Articolo 914 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 912Articolo 915
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9 ottobre 2010
Art. 914. Sospensione a seguito di condanna penale 1. La sospensione dall'impiego e' applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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