Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2024, proposto da
-ALPHA-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di informazione antimafia interdittiva emesso dal Prefetto della Provincia di Bergamo in data -OMISSIS-, fasc. n.-OMISSIS-, prot. int. n. -OMISSIS-, e comunicato alla ricorrente in pari data con prot. uscita n.-OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere, degli elementi informativi delle Forze di Polizia (non conosciuti quanto al contenuto), nonché del parere del Gruppo Interforze (anch’esso non conosciuto nel contenuto);
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -ALPHA- costituita il -OMISSIS-e sedente in -OMISSIS-, opera nel settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi, in conto proprio e di spedizioni, in territorio nazionale ed internazionale, è iscritta dal luglio 2012 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe d (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t), ed è partecipata al 60% da -BETA- – che ne è anche amministratore unico – ed al restante al 40% da -GAMMA-.
2.- In data 11.1.2024 la Prefettura di Bergamo ha inoltrato alla società comunicazione ex art. 92, comma 2- bis , D. Lgs. 159/2011, preannunciando la possibile adozione di un’informativa antimafia interdittiva ed assegnando termine di venti giorni per presentare osservazioni.
In particolare, l’Amministrazione ha rappresentato che, dall’istruttoria svolta per dare corso alle richieste di documentazione antimafia sul suo conto, era emerso che nel febbraio 2021 -BETA- era stato tratto in arresto nell’ambito del procedimento penale RG nr -OMISSIS-istruito dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha visto coinvolti numerosi soggetti appartenenti e/o collegati ad un’associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetista, tra cui il titolare di una società destinataria di informazione antimafia interdittiva emessa dalla stessa Prefettura e che in data -OMISSIS-lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 452- quaterdecies e 416- bis 1 c.p., a seguito di sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.
3.- Con nota del 31.1.2024 la società ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura di prevenzione, facendo, in particolare, presente che la sentenza richiamata ha condannato -BETA- per il solo reato fine di cui all’art. 452- quaterdecies c.p., escludendo la sua responsabilità di per il reato associativo ex art. 416 bis , comma 1, c.p., e che lo stesso ha, comunque, beneficiato della sospensione condizionale della pena, che attesterebbe una prognosi favorevole di reinserimento sociale.
4.- Il successivo 24.4.2024, tuttavia, la Prefettura di Bergamo ha emesso nei confronti di -ALPHA- informativa antimafia interdittiva, impugnata dalla società con ricorso notificato alle Amministrazioni il 6.6.2024, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
5.- La ricorrente, dopo un’ampia dissertazione sulla posizione giudiziaria di -BETA- e sulla sua estraneità al sodalizio criminale di stampo ‘ndranghetista, ha instato per uno scrutinio intrinseco del provvedimento, censurato per i seguenti motivi:
i.- “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti e omessa istruttoria - Violazione e/o falsa applicazione di legge (articoli 82 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - Difetto di motivazione sotto il profilo della attualità e della concretezza ”: incorrendo in un difetto di istruttoria, la Prefettura avrebbe fatto riferimento a non meglio precisati illeciti avvenuti tra il 2013 e il 2016, di cui il -BETA-non avrebbe contezza e, comunque, la condanna emessa nel procedimento RG nr -OMISSIS-(RG Gip -OMISSIS-) sarebbe riferita al reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., in concorso con altri soggetti, senza applicare l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p., e riguarderebbe due soli episodi di trasporto di rifiuti pericolosi, effettuati in assenza di autorizzazione;
ii.- “ Violazione di legge (articoli 84, 89-bis e 91 D.Lgs. n.159/2011) – Erronea e falsa applicazione di legge – Difetto di motivazione sotto il profilo della attualità e della concretezza ”: il provvedimento richiamerebbe la condanna quale “spia” del condizionamento mafioso, senza tuttavia fornire alcuna concreta motivazione sul possibile tentativo di infiltrazione nella società, così dando luogo ai vizi di violazione della normativa settoriale e di eccesso di potere;
iii.- “ Violazione e/o falsa applicazione di legge (articolo 94 bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ”: la Prefettura avrebbe omesso di valutare l’adozione della meno gravosa misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del D.lgs. 159/2011, che avrebbe dovuto trovare applicazione in considerazione dell’intervenuta condanna del -BETA-per due soli episodi di traffico illecito di rifiuti, risultando così integrato il requisito dell’occasionalità;
iv.- “ Violazione di legge (legge 7 agosto 1990). Violazione articolo 24, 25 e 97 della Costituzione ”: il provvedimento contrasterebbe coi i principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, essendo stato emesso a distanza di sette anni dalla prima richiesta di rilascio di comunicazione antimafia del 2017, di sei anni dall’avvio del procedimento penale posto a suo fondamento e di tre anni dalla sentenza di applicazione pena che ne è conseguita.
