CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
BA EM DA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARBONARO
MARCO VALERIO e dell'avv. MAMBELLA FERDINANDO ([...]) VIA
TORINO 34 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA TORINO 34 20123 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CARBONARO MARCO VALERIO
APPELLANTE
CONTRO
RA NN (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. CASALE ROBERTO con elezione di domicilio in VIA GIOVANNI BATTISTA SORESINA 11 20144 MILANO presso e nello studio dell'avv. CASALE ROBERTO
APPELLATO
ASSICURATORI DEI LLOYD'S (C.F. 07585850584 ) con il patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI con elezione di domicilio in VIA CROCEFISSO N. 5 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv.
BASSI GIOVANNI
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale pagina 1 di 17 Le parti all'udienza del 18.2.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per DA BA EM:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contraris reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto dell'impugnazione, nonché per i motivi di gravame e per le considerazioni in fatto e in diritto ivi dedotte, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate nel procedimento di prime cure e riproposte nell'odierna sede di appello, e/o per le ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti: - in via preliminare: ammettere la produzione dei documenti integrativi citati ed elencati nell'atto di appello in quanto l'esigenza di detta produzione è sorta a tutela dei diritti dell'appellante a seguito della erronea e comunque discutibile interpretazione data dal
Tribunale dell'effettivo contenuto ed oggetto del contratto di conferimento di incarico professionale del
27.2.15 e del richiamo all'art. 7 di detta scrittura che ha comportato una grave violazione dei diritti dell'appellante Nel merito, in principalità: in accoglimento dei motivi di gravame rassegnati in atti, disporre l'integrale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Milano, sent. n, 693/24 pubblicata il 19/01/2024 e per l'effetto accogliere le domande, istanze e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado come di seguito reiterate 1) Accertare dichiarare che il compenso di euro
86.000,00 di cui al contratto di conferimento di incarico del 27/02/2015,è manifestamente sproporzionato avuto riguardo anche a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione al valore della pratica ed alle attività stragiudiziali effettivamente poste in essere;
2) Accertare e dichiarare che anche il compenso di euro 43.000,00 di cui al contratto di conferimento di incarico del
27/02/2015, corrisposto dall'attore RI AN BE all'Avv. NA FE è manifestamente sproporzionato avuto riguardo a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione al valore della controversia stragiudiziale ed all'attività effettivamente posta in essere dall'Avv. NA
FE; 3) Accertare e dichiarare che la convenuta nell'adempimento della propria obbligazione inerente l'esercizio dell'attività professionale in favore dell'attore, non ha adottato la diligenza prevista dall'art 1176 2° comma cod. civ. e per l'effetto accertare la responsabilità professionale della convenuta e condannarla all'immediata restituzione in favore del concludente, della somma di euro
43.000,00 dallo stesso versata a titolo di compensi professionali, con la rivalutazione ed interessi al saldo effettivo o in quella diversa somma stabilita dall'On.le Tribunale in conformità delle tariffe vigenti;
4) Previe le declaratorie di cui ai punti che precedono ed accertato che la mancata osservanza da parte della convenuta, della dovuta diligenza nell'esercizio dell'attività professionale svolta in favore del Sig. RI AN BE, ha recato ulteriori danni allo stesso, quantificabili in complessivi
€. 43.000,00 di cui €. 35.000,00 versati alla società CED Sas di L. RB & C. a seguito dell'atto di pagina 2 di 17 cessione del credito Iva ed €. 8.000,00 versati al Dott. Sessa, su indicazione dell'Avv. NA FE, condannare quest'ultima al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre alla rivalutazione ed interessi al saldo effettivo. 5) Rigettare comunque le eccezioni, domande ed istanze tutte proposte dalla convenuta nella propria comparsa di risposta del giudizio di primo grado, sia in via preliminare che principale, nonché in subordine a vario titolo ed anche istruttorie e nelle successive memorie ex art 183
6° comma c.p.c. rigettando altresì le eccezioni, domande ed istanze proposte dall'odierna appellata sia con la comparsa di costituzione e risposta che quelle proponende in sede di precisazione conclusioni 6)
Statuire secondo giustizia per quanto attiene ai rapporti contrattuali e processuali tra l'avv. NA
FE e la terza chiamata quegli assicuratori dei LLOYD'S IN SUBORDINE Sempre in accoglimento del presente gravame, e/o per eventuali diverse ragioni ritenute di giustizia, emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia avuto riguardo alle censure alla sentenza impugnata proposte con l'atto di appello, nonché alla materia del contendere ed ai rapporti professionali intercorsi tra l'odierno appellante e l'avv. NA FE Condannare in ogni caso la convenuta a risarcire al sig
RI AN BE tutti i danni scaturiti dal comportamento dalla stessa tenuto, e da liquidare e quantificare secondo giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta di ammissione della prova per interpello e testi come dedotta nella memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. del 26/12/2020 del giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf. spese gen. IVA e CPA di legge”
Per NN RA:
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare: rigettare la richiesta di ammettere la produzione dei documenti integrativi in quanto inammissibile ed infondata per tutte le ragioni indicate comparsa di costituzione
Nel merito, in principalità: rigettarsi l'appello promosso in quanto i motivi di gravame rassegnati nell'atto di citazione introduttivo sono infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente la Sentenza n. 693/24 pubblicata il 19.01.2024 dal Tribunale Di Milano Sez. I Civile nel procedimento R.G. n. 57111/2019 confermando il rigetto delle domande dell'attore, e le istanze e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da parte dell'appellato; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In subordine in via principale: - accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dell'Avv. NA FE per i fatti dedotti in Giudizio;
- dichiarare inammissibili le domande di risarcimento dei danni promosse contro la convenuta Avv.
NA FE, e quindi accertare e dichiarare non dovuti i danni lamentati dall'attore perché non riconducibili ad alcuna responsabilità della convenuta;
- per l'effetto, dichiarare inammissibili ed pagina 3 di 17 infondate e, quindi respingere le domande di risarcimento danni proposte dall'attore nei confronti della convenuta Avv. NA FE;
- rigettare in ogni caso le domande dell'attore sia di merito che istruttorie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso accertare e dichiarare che il compenso di
€ 43.000,00= stabilito nel contratto di conferimento di incarico del giorno 27.02.2015 a favore dell'Avv. NA FE (di cui € 40.000,00= effettivamente versati) sono proporzionati riguarda a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) e rispetto all'attività professionale svolta dall'Avv.
NA FE a favore del Sig. RI AN BE come risulta dagli atti e dalle relative fatture allegati alla comparsa di costituzione;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere anche parzialmente fondate le richieste risarcitorie del Sig. RI AN BE accertare l'effettivo compenso dovuto all'Avv. NA FE con riguardo alle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione all'attività svolta a favore del Sig. RI AN BE che risulterà provata in corso di causa;
e compensarsi fino alla concorrenza della somma eventualmente riconosciuta all'attore; - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertata l'esistenza la validità
e l'efficacia del contratto di assicurazione per responsabilità civile stipulato dall'avv. NA FE con la società LOs dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'Avv. NA FE per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare all'attrice anche in via concorsuale e residuale, nonchè per le spese legali di difesa nel presente giudizio ex art. 1917 terzo comma c.p.c.. In via istruttoria ammettersi le prove come articolate e richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 depositate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio
Per ASSICURATORI DEI LLOYD'S:
Piazza alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti e allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare integralmente, poiché manifestamente infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 693/2024, pubblicata dal Tribunale
Ordinario di Milano Sez. 1° Civile il 19.01.24 nel procedimento avente n. R.G. 57111/2019 NEL
MERITO In via principale - rigettare integralmente l'atto di appello promosso dal Sig. AN BE, poiché manifestamente inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 693/2024, pubblicata dal Tribunale Ordinario di Milano Sez. 1° Civile il 19.01.24 nel procedimento avente n. R.G. 57111/2019. In ogni caso: - respingere tutte le domande attoree nei confronti dell'Avv. NA FE in quanto nulle e/o inammissibili/generiche e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, e non provate, con conseguente assorbimento/rigetto della domanda di manleva proposta da quest'ultima contro i LOs;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello pagina 4 di 17 promosso dal Sig. AN BE e delle domande svolte nei confronti dell'Avv. NA FE:
Firmato Da: Giovanni Bassi Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#:
1509faa 3 - accertare e dichiarare l'inoperatività del Certificato n. AEAW0023113 per i motivi tutti dedotti in atti, e/o per le altre eventuali ragioni ritenute di giustizia, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di manleva a carico dei LOs e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di manleva e indennizzo contro la predetta Assicurazione mandandola integralmente assolta. In via di estremo subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti dell'Avv. NA FE, qualora quest'ultima sia ritenuta responsabile per l'attività professionale svolta, nonché di accertamento dell'operatività nella fattispecie del Certificato n. AEAW0023113, limitare la condanna dei LOs alla manleva e indennizzo per la sola quota di responsabilità dell'Assicurata, entro il massimale di contratto, specificato in € 1.000.000,00, e pari a € 500.000,00 per la RC Conduzione Studio, previa detrazione della franchigia di € 1.000,00, ferma comunque l'esclusione dall'indennizzo degli importi eventualmente dovuti a titolo restitutorio, per danni consequenziali, nonché per danni conseguenti a fatti dolosi e/o frode, oltre che derivanti dalla violazione degli obblighi informativi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste in merito all'inammissibilità di tutta la nuova documentazione prodotta dall'appellante, ex art. 345 cpc, comma 3.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Signor RI AN BE ha dedotto:
- di avere, il 27.2.2015, conferito incarico all'Avv. NA FE e al commercialista Dott. Alberto
Sessa, indicatogli dalla stessa FE, “al fine di operare una compensazione” dei debiti fiscali dell'attore, pari a € 213.679,35, “mediante l'acquisto di crediti Iva da parte di terzi soggetti” (doc. 1);
- che il contratto d'opera con i due menzionati professionisti aveva a oggetto una “operazione di compensazione dei debiti iscritti a ruolo presso l'ente di riscossione Equitalia Nord Spa mediante acquisto in capo al debitore di crediti Iva ai sensi e per gli effetti dell'art 10 D.L 78/09 ed art 35 D. Lgs.
241/97 (Visto di conformità fiscale) dell'art 69 del R.D. 2400/23 dell'art 5 c. 4 del D.L. 70/98 dell'art. 48 bis DPR 602/73 nonché secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 103/E del 6 settembre
2006”;
pagina 5 di 17 - che l'Avv. FE aveva garantito che l'operazione era vantaggiosa, perché l'attore avrebbe acquistato per soli € 35.000,00 crediti IVA con cui avrebbe poi estinto il proprio debito con l'Erario, e che essa era anche “legale”;
- che AN BE si era perciò convinto a sottoscrivere il contratto e ad accettare di corrispondere a ciascuno dei due professionisti compensi per € 43.000,00 (€ 86.000,00 complessivi);
- di avere versato all'Avv. FE la somma di € 43.000,00, nonché acconto di € 8.000,00 al Dr. Sessa;
- di avere inoltre, secondo le indicazioni e con l'assistenza della FE, acquistato da CED Centro
Elaborazione Dati s.a.s. di Luciano RB e c. un credito IVA di € 220.000,00, con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio in data 9.12.2015, a fronte di esborso di € 35.000,00 (doc. 3);
- che a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, nel 2017 era risultato che “l'operazione di compensazione dei debiti fiscali era fittizia”, nonostante l'Avv. FE avesse dichiarato “che il credito ceduto da CED sas era stato certificato dal professionista Giorgio Cucco”;
- che successivamente RI AN BE era stato indagato per il reato p. e p. dall'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione)2 nel procedimento iscritto al n. 20064/2018 RGNR della
Procura Milano;
- che, in conseguenza di quanto sopra, egli si trova “maggiormente esposto” nei confronti di Agenzia delle Entrate “per interessi moratori e sanzioni” maturati;
- che i compensi pattuiti con l'Avv. FE erano manifestamente sproporzionati rispetto all'attività da questa effettivamente svolta;
- che l'Avv. FE non aveva impiegato la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2 c.c.) nell'adempimento dell'obbligazione professionale assunta. Per quanto sopra ha formulato le domande riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
La convenuta, Avv. NA FE, costituitasi con comparsa di risposta depositata telematicamente il
9.3.2020, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto, in quanto l'attività relativa alla operazione di compensazione era stata affidata al Dott. Alberto Sessa, il credito
IVA rivelatosi inesistente era stato garantito dalla società cedente e l'importo stabilito nella scrittura
27.2.2015 a favore dell'Avv. FE costituiva compenso dell'attività precedentemente svolta dalla convenuta in favore del Sig. RI AN BE. Inoltre la convenuta ha formulato istanza, ex art. 269 c.p.c., di differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in causa gli
Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113, relativo a polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nei cui confronti ha proposto domanda di garanzia. I terzi chiamati Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del Certificato n.
AEAW0023113, costituitisi con comparsa di risposta trasmessa telematicamente il 6.10.2020, hanno pagina 6 di 17 sostenuto l'infondatezza tanto delle domande attoree, quanto della domanda di garanzia e ne hanno chiesto il rigetto”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.693/24 pubblicata in data 19/01/2024 con il seguente dispositivo:
“rigetta le domande proposte da RI AN BE nei confronti di NA FE;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € 10.962,90 per onorari
(oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA); condanna l'attore a rifondere ai terzi chiamati Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del
Certificato n. AEAW0023113 le spese processuali, liquidate in € 7.052,00 per compensi (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA). ”
Avverso tale sentenza proponeva appello DA BA EM con citazione notificata il
15.7.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva NN RA contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 26.11.2024
l'appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva ed il consigliere istruttore visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 18.2.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al
Collegio dell'udienza del 18.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Giova riportare, ad avviso della Corte, la motivazione con cui il tribunale ha rigettato la domanda formulata in primo grado da RI AN BE nei confronti dell'avvocato FE. Scrive il tribunale a pag 8 e 9 della sentenza “Le domande proposte dall'attore, Sig. RI AN BE, sono infondate. Dall'esame delle premesse e ancor più dalla semplice lettura della clausola n. 7 della scrittura privata recante data 27.2.2015, sottoscritta dall'attore, dalla convenuta e dal Dottore commercialista Alberto Sessa, emerge evidente che il compenso con la stessa scrittura riconosciuto all'Avv. FE concerne attività professionale svolta dalla convenuta in favore del AN BE a partire dall'anno 2009, come da questa dimostrato nel presente giudizio mediante la produzione dei docc. da 1 a 6 (cinque ricorsi alle Commissioni Tributarie di Milano e di Novara, un ricorso al
Tribunale ordinario di Milano), e nella “consulenza tributaria, fiscale, contabile e societaria” prestata dall'Avv. FE e dai suoi collaboratori sino alla firma della medesima scrittura (doc. 1 att.).
pagina 7 di 17 Dall'esame di questa scrittura emerge altresì che la “operazione di compensazione dei debiti iscritti a ruolo presso l'ente di riscossione Equitalia Nord Spa mediante acquisto in capo al debitore di crediti
IVA” veniva in concreto affidata allo “studio del Commercialista”, con possibilità che essa fosse compiuta da ciascuno dei professionisti facenti parte dello studio medesimo, tra i quali è pacifico non rientrasse l'Avv. FE (clausola n. 7 cit.).
Dunque: - i compensi riconosciuti all'Avv. FE, al cui pagamento l'attore si era impegnato con la scrittura di cui sopra, non appaiono affatto “manifestamente sproporzionati” rispetto alle attività incontestatamente svolte dalla convenuta.
- all'Avv. FE non può ascriversi alcun inadempimento del dovere di diligenza nell'adempimento, non essendo ella l'effettiva incaricata dell'operazione di compensazione e non avendo alcun rilievo in contrario il mero fatto che sia stata la convenuta a porre in contatto l'attore con il commercialista
Dott. Sessa.
Per le considerazioni che precedono le domande proposte da RI AN BE devono essere respinte”.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione formulata da parte appellata di inammissibilità della produzione documentale sub doc 2 e 3 effettuata con l'atto di appello da parte di RI AN BE, relativa alle prove dei pagamenti delle fatture emesse dall'avvocato FE negli anni 2009 2010, oggetto delle argomentazioni difensive svolte in primo grado dalla convenuta FE.
I documenti sono infatti tutti di formazione antecedente al termine per la produzione documentale, e sono appunto relativi a pagamenti di importi per prestazioni professionali immediatamente eccepite in comparsa di costituzione dall'avvocato FE a sostegno della propria prospettazione difensiva.
RI AN BE ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
Primo motivo: illogicità della motivazione in punto richiamo della clausola contrattuale n. 7 della scrittura privata inter partes del 27/02/2015 - omessa valutazione circa il contenuto ed oggetto di detta scrittura;
Censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale (art. 342 n. 2 c.p.c.) Violazione di legge (art 342 n. 3 c.p.c.) - erronea interpretazione della clausola contrattuale dell'incarico professionale del 27/02/2015 -
Secondo motivo;
erroneita' e vizio della motivazione della Sentenza in punto compensi professionali non ritenuti sproporzionati ed anche in punto statuizione di insussistenza di inadempimento del dovere di diligenza da parte dell'Avv. FE.
Con il primo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato la clausola contrattuale n.7 inerente al pagamento del compenso professionale, come relativa al pagamento di tutti i compensi professionali dell'avv. FE per attività svolte dal 2009 sino alla sottoscrizione dell'incarico,
pagina 8 di 17 affermando inoltre che le operazioni di compensazione venivano in concreto affidate al solo commercialista. Rileva invece l'appellante come il compenso fosse pattuito esclusivamente per l'attività oggetto dell'incarico, ossia l'operazione di “compensazione orizzontale” del proprio debito con l'Agenzia delle Entrate mediante l'acquisto di un credito di maggior valore verso l'Agenzia delle Entrate vantato da un terzo, operazione che richiedeva sia l'attività materiale del Commercialista dr Alberto
Sessa, che dell'avvocato per “la consulenza tributaria, fiscale contabile e societaria”.
Con il secondo motivo censura la sentenza dove ha affermato che l'importo non è sproporzionato, in considerazione degli incarichi professionali di assistenza in contenziosi tributari svolti fra il 2009 ed il
2010 dall'avv FE, come dalla stessa eccepito in comparsa di risposta. Afferma infatti, sin dall'atto di citazione di primo grado pag 4 e 5 , che il compenso per la attività stragiudiziale prestata, avrebbe dovuto essere calcolato secondo lo scaglione di valore tra euro 52.000,01 a 260.00,00, che prevede un compenso tabellare medio (DM 55/14) di euro 4.320,00 e tenuto conto della attività svolta, e che quindi
è evidente la sproporzione del compenso pattuito.
I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi, e sono fondati.
Questa Corte ritiene opportuno riportare integralmente il testo contrattuale -nelle parti di interesse-al fine di comprendere l'erroneità dell'interpretazione data dal giudice di prime cure alla clausola sul compenso pattuito in contratto.
Il contratto, titolato “incarico professionale”, ha questa premessa :
pagina 9 di 17 pagina 10 di 17 pagina 11 di 17 Ritiene questa Corte, diversamente valutando la fattispecie rispetto al tribunale, che il compenso pattuito per l'incarico professionale affidato in particolare all'avvocato FE, è relativo alla sola attività di “finalizzazione delle operazioni di compensazione”, che ha avuto ad oggetto lo svolgimento di “consulenza tributaria, fiscale contabile societaria”, prestata sino alla sottoscrizione dell'accordo.
L'incarico professionale affidato al commercialista è chiaramente quello di eseguire materialmente la compensazione orizzontale, attività che evidentemente può essere posta in essere solo da un professionista abilitato.
L'interpretazione chiara e letterale del contratto è infatti, a giudizio di questa Corte, quella di attribuire un incarico, e quindi un compenso, ai due professionisti per la medesima operazione di
“compensazione orizzontale dei debiti”; l'attività professionale svolta dall'avvocato FE, è chiaramente quella prodromica alla compensazione, essendo pacifico dagli atti che l'acquisto del credito verso l'Agenzia delle Entrate del soggetto terzo si è svolta per l'intervento professionale dell'avvocato FE, che quindi ha prestato la consulenza nelle materie indicate nell'incarico, nel quale quindi si prevede il compenso per tale attività svolta.
L'attività professionale svolta dal commercialista dottor Alberto Sessa -e per esso dei componenti del suo studio- è chiaramente quella di curare tutte le operazioni materiali per realizzare la compensazione, con azzeramento del debito di RI AN BE nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti hanno chiaramente valutato che l'attività dei due professionisti fosse economicamente equivalente, prevedendo quindi che il compenso forfettariamente ed unitariamente pattuito di € 86.000 fosse suddiviso in euro 43.000,00 per ciascun professionista.
Pertanto, rileva questa Corte, non possono essere ricomprese nell'attività professionale oggetto del contratto di cui alla presente causa, i compensi maturati dall'avvocato FE per “attività
pagina 12 di 17 professionale svolta dalla convenuta in favore del AN BE a partire dall'anno 2009, come da questa dimostrato nel presente giudizio mediante la produzione dei docc. da 1 a 6 (cinque ricorsi alle
Commissioni Tributarie di Milano e di Novara, un ricorso al Tribunale ordinario di Milano)”, come invece ritenuto dal tribunale.
In primo luogo il testo del contratto, come sopra detto, è chiaro, nel prevedere un compenso per tutte le attività di consulenza prestate dall'avvocato FE “finalizzate” all'operazione di compensazione orizzontale e non ad altre posizioni dell'odierno appellante. In secondo luogo le attività svolte negli anni 2009 e 2010 hanno chiaramente natura completamente diversa, essendo inerenti a patrocinio in controversie giudiziali tributarie ed ordinarie risalenti nel tempo rispetto alla pattuizione dell'incarico professionale che è del 2015, e non ve ne è alcuna menzione né nelle premesse né nella clausola relativa al compenso.
Così correttamente interpretato il testo contrattuale, deve essere, a parere di questa Corte, interpretata anche la domanda svolta da RI AN BE nei confronti dell'avvocato FE, a fronte di una non chiarissima qualificazione da parte dell'attore.
Con la citazione di primo grado l'attore ha esposto i fatti come riportati dal tribunale e richiamati nella parte fattuale della presente sentenza.
Ha di fatto rappresentato sia un inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto, sia una sproporzione fra il compenso pattuito e l'attività svolta dall'avvocato che il compenso andava a retribuire, dal momento che l'operazione di compensazione in relazione alla quale era stato conferito all'avvocato l'incarico di consulenza non aveva avuto buon fine, essendo addirittura stato indagato.
Ha pertanto chiesto, nelle conclusioni sub II e III
“II) Accertare e dichiarare che anche il compenso di euro 43.000,00 di cui al contratto di conferimento di incarico del 27/02/2015, corrisposto dall'attore all'Avv. NA FE è manifestamente sproporzionato avuto riguardo a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione al valore della controversia stragiudiziale ed all'attività effettivamente posta in essere dall' Avv. NA
FE;
III) Accertare e dichiarare che la convenuta nell'adempimento della propria obbligazione inerente l'esercizio dell'attività professionale in favore dell'attore,non ha adottato la diligenza prevista dall'art
1176 2^ comma cod civ. e per l'effetto accertare la responsabilità professionale della convenuta e condannarla all'immediata restituzione in favore del concludente, della somma di euro 43.000,00 dallo stesso versata a titolo di compensi professionali,con la rivalutazione ed interessi al saldo effettivo o in quella diversa somma stabilita dall'On.le Tribunale in conformità delle tariffe vigenti”.
pagina 13 di 17 Ha poi ulteriormente esposto di ravvisare nel comportamento dell'avvocato non solo una violazione alle obbligazioni contrattuali, ma anche una violazione dei doveri di diligenza professionale, che aveva causato un danno del quale ha chiesto il risarcimento nelle conclusioni articolate al punto IV e V.
Ritiene questa Corte che l'azione contrattuale volta a far accertare l'inadempimento alle obbligazioni di consulenza assunte dall'avvocato FE ex art 1460 cpc sia fondata.
Con riferimento in particolare all' onere della prova gravante sulle parti, la Suprema Corte ha precisato, con la Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento”.
Nel caso in esame l'attore, in relazione alla domanda svolta come sopra qualificata, aveva l'onere di provare l'inadempimento alle obbligazioni, ed ha prodotto i documenti relativi all'acquisto dei crediti da porre compensazione coi propri debiti tributari, nonché quelli inerenti l'accertamento della Guardia di finanza e gli atti successivi con cui è stato indagato.
Indubbiamente, rileva la Corte, dai documenti ai prodotti dall'attore non si rileva direttamente un inadempimento all'obbligo di prestare consulenza da parte dell'avvocato FE, che tuttavia nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado ha eccepito che il compenso pattuito in suo favore andava in realtà a retribuire tutte le attività professionali di natura giudiziale prestate negli anni e non ancora saldate e che tutta l'attività inerente alla cosiddetta compensazione orizzontale era quella affidata al commercialista dottor Sessa, mentre, testualmente, a pag 6 comparsa punto 4) “ l'Avv. NA
FE forniva tutta una serie di consulenze al Sig. RI AN BE, di natura fiscale e tributaria fino alla sottoscrizione del conferimento dell'incarico che ci riguarda avente ad oggetto la compensazione tributaria di cui veniva investito il Dott. Alberto Sessa”.
Ma, come sopra argomentato, richiamando l'interpretazione data da questa Corte al contratto, con esso si volevano retribuire le consulenze ricevute in relazione all'operazione di compensazione, e non attività professionali pregresse e lontane nel tempo.
L'avvocato FE non ha quindi né allegato né provato le attività di consulenza finalizzate all'operazione di compensazione svolte o prestate.
Osserva quindi la Corte che è mancata la prova, da parte dell'avvocato FE che se n'è assunta l'onere con le argomentazioni difensive, quale sia stata l'attività di consulenza finalizzata alla compensazione e già prestata fino al momento della conclusione del contratto, che la pattuizione contenuta nel contratto stesso andava a retribuire.
pagina 14 di 17 La pattuizione sul compenso, quindi, non è stata parametrata all'attività di consulenza svolta, che non è stata compiutamente provata.
L'attore, osserva ulteriormente la Corte, non ha formulato domande di risoluzione del contratto, ma ha chiesto l'accertamento della sproporzione del compenso rispetto a quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'accordo, che per gli affari stragiudiziali nello scaglione tra euro
52.000,01 a 260.00,00, prevedevano un compenso tabellare medio (DM 55/14) di euro 4.320,00, somma in relazione alla quale deve quindi ricondursi il compenso dovuto all'avvocato FE.
In riforma della sentenza impugnata, devono quindi trovare accoglimento le domande formulate sub II
e III nella citazione introduttiva del giudizio, con le seguenti precisazioni.
Costituisce circostanza pacifica fra le parti che RI AN BE ha corrisposto all'avvocato
FE l'importo di € 40.000,00 rispetto a quello pattuito in contratto di euro 43.000,00. Sono stati infatti prodotti dall'odierno appellante al doc 2 in primo grado n. 5 assegni bancari di € 8.000,00 ciascuno in favore dell'avvocato FE, che in comparsa di costituzione ha dato atto del pagamento dell'importo di euro 40.000,00 sui 43.000,00 dovuti.
Pertanto l'avvocato FE deve essere condannato alla restituzione in favore di RI AN BE dell'importo di euro 35.680,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Questa Corte non ravvisa alcun profilo di responsabilità professionale dell'avvocato FE in relazione all'attività svolta di finalizzazione all'operazione di compensazione, dal momento che parte attrice non ha fornito elementi di prova in merito a quali condotte dell'avvocato FE fossero generatrici di danno, né al rapporto causale fra l'attività professionale svolta ed il danno asseritamente subito per le conseguenze della irregolarità dell'operazione di cessione di credito iva esposte in citazione.
Le domande di risarcimento del danno formulate in citazione sub IV eV devono quindi essere rigettate.
Deve ora essere valutata la domanda di manleva formulata in primo grado dall'avvocato FE nei confronti dei LOs, che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113, non esaminata dal tribunale.
Ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per l'invocata manleva, dal momento che l'avvocato FE è stata condannata alla restituzione in favore del proprio cliente di una parte del compenso professionale ritenuto sproporzionato in relazione all'attività svolta, elementi questi non coperti dalla polizza, come eccepito dall'Assicuratore in comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Il rischio assicurato, dalla lettura delle clausole del contratto di Assicurazione prodotto sub 1 in primo grado dai LOs, è quello derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Consiste nel danno che il pagina 15 di 17 professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale, sia essa forense che stragiudiziale.
Non né prevista una copertura per le somme oggetto di compenso professionale.
La Suprema Corte, nella sentenza 17346/2015, resa in un caso sostanzialmente analogo, afferma che “il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico;
non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.); e non può dar luogo a una responsabilità professionale”.
La domanda di manleva è quindi rigettata.
Devono ora essere regolate le spese processuali.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito della lite vede la soccombenza sostanziale e prevalente dell'avv FE sia nei confronti di
RI AN BE che dei Lloyds, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore delle indicate controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della domanda accolta, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BA EM
DA
contro
RA NN e ASSICURATORI DEI LLOYD'S avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 693/24 così provvede:
1. in riforma del capo uno della impugnata sentenza ed in parziale accoglimento delle domande formulate sub II e III nella citazione introduttiva del giudizio condanna l'Avv NA FE alla restituzione in favore di RI AN BE dell'importo di euro 35.680,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per le ragioni di cui in parte motiva;
2. conferma il rigetto delle domande di risarcimento del danno formulate in citazione sub IV eV, nonché della domanda di manleva formulata dall'avvocato NA FE nei confronti dei
LOs, che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113;
3. in riforma dei capi due e tre della impugnata sentenza, condanna NA FE alla refusione delle spese processuali del giudizio così liquidate pagina 16 di 17 i) in favore di RI AN BE per il primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il secondo grado in € 2058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
ii) in favore dei LOs, che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113 per il primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il secondo grado in € 2058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
BA EM DA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARBONARO
MARCO VALERIO e dell'avv. MAMBELLA FERDINANDO ([...]) VIA
TORINO 34 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA TORINO 34 20123 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CARBONARO MARCO VALERIO
APPELLANTE
CONTRO
RA NN (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. CASALE ROBERTO con elezione di domicilio in VIA GIOVANNI BATTISTA SORESINA 11 20144 MILANO presso e nello studio dell'avv. CASALE ROBERTO
APPELLATO
ASSICURATORI DEI LLOYD'S (C.F. 07585850584 ) con il patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI con elezione di domicilio in VIA CROCEFISSO N. 5 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv.
BASSI GIOVANNI
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale pagina 1 di 17 Le parti all'udienza del 18.2.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per DA BA EM:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contraris reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto dell'impugnazione, nonché per i motivi di gravame e per le considerazioni in fatto e in diritto ivi dedotte, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate nel procedimento di prime cure e riproposte nell'odierna sede di appello, e/o per le ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti: - in via preliminare: ammettere la produzione dei documenti integrativi citati ed elencati nell'atto di appello in quanto l'esigenza di detta produzione è sorta a tutela dei diritti dell'appellante a seguito della erronea e comunque discutibile interpretazione data dal
Tribunale dell'effettivo contenuto ed oggetto del contratto di conferimento di incarico professionale del
27.2.15 e del richiamo all'art. 7 di detta scrittura che ha comportato una grave violazione dei diritti dell'appellante Nel merito, in principalità: in accoglimento dei motivi di gravame rassegnati in atti, disporre l'integrale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Milano, sent. n, 693/24 pubblicata il 19/01/2024 e per l'effetto accogliere le domande, istanze e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado come di seguito reiterate 1) Accertare dichiarare che il compenso di euro
86.000,00 di cui al contratto di conferimento di incarico del 27/02/2015,è manifestamente sproporzionato avuto riguardo anche a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione al valore della pratica ed alle attività stragiudiziali effettivamente poste in essere;
2) Accertare e dichiarare che anche il compenso di euro 43.000,00 di cui al contratto di conferimento di incarico del
27/02/2015, corrisposto dall'attore RI AN BE all'Avv. NA FE è manifestamente sproporzionato avuto riguardo a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione al valore della controversia stragiudiziale ed all'attività effettivamente posta in essere dall'Avv. NA
FE; 3) Accertare e dichiarare che la convenuta nell'adempimento della propria obbligazione inerente l'esercizio dell'attività professionale in favore dell'attore, non ha adottato la diligenza prevista dall'art 1176 2° comma cod. civ. e per l'effetto accertare la responsabilità professionale della convenuta e condannarla all'immediata restituzione in favore del concludente, della somma di euro
43.000,00 dallo stesso versata a titolo di compensi professionali, con la rivalutazione ed interessi al saldo effettivo o in quella diversa somma stabilita dall'On.le Tribunale in conformità delle tariffe vigenti;
4) Previe le declaratorie di cui ai punti che precedono ed accertato che la mancata osservanza da parte della convenuta, della dovuta diligenza nell'esercizio dell'attività professionale svolta in favore del Sig. RI AN BE, ha recato ulteriori danni allo stesso, quantificabili in complessivi
€. 43.000,00 di cui €. 35.000,00 versati alla società CED Sas di L. RB & C. a seguito dell'atto di pagina 2 di 17 cessione del credito Iva ed €. 8.000,00 versati al Dott. Sessa, su indicazione dell'Avv. NA FE, condannare quest'ultima al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre alla rivalutazione ed interessi al saldo effettivo. 5) Rigettare comunque le eccezioni, domande ed istanze tutte proposte dalla convenuta nella propria comparsa di risposta del giudizio di primo grado, sia in via preliminare che principale, nonché in subordine a vario titolo ed anche istruttorie e nelle successive memorie ex art 183
6° comma c.p.c. rigettando altresì le eccezioni, domande ed istanze proposte dall'odierna appellata sia con la comparsa di costituzione e risposta che quelle proponende in sede di precisazione conclusioni 6)
Statuire secondo giustizia per quanto attiene ai rapporti contrattuali e processuali tra l'avv. NA
FE e la terza chiamata quegli assicuratori dei LLOYD'S IN SUBORDINE Sempre in accoglimento del presente gravame, e/o per eventuali diverse ragioni ritenute di giustizia, emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia avuto riguardo alle censure alla sentenza impugnata proposte con l'atto di appello, nonché alla materia del contendere ed ai rapporti professionali intercorsi tra l'odierno appellante e l'avv. NA FE Condannare in ogni caso la convenuta a risarcire al sig
RI AN BE tutti i danni scaturiti dal comportamento dalla stessa tenuto, e da liquidare e quantificare secondo giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta di ammissione della prova per interpello e testi come dedotta nella memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. del 26/12/2020 del giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf. spese gen. IVA e CPA di legge”
Per NN RA:
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare: rigettare la richiesta di ammettere la produzione dei documenti integrativi in quanto inammissibile ed infondata per tutte le ragioni indicate comparsa di costituzione
Nel merito, in principalità: rigettarsi l'appello promosso in quanto i motivi di gravame rassegnati nell'atto di citazione introduttivo sono infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente la Sentenza n. 693/24 pubblicata il 19.01.2024 dal Tribunale Di Milano Sez. I Civile nel procedimento R.G. n. 57111/2019 confermando il rigetto delle domande dell'attore, e le istanze e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da parte dell'appellato; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In subordine in via principale: - accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dell'Avv. NA FE per i fatti dedotti in Giudizio;
- dichiarare inammissibili le domande di risarcimento dei danni promosse contro la convenuta Avv.
NA FE, e quindi accertare e dichiarare non dovuti i danni lamentati dall'attore perché non riconducibili ad alcuna responsabilità della convenuta;
- per l'effetto, dichiarare inammissibili ed pagina 3 di 17 infondate e, quindi respingere le domande di risarcimento danni proposte dall'attore nei confronti della convenuta Avv. NA FE;
- rigettare in ogni caso le domande dell'attore sia di merito che istruttorie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso accertare e dichiarare che il compenso di
€ 43.000,00= stabilito nel contratto di conferimento di incarico del giorno 27.02.2015 a favore dell'Avv. NA FE (di cui € 40.000,00= effettivamente versati) sono proporzionati riguarda a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) e rispetto all'attività professionale svolta dall'Avv.
NA FE a favore del Sig. RI AN BE come risulta dagli atti e dalle relative fatture allegati alla comparsa di costituzione;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere anche parzialmente fondate le richieste risarcitorie del Sig. RI AN BE accertare l'effettivo compenso dovuto all'Avv. NA FE con riguardo alle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione all'attività svolta a favore del Sig. RI AN BE che risulterà provata in corso di causa;
e compensarsi fino alla concorrenza della somma eventualmente riconosciuta all'attore; - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertata l'esistenza la validità
e l'efficacia del contratto di assicurazione per responsabilità civile stipulato dall'avv. NA FE con la società LOs dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare l'Avv. NA FE per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare all'attrice anche in via concorsuale e residuale, nonchè per le spese legali di difesa nel presente giudizio ex art. 1917 terzo comma c.p.c.. In via istruttoria ammettersi le prove come articolate e richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 depositate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio
Per ASSICURATORI DEI LLOYD'S:
Piazza alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti e allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare integralmente, poiché manifestamente infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 693/2024, pubblicata dal Tribunale
Ordinario di Milano Sez. 1° Civile il 19.01.24 nel procedimento avente n. R.G. 57111/2019 NEL
MERITO In via principale - rigettare integralmente l'atto di appello promosso dal Sig. AN BE, poiché manifestamente inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 693/2024, pubblicata dal Tribunale Ordinario di Milano Sez. 1° Civile il 19.01.24 nel procedimento avente n. R.G. 57111/2019. In ogni caso: - respingere tutte le domande attoree nei confronti dell'Avv. NA FE in quanto nulle e/o inammissibili/generiche e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, e non provate, con conseguente assorbimento/rigetto della domanda di manleva proposta da quest'ultima contro i LOs;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello pagina 4 di 17 promosso dal Sig. AN BE e delle domande svolte nei confronti dell'Avv. NA FE:
Firmato Da: Giovanni Bassi Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#:
1509faa 3 - accertare e dichiarare l'inoperatività del Certificato n. AEAW0023113 per i motivi tutti dedotti in atti, e/o per le altre eventuali ragioni ritenute di giustizia, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di manleva a carico dei LOs e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di manleva e indennizzo contro la predetta Assicurazione mandandola integralmente assolta. In via di estremo subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti dell'Avv. NA FE, qualora quest'ultima sia ritenuta responsabile per l'attività professionale svolta, nonché di accertamento dell'operatività nella fattispecie del Certificato n. AEAW0023113, limitare la condanna dei LOs alla manleva e indennizzo per la sola quota di responsabilità dell'Assicurata, entro il massimale di contratto, specificato in € 1.000.000,00, e pari a € 500.000,00 per la RC Conduzione Studio, previa detrazione della franchigia di € 1.000,00, ferma comunque l'esclusione dall'indennizzo degli importi eventualmente dovuti a titolo restitutorio, per danni consequenziali, nonché per danni conseguenti a fatti dolosi e/o frode, oltre che derivanti dalla violazione degli obblighi informativi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste in merito all'inammissibilità di tutta la nuova documentazione prodotta dall'appellante, ex art. 345 cpc, comma 3.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Signor RI AN BE ha dedotto:
- di avere, il 27.2.2015, conferito incarico all'Avv. NA FE e al commercialista Dott. Alberto
Sessa, indicatogli dalla stessa FE, “al fine di operare una compensazione” dei debiti fiscali dell'attore, pari a € 213.679,35, “mediante l'acquisto di crediti Iva da parte di terzi soggetti” (doc. 1);
- che il contratto d'opera con i due menzionati professionisti aveva a oggetto una “operazione di compensazione dei debiti iscritti a ruolo presso l'ente di riscossione Equitalia Nord Spa mediante acquisto in capo al debitore di crediti Iva ai sensi e per gli effetti dell'art 10 D.L 78/09 ed art 35 D. Lgs.
241/97 (Visto di conformità fiscale) dell'art 69 del R.D. 2400/23 dell'art 5 c. 4 del D.L. 70/98 dell'art. 48 bis DPR 602/73 nonché secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 103/E del 6 settembre
2006”;
pagina 5 di 17 - che l'Avv. FE aveva garantito che l'operazione era vantaggiosa, perché l'attore avrebbe acquistato per soli € 35.000,00 crediti IVA con cui avrebbe poi estinto il proprio debito con l'Erario, e che essa era anche “legale”;
- che AN BE si era perciò convinto a sottoscrivere il contratto e ad accettare di corrispondere a ciascuno dei due professionisti compensi per € 43.000,00 (€ 86.000,00 complessivi);
- di avere versato all'Avv. FE la somma di € 43.000,00, nonché acconto di € 8.000,00 al Dr. Sessa;
- di avere inoltre, secondo le indicazioni e con l'assistenza della FE, acquistato da CED Centro
Elaborazione Dati s.a.s. di Luciano RB e c. un credito IVA di € 220.000,00, con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio in data 9.12.2015, a fronte di esborso di € 35.000,00 (doc. 3);
- che a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, nel 2017 era risultato che “l'operazione di compensazione dei debiti fiscali era fittizia”, nonostante l'Avv. FE avesse dichiarato “che il credito ceduto da CED sas era stato certificato dal professionista Giorgio Cucco”;
- che successivamente RI AN BE era stato indagato per il reato p. e p. dall'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione)2 nel procedimento iscritto al n. 20064/2018 RGNR della
Procura Milano;
- che, in conseguenza di quanto sopra, egli si trova “maggiormente esposto” nei confronti di Agenzia delle Entrate “per interessi moratori e sanzioni” maturati;
- che i compensi pattuiti con l'Avv. FE erano manifestamente sproporzionati rispetto all'attività da questa effettivamente svolta;
- che l'Avv. FE non aveva impiegato la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2 c.c.) nell'adempimento dell'obbligazione professionale assunta. Per quanto sopra ha formulato le domande riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
La convenuta, Avv. NA FE, costituitasi con comparsa di risposta depositata telematicamente il
9.3.2020, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto, in quanto l'attività relativa alla operazione di compensazione era stata affidata al Dott. Alberto Sessa, il credito
IVA rivelatosi inesistente era stato garantito dalla società cedente e l'importo stabilito nella scrittura
27.2.2015 a favore dell'Avv. FE costituiva compenso dell'attività precedentemente svolta dalla convenuta in favore del Sig. RI AN BE. Inoltre la convenuta ha formulato istanza, ex art. 269 c.p.c., di differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in causa gli
Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113, relativo a polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nei cui confronti ha proposto domanda di garanzia. I terzi chiamati Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del Certificato n.
AEAW0023113, costituitisi con comparsa di risposta trasmessa telematicamente il 6.10.2020, hanno pagina 6 di 17 sostenuto l'infondatezza tanto delle domande attoree, quanto della domanda di garanzia e ne hanno chiesto il rigetto”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.693/24 pubblicata in data 19/01/2024 con il seguente dispositivo:
“rigetta le domande proposte da RI AN BE nei confronti di NA FE;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € 10.962,90 per onorari
(oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA); condanna l'attore a rifondere ai terzi chiamati Assicuratori dei LOs che hanno assunto il rischio del
Certificato n. AEAW0023113 le spese processuali, liquidate in € 7.052,00 per compensi (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA). ”
Avverso tale sentenza proponeva appello DA BA EM con citazione notificata il
15.7.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva NN RA contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 26.11.2024
l'appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva ed il consigliere istruttore visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 18.2.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al
Collegio dell'udienza del 18.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Giova riportare, ad avviso della Corte, la motivazione con cui il tribunale ha rigettato la domanda formulata in primo grado da RI AN BE nei confronti dell'avvocato FE. Scrive il tribunale a pag 8 e 9 della sentenza “Le domande proposte dall'attore, Sig. RI AN BE, sono infondate. Dall'esame delle premesse e ancor più dalla semplice lettura della clausola n. 7 della scrittura privata recante data 27.2.2015, sottoscritta dall'attore, dalla convenuta e dal Dottore commercialista Alberto Sessa, emerge evidente che il compenso con la stessa scrittura riconosciuto all'Avv. FE concerne attività professionale svolta dalla convenuta in favore del AN BE a partire dall'anno 2009, come da questa dimostrato nel presente giudizio mediante la produzione dei docc. da 1 a 6 (cinque ricorsi alle Commissioni Tributarie di Milano e di Novara, un ricorso al
Tribunale ordinario di Milano), e nella “consulenza tributaria, fiscale, contabile e societaria” prestata dall'Avv. FE e dai suoi collaboratori sino alla firma della medesima scrittura (doc. 1 att.).
pagina 7 di 17 Dall'esame di questa scrittura emerge altresì che la “operazione di compensazione dei debiti iscritti a ruolo presso l'ente di riscossione Equitalia Nord Spa mediante acquisto in capo al debitore di crediti
IVA” veniva in concreto affidata allo “studio del Commercialista”, con possibilità che essa fosse compiuta da ciascuno dei professionisti facenti parte dello studio medesimo, tra i quali è pacifico non rientrasse l'Avv. FE (clausola n. 7 cit.).
Dunque: - i compensi riconosciuti all'Avv. FE, al cui pagamento l'attore si era impegnato con la scrittura di cui sopra, non appaiono affatto “manifestamente sproporzionati” rispetto alle attività incontestatamente svolte dalla convenuta.
- all'Avv. FE non può ascriversi alcun inadempimento del dovere di diligenza nell'adempimento, non essendo ella l'effettiva incaricata dell'operazione di compensazione e non avendo alcun rilievo in contrario il mero fatto che sia stata la convenuta a porre in contatto l'attore con il commercialista
Dott. Sessa.
Per le considerazioni che precedono le domande proposte da RI AN BE devono essere respinte”.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione formulata da parte appellata di inammissibilità della produzione documentale sub doc 2 e 3 effettuata con l'atto di appello da parte di RI AN BE, relativa alle prove dei pagamenti delle fatture emesse dall'avvocato FE negli anni 2009 2010, oggetto delle argomentazioni difensive svolte in primo grado dalla convenuta FE.
I documenti sono infatti tutti di formazione antecedente al termine per la produzione documentale, e sono appunto relativi a pagamenti di importi per prestazioni professionali immediatamente eccepite in comparsa di costituzione dall'avvocato FE a sostegno della propria prospettazione difensiva.
RI AN BE ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
Primo motivo: illogicità della motivazione in punto richiamo della clausola contrattuale n. 7 della scrittura privata inter partes del 27/02/2015 - omessa valutazione circa il contenuto ed oggetto di detta scrittura;
Censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale (art. 342 n. 2 c.p.c.) Violazione di legge (art 342 n. 3 c.p.c.) - erronea interpretazione della clausola contrattuale dell'incarico professionale del 27/02/2015 -
Secondo motivo;
erroneita' e vizio della motivazione della Sentenza in punto compensi professionali non ritenuti sproporzionati ed anche in punto statuizione di insussistenza di inadempimento del dovere di diligenza da parte dell'Avv. FE.
Con il primo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato la clausola contrattuale n.7 inerente al pagamento del compenso professionale, come relativa al pagamento di tutti i compensi professionali dell'avv. FE per attività svolte dal 2009 sino alla sottoscrizione dell'incarico,
pagina 8 di 17 affermando inoltre che le operazioni di compensazione venivano in concreto affidate al solo commercialista. Rileva invece l'appellante come il compenso fosse pattuito esclusivamente per l'attività oggetto dell'incarico, ossia l'operazione di “compensazione orizzontale” del proprio debito con l'Agenzia delle Entrate mediante l'acquisto di un credito di maggior valore verso l'Agenzia delle Entrate vantato da un terzo, operazione che richiedeva sia l'attività materiale del Commercialista dr Alberto
Sessa, che dell'avvocato per “la consulenza tributaria, fiscale contabile e societaria”.
Con il secondo motivo censura la sentenza dove ha affermato che l'importo non è sproporzionato, in considerazione degli incarichi professionali di assistenza in contenziosi tributari svolti fra il 2009 ed il
2010 dall'avv FE, come dalla stessa eccepito in comparsa di risposta. Afferma infatti, sin dall'atto di citazione di primo grado pag 4 e 5 , che il compenso per la attività stragiudiziale prestata, avrebbe dovuto essere calcolato secondo lo scaglione di valore tra euro 52.000,01 a 260.00,00, che prevede un compenso tabellare medio (DM 55/14) di euro 4.320,00 e tenuto conto della attività svolta, e che quindi
è evidente la sproporzione del compenso pattuito.
I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi, e sono fondati.
Questa Corte ritiene opportuno riportare integralmente il testo contrattuale -nelle parti di interesse-al fine di comprendere l'erroneità dell'interpretazione data dal giudice di prime cure alla clausola sul compenso pattuito in contratto.
Il contratto, titolato “incarico professionale”, ha questa premessa :
pagina 9 di 17 pagina 10 di 17 pagina 11 di 17 Ritiene questa Corte, diversamente valutando la fattispecie rispetto al tribunale, che il compenso pattuito per l'incarico professionale affidato in particolare all'avvocato FE, è relativo alla sola attività di “finalizzazione delle operazioni di compensazione”, che ha avuto ad oggetto lo svolgimento di “consulenza tributaria, fiscale contabile societaria”, prestata sino alla sottoscrizione dell'accordo.
L'incarico professionale affidato al commercialista è chiaramente quello di eseguire materialmente la compensazione orizzontale, attività che evidentemente può essere posta in essere solo da un professionista abilitato.
L'interpretazione chiara e letterale del contratto è infatti, a giudizio di questa Corte, quella di attribuire un incarico, e quindi un compenso, ai due professionisti per la medesima operazione di
“compensazione orizzontale dei debiti”; l'attività professionale svolta dall'avvocato FE, è chiaramente quella prodromica alla compensazione, essendo pacifico dagli atti che l'acquisto del credito verso l'Agenzia delle Entrate del soggetto terzo si è svolta per l'intervento professionale dell'avvocato FE, che quindi ha prestato la consulenza nelle materie indicate nell'incarico, nel quale quindi si prevede il compenso per tale attività svolta.
L'attività professionale svolta dal commercialista dottor Alberto Sessa -e per esso dei componenti del suo studio- è chiaramente quella di curare tutte le operazioni materiali per realizzare la compensazione, con azzeramento del debito di RI AN BE nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti hanno chiaramente valutato che l'attività dei due professionisti fosse economicamente equivalente, prevedendo quindi che il compenso forfettariamente ed unitariamente pattuito di € 86.000 fosse suddiviso in euro 43.000,00 per ciascun professionista.
Pertanto, rileva questa Corte, non possono essere ricomprese nell'attività professionale oggetto del contratto di cui alla presente causa, i compensi maturati dall'avvocato FE per “attività
pagina 12 di 17 professionale svolta dalla convenuta in favore del AN BE a partire dall'anno 2009, come da questa dimostrato nel presente giudizio mediante la produzione dei docc. da 1 a 6 (cinque ricorsi alle
Commissioni Tributarie di Milano e di Novara, un ricorso al Tribunale ordinario di Milano)”, come invece ritenuto dal tribunale.
In primo luogo il testo del contratto, come sopra detto, è chiaro, nel prevedere un compenso per tutte le attività di consulenza prestate dall'avvocato FE “finalizzate” all'operazione di compensazione orizzontale e non ad altre posizioni dell'odierno appellante. In secondo luogo le attività svolte negli anni 2009 e 2010 hanno chiaramente natura completamente diversa, essendo inerenti a patrocinio in controversie giudiziali tributarie ed ordinarie risalenti nel tempo rispetto alla pattuizione dell'incarico professionale che è del 2015, e non ve ne è alcuna menzione né nelle premesse né nella clausola relativa al compenso.
Così correttamente interpretato il testo contrattuale, deve essere, a parere di questa Corte, interpretata anche la domanda svolta da RI AN BE nei confronti dell'avvocato FE, a fronte di una non chiarissima qualificazione da parte dell'attore.
Con la citazione di primo grado l'attore ha esposto i fatti come riportati dal tribunale e richiamati nella parte fattuale della presente sentenza.
Ha di fatto rappresentato sia un inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto, sia una sproporzione fra il compenso pattuito e l'attività svolta dall'avvocato che il compenso andava a retribuire, dal momento che l'operazione di compensazione in relazione alla quale era stato conferito all'avvocato l'incarico di consulenza non aveva avuto buon fine, essendo addirittura stato indagato.
Ha pertanto chiesto, nelle conclusioni sub II e III
“II) Accertare e dichiarare che anche il compenso di euro 43.000,00 di cui al contratto di conferimento di incarico del 27/02/2015, corrisposto dall'attore all'Avv. NA FE è manifestamente sproporzionato avuto riguardo a quanto previsto dalle tariffe forensi (D.M. 55/2014) in relazione al valore della controversia stragiudiziale ed all'attività effettivamente posta in essere dall' Avv. NA
FE;
III) Accertare e dichiarare che la convenuta nell'adempimento della propria obbligazione inerente l'esercizio dell'attività professionale in favore dell'attore,non ha adottato la diligenza prevista dall'art
1176 2^ comma cod civ. e per l'effetto accertare la responsabilità professionale della convenuta e condannarla all'immediata restituzione in favore del concludente, della somma di euro 43.000,00 dallo stesso versata a titolo di compensi professionali,con la rivalutazione ed interessi al saldo effettivo o in quella diversa somma stabilita dall'On.le Tribunale in conformità delle tariffe vigenti”.
pagina 13 di 17 Ha poi ulteriormente esposto di ravvisare nel comportamento dell'avvocato non solo una violazione alle obbligazioni contrattuali, ma anche una violazione dei doveri di diligenza professionale, che aveva causato un danno del quale ha chiesto il risarcimento nelle conclusioni articolate al punto IV e V.
Ritiene questa Corte che l'azione contrattuale volta a far accertare l'inadempimento alle obbligazioni di consulenza assunte dall'avvocato FE ex art 1460 cpc sia fondata.
Con riferimento in particolare all' onere della prova gravante sulle parti, la Suprema Corte ha precisato, con la Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento”.
Nel caso in esame l'attore, in relazione alla domanda svolta come sopra qualificata, aveva l'onere di provare l'inadempimento alle obbligazioni, ed ha prodotto i documenti relativi all'acquisto dei crediti da porre compensazione coi propri debiti tributari, nonché quelli inerenti l'accertamento della Guardia di finanza e gli atti successivi con cui è stato indagato.
Indubbiamente, rileva la Corte, dai documenti ai prodotti dall'attore non si rileva direttamente un inadempimento all'obbligo di prestare consulenza da parte dell'avvocato FE, che tuttavia nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado ha eccepito che il compenso pattuito in suo favore andava in realtà a retribuire tutte le attività professionali di natura giudiziale prestate negli anni e non ancora saldate e che tutta l'attività inerente alla cosiddetta compensazione orizzontale era quella affidata al commercialista dottor Sessa, mentre, testualmente, a pag 6 comparsa punto 4) “ l'Avv. NA
FE forniva tutta una serie di consulenze al Sig. RI AN BE, di natura fiscale e tributaria fino alla sottoscrizione del conferimento dell'incarico che ci riguarda avente ad oggetto la compensazione tributaria di cui veniva investito il Dott. Alberto Sessa”.
Ma, come sopra argomentato, richiamando l'interpretazione data da questa Corte al contratto, con esso si volevano retribuire le consulenze ricevute in relazione all'operazione di compensazione, e non attività professionali pregresse e lontane nel tempo.
L'avvocato FE non ha quindi né allegato né provato le attività di consulenza finalizzate all'operazione di compensazione svolte o prestate.
Osserva quindi la Corte che è mancata la prova, da parte dell'avvocato FE che se n'è assunta l'onere con le argomentazioni difensive, quale sia stata l'attività di consulenza finalizzata alla compensazione e già prestata fino al momento della conclusione del contratto, che la pattuizione contenuta nel contratto stesso andava a retribuire.
pagina 14 di 17 La pattuizione sul compenso, quindi, non è stata parametrata all'attività di consulenza svolta, che non è stata compiutamente provata.
L'attore, osserva ulteriormente la Corte, non ha formulato domande di risoluzione del contratto, ma ha chiesto l'accertamento della sproporzione del compenso rispetto a quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'accordo, che per gli affari stragiudiziali nello scaglione tra euro
52.000,01 a 260.00,00, prevedevano un compenso tabellare medio (DM 55/14) di euro 4.320,00, somma in relazione alla quale deve quindi ricondursi il compenso dovuto all'avvocato FE.
In riforma della sentenza impugnata, devono quindi trovare accoglimento le domande formulate sub II
e III nella citazione introduttiva del giudizio, con le seguenti precisazioni.
Costituisce circostanza pacifica fra le parti che RI AN BE ha corrisposto all'avvocato
FE l'importo di € 40.000,00 rispetto a quello pattuito in contratto di euro 43.000,00. Sono stati infatti prodotti dall'odierno appellante al doc 2 in primo grado n. 5 assegni bancari di € 8.000,00 ciascuno in favore dell'avvocato FE, che in comparsa di costituzione ha dato atto del pagamento dell'importo di euro 40.000,00 sui 43.000,00 dovuti.
Pertanto l'avvocato FE deve essere condannato alla restituzione in favore di RI AN BE dell'importo di euro 35.680,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Questa Corte non ravvisa alcun profilo di responsabilità professionale dell'avvocato FE in relazione all'attività svolta di finalizzazione all'operazione di compensazione, dal momento che parte attrice non ha fornito elementi di prova in merito a quali condotte dell'avvocato FE fossero generatrici di danno, né al rapporto causale fra l'attività professionale svolta ed il danno asseritamente subito per le conseguenze della irregolarità dell'operazione di cessione di credito iva esposte in citazione.
Le domande di risarcimento del danno formulate in citazione sub IV eV devono quindi essere rigettate.
Deve ora essere valutata la domanda di manleva formulata in primo grado dall'avvocato FE nei confronti dei LOs, che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113, non esaminata dal tribunale.
Ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per l'invocata manleva, dal momento che l'avvocato FE è stata condannata alla restituzione in favore del proprio cliente di una parte del compenso professionale ritenuto sproporzionato in relazione all'attività svolta, elementi questi non coperti dalla polizza, come eccepito dall'Assicuratore in comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Il rischio assicurato, dalla lettura delle clausole del contratto di Assicurazione prodotto sub 1 in primo grado dai LOs, è quello derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Consiste nel danno che il pagina 15 di 17 professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale, sia essa forense che stragiudiziale.
Non né prevista una copertura per le somme oggetto di compenso professionale.
La Suprema Corte, nella sentenza 17346/2015, resa in un caso sostanzialmente analogo, afferma che “il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico;
non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.); e non può dar luogo a una responsabilità professionale”.
La domanda di manleva è quindi rigettata.
Devono ora essere regolate le spese processuali.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito della lite vede la soccombenza sostanziale e prevalente dell'avv FE sia nei confronti di
RI AN BE che dei Lloyds, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore delle indicate controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della domanda accolta, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BA EM
DA
contro
RA NN e ASSICURATORI DEI LLOYD'S avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 693/24 così provvede:
1. in riforma del capo uno della impugnata sentenza ed in parziale accoglimento delle domande formulate sub II e III nella citazione introduttiva del giudizio condanna l'Avv NA FE alla restituzione in favore di RI AN BE dell'importo di euro 35.680,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per le ragioni di cui in parte motiva;
2. conferma il rigetto delle domande di risarcimento del danno formulate in citazione sub IV eV, nonché della domanda di manleva formulata dall'avvocato NA FE nei confronti dei
LOs, che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113;
3. in riforma dei capi due e tre della impugnata sentenza, condanna NA FE alla refusione delle spese processuali del giudizio così liquidate pagina 16 di 17 i) in favore di RI AN BE per il primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il secondo grado in € 2058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
ii) in favore dei LOs, che hanno assunto il rischio del Certificato n. AEAW0023113 per il primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il secondo grado in € 2058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Maria Caterina Chiulli
pagina 17 di 17