%. C.P.A. e I.V.A.
In via istruttoria:
2 si chiede disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si è costituita in giudizio la , impugnando e contestando gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rigettata, con ordinanza del 10 – 14 febbraio 2023, l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante e quella ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dall'appellata, la causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 21 febbraio 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Trani, aderendo acriticamente alle argomentazioni e conclusioni del consulente d'ufficio abbia applicato al c/c anticipi n. 80013.94 i tassi BOT ex art. 117 TUB, sul presupposto che non fossero stati pattuito per iscritto i tassi convenzionali ultra legali, mentre, dalla documentazione in atti, si rinveniva la suddetta pattuizione scritta.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, superata la censura relativa alla c.d. acritica adesione alle argomentazioni e conclusioni del ctu, che non configura, come noto, un vizio di motivazione, ben potendo il giudicante fare proprie le valutazioni del consulente d'ufficio, senza la necessità di illustrarle con termini differenti o di rafforzarle con proprie ed ulteriori argomentazioni1, la doglianza sostanziale attiene al fatto che, secondo l'appellante, il contratto scritto relativo al conto anticipi n. 80013.94 recava l'indicazione del tasso pattuito ed esattamente il 5,000% entro fido ed il 6,5000% extra fido, sicché il consulente (e, con esso, il Tribunale) avrebbe errato nel ritenere non previsto per iscritto il tasso e, dunque, nell'applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Il consulente, invero, aveva offerto già una spiegazione alla propria valutazione, che era stata ritenuta, sia pure implicitamente, convincente dal primo giudice, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte di analogo tenore.
In particolare, il consulente d'ufficio dott. ha precisato che “Analizzando Per_1 correttamente l'intero documento di cui sopra, si rileva agevolmente che i valori in esso riportati non sono riconducibili con precisione ed inequivocabile esattezza ad alcuna delle descrizioni riportate. Il consulente di parte sembrerebbe considerare solo i valori riportati nella prima parte del contratto, effettuando una personale scelta nonché interpretazione degli stessi. I valori a cui il dott. abbina arbitrariamente CP_6 il simbolo “%”, non riportano tale simbolo (nel contratto non c'è), pertanto possono essere oggetto di numerose interpretazioni ma di certo non possono essere considerati “tassi”. La stampa delle condizioni non è in asse con le descrizioni (si potrebbe ipotizzare qualsiasi eventualità) e sembrerebbe mancante proprio della prima parte relativa ai tassi. Oggettivamente, i valori scelti dal CTP, non riportano il simbolo “%”, ma bensì presentano un separatore di migliaia (5.000 – 6.500) che potrebbero agevolmente far presumere che si tratti di costi (si rammenta che il contratto è del 1997, periodo in cui vigeva ancora la “ ”); e ancora, il valore 4.500 Pt_2 indicato qualche rigo sotto potrebbe confermare tale ipotesi di costo. Non si può neanche sostenere che per “prassi” la CA non utilizzasse il simbolo “%”, in quanto viene utilizzato e riportato qualche rigo più sotto affiancato al valore 100 “%” (anche in questo caso impossibile risalire con esattezza alla loro corretta applicazione). Siamo comunque nel campo delle ipotesi;
le condizioni da applicarsi ai conti correnti non possono essere oggetto di interpretazioni personali, devono avere caratteristiche di precisione, chiarezza e devono necessariamente essere inequivocabili;
tutte caratteristiche non presenti nel contratto oggetto di analisi”.
A fronte di tale ratio decidendi, espressa dal ctu, ma - come detto – fatta propria dal Tribunale, il ragionamento contro fattuale della CA appellante si riduce in ciò : “si osserva che le indicazioni numeriche “5,000” e “6,500”, per come sono posizionate sul contratto del 22.10.1997, non possono che essere riferite ai tassi;
né la circostanza di essere leggermente disallineate rispetto alle corrispondenti voci ivi descritte, può in alcun modo inficiare la validità delle pattuizioni contrattuali relative ai tassi. D'altra parte va considerato che proprio le voci del contratto in corrispondenza delle suddette indicazioni numeriche riguardano i tassi e che, come da prassi CAria, sembrano inequivocabilmente essere riconducili al tasso entro e fuori fido, indipendentemente dalla mancanza del simbolo della percentuale %, assolutamente irrilevante rispetto alla complessiva compilazione del contratto”; di modo che, per un verso, si tratta di mera riproposizione delle argomentazioni articolate in primo grado e, per l'altro, fornisce una ricostruzione alternativa meno convincente rispetto a quella del primo giudice, giacché proprio il non allineamento, la mancanza del simbolo “%” di fianco al dato numerico, il punto – che segnala le migliaia – anziché la virgola, più idonea per la percentuale, determinano effettivamente una situazione di incertezza che non consente di attribuire ai valori indicati il carattere descrittivo dei tassi;
inoltre, non si comprende come e perché il tasso debitore A (o A plus, che reca un denominatore /1000) dovesse essere quello intra fido e il tasso debitore B, quello extra fido;
e ciò, a prescindere dal tasso concretamente applicato, determina una nullità formale accertata dal consulente e dal Tribunale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della circostanza che il consulente tecnico e, con esso, il primo giudice abbia determinato le rimesse solutorie prescritte sulla base del c.d. saldo rettificato (corrispondente al saldo derivante dalla preventiva espunzione delle voci illegittime) e non sul c.d. saldo CA.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, il Tribunale si è conformato ad un orientamento giurisprudenziale già consolidato all'epoca della decisione2, affermando che, per la determinazione delle rimesse solutorie “occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e rideterminare il reale saldo del conto”.
Non vi è ragione per discostarsi dal citato orientamento che ha trovato ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi CArie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”3
Segue, pertanto, che la sentenza impugnata va confermata, senza alcuna necessità di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con il terzo motivo di gravame, la CA appellante lamenta l'erroneità nella statuizione concernente la regolamentazione delle spese del primo grado, nel senso che, anche laddove venisse rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata, il primo giudice avrebbe dovuto più correttamente procedere ad una compensazione integrale delle spese, anziché ad una compensazione parziale nei limiti di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della convenuta. Pt_1
In particolare, l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice avesse compensato parzialmente nella misura di 1/3, ponendo i 2/3 rimanenti delle spese a carico della convenuta, anziché procedere ad una compensazione integrale Pt_1 delle spese.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, l'appellante fonda la censura sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale e segnatamente sul mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente del calcolo delle rimesse solutore sul saldo rettificato anziché sul saldo CA.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che già nel maggio del 2020 a pochissime settimane dalla comparsa di costituzione della CA in primo grado, del gennaio 2020, la Cassazione si era già pronunciata in favore del saldo rettificato, non mutando orientamento sino ad oggi, sicchè l'insistenza della convenuta, odierna appellante, anche in occasione della ctu, non appare supportata da un orientamento contrastato, né può dirsi che la decisione si sia basata su un imprevisto mutamento, in ogni caso, il primo giudice aveva disposto la compensazione delle spese (sia pure fondandola sull'accoglimento parziale delle domande), correttamente, a parere della Corte, limitata ad 1/3, tenuto conto della incidenza non preponderante della differente base per il calcolo delle rimesse solutorie tra il saldo rettificato ed il saldo CA.
Quanto alle spese del presente grado giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato dalla
[...]
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1124/2022 Parte_1 del 12 luglio 2022, del Tribunale di Trani:
a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che si quantificano in €. 14.317,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante. Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla necessità di censure specifiche alla consulenza d'ufficio v. Cass. Civ., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15568.
3 2 Cass. 3858/2021, rel. Fidanzia.
4 3 Cass. Civ., sez. I, 16 marzo 2023, n.7721; nello stesso senso Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13586.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti CAri” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1273 dell'anno 2022
T R A
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Antonio Grieco, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Barletta alla via G. De Nittis, 61, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Cerini ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Domenico Morea n. 15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 21 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_2 di seguito, per brevità, ) ha agito dinanzi al Tribunale di Trani per far
[...] CP_1 valere la nullità parziale dei conti correnti ordinari ed anticipi, meglio descritti in atti, accesi presso la filiale di Terlizzi di – poi confluita in Controparte_3 [...]
ed, infine, in – e presso la Controparte_4 Parte_1 Contr filiale di Corato di relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione trimestrale, le commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto ed usurari, onde ottenere l'accertamento del saldo dei conti correnti (tutti già estinti) e con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla convenuta e alla condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato in toto Parte_1
l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione e, nel merito, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese alla luce dell'inveterata prassi di legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e decisa con la sentenza n. 1124/2022 del 12 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Trani, sulla scorta delle risultanze della ctu, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente conclusi tra la società attrice e la convenuta relativamente alle clausole ritenute illegittime, accertava il saldo a credito dell'attrice pari a €. 107.826,29 e condannava la convenuta al pagamento della somma suddetta, oltre interessi legali dal deposito della ctu sino al soddisfo, ed oltre alle spese di giudizio, quantificate in €. 13.000,00, oltre esborsi ed oneri accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la CA , chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale e preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; nel merito
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado notificato il 22.10.2019, in quanto prescritte e comunque infondate e non provate;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimb. spese forf. 15%. C.P.A. e I.V.A.
In via istruttoria:
2 si chiede disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si è costituita in giudizio la , impugnando e contestando gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rigettata, con ordinanza del 10 – 14 febbraio 2023, l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dall'appellante e quella ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dall'appellata, la causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 21 febbraio 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Trani, aderendo acriticamente alle argomentazioni e conclusioni del consulente d'ufficio abbia applicato al c/c anticipi n. 80013.94 i tassi BOT ex art. 117 TUB, sul presupposto che non fossero stati pattuito per iscritto i tassi convenzionali ultra legali, mentre, dalla documentazione in atti, si rinveniva la suddetta pattuizione scritta.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, superata la censura relativa alla c.d. acritica adesione alle argomentazioni e conclusioni del ctu, che non configura, come noto, un vizio di motivazione, ben potendo il giudicante fare proprie le valutazioni del consulente d'ufficio, senza la necessità di illustrarle con termini differenti o di rafforzarle con proprie ed ulteriori argomentazioni1, la doglianza sostanziale attiene al fatto che, secondo l'appellante, il contratto scritto relativo al conto anticipi n. 80013.94 recava l'indicazione del tasso pattuito ed esattamente il 5,000% entro fido ed il 6,5000% extra fido, sicché il consulente (e, con esso, il Tribunale) avrebbe errato nel ritenere non previsto per iscritto il tasso e, dunque, nell'applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Il consulente, invero, aveva offerto già una spiegazione alla propria valutazione, che era stata ritenuta, sia pure implicitamente, convincente dal primo giudice, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte di analogo tenore.
In particolare, il consulente d'ufficio dott. ha precisato che “Analizzando Per_1 correttamente l'intero documento di cui sopra, si rileva agevolmente che i valori in esso riportati non sono riconducibili con precisione ed inequivocabile esattezza ad alcuna delle descrizioni riportate. Il consulente di parte sembrerebbe considerare solo i valori riportati nella prima parte del contratto, effettuando una personale scelta nonché interpretazione degli stessi. I valori a cui il dott. abbina arbitrariamente CP_6 il simbolo “%”, non riportano tale simbolo (nel contratto non c'è), pertanto possono essere oggetto di numerose interpretazioni ma di certo non possono essere considerati “tassi”. La stampa delle condizioni non è in asse con le descrizioni (si potrebbe ipotizzare qualsiasi eventualità) e sembrerebbe mancante proprio della prima parte relativa ai tassi. Oggettivamente, i valori scelti dal CTP, non riportano il simbolo “%”, ma bensì presentano un separatore di migliaia (5.000 – 6.500) che potrebbero agevolmente far presumere che si tratti di costi (si rammenta che il contratto è del 1997, periodo in cui vigeva ancora la “ ”); e ancora, il valore 4.500 Pt_2 indicato qualche rigo sotto potrebbe confermare tale ipotesi di costo. Non si può neanche sostenere che per “prassi” la CA non utilizzasse il simbolo “%”, in quanto viene utilizzato e riportato qualche rigo più sotto affiancato al valore 100 “%” (anche in questo caso impossibile risalire con esattezza alla loro corretta applicazione). Siamo comunque nel campo delle ipotesi;
le condizioni da applicarsi ai conti correnti non possono essere oggetto di interpretazioni personali, devono avere caratteristiche di precisione, chiarezza e devono necessariamente essere inequivocabili;
tutte caratteristiche non presenti nel contratto oggetto di analisi”.