5.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, depositando altresì documentazione relativa al procedimento.
6.- All’esito dell’udienza camerale del 17.7.2024 la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 241/2024 per carenza del fumus boni iuris .
7.- Anche l’appello cautelare è stato rigettato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3267 del 2.9.2024, difettando gli estremi dell’invocata sospensiva.
8.- Nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. la ricorrente ha depositato una memoria, cui ha replicato l’Amministrazione.
9.- All’udienza pubblica del 14.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Prima di esaminare nel dettaglio le censure, è opportuno dare atto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011 l'informativa antimafia è un provvedimento a carattere preventivo, finalizzato ad attestare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali dell’impresa interessata, implicante “ una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio…ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa ” (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 758 del 30.1.2019).
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, “ gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria…al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata… il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente… ” (così, da ultimo, C.d.S., Sez. III, n. 4206 del 10.5.2024).
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, ovverosia l’infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 3338 del 31.3.2023).
La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito, che detto pericolo infiltrativo non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, alcuni dei quali sono tipizzati dal legislatore (cd. delitti spia di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che può “ desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata” (cfr. art. 91, comma 6, D.Lgs 159/2011).
Con riferimento alla prima ipotesi, l’art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011, rilevante nel caso di specie, stabilisce “ Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva…sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni…dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ”; tra le fattispecie di cui all’art. 51, comma 3- bis , del c.p.p. rientra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.: si tratta di un cd. reato spia, oggetto di tipizzazione normativa, che integra una praesumptio iuris tantum di pericolo infiltrativo (C.d.S., sez. III, n. 5043 del 2.7.2021 e n. 4168 del 30.6.2020).
2.- Il I e II motivo di ricorso, esaminati congiuntamente attesa la comunanza delle questioni da trattare, sono infondati.
Il provvedimento è immune dalle censure lamentate, dal momento che la Prefettura ha dato corso ad un’approfondita istruttoria - come risulta anche dai verbali del Gruppo Interforze versati agli atti, emettendo infine un provvedimento congruamente motivato circa gli specifici elementi su cui ha fondato il giudizio di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente, con richiamo, per relationem , alle varie relazioni degli organi di Polizia.
Detta interdittiva, infatti, è stata emessa, ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D.Lgs. 159/2011, in esito all’istruttoria attivata dalla richiesta della Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza Brianza – Lodi e della Motorizzazione Civile di Bergamo di comunicazioni antimafia riferite alla ricorrente.
Gli accertamenti espletati dal Gruppo Interforze hanno fatto emergere svariati elementi di controindicazione riferiti a -BETA-, amministratore unico e socio della -ALPHA- tali da fondare l’attuale pericolo di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella società.
La Prefettura, in particolare, ha riscontrato che -BETA-: i) è stato deferito, il -OMISSIS-, dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS- per le ipotesi di reato di cui agli artt. 416 e 452-quaterdecies c.p. e 2 e 11 D.Lgs. 74/2000, cui ha fatto seguito l’avvio del procedimento penale RG nr -OMISSIS-presso la Procura della Repubblica di Bergamo, poi trasmesso alla DDA di IA, ove ha assunto RG nr -OMISSIS-, tuttora pendente; ii) è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS-per i reati di cui agli arti. 110, 452-quaterdecies e 416-bis1 c.p., nell'ambito del procedimento penale RG nr -OMISSIS-e RG Gip -OMISSIS-, istruito dalla DDA di Milano, operazione -OMISSIS- - -OMISSIS- , maturati in un contesto di criminalità organizzata ‘ndranghetista, nel quale sono stati coinvolti altri diciassette soggetti; iii) è stato condannato, nell’ambito del suddetto procedimento, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del -OMISSIS-, in giudicato, ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
Il provvedimento, inoltre, ha evidenziato ulteriori elementi indicativi della vicinanza del -BETA-agli ambienti della criminalità organizzata, ovverosia che fossero coimputati nel suddetto procedimento -DELTA-e -EPSILON- - soggetti dall’alta caratura criminale e direttamente collegati ad esponenti di spicco della ‘ ndrangheta calabrese, -ZETA- - amministratore unico di -ETA-, destinataria di interdittiva antimafia del-OMISSIS-, e -THETA- - titolare dell’omonima ditta individuale attinta da un’interdittiva del -OMISSIS-.
