Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1844 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato a Cefalù, in [...] Parte_1 C.F._1
27/03/1962, elettivamente domiciliato in Castelbuono, via Roma n.
59, presso lo studio dell'avv. Pietro Minutella che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
E
(C.F ), nata a Castelbuono, in [...]- CP_1 C.F._2
ta 27/04/1969, elettivamente domiciliata in Castelbuono, via Roma n.
59, presso lo studio dell'avv. Pietro Minutella che la rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
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– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 19/02/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i pre-
supposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta documentalmente provato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale n. 19791/2022,
pronunziato da questo Tribunale in data 28/10/2022.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,
da ritenere in questa sede integralmente richiamate;
Nulla sulle spese in ragione della natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 1844/2024
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automation.olecontain contratto in Castelbuono, in data 14/04/1993, da , nato Parte_1 er a Cefalù, in data 27/03/1962, e da , nata a [...], in CP_1
data 27/04/1969, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 4, parte II, serie A dell'anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 04.03.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile