Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 00588/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2022, proposto da
Cooperativa Sociale Solidarietà, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via A. Manzoni nr. 21;
contro
Comune di Putignano, Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Putignano, non costituiti in giudizio;
Cooperativa Sociale e Sanitaria di Servizi Integrati per Azioni “San Giovanni di Dio”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ex art. 116, comma 2, CPA del diniego di accesso agli atti di gara e, in particolare, all'offerta tecnica della ditta aggiudicataria che è stata trasmessa - in data 13.10.2022 con nota n. 70294 di protocollo ostativa all'esercizio del diritto di accesso - in gran parte omessa ovvero integralmente oscurata con specifico, sebbene non esclusivo, riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta stessa (parametri sub B – punteggio massimo di 65) oggetto di effettiva gradazione tra le offerte in competizione, all'uopo condannando l'Amministrazione resistente al rilascio delle copie stesse, previo annullamento della determina dirigenziale oppositiva e lesiva e la nota prot. n. 70204 del 13.10.2022, nella parte in cui ha negato o comunque non ha consentito l'ostensione immediata ed integrale dei suddetti documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Sociale e Sanitaria di Servizi Integrati per Azioni “San Giovanni di Dio”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione intimata per conto dell’Ufficio di piano dell’ambito territoriale per l’affidamento biennale del servizio di Assistenza scolastica specialistica per l’integrazione scolastica in favore di alunni in situazione di handicap nei comuni di pertinenza dell’ambito (Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Noci) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito del predetto esperimento di gara, la ricorrente è risultata seconda graduata con il punteggio complessivo di 85,31/100, in posizione non utile per l’affidamento, in quanto sopravanzata dalla cooperativa San Giovanni di Dio da Foggia titolare del seguente punteggio: 94,82.
L’interessata ha chiesto di accedere agli atti di gara e di visionare ed acquisire la documentazione inerente l’offerta tecnica (documentazione amministrativa, progetto e relativi allegati) e quella economica relativa alla gara in oggetto prodotta alla ditta aggiudicataria Cooperativa sociale San Giovanni di Dio.
In data 13.10.2022 il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, tuttavia oscurata per la parte contenente “segreti tecnici e commerciali”.
L’istante si duole che le parti oscurate siano estese per intere cartelle e sub-parametri di valutazione rinviando alla nota comunale prot. n. 70204 del 13.10.2022 di risposta alla richiesta di accesso.
Il Comune di Putigano avrebbe impedito immotivamente l’accesso alle predette parti dell’offerta tecnica, rendendo l’attività amministrativa imperscrutabile e non verificabile.
Con ricorso notificato il 24 ottobre 2002 e depositato il 7 novembre 2022, la seconda graduata Cooperativa Sociale Solidarietà ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 3313 del 22.9.2022 recante “approvazione dei verbali e aggiudicazione” alla controinteressata nonché l’avviso di aggiudicazione definitiva, ha chiesto, altresì, di dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio dal Comune resistente con l’aggiudicatario.
Ha domandato, inoltre, ex art. 116, comma 2, Cod. Proc. Amm., l’annullamento delle note comunali di diniego di accesso integrale all’offerta tecnica della Cooperativa Sociale e Sanitaria di Servizi Integrati per Azioni “San Giovanni di Dio”, nonché il riconoscimento del diritto alla visione e all’estrazione di copia di tutta la documentazione prodotta dai controinteressati e la condanna dell’Ente intimato a consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia della predetta documentazione.
L’interesse della ricorrente all’accesso si fonderebbe sulla eccessiva valutazione del progetto tecnico della controinteressata e sulla corrispondente sottovalutazione del progetto Solidarietà, come risulterebbe dai verbali di gara, da cui si evincerebbe che la stazione appaltante avrebbe utilizzato l’ampio punteggio previsto per il sub – criterio B) per distanziare i progetti tecnici in competizione.
Solo il confronto con il progetto dell’aggiudicataria consentirerebbe di dimostrare che le proposte progettuali avrebbero dovuto ottenere un punteggio invertito e, in ogni caso, che sarebbero tra loro equiparabili, di modo che si possa giungere ad affermare la prevalenza della ricorrente, titolare della migliore offerta economica.
La stazione appaltante si sarebbe adagiata sulle indicazioni provenienti dal concorrente circa l’esistenza di segreti commerciali e tecnici che giustificherebbero il diniego di ostensione, tenuto conto che in sede di accesso sarebbero stati elisi interi paragrafi, corrispondenti, peraltro, ai punteggi per i sub-parametri più importanti e qualificanti, senza discernere, motivatamente e partitamente, le porzioni di ciascun paragrafo che avrebbero meritato di essere oscurate.
La controinteressata si è costituita in giudizio eccependo che la ricorrente non ha dimostrato il necessario nesso di stretta indispensabilità tra la documentazione oggetto dell’istanza e le censure formulate, ossia l’effettiva concreta utilità di ottenere l’offerta tecnica in versione integrale.
L’accesso all’offerta tecnica della controinteressata avrebbe quindi finalità meramente esplorativa.
Ad ogni modo, anche se si ritenesse che la ricorrente abbia fornito la prova del nesso di stretta indispensabilità della sua istanza di accesso, nella specie, non sarebbe comunque accoglibile la domanda di accesso all’intera offerta tecnica della ricorrente, anche alla luce del disciplinare di gara secondo cui “l’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare…”.
La San Giovanni di Dio, nella nota del 16 settembre 2022, di riscontro alla comunicazione della Stazione appaltante in merito all’accesso presentato dalla ricorrente, avrebbe evidenziato che “informazioni ottenibili dalla lettura congiunta dei dati contenuti nell’offerta economica presentata dalla scrivente e già resa accessibile da codesta spettabile stazione appaltante, con quelli descritti nell’offerta tecnica, conferirebbero ai competitors un irragionevole vantaggio futuro rendendo pubbliche le metodologie e la professionalità della cooperativa aggiudicataria della gara in epigrafe. Per quanto esposto, consapevoli del diritto sussistente in capo alla seconda classificata di esercitare il diritto di accesso agli atti, si ritiene di dover, comunque, tutelare il proprio diritto alla riservatezza dei dati che contengono segreti tecnici e commerciali ”.
La stazione appaltante ha condiviso le ragioni della San Giovanni di Dio e ha trasmesso alla ricorrente l’offerta tecnica con le parti oscurate dall’aggiudicataria, seguendo le regole dettate dal disciplinare.
Inoltre, l’istante non contesterebbe, in concreto, le specifiche motivazioni addotte dalla San Giovanni di Dio per il parziale oscuramento dell’offerta tecnica ed esternate nella nota del 16 settembre 2022, ma avrebbe affermato genericamente che la tipologia di servizio in gara non sarebbe caratterizzato da segreti tecnici e commerciali. Non senza considerare che la ricorrente si sarebbe opposta di converso all’accesso della controinteressata alla propria offerta tecnica per le medesime ragioni sopra contestate.
Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata assunta in decisione sull'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, Cod. Proc. Amm., sulla scorta delle reciproche e articolate memorie difensive delle parti, che hanno illustrato, con molteplici richiami giurisprudenziali, le opposte tesi.
1. La domanda incidentalmente formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2 Cod. Proc. Amm. è fondata nei termini di seguito precisati.
La Società ricorrente assume che mancherebbe la motivata e comprovata dimostrazione delle effettive ragioni di riservatezza opposte dalla società aggiudicataria e che la stazione appaltante avrebbe omesso qualsivoglia autonomo, adeguato e discrezionale apprezzamento della segretazione parziale dell'offerta tecnica, alla luce della rilevanza delle parti dell'offerta tecnica sottratte all'accesso e della necessità di operare un confronto circa le rispettive proposte tecniche.
Le censure sono fondate.
2. Il caso in esame è disciplinato dall'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, per il diritto di accesso nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti pubblici, stabilisce in parte qua un regime speciale rispetto alla disciplina generale di cui alla legge n. 241/1990), il quale esclude (disposizione eccezionale e derogatoria e, quindi, di stretta interpretazione) dal diritto di accesso le “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” (comma 5, lett. "a") e prevede che, in questo caso, sia “ consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto ” (comma 6); difesa, quindi, rispetto alla quale è recessiva e cedevole la pretesa salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali, in coerenza con la rilevanza costituzionale del bene protetto (art. 24 della Costituzione).
3. Tanto premesso, vanno innanzitutto disattesi i rilievi della controinteressata, secondo cui la società ricorrente non avrebbe compie dimostrato l'effettiva strumentalità delle esigenze difensive addotte, risultando - in tesi - l'istanza meramente esplorativa.
3.1 In proposito, è sufficiente osservare che la pretesa strumentale della istante si fonda su una posizione soggettiva differenziata e qualificata derivante dalla partecipazione alla gara in esame ed è assistita da un interesse (ad agire) personale, attuale e concreto, consistente nell'utilità, dichiarata in ricorso ed evincibile dalla "causa petendi", di ottenere la caducazione dell'aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale e Sanitaria di Servizi Integrati per Azioni “San Giovanni di Dio”, e il conseguente affidamento della commessa in proprio favore.