Neppure può dirsi generico il richiamo effettuato dal Prefetto agli illeciti commessi da -BETA- tra il 2013 e il 2016: infatti, detta affermazione è inserita nella parte del provvedimento che tratta il deferimento sopra menzionato sub i), non ancora definito, del quale l’Amministrazione ha precisato che l'interessato “ come promotore del sodalizio criminale, unitamente ad altri compartecipanti all'associazione, ha gestito abusivamente — dal 2013 al 2016 — attraverso la creazione di soggetti schermo, un ingente traffico di rifiuti ferrosi, provvedendo, attraverso la predisposizione di documentazione ideologicamente falsa, alla trasformazione solo cartolare dei rifiuti metallici in "end of waste", senza l'effettuazione di alcuno trattamento di bonifica così come previsto dal T.U.A. e dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti»; inoltre, «quale rappresentante della -OMISSIS-, ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. fraudolente, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per milioni di euro ”.
Non appare, poi, dirimente la censura afferente alla condanna a pena “patteggiata” del -OMISSIS- e, in particolare, alla concreta contestazione ed applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis .1. c.p. (che, peraltro, risulta espressamente menzionata nel certificato del casellario giudiziale agli atti): infatti, come anche rilevato dalla Sezione in sede cautelare, “ l’insussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416 bis 1. c.p. – sostenibile in base ad una pur dubbia interpretazione della sentenza di condanna subita dal -BETA-, quale amministratore unico della società - non scalfirebbe comunque la legittimità del provvedimento impugnato, atteso che la condanna in via definitiva riportata dallo stesso amministratore per il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. costituisce di per sé ragione sufficiente in quanto causa ostativa ai sensi dell’art.67, comma VIII, del D. Lgs. 159/2011 ”.
A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la concreta irrilevanza dell’applicazione dell’aggravante del cd. metodo o del fine mafioso si apprezza considerando che la presenza di una condanna per uno dei cd. reati spia assurge a indice sintomatico del rischio infiltrativo, a prescindere dalla formale connessione di detto reato con quello associativo o con l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p.: la natura delle fattispecie delittuose elencate all’art. 51, comma 3 bis , c.p.p. può essere, alternativamente, quella di reato-fine rispetto all'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. ovvero quella di reato "autonomo" che, nel presupporre, per le caratteristiche della condotta, un'organizzazione di base, risulta ex se indicativo di un tentativo infiltrativo, a prescindere dalla sussistenza della condanna per associazione per delinquere ex art. 416 e s.s. c.p..
Nel caso di specie, del resto, molti dei coimputati di -BETA- sono stati altresì condannati per associazione a delinquere ex art. 416 bis c.p. o, comunque, si sono visti applicare l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p.: in definitiva, quand’anche venisse a mancare l’aggravante di tipo mafioso in capo al -BETA-, ciò non eliderebbe, comunque, la sua contiguità agli altri soggetti, individuati nell’interdittiva, gravitanti nell’orbita ‘ndranghetista.
Infatti, la Prefettura, lungi dall’applicare un mero automatismo tra la sentenza di applicazione pena a carico di -BETA- per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., in concorso con altri computati, ha comunque valorizzato la caratura criminale dei correi, ovverosia il coinvolgimento nella vicenda, tra gli altri, di -DELTA-“ già condannato con sentenze passate in giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., identificato quale capo, promotore ed organizzatore dell'associazione di stampo mafioso e condannato in appello alla pena di anni venti di reclusione ”, nonché di “ altre 17 persone ritenute a vario titolo appartenenti ad un'associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetista, e responsabili di una pluralità di delitti contro il patrimonio, estorsioni, usura, esercizio abusivo del credito, traffico illecito di rifiuti, false fatturazioni, autoriciclaggio e reimpiego dei capitali compendio delle attività illecite, attraverso l'utilizzo di numerose società attive nel settore commerciale dei rifiuti, tutte gestite da prestanome…commessi in provincia di Bergamo, -OMISSIS-e Mantova ”.
L’Amministrazione, inoltre, ha evidenziato la reiterazione dei comportamenti delittuosi da parte del -BETA-, che, nel corso degli anni, ha più volte violato la normativa penale in materia di traffico illecito di rifiuti, come emerge dai diversi procedimenti penali a suo carico (ovverosia quello esitato nella condanna e quello ancora pendente dinnanzi alla DDA di IA sub RG -OMISSIS-) e dalla circostanza – riconosciuta anche in ricorso e comunque attestata dalla sentenza di applicazione pena in atti - di aver effettuato trasporti di rifiuti in assenza di autorizzazione quantomeno per due carichi di materiale ferroso.
In merito alla legittimità della presunzione di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011 con riferimento allo specifico delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., si richiamano gli approfondimenti contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 404 del 21.1.2025, che tiene, altresì, conto delle pronunce n. 178/2021 e 118/2022 della Corte Costituzionale: “ Il Collegio è consapevole del dibattito presente in dottrina e in giurisprudenza circa i dubbi relativi all’inserimento del reato di traffico illecito di rifiuti all’interno dell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit. e, in particolare, alla possibilità che da tale inserimento discendano le conseguenze applicative di cui sopra anche laddove detto reato non si manifesti nella forma associativa...Per l’integrazione della fattispecie sono quindi necessarie condotte plurime, che si inseriscano nell’ambito di una struttura organizzativa e che abbiano ad oggetto “ingenti quantità” di rifiuti…la stretta connessione tra tale tipologia di attività e l’alto rischio di infiltrazione mafiosa (cd. fenomeno delle “ecomafie”) è stata ribadita più volte sia dalla giurisprudenza che dal legislatore. Il trattamento dei rifiuti, difatti, è annoverato dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 tra le “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”. La Corte costituzionale, con la sent. 30 luglio 2021, n. 178, ha esaminato la questione di costituzionalità riguardante l’art. 67, comma 8, cit. nella parte in cui faceva discendere gli effetti “automatici” di cui si è detto, oltre che dalla presenza di condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., anche per i reati previsti dall'art. 640, secondo comma, numero 1), c.p. (truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico) e dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Nel dichiarare l’illegittimità di dette previsione per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la Corte costituzionale ha dato rilevanza all’estraneità di tali ultime fattispecie dall’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La Corte cost. ha osservato che “gli altri casi previsti dalla disposizione censurata, cioè quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., hanno una specifica valenza nel contrasto alla mafia… tali fattispecie delittuose hanno in gran parte natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 c.p.) o comunque richiedono condotte plurime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.), oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte”. La stessa Corte cost., pertanto, ha evidenziato, sia pure in via di obiter, come il reato di traffico illecito di rifiuti presenti una valenza nel contrasto alla criminalità organizzata, ancorché non rappresenti sempre un reato-fine dei delitti associativi… ”. Il Consiglio di Stato ha, quindi, concluso nel senso che la previsione dell’art. 67, comma 8, D.Lgs. 159/2011 (secondo cui in caso di condanna per uno dei reati spia, tra cui il traffico illecito di rifiuti, il condannato non possa accedere a provvidenze pubbliche) è una “ misura severa ma che si giustifica alla luce della sottesa finalità (cautelare, e non sanzionatoria come si è detto) di evitare che le risorse pubbliche possano andare a finanziare forme di criminalità organizzata. Pertanto, non è irragionevole la scelta del legislatore di far conseguire alla condanna penale per il reato di traffico illecito di rifiuti la revoca delle agevolazioni pubbliche conseguite dal condannato ”: dette considerazioni possono senz’altro valere anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011 in tema di emissione di un’informativa interdittiva.