A fronte di tale ratio decidendi, espressa dal ctu, ma - come detto – fatta propria dal Tribunale, il ragionamento contro fattuale della CA appellante si riduce in ciò : “si osserva che le indicazioni numeriche “5,000” e “6,500”, per come sono posizionate sul contratto del 22.10.1997, non possono che essere riferite ai tassi;
né la circostanza di essere leggermente disallineate rispetto alle corrispondenti voci ivi descritte, può in alcun modo inficiare la validità delle pattuizioni contrattuali relative ai tassi. D'altra parte va considerato che proprio le voci del contratto in corrispondenza delle suddette indicazioni numeriche riguardano i tassi e che, come da prassi CAria, sembrano inequivocabilmente essere riconducili al tasso entro e fuori fido, indipendentemente dalla mancanza del simbolo della percentuale %, assolutamente irrilevante rispetto alla complessiva compilazione del contratto”; di modo che, per un verso, si tratta di mera riproposizione delle argomentazioni articolate in primo grado e, per l'altro, fornisce una ricostruzione alternativa meno convincente rispetto a quella del primo giudice, giacché proprio il non allineamento, la mancanza del simbolo “%” di fianco al dato numerico, il punto – che segnala le migliaia – anziché la virgola, più idonea per la percentuale, determinano effettivamente una situazione di incertezza che non consente di attribuire ai valori indicati il carattere descrittivo dei tassi;
inoltre, non si comprende come e perché il tasso debitore A (o A plus, che reca un denominatore /1000) dovesse essere quello intra fido e il tasso debitore B, quello extra fido;
e ciò, a prescindere dal tasso concretamente applicato, determina una nullità formale accertata dal consulente e dal Tribunale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della circostanza che il consulente tecnico e, con esso, il primo giudice abbia determinato le rimesse solutorie prescritte sulla base del c.d. saldo rettificato (corrispondente al saldo derivante dalla preventiva espunzione delle voci illegittime) e non sul c.d. saldo CA.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, il Tribunale si è conformato ad un orientamento giurisprudenziale già consolidato all'epoca della decisione2, affermando che, per la determinazione delle rimesse solutorie “occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e rideterminare il reale saldo del conto”.
Non vi è ragione per discostarsi dal citato orientamento che ha trovato ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi CArie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”3
Segue, pertanto, che la sentenza impugnata va confermata, senza alcuna necessità di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con il terzo motivo di gravame, la CA appellante lamenta l'erroneità nella statuizione concernente la regolamentazione delle spese del primo grado, nel senso che, anche laddove venisse rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata, il primo giudice avrebbe dovuto più correttamente procedere ad una compensazione integrale delle spese, anziché ad una compensazione parziale nei limiti di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della convenuta. Pt_1
In particolare, l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice avesse compensato parzialmente nella misura di 1/3, ponendo i 2/3 rimanenti delle spese a carico della convenuta, anziché procedere ad una compensazione integrale Pt_1 delle spese.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, l'appellante fonda la censura sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale e segnatamente sul mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente del calcolo delle rimesse solutore sul saldo rettificato anziché sul saldo CA.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che già nel maggio del 2020 a pochissime settimane dalla comparsa di costituzione della CA in primo grado, del gennaio 2020, la Cassazione si era già pronunciata in favore del saldo rettificato, non mutando orientamento sino ad oggi, sicchè l'insistenza della convenuta, odierna appellante, anche in occasione della ctu, non appare supportata da un orientamento contrastato, né può dirsi che la decisione si sia basata su un imprevisto mutamento, in ogni caso, il primo giudice aveva disposto la compensazione delle spese (sia pure fondandola sull'accoglimento parziale delle domande), correttamente, a parere della Corte, limitata ad 1/3, tenuto conto della incidenza non preponderante della differente base per il calcolo delle rimesse solutorie tra il saldo rettificato ed il saldo CA.
Quanto alle spese del presente grado giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato dalla
[...]
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1124/2022 Parte_1 del 12 luglio 2022, del Tribunale di Trani:
a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che si quantificano in €. 14.317,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante. Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla necessità di censure specifiche alla consulenza d'ufficio v. Cass. Civ., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15568.
3 2 Cass. 3858/2021, rel. Fidanzia.
4 3 Cass. Civ., sez. I, 16 marzo 2023, n.7721; nello stesso senso Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13586.
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