Giova rammentare, al riguardo, l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 2 aprile 2020, n. 10), che chiaramente distingue tra l'interesse ostensivo della seconda graduata nella fase competitiva e quello omologo nella fase esecutiva, rilevando (punto n. 15.4) che “ altro è il bisogno di conoscere per tutelare una interesse collegato ad una situazione competitiva già esistente o chiaramente delineatasi, laddove il principio di concorrenza già opera in fase di gara e al fine eventuale di impugnare il provvedimento di aggiudicazione, e altro, evidentemente, il desiderio di conoscere per sapere se questa situazione possa crearsi per l'occasione, del tutto eventuale, di un inadempimento contrattuale ”: sicché, “ nella fase competitiva (non ancora consolidatasi con certezza), la seconda graduata è titolare di una situazione sostanziale, già delineatasi chiaramente, in cui la conoscenza degli atti è funzionale a soddisfare un'esigenza tutt'altro che eventuale o esplorativa ” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2021, n. 1896).
3.2. In ogni caso, il nesso di strumentalità tra l'offerta tecnica e le censure formulate (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 9 novembre 2021, n. 7458) è evidenziato dalle censure che riguardano l'offerta tecnica dell'aggiudicataria, laddove l'impresa ricorrente censura il punteggio attribuito dalla Stazione appaltante all'offerta tecnica dell’aggiudicatario, specificamente argomentando che “ la cooperativa San Giovanni di Dio ha ottenuto il punteggio di 63,886 contro quello di 50,307 della concludente: punteggio “definito” riparametrato, rispettivamente, in punti 76,11 contro 65,31 ”.
Aggiunge, inoltre, che le parti del progetto tecnico oscurate impedirebbero di valutare la correttezza del punteggio assegnato alle due offerte, confrontando le stesse.
4. In definitiva, in relazione alla eccezione di carenza di interesse sostenuta dalla difesa della controinteressata, la domanda di accesso risulta adeguatamente correlata a comprovate esigenze di difesa in giudizio dell'interesse legittimo pretensivo della seconda graduata (l'aggiudicazione della gara, appunto) e rientra, pertanto, nel parametro normativo di cui all'art. 53, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui è consentito al concorrente l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
4.1. In senso contrario alla richiesta di accesso in esame non vale l’atteggiamento della ricorrente, che avrebbe negato l’ostensione delle medesime parti della propria offerta tecnica, stigmatizzato dalla difesa dell’aggiudicataria anche nel corso della discussione orale. In disparte i profili di leale collaborazione (o meglio competizione) tra operatori commerciali, l’eventuale diniego di accesso alla propria offerta tecnica da parte della controinteressata potrà essere valutato nelle sedi competenti non appena lo stesso verrà formalizzato.
5. Sotto altro profilo, occorre rilevare che questa sezione si è già espressa con riferimento al rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale con la sentenza 16 dicembre 2021, n. 1896 (non appellata, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità e ai cui rilievi integralmente rinvia) e ancora, con la più recente sentenza 23.12.2022, n. 1803, affermando in particolare:
- che "il diniego opposto dalla controinteressata - ovvero una mera valutazione di parte - non è idoneo di per sé solo a paralizzare l'accesso -neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici-commerciali - se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione (in termini, v. Tar Lazio, Roma Sez. III ter, n. 3579/2020)";
- che, "pur nella discrezionalità concessa all'Amministrazione, nel valutare la effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale, questa non potrebbe, comunque, discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98 D.lgs. n.30/2005, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (Cons. Stato Sez. V, n. 64/2020)" (cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 marzo 2022, n. 378).
In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 gennaio 2022, n. 145). Del resto, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363);
- che, "salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d'accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità. Il segreto tecnico-commerciale, infatti, trova tutela in fonti di rango primario (art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nonché artt. 98 ss. Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 30/2005), mentre il diritto di accesso c.d. "difensivo" trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria (art.22 ss. L. n.241/90) direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost)".
6. Di contro, nella fattispecie concreta in esame:
- è mancata una qualsiasi esternazione della valutazione compiuta dall'Amministrazione innanzitutto con riferimento alla effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta, di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare (in caso di mancata dimostrazione della necessità di accedere agli stessi per finalità difensive) il diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti: la stazione appaltante, diversamente da quanto ritenuto necessario per costante giurisprudenza (ivi compresa la stessa decisione della A.P. n.4/2021), si è limitata a motivare il diniego all'accesso “difensivo” richiesto da parte ricorrente richiamando il diniego del 16 settembre 2022 - peraltro, genericamente argomentato (cfr. allegato 4 della controinteressata) - opposto dalla controinteressata. Ed ha trasmesso le parti l’offerta tecnica con evidenti e vistose parti della stessa che erano state oscurate dalla medesima aggiudicataria senza indicare –in relazione alle singole voci o parti oscurate- le ragioni del diniego.
- poiché parte ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti “qualificata”, per esigenze difensive, l'Amministrazione avrebbe potuto respingerla solo a fronte di un “comprovato”, oltre che motivato (puntualmente e specificamente) segreto industriale (nei termini innanzi declinati e nella specie non ravvisabili), ovvero nel caso in cui gli atti richiesti non fossero in alcun modo pertinenti -e non è questo il caso, per quanto sopra esposto- con l'esigenza di articolare una difesa in giudizio.
7. Inoltre, è difficile ipotizzare che nella specie sussistano effettive ragioni di tutela del know how (almeno nei termini così estesi e censurati dalla ricorrente) considerato che si tratta di un appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, il quale ex se rende difficile ipotizzare spazi di segretezza commerciale o industriale nei termini precisati dal citato d.lgs. n. 30/2005 (“Codice della proprietà industriale”), secondo cui rientrano nella definizione di “segreto commerciale” i marchi ed altri segni distintivi, i disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità e l’invenzione, nonché le informazioni aziendali nelle ipotesi previste dall’art. 98 del medesimo d.lgs.-.
8. Ciò detto, al fine di individuare le informazioni aziendali coperte da segreto e, quindi, oggetto di tutela, occorrerà verificare se ricorrono nel caso di specie, le condizioni richiamate dal menzionato art. 98 (vale a dire se “le informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”).
Qualora ricorrano tali condizioni non potrà essere consentito l’acceso agli elementi coperti da segreto.
9. A tal riguardo vanno aggiunte le seguenti ulteriori considerazioni, sulle quali la attenta difesa della controinteressata ha insistito nel corso della camera di consiglio, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato 20 gennaio 2022, n. 369, che esclude l’accesso a quella parte dell’offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, considerato anche come « insieme del “saper fare” costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento ».
Insomma secondo il giudice di appello occorre evitare un “uso emulativo” del diritto di accesso finalizzato unicamente a “ giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri ”.
10. In definitiva, nell’accogliere la richiesta di accesso ex art. 116 c.p.a., la stazione appaltante dovrà rivedere l’intera offerta tecnica della controinteressata individuando puntualmente le parti alle quali negare l’accesso sulla base dei parametri sopra indicati (che dovranno essere espressamente menzionati in relazione alle singole parti dell’offerta di cui si negherà l’ostensione), vale a dire: 1) l’effettiva esistenza di un segreto industriale o commerciale secondo la definizione di cui al citato art. 98 ss. del codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 30/2005); 2) la presenza di un “insieme del saper fare”, costituito dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, all’operatore commerciale di essere altamente competitivo nel settore della refezione scolastica. Tale ultimo criterio -che individua un’area di particolare innovatività, originalità del progetto, e contraddistingue le soluzioni proposte dall’operatore commerciale- dovrà essere valutato con particolare scrupolo dalla stazione appaltante al fine di evitare abusi ed elusioni dei principi generali in materia di accesso sopra descritti.
11. Vale inoltre considerare, in ordine al potenziale “uso emulativo” del diritto di accesso, che la società ricorrente è un operatore commerciale del settore oggetto di appalto, per cui è possibile ritenere -alla stregua delle proprie deduzioni- che essa miri più che a “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”, ad accedere alle informazioni necessarie per meglio sviluppare il proprio diritto di difesa e tutelare la propria posizione giuridica avverso l'aggiudicazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 15 marzo 2022, n. 378).
12. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell'illegittimità dei dinieghi parziali di cui alle note comunali impugnate in parte qua e del diritto della società ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con le istanze in esame, con conseguente declaratoria dell'obbligo della stazione appaltante di esibire la documentazione richiesta (offerta tecnica) secondo le modalità sopra indicate, entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, fermo restando conseguentemente l'obbligo tassativo per il richiedente l'accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici nell'ambito del presente giudizio.
10. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, pronunciando sull'istanza incidentale ex art. 116, comma 2, Cod. Proc. Amm. proposta dalla società ricorrente, la accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Putignano di esibire, con le modalità indicate in parte motiva, la documentazione richiesta dalla ricorrente, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Condanna il Comune di Putignano e la Cooperativa Sociale e Sanitaria di Servizi Integrati per Azioni “San Giovanni di Dio” S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna delle due parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Blanda | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO