Art. 914. Sospensione a seguito di condanna penale 1. La sospensione dall'impiego e' applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 96
- 1. TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 29/01/2026, n. 61Provvedimento: […] del Decreto -OMISSIS- del 24.11.2025, notificato in data 27.11.2025, con il quale è stata disposta nei confronti del Sottocapo di 3^ Classe -OMISSIS-, in forza potenziale presso il 1° Battaglione Assalto "Grado" in Brindisi, la "sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale", ai sensi dell'articolo 914 del Codice dell'Ordinamento Militare, per l'intera durata della pena inflitta, con decorrenza dal 25 febbraio 2025;Leggi di più...
- art. 444 c.p.p.·
- sospensione dall'impiego militare·
- periculum in mora·
- art. 915 D.lgs. 66/2010·
- Codice dell'Ordinamento Militare·
- art. 55 cod. proc. amm.·
- affidamento in prova ai servizi sociali·
- art. 914 D.lgs. 66/2010·
- giurisdizione amministrativa·
- condanna penale