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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4339/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4339/2022
promosso da
Parte_1
(C.D.S.) –
[...] Parte_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Salerno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fabrizio Senatore, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 9.4.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente: S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 4339/2022 vertente
TRA
Parte_1
(C.D.S.)
[...] Parte_3
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Salerno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fabrizio Senatore, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello l' agiva in giudizio al fine Parte_1
di ottenere la riforma della sentenza n. 412/2022, resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, in data 7.06.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 758/2019, con la quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere rigettato l'opposizione sul presupposto del riconoscimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e dell'accertato inadempimento imputabile all'Università sulla scorta della prova testimoniale raccolta nel giudizio di prima fase e della sussistenza di rapporti pregressi. Evidenziava, inoltre, che alcun contratto tra l'Ateneo e
[...] era stato stipulato, in violazione dell'obbligatorietà della forma scritta ad substantiam prevista CP_1 a pena di nullità. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'adita Giustizia, in accoglimento del dispiegato appello, annullare e riformare integralmente la sentenza n. 412/2022 del Giudice di Pace di Mercato S. Severino e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione proposta in primo grado, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti dell'Amministrazione odierna appellante siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Con comparsa di risposta depositata il 19.12.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale contestava l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, evidenziando come il rapporto tra le parti fosse dimostrato sia da un principio di prova scritta, sia dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del primo giudizio. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame e revoca del decreto ingiuntivo n. 126/2019, voglia condannare l'appellante al pagamento della somma di € 2.370,00 in sorta capitale, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002 dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo”.
Celebrata l'udienza cartolare del 12.3.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva calendarizzato per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 9.4.2025.
Tanto premesso, in via preliminare, ed in punto di diritto, giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010, di recente ribadito da Cass., Sez. Un, n. 927/2022), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n.
15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002).
Secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova dall'art. 2697 c.c., grava su chi fa valere in giudizio un diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, mentre spetta a colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, tale regola si traduce nel senso che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass. S.U. 13533/2001; Cass. n. 127/2022; Cass. n.
2554/2023).
Venendo al merito, l'appellante ha dato atto di non avere mai concluso alcun accordo contrattuale con la controparte per il servizio descritto nella fattura azionata in via monitoria, contestandone, nondimeno, l'efficacia probatoria.
Orbene, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La Società appellata ha prodotto nel giudizio di prima fase, per ciò che rileva ai fini di causa, la fattura relativa all'intervento tecnico effettuato sulla Workstation Merlino presso il Parte_2
il documento di trasporto relativo agli interventi tecnici di assistenza e
[...]
manutenzione effettuati da tecnici REM sul software Merlino, (di produzione REM), nonché il verbale di collaudo. Le risultanze documentali attestanti l'intervento tecnico oggetto di fatturazione, pur confermate dagli esiti della prova testimoniale raccolta nel giudizio di prima fase, non sono ex se idonee a colmare il vulnus probatorio rappresentato dal difetto di prova di documentazione scritta contenente lo scambio tra proposta ed accettazione.
La giurisprudenza consolidata di legittimità, al riguardo, è orientata nel senso di richiedere, al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., la manifestazione di volontà relativa alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico documento e siano accompagnate quantomeno da un documento di spesa che certifichi l'impegno a contrarre. Tale interpretazione assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria. La ratio di tale impostazione trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., espressi all'art. 97 Cost., sicché la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e ne consente il controllo sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, non avendo l'appellata fornito la prova documentale della fonte negoziale sottesa alla pretesa creditoria azionata con il monitorio, né l'esistenza di un impegno di spesa idoneo ad esprimere la volontà dell'Ateneo di concludere il contratto, sullo sfondo il tenore della produzione documentale prodotta in primo grado, l'appello va accolto ed in totale riforma della sentenza gravata il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Mercato San Severino integralmente revocato.
Le spese processuali del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Mercato San Severino;
condanna l'appellata soccombente al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 809,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
condanna, altresì, l'appellata al pagamento delle spese del presente grado, in favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore,23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire