TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 5684/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. DI GIUSEPPE DOMENICO C.F. C.F._1
contro
C.F. difeso dall'avv. MACI Controparte_1 C.F._2
COSIMO C.F. ; C.F._3
e
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. Controparte_2
), difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce. P.IVA_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2061/2024 del Giudice di Pace di con cui era stata accolta l'opposizione CP_2
all'esecuzione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 0592023900330894400 notificata il 27/6/2023, con cui l'agente della riscossione aveva rinnovato la richiesta di pagamento dei crediti recati dalla presupposta cartella di pagamento n. 05920090010496791000, emessa in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza-ingiunzione emessa dalla per violazione degli artt. 1 e 2, l. 386/1990, in materia di Controparte_2
assegni.
In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza spiegando i seguenti motivi di appello:
1. erronea declaratoria di competenza del Giudice di Pace, invero incompetente alla luce dell'importo oggetto dell'intimazione di pagamento, pari ad euro 25.346,21, superiore ai limiti previsti dagli artt.
7, 17 e 27 c.p.c. in materia di competenza del Giudice di Pace;
2. erronea affermazione del primo giudice di ammissibilità
dell'opposizione, da egli ritenuta un'opposizione all'esecuzione, invece che, correttamente, un'opposizione agli atti esecutivi, come tale inammissibile in quanto proposta oltre venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento;
3. erronea declaratoria di contumacia dell'ente impositore, CP_2
invero regolarmente costituita;
[...]
4. erronea declaratoria di prescrizione dell'intimazione di pagamento n.
05920239003308944000 limitatamente alla cartella di pagamento n.05920090010496791000, non avendo il giudice di prime cure dato rilievo a plurimi atti interruttivi della prescrizione.
pagina 2 di 8 In conclusione, chiedeva che, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, venisse respinta l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 0592023900330894400 notificata
[...]
il 27/6/2023.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
affermando:
- che il Giudice di Pace doveva ritenersi competente in forza dell'art. 6,
comma 5, lett. c, d.lgs. 150/2011, che individua la competenza esclusiva del
G.d.P. in materia di sanzioni amministrative emesse per violazioni della disciplina in tema di assegni;
- che l'opposizione da egli spiegata in primo grado era da qualificarsi come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), poiché dedotta in sostanza l'inesistenza del titolo esecutivo, sì emesso dalla competente Prefettura, ma mai notificato nei suoi confronti e, dunque, mai entrato nella sua sfera giuridica;
- che, in ogni caso, era corretta la statuizione del primo giudice in punto a prescrizione.
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello proposto da CP_1 [...]
e anche di quello proposto in via incidentale dalla Parte_1 CP_2
, di cui in appresso.
[...]
Si costituiva la , da un lato, aderendo alle argomentazioni di Controparte_2
e, dall'altro, proponendo a sua volta appello Parte_1
incidentale, evidenziando in particolare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, avendo essa erroneamente dichiarato contumace la . CP_2
In conclusione, la chiedeva, in riforma della sentenza Controparte_2
impugnata, che venisse respinta l'opposizione proposta da Controparte_1
pagina 3 di 8 avverso l'intimazione di pagamento n. 0592023900330894400 notificata il
27/6/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti da e dalla Parte_1 CP_2
sono fondati nei termini che seguono.
[...]
1.
In via preliminare, va qualificata la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato al fine di analizzare sia l'eccezione di CP_1
incompetenza, sia quella di inammissibilità dell'opposizione per tardività,
formulate dall'appellante . Parte_1
Va evidenziato che il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 0592023900330894400 notificata il
27/6/2023 si fonda su due distinti motivi:
- da un lato, l'inesistenza del titolo esecutivo, non già tanto perché inesistente
in rerum natura, quanto piuttosto perché a lui mai notificato e dunque mai entrato nella sua sfera giuridica;
- dall'altro lato, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme da parte dell'ente impositore, in forza del disposto dell'art. 28 l. 689/1981, che consente la riscossione nel termine di cinque anni decorrente dalla data della violazione amministrativa.
L'opposizione si manifesta come “recuperatoria”, ossia come un'opposizione con cui il ricorrente lamenta di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della sanzione amministrativa pecuniaria solo con la notificazione della cartella di pagamento (Cass. S.U. 22080/2017).
Ciò con riguardo ad entrambi i motivi di opposizione.
Quanto al primo di essi, la difesa dell'opponente non è tanto infatti CP_1
quella di eccepire l'inesistenza del titolo esecutivo in sé e per sé, quanto piuttosto quella di sollevare un vizio di notificazione, consistente nel mancato pagina 4 di 8 invio della C.A.N. a fronte di ipotesi di consegna del plico a familiare convivente del destinatario, indicato nelle ricevute delle notificazioni postali prima come “nonno” e poi come “mamma”.
All'evidenza, la difesa introduce meri profili di nullità della notificazione del titolo e non tanto di inesistenza in sé e per sé del titolo esecutivo, con la conseguenza che essa va ricondotta ad ipotesi di opposizione recuperatoria: in particolare, l'opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza per la prima volta dell'esistenza del titolo solo dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento, proponendo pertanto contestazioni relative alla notificazione del titolo e al merito della pretesa (Cass. S.U. 22080/2017).
In tal senso depongono, del resto, le affermazioni dello stesso il quale CP_1
ha espressamente invocato come applicabile alla fattispecie l'art. 6 d.lgs.
150/2011, ossia norma dedicata al regime di impugnazione delle ordinanze ingiunzione quale quella che costituisce il titolo esecutivo sottostante alla cartella di pagamento oggetto del presente procedimento.
Quanto al secondo motivo di opposizione originariamente proposto in primo grado, valgono le medesime considerazioni, tenuto conto che l'opponente ha eccepito la prescrizione prevista dall'art. 28 l. 689/1981, ossia questione di merito riguardante il titolo esecutivo, consistendo tale prescrizione in una forma di prescrizione della pretesa impositiva dello Stato, prevendo l'obbligo di riscossione e dunque di emissione della sanzione in un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data della violazione.
Anche in questo caso, proprio in quanto questione di merito afferente al titolo esecutivo e proprio perché dedotta per la prima volta con l'opposizione proposta in primo grado, essa va ricondotta ad ipotesi di opposizione recuperatoria.
2.
pagina 5 di 8 Fatte queste premesse, l'inquadramento del ricorso introduttivo in opposizione
“recuperatoria” ha conseguenze prima di tutto sull'individuazione del giudice competente.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 150/2011, la competenza generale in materia di opposizione alle ordinanze ingiunzione è del Giudice di Pace, salve le eccezioni previste dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, attratte alla cognizione del Tribunale, ad esclusione tuttavia delle ulteriori eccezioni di materie riservate di nuovo alla competenza del Giudice di Pace, tra cui quelle previste in materia di disciplina degli assegni (art. 6, comma 5, lett. c: “quando è
stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o
congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”).
Nel caso di specie, può dirsi dunque che, in forza della natura recuperatoria dell'opposizione e del suo oggetto (ordinanza ingiunzione emessa per violazioni in materia di disciplina degli assegni), il Giudice di Pace abbia correttamente statuito ritenendosi competente per materia.
3.
L'inquadramento del ricorso introduttivo in opposizione “recuperatoria” ha poi conseguenze sull'ammissibilità dell'opposizione, da ritenersi tardiva.
Se infatti l'opposizione recuperatoria va proposta entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di inammissibilità (Cass.
S.U. 22080/2017; conformi Cass. 30774/2017; Cass. 1285/2018; Cass.
17042/2018; Cass. 14266/2021; Cass. 3436/2023), nel caso di specie essa è da ritenersi inammissibile, in quanto proposta solo con ricorso depositato in data
19/9/2023, a fronte di notificazione dell'intimazione di pagamento in data
27/6/2023 ed ancor più risalente notificazione della cartella di pagamento.
pagina 6 di 8 Trascorsi dunque più di trenta giorni tra la notificazione della cartella di pagamento ed il deposito del ricorso in opposizione “recuperatoria”,
l'opposizione va dichiarata inammissibile con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo giudizio, in assenza di motivi di appello sulla loro allocazione, restano regolate dalla sentenza di primo grado.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
5684/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'appello.
2. In riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 0592023900330894400 e l'ordinanza della Controparte_2
in data 25/5/2004.
3. Condanna al pagamento nei confronti di CP_1 CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano Parte_1
in euro 3.400,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 194,75
per spese specifiche;
infine IVA e Cassa;
da distarsi in favore dell'avv.
IC Di IU dichiaratosi antistatario.
4. Condanna al pagamento nei confronti della di Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 8 delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in euro CP_2
3.400,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa;
Lecce, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 5684/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. DI GIUSEPPE DOMENICO C.F. C.F._1
contro
C.F. difeso dall'avv. MACI Controparte_1 C.F._2
COSIMO C.F. ; C.F._3
e
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. Controparte_2
), difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce. P.IVA_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2061/2024 del Giudice di Pace di con cui era stata accolta l'opposizione CP_2
all'esecuzione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 0592023900330894400 notificata il 27/6/2023, con cui l'agente della riscossione aveva rinnovato la richiesta di pagamento dei crediti recati dalla presupposta cartella di pagamento n. 05920090010496791000, emessa in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza-ingiunzione emessa dalla per violazione degli artt. 1 e 2, l. 386/1990, in materia di Controparte_2
assegni.
In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza spiegando i seguenti motivi di appello:
1. erronea declaratoria di competenza del Giudice di Pace, invero incompetente alla luce dell'importo oggetto dell'intimazione di pagamento, pari ad euro 25.346,21, superiore ai limiti previsti dagli artt.
7, 17 e 27 c.p.c. in materia di competenza del Giudice di Pace;
2. erronea affermazione del primo giudice di ammissibilità
dell'opposizione, da egli ritenuta un'opposizione all'esecuzione, invece che, correttamente, un'opposizione agli atti esecutivi, come tale inammissibile in quanto proposta oltre venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento;
3. erronea declaratoria di contumacia dell'ente impositore, CP_2
invero regolarmente costituita;
[...]
4. erronea declaratoria di prescrizione dell'intimazione di pagamento n.
05920239003308944000 limitatamente alla cartella di pagamento n.05920090010496791000, non avendo il giudice di prime cure dato rilievo a plurimi atti interruttivi della prescrizione.
pagina 2 di 8 In conclusione, chiedeva che, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, venisse respinta l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 0592023900330894400 notificata
[...]
il 27/6/2023.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
affermando:
- che il Giudice di Pace doveva ritenersi competente in forza dell'art. 6,
comma 5, lett. c, d.lgs. 150/2011, che individua la competenza esclusiva del
G.d.P. in materia di sanzioni amministrative emesse per violazioni della disciplina in tema di assegni;
- che l'opposizione da egli spiegata in primo grado era da qualificarsi come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), poiché dedotta in sostanza l'inesistenza del titolo esecutivo, sì emesso dalla competente Prefettura, ma mai notificato nei suoi confronti e, dunque, mai entrato nella sua sfera giuridica;
- che, in ogni caso, era corretta la statuizione del primo giudice in punto a prescrizione.
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello proposto da CP_1 [...]
e anche di quello proposto in via incidentale dalla Parte_1 CP_2
, di cui in appresso.
[...]
Si costituiva la , da un lato, aderendo alle argomentazioni di Controparte_2
e, dall'altro, proponendo a sua volta appello Parte_1
incidentale, evidenziando in particolare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, avendo essa erroneamente dichiarato contumace la . CP_2
In conclusione, la chiedeva, in riforma della sentenza Controparte_2
impugnata, che venisse respinta l'opposizione proposta da Controparte_1
pagina 3 di 8 avverso l'intimazione di pagamento n. 0592023900330894400 notificata il
27/6/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti da e dalla Parte_1 CP_2
sono fondati nei termini che seguono.
[...]
1.
In via preliminare, va qualificata la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato al fine di analizzare sia l'eccezione di CP_1
incompetenza, sia quella di inammissibilità dell'opposizione per tardività,
formulate dall'appellante . Parte_1
Va evidenziato che il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 0592023900330894400 notificata il
27/6/2023 si fonda su due distinti motivi:
- da un lato, l'inesistenza del titolo esecutivo, non già tanto perché inesistente
in rerum natura, quanto piuttosto perché a lui mai notificato e dunque mai entrato nella sua sfera giuridica;
- dall'altro lato, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme da parte dell'ente impositore, in forza del disposto dell'art. 28 l. 689/1981, che consente la riscossione nel termine di cinque anni decorrente dalla data della violazione amministrativa.
L'opposizione si manifesta come “recuperatoria”, ossia come un'opposizione con cui il ricorrente lamenta di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della sanzione amministrativa pecuniaria solo con la notificazione della cartella di pagamento (Cass. S.U. 22080/2017).
Ciò con riguardo ad entrambi i motivi di opposizione.
Quanto al primo di essi, la difesa dell'opponente non è tanto infatti CP_1
quella di eccepire l'inesistenza del titolo esecutivo in sé e per sé, quanto piuttosto quella di sollevare un vizio di notificazione, consistente nel mancato pagina 4 di 8 invio della C.A.N. a fronte di ipotesi di consegna del plico a familiare convivente del destinatario, indicato nelle ricevute delle notificazioni postali prima come “nonno” e poi come “mamma”.
All'evidenza, la difesa introduce meri profili di nullità della notificazione del titolo e non tanto di inesistenza in sé e per sé del titolo esecutivo, con la conseguenza che essa va ricondotta ad ipotesi di opposizione recuperatoria: in particolare, l'opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza per la prima volta dell'esistenza del titolo solo dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento, proponendo pertanto contestazioni relative alla notificazione del titolo e al merito della pretesa (Cass. S.U. 22080/2017).
In tal senso depongono, del resto, le affermazioni dello stesso il quale CP_1
ha espressamente invocato come applicabile alla fattispecie l'art. 6 d.lgs.
150/2011, ossia norma dedicata al regime di impugnazione delle ordinanze ingiunzione quale quella che costituisce il titolo esecutivo sottostante alla cartella di pagamento oggetto del presente procedimento.
Quanto al secondo motivo di opposizione originariamente proposto in primo grado, valgono le medesime considerazioni, tenuto conto che l'opponente ha eccepito la prescrizione prevista dall'art. 28 l. 689/1981, ossia questione di merito riguardante il titolo esecutivo, consistendo tale prescrizione in una forma di prescrizione della pretesa impositiva dello Stato, prevendo l'obbligo di riscossione e dunque di emissione della sanzione in un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data della violazione.
Anche in questo caso, proprio in quanto questione di merito afferente al titolo esecutivo e proprio perché dedotta per la prima volta con l'opposizione proposta in primo grado, essa va ricondotta ad ipotesi di opposizione recuperatoria.
2.
pagina 5 di 8 Fatte queste premesse, l'inquadramento del ricorso introduttivo in opposizione
“recuperatoria” ha conseguenze prima di tutto sull'individuazione del giudice competente.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 150/2011, la competenza generale in materia di opposizione alle ordinanze ingiunzione è del Giudice di Pace, salve le eccezioni previste dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, attratte alla cognizione del Tribunale, ad esclusione tuttavia delle ulteriori eccezioni di materie riservate di nuovo alla competenza del Giudice di Pace, tra cui quelle previste in materia di disciplina degli assegni (art. 6, comma 5, lett. c: “quando è
stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o
congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”).
Nel caso di specie, può dirsi dunque che, in forza della natura recuperatoria dell'opposizione e del suo oggetto (ordinanza ingiunzione emessa per violazioni in materia di disciplina degli assegni), il Giudice di Pace abbia correttamente statuito ritenendosi competente per materia.
3.
L'inquadramento del ricorso introduttivo in opposizione “recuperatoria” ha poi conseguenze sull'ammissibilità dell'opposizione, da ritenersi tardiva.
Se infatti l'opposizione recuperatoria va proposta entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di inammissibilità (Cass.
S.U. 22080/2017; conformi Cass. 30774/2017; Cass. 1285/2018; Cass.
17042/2018; Cass. 14266/2021; Cass. 3436/2023), nel caso di specie essa è da ritenersi inammissibile, in quanto proposta solo con ricorso depositato in data
19/9/2023, a fronte di notificazione dell'intimazione di pagamento in data
27/6/2023 ed ancor più risalente notificazione della cartella di pagamento.
pagina 6 di 8 Trascorsi dunque più di trenta giorni tra la notificazione della cartella di pagamento ed il deposito del ricorso in opposizione “recuperatoria”,
l'opposizione va dichiarata inammissibile con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo giudizio, in assenza di motivi di appello sulla loro allocazione, restano regolate dalla sentenza di primo grado.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
5684/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'appello.
2. In riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 0592023900330894400 e l'ordinanza della Controparte_2
in data 25/5/2004.
3. Condanna al pagamento nei confronti di CP_1 CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano Parte_1
in euro 3.400,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 194,75
per spese specifiche;
infine IVA e Cassa;
da distarsi in favore dell'avv.
IC Di IU dichiaratosi antistatario.
4. Condanna al pagamento nei confronti della di Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 8 delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in euro CP_2
3.400,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa;
Lecce, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 8 di 8