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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 718 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 718/2020 R.G. promossa
DA
(P. VA ), con sede legale in 20141 Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Pampuri n. 13, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani del Foro di Palermo e Chiara
Bertolini del foro di Milano per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
ENNA 2 S. AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. MIRACOLA MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
P. VA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale Avv. , con sede legale in 20141 CP_3
Milano, Via Pampuri n. 13, rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara Bertolini del foro di Milano (PEC C.F. Email_1
), presso lo studio della quale, sito in Palermo Via XX C.F._2
Settembre n. 9, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
INTERVENUTO
Oggetto: altri contratti atipici
1 In fatto e in diritto
La presente opposizione, proposta da (sostituita nel corso del Parte_1 presente giudizio da , quale successore a Controparte_2 titolo particolare in quanto cessionaria del compendio aziendale, che include l'intero portafoglio assicurativo, di Controparte_4
), ha ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 123/2020 del
[...]
14.4.2020, emesso nel procedimento n. 577/2020 dal Tribunale di Patti e ritualmente notificato il 22.4.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 9.941,30, oltre interessi e spese CP_1 di procedura in ragione della polizza assicurativa ventennale n. 0685519 liquidata al per l'importo di € 30.481,10 in luogo dell'importo CP_1 asseritamente dovuto di € 40.422,40.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di compensi e spese, deducendo l'infondatezza delle pretese azionate dal che ha, dapprima, accettato l'importo liquidato per poi avviare una CP_1 mediazione e un procedimento monitorio calcolando, peraltro, il capitale rivalutato con modalità differenti rispetto alle pattuizioni contrattuali.
L'opposto, costituendosi, ha premesso di avere stipulato, in data 9.02.1999, con la (oggi la polizza assicurativa n. Controparte_5 Parte_1
0685519, della durata di anni 20, con rivalutazione annua del capitale assicurato e del premio, assicurazione complementare contro gli infortuni e malattia, nonché con garanzia integrativa vita;
che il capitale assicurato, era pari a €. 27.567,30 (pari a lire 53.377.730), con un premio annuo, iniziale, per la garanzia base e quella integrativa, di €.1.376,4; che secondo le condizioni generali di contratto, all'art. 1 delle condizioni speciali della garanzia base vita, “ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale ed il premio annuo, in vigore nel periodo annuale precedente, verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella “Clausola di Rivalutazione”. La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto”; che l'Assicurazione si è assunta l'obbligo di garantire, alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato come stabilito all'art. 1 sopra
2 citato;
che per quanto riguarda la rivalutazione delle prestazioni assicurate
(v. clausola di rivalutazione, contenuta nelle condizioni generali di contratto), il contratto fa riferimento ad un fondo di investimento, il “Fondo
Bayerische 2000”, al quale è strettamente collegato, nel quale l'Assicurazione ha fatto confluire i premi assicurativi per alimentarlo;
che
Dott. non ha mai sottoscritto alcun contratto di investimento (c.d. CP_1 contratto quadro), né ha mai ricevuto informazioni in merito al fondo di investimento, alla sua composizione, al suo rendiconto annuale e la relazione semestrale, dal quale potere ricavare la situazione patrimoniale e reddituale del fondo;
che nelle condizioni generali di contratto si legge che l'assicurato, con la polizza stipulata, acquisisce, per quanto di interesse, i seguenti benefici: « il diritto alla riscossione di un capitale, a scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato che in caso di premorienza;
il suo importo iniziale è indicato nelle tabelle facenti parte del
Progetto Esemplificativo;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 3% (tasso tecnico);
- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento»; che nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento a prospetti esemplificativi allegati;