Del resto, conferma la congruenza e logicità della valutazione della Prefettura quanto riportato nella sentenza di applicazione pena del -OMISSIS-: il Gup ha, infatti, affermato l’incontrovertibile violazione, da parte di -BETA-, degli artt. 110, 452 quaterdecies, 416 bis.1 c.p., così come contestato nel capo di imputazione, ovverosia “ perché, in concorso…-OMISSIS- amministratore e legale rappresentante della -ALPHA-in cui svolgeva anche le funzioni di autista unitamente a -IOTA-…al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, avvalendosi dello schermo formale della società -ETA- (priva dei necessari titoli abilitativi ed in particolare dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali) e della -CAPPA-(che emetteva le false fatture a copertura dell'acquisto "in nero" del materiale ferroso), utilizzando il magazzino della -ETA-…e i mezzi di trasporto della -ALPHA- e -LAMBDA-, ricevevano e acquistavano "in nero" senza la prescritta documentazione…rottami e cascami metallici, che poi cedevano alle ditte qui di seguito indicate utilizzando falsi formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e/o documenti di trasporto (D.D.T.) attestanti falsamente che il materiale ceduto era "end of waste" (certificazione di conformità della trasformazione del rifiuto in non rifiuto), in tal modo gestendo abusivamente ingenti quantità di rifiuti per un totale accertato (per difetto) pari a 1.255 tonnellate… ”.
In considerazione del quadro normativo e fattuale di cui sopra, pertanto, il provvedimento prefettizio resiste alle censure della ricorrente.
4.- Il III motivo di ricorso è parimenti infondato.
A differenza quanto affermato dalla società, infatti, la Prefettura di Bergamo ha esaminato la possibilità di applicare la misura della prevenzione collaborativa, tuttavia escludendola, valorizzando, in primis , la natura di cd. reato spia commesso dall’amministratore -BETA- ed oggetto di sentenza di applicazione pena definitiva e, comunque, in considerazione tanto del contesto di criminalità organizzata nella quale il predetto ha perpetrato i reati, quanto della caratura criminale dei soggetti coinvolti nella vicenda, quanto, ancora, della sussistenza di diversi procedimenti penali a carico dello stesso (evidentemente riferendosi al già menzionato procedimento ancora pendente presso la DDA di IA sub RG nr -OMISSIS-).
5.- Anche il IV motivo di censura è infondato.
Si rammenta, quanto alla violazione del termine indicato al comma II dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011, che “ In via generale e ad eccezione del potere sanzionatorio, la perentorietà dell’esercizio del potere pubblico ossia se questo è soggetto ad un termine perentorio di decadenza è stabilita dalla legge in virtù del principio di legalità dell’azione amministrativa. In mancanza di un’espressa previsione normativa, la fissazione di un termine finale di esercizio del potere non ha natura perentoria bensì ordinataria, sicché l’amministrazione può esercitare il potere anche oltre il termine ivi previsto ” (Tar Milano, Sez. I, n. 1116 del 31.3.2025).
Nel caso di specie, quindi, il decorso del termine dei sessanta giorni dall’avvio delle verifiche prefettizie nei confronti della società non ha affatto privato l’Amministrazione del potere di provvedere: al più la ricorrente avrebbe potuto sollecitare l’esercizio del potere stesso, nell’auspicio dell’emissione di un’informazione antimafia liberatoria.
Tale soluzione, del resto, è coerente con la costante giurisprudenza in materia, secondo cui “ l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa. Il mero decorso del tempo è, infatti, in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile ” ( ex multis , C.d.S., Sez. III, n. 3391 del 15.4.2024).
Nel caso di specie il quadro indiziario, seppur riferito a vicende di qualche anno prima, è stato dalla Prefettura ritenuto ancora attuale, in ragione di quanto emerso nella riunione del Gruppo Interforze del febbraio 2024 e in relazione al quale la ricorrente, a ben vedere, né in sede procedimentale, né in quella processuale, ha offerto concreti elementi a confutazione.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -ALPHA-, -BETA-, -GAMMA-, -DELTA-, -EPSILON-, -ZETA-, -ETA-, -THETA-, -IOTA- -CAPPA-,-LAMBDA- sostituendo detti nomi rispettivamente con Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Cappa, Lambda.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.