che dalla consultazione di tali prospetti emerge l'errore in cui è incorsa l'opponente nella rivalutazione del capitale e del premio;
che alla scadenza del contratto, in occasione della liquidazione dell'importo assicurato, non è
3 stato posto nelle condizioni di verificare la correttezza della rivalutazione del capitale e dei premi;
di avere provveduto a pagare ogni anno il premio annuale richiesto dalla società assicurativa e che in ogni quietanza di pagamento, rilasciata ogni anno, la società opposta ha indicato il premio lordo pagato, nonché, le imposte, i diritti e quindi il premio netto soggetto a rivalutazione;
che nelle quietanze, inoltre, è stato indicato il tasso di rendimento del “Fondo Bayerische” e l'incremento conseguito dal capitale assicurato;
che il capitale assicurato non ha mai ottenuto l'incremento indicato in polizza, in quanto è stato diminuito per effetto di decurtazioni, dovute ad ingenti spese di gestione ed al tasso tecnico del 3% che doveva costituire “garanzia del valore minimo del capitale assicurato”; che in conseguenza di tale modalità di rivalutazione, il capitale assicurato per svariati anni non ha avuto alcun incremento, in violazione delle obbligazioni assunte dall'Assicurazione; che, infatti, a fronte di un premio complessivo pagato dal 9.02.1999 al 9.02.2018, per 20 anni, di € 30.807,85 ha ricevuto in liquidazione, per scadenza capitale, in data 22.03.2019, la somma di €
30.481,10, addirittura inferiore ai premi versati;
che, avuto riguardo al tasso di incremento indicato in ogni singola quietanza di pagamento, l'opposto avrebbe dovuto ricevere l'importo di € 40.422,40, in luo9go di € 30.481,10, con una differenza a credito di € 9.941,30, che è l'importo oggetto della ingiunzione.
Tanto premesso, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e in via di cognizione di ritenere e dichiarare il diritto alla rideterminazione dell'importo dovuto in forza della polizza vita ventennale n. 0685519, facendo riferimento, in virtù del principio dell'affidamento e dei principi di protezione del contraente debole, al tasso di rendimento indicato nelle quietanze annualmente rilasciate dalla Compagnia Assicurativa, senza alcuna ulteriore decurtazione.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma
4 anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. ex multis Cass.
15186/2004; Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo
(convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto avuto riguardo al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria.
In proposito, parte opposta ha provato documentalmente il titolo posto a fondamento delle proprie pretese creditorie ovvero il contratto di assicurazione stipulato il 9.2.1999, le relative condizioni generali, le quietanze di pagamento e l'importo liquidatogli dalla società assicuratrice ed ha allegato l'inadempimento della Compagnia, ritenendosi ancora creditore per il residuo importo di € 9.941,30 (o di altro importo ritenuto dovuto sulla scorta delle risultanze della chiesta CTU), oltre interessi di legge e rivalutazione dal 9.3.2019 al soddisfo, in ragione degli erronei conteggi effettuati ex adverso, sulla base di una clausola di rivalutazione ritenuta illegittima per mancata sottoscrizione, per violazione dell'obbligo informativo, indeterminatezza dell'oggetto, assenza di causa e vessatorietà.
È, dunque, provato il titolo e allegato l'inadempimento.
L'opponente, dal canto suo ha affermato l'esattezza dei calcoli secondo quanto contrattualmente previsto.
Al fine di verificare se detto inadempimento sia stato effettivo, è stata disposta CTU, demandata al dott. al fine di accertare se Persona_1
5 i criteri di rivalutazione del capitale assicurato, secondo il contenuto della clausola di rivalutazione contenuta nel contratto stipulato tra le parti, siano determinati o facilmente determinabili e senza discrezionalità della compagnia assicurativa;
determinare la rivalutazione del capitale assicurato e/o dei premi versati dal Dott. , facendo esclusivo CP_1 riferimento al tasso di rendimento del “Fondo Bayerische” ed alla percentuale di incremento indicati, ogni anno, nelle ricevute per quietanza rilasciate dalla società opponente e versate in atti, senza alcuna ulteriore decurtazione, se non per le spese previste per legge (imposte e tasse). Con successivo provvedimento è stato integrato il quesito, chiedendo di calcolare il dovuto secondo le condizioni contrattuali.
In effetti, dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della CTU a firma del dr. è emerso -in riferimento al primo quesito Persona_2 posto dal Giudice ovvero “accertare se i criteri di rivalutazione del capitale assicurato, secondo il contenuto della clausola di rivalutazione contenuta nel contratto stipulato tra le parti, siano determinati o facilmente determinabili e senza discrezionalità della compagnia assicurativa”- che il contratto sottoscritto il 09.02.1999 dal fa riferimento ad una polizza CP_1 assicurativa del ramo vita denominata Programma Previdenziale
Bayerische e che i versamenti dei sottoscrittori del programma previdenziale confluiscono in uno specifico fondo di investimento, denominato “Fondo Bayerische 2000” (cfr. art. 1 Regolamento). La clausola di rivalutazione è regolamentata, poi, a pag.14 punti A) e B) e all'art.4 pag.
21 sempre delle condizioni generali di contratto che così dispongono: “A) -
MISURA DELLA RIVALUTAZIONE - La Società dichiara entro il 1° Marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 (ndr art.4) del Regolamento per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, che sarà di norma pari al 75%. Qualora, però, la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto, determinato in base alle suddette aliquote, risulti inferiore all' 1%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo dal rendimento della gestione la predetta aliquota
6 dell'1%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 3%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico, già compreso nel calcolo del premio.”.
“B) - MODALITÀ RIVALUTAZIONE - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A), entro il 1° marzo che precede l'anniversario suddetto, Da tale anniversario il capitale assicurato verrà rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso sarà considerato come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati.
Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in vigore, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Nel caso di affrancazione della polizza per decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale verrà rivalutato annualmente ad ogni anniversario della data di decorrenza, aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest'ultimo per la misura di rivalutazione di cui al precedente punto A). Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.”“Art.
4 - Il rendimento annuo del “FONDO
BAYERISCHE 2000” -, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua dì ogni altra attività dei Fondo, determinata in base al costo. La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è incontrovertibile che la Società di assicurazione fosse obbligata a dichiarare, per contratto, agli assicurati il rendimento annuo entro l'1 marzo di ogni anno, facendo riferimento al fondo collegato alla polizza sottoscritta dall'assicurato.
7 Nel caso in specie, tuttavia, è agevole rilevare come detto fondo sia mutato nel tempo da Fondo Bayerische 2000 a Fondo Eurovita 2000 o
Fondo Ergo Previdenza 2000 e senza comunicazione alcuna in tal senso all'assicurato odierno opposto, in palese violazione dell'obbligo di informazione e della buona fede contrattuale.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. civ. n. 8412/2015) il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa è dovere primario dell'assicuratore e dei suoi intermediari o promotori, scaturendo dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. la cui violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c..
Il CTU ha verificato che il calcolo eseguito dalla Società di Assicurazione nella liquidazione del capitale assicurato è corretto e rispetta i termini contrattuali dal punto di vista matematico, se si fa riferimento al Fondo
Eurovita 2000 a partire dal pagamento della polizza del 09.02.2006 atteso che per il periodo precedente (la polizza è stata sottoscritta il 9.2.1999 e pare collegata al Fondo Bayerische 2000) non ci sono informazioni;
mentre calcolando la rivalutazione sui premi versati dal dott. ed applicando CP_1 gli indici di rendimento comunicati nelle quietanze di pagamento emergerebbe un credito del dott. di € 8.497,16 o di €10.022,05 a CP_1 secondo del metodo di calcolo delle ritenute fiscali (imposta sostitutiva). La differenza tra i due prospetti consiste esclusivamente nel calcolo delle ritenute fiscali (imposta sostitutiva). Nel primo prospetto sono calcolate, anno per anno, sull'importo della rivalutazione ed applicando allo stesso le aliquote vigenti tempo per tempo. Nel secondo prospetto invece, è stata calcolata l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata ed utilizzando la stessa aliquota media determinata dalla Società di Assicurazione del
15,532% come dalla stessa comunicata prospetto di liquidazione del premio».
Il rapporto assicurativo in esame, per come riscattato a scadenza
(Garanzia base Vita) ha una durata predeterminata di venti anni e non è collegato ad un evento della vita dell'assicurato; la formula è stata definita dalla Compagnia stessa quale “assicurazione a termine fisso con
8 rivalutazione annua del capitale e del premio” (cfr. condizioni generali di contratto allegate dall'opposto).
Orbene, il contratto in oggetto rientra nella categoria delle “operazioni di capitalizzazione”, così definite dall'art. 40 D.Lgs. n. 174/1995, in vigore al momento della stipula della polizza: “i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività”.
Ora, nel contratto di capitalizzazione l'assicuratore assume il rischio economico di investimento delle somme pagate a titolo di premio, impegnandosi a versare alla scadenza del rapporto assicurativo un capitale rappresentato dai premi versati, aumentato del cd. tasso tecnico ovverosia dei rendimenti della gestione separata di strumenti finanziari produttivi di interessi. Non sussiste alcun vincolo rispetto alla durata della vita umana.
L' “assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale e del premio” non è collegata ad un evento della vita;
a seguito del decesso del contraente il contratto sarebbe proseguito, con automatica trasmissione di diritti ed oneri all'assicurato (se diverso dal contraente); il decesso comportava esclusivamente la facoltà di richiedere il pagamento del capitale assicurato e rivalutato;
il premio non risulta determinato in relazione al rischio demografico che l'assicuratore si è assunto;
l'accrescimento del capitale deriva dalla rivalutazione, derivante, a sua volta, dai risultati della gestione separata Fondo Bayerische;
non è garantita la restituzione del valore nominale del capitale, composto dalla sommatoria dei premi versati, bensì solamente una garanzia minima di rendimento, rappresentata dal valore di riscatto, Per tali motivi, non sussiste effettiva assunzione di rischio da parte dell'assicuratore; piuttosto, il rischio
è posto a carico dell'assicurato come conseguenza della (maggiore o minore) redditività del fondo nel quale sono confluite le somme versate (cfr.
Cass. n. 6061/2012. La natura finanziaria dei contratti di capitalizzazione
9 comporta l'applicazione della normativa vigente all'epoca di conclusione del contratto per i prodotti finanziari ovverosia degli artt. 21 e 23 T.U.F.
In particolare, l'art. 21 TUF dispone(va) che Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Tale trasparenza è mancata nel caso di specie in quanto non sono stati comunicati al contraente il cambio del Fondo, i criteri di rivalutazione e soprattutto non è stato specificamente evidenziato che a scadenza non vi sarebbe stata la restituzione del capitale versato ma solo “un capitale rivalutato”.
Inoltre, con la consegna delle quietanze al momento del pagamento delle quote annuali, indicando un preciso tasso di rendimento, è stato ingenerato nel contraente il legittimo affidamento circa un determinato controvalore delle somme investite, il cui accertamento è stato chiesto in via di cognizione al giudice.
Alla luce di ciò deve ritenersi un inesatto adempimento delle obbligazioni a carico dell'opponente, con la conseguenza che lo stesso deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto dell'importo accertato dal CTU come dovuto in applicazione dei tassi di rendimento indicati nelle quietanze di pagamento, ossia della somma di €10.022,05 (come sopra specificata), oltre interessi dalla data del riscatto della polizza sino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
Le spese di CTU restano a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da poi contro Parte_1 Controparte_2 [...]
, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, CP_1 così provvede:
1. revoca, per le causali di cui in motivazione il decreto ingiuntivo n.
123/2020 del 14.4.2020, emesso nel procedimento n. 577/2020 R.G.
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto di
€10.022,05 oltre interessi dalla data di liquidazione della polizza al soddisfo;
3. Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'opponente.
Patti, 08/04/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 718/2020 R.G. promossa
DA
(P. VA ), con sede legale in 20141 Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Pampuri n. 13, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Di Trapani del Foro di Palermo e Chiara
Bertolini del foro di Milano per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
ENNA 2 S. AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. MIRACOLA MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
P. VA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale Avv. , con sede legale in 20141 CP_3
Milano, Via Pampuri n. 13, rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara Bertolini del foro di Milano (PEC C.F. Email_1
), presso lo studio della quale, sito in Palermo Via XX C.F._2
Settembre n. 9, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
INTERVENUTO
Oggetto: altri contratti atipici
1 In fatto e in diritto
La presente opposizione, proposta da (sostituita nel corso del Parte_1 presente giudizio da , quale successore a Controparte_2 titolo particolare in quanto cessionaria del compendio aziendale, che include l'intero portafoglio assicurativo, di Controparte_4
), ha ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 123/2020 del
[...]
14.4.2020, emesso nel procedimento n. 577/2020 dal Tribunale di Patti e ritualmente notificato il 22.4.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 9.941,30, oltre interessi e spese CP_1 di procedura in ragione della polizza assicurativa ventennale n. 0685519 liquidata al per l'importo di € 30.481,10 in luogo dell'importo CP_1 asseritamente dovuto di € 40.422,40.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di compensi e spese, deducendo l'infondatezza delle pretese azionate dal che ha, dapprima, accettato l'importo liquidato per poi avviare una CP_1 mediazione e un procedimento monitorio calcolando, peraltro, il capitale rivalutato con modalità differenti rispetto alle pattuizioni contrattuali.
L'opposto, costituendosi, ha premesso di avere stipulato, in data 9.02.1999, con la (oggi la polizza assicurativa n. Controparte_5 Parte_1
0685519, della durata di anni 20, con rivalutazione annua del capitale assicurato e del premio, assicurazione complementare contro gli infortuni e malattia, nonché con garanzia integrativa vita;
che il capitale assicurato, era pari a €. 27.567,30 (pari a lire 53.377.730), con un premio annuo, iniziale, per la garanzia base e quella integrativa, di €.1.376,4; che secondo le condizioni generali di contratto, all'art. 1 delle condizioni speciali della garanzia base vita, “ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale ed il premio annuo, in vigore nel periodo annuale precedente, verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella “Clausola di Rivalutazione”. La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto”; che l'Assicurazione si è assunta l'obbligo di garantire, alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato come stabilito all'art. 1 sopra
2 citato;
che per quanto riguarda la rivalutazione delle prestazioni assicurate
(v. clausola di rivalutazione, contenuta nelle condizioni generali di contratto), il contratto fa riferimento ad un fondo di investimento, il “Fondo
Bayerische 2000”, al quale è strettamente collegato, nel quale l'Assicurazione ha fatto confluire i premi assicurativi per alimentarlo;
che
Dott. non ha mai sottoscritto alcun contratto di investimento (c.d. CP_1 contratto quadro), né ha mai ricevuto informazioni in merito al fondo di investimento, alla sua composizione, al suo rendiconto annuale e la relazione semestrale, dal quale potere ricavare la situazione patrimoniale e reddituale del fondo;
che nelle condizioni generali di contratto si legge che l'assicurato, con la polizza stipulata, acquisisce, per quanto di interesse, i seguenti benefici: « il diritto alla riscossione di un capitale, a scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato che in caso di premorienza;
il suo importo iniziale è indicato nelle tabelle facenti parte del
Progetto Esemplificativo;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 3% (tasso tecnico);
- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento»; che nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento a prospetti esemplificativi allegati;
che dalla consultazione di tali prospetti emerge l'errore in cui è incorsa l'opponente nella rivalutazione del capitale e del premio;
che alla scadenza del contratto, in occasione della liquidazione dell'importo assicurato, non è
3 stato posto nelle condizioni di verificare la correttezza della rivalutazione del capitale e dei premi;
di avere provveduto a pagare ogni anno il premio annuale richiesto dalla società assicurativa e che in ogni quietanza di pagamento, rilasciata ogni anno, la società opposta ha indicato il premio lordo pagato, nonché, le imposte, i diritti e quindi il premio netto soggetto a rivalutazione;
che nelle quietanze, inoltre, è stato indicato il tasso di rendimento del “Fondo Bayerische” e l'incremento conseguito dal capitale assicurato;
che il capitale assicurato non ha mai ottenuto l'incremento indicato in polizza, in quanto è stato diminuito per effetto di decurtazioni, dovute ad ingenti spese di gestione ed al tasso tecnico del 3% che doveva costituire “garanzia del valore minimo del capitale assicurato”; che in conseguenza di tale modalità di rivalutazione, il capitale assicurato per svariati anni non ha avuto alcun incremento, in violazione delle obbligazioni assunte dall'Assicurazione; che, infatti, a fronte di un premio complessivo pagato dal 9.02.1999 al 9.02.2018, per 20 anni, di € 30.807,85 ha ricevuto in liquidazione, per scadenza capitale, in data 22.03.2019, la somma di €
30.481,10, addirittura inferiore ai premi versati;
che, avuto riguardo al tasso di incremento indicato in ogni singola quietanza di pagamento, l'opposto avrebbe dovuto ricevere l'importo di € 40.422,40, in luo9go di € 30.481,10, con una differenza a credito di € 9.941,30, che è l'importo oggetto della ingiunzione.
Tanto premesso, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e in via di cognizione di ritenere e dichiarare il diritto alla rideterminazione dell'importo dovuto in forza della polizza vita ventennale n. 0685519, facendo riferimento, in virtù del principio dell'affidamento e dei principi di protezione del contraente debole, al tasso di rendimento indicato nelle quietanze annualmente rilasciate dalla Compagnia Assicurativa, senza alcuna ulteriore decurtazione.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma
4 anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. ex multis Cass.
15186/2004; Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo
(convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto avuto riguardo al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria.
In proposito, parte opposta ha provato documentalmente il titolo posto a fondamento delle proprie pretese creditorie ovvero il contratto di assicurazione stipulato il 9.2.1999, le relative condizioni generali, le quietanze di pagamento e l'importo liquidatogli dalla società assicuratrice ed ha allegato l'inadempimento della Compagnia, ritenendosi ancora creditore per il residuo importo di € 9.941,30 (o di altro importo ritenuto dovuto sulla scorta delle risultanze della chiesta CTU), oltre interessi di legge e rivalutazione dal 9.3.2019 al soddisfo, in ragione degli erronei conteggi effettuati ex adverso, sulla base di una clausola di rivalutazione ritenuta illegittima per mancata sottoscrizione, per violazione dell'obbligo informativo, indeterminatezza dell'oggetto, assenza di causa e vessatorietà.
È, dunque, provato il titolo e allegato l'inadempimento.
L'opponente, dal canto suo ha affermato l'esattezza dei calcoli secondo quanto contrattualmente previsto.
Al fine di verificare se detto inadempimento sia stato effettivo, è stata disposta CTU, demandata al dott. al fine di accertare se Persona_1
5 i criteri di rivalutazione del capitale assicurato, secondo il contenuto della clausola di rivalutazione contenuta nel contratto stipulato tra le parti, siano determinati o facilmente determinabili e senza discrezionalità della compagnia assicurativa;
determinare la rivalutazione del capitale assicurato e/o dei premi versati dal Dott. , facendo esclusivo CP_1 riferimento al tasso di rendimento del “Fondo Bayerische” ed alla percentuale di incremento indicati, ogni anno, nelle ricevute per quietanza rilasciate dalla società opponente e versate in atti, senza alcuna ulteriore decurtazione, se non per le spese previste per legge (imposte e tasse). Con successivo provvedimento è stato integrato il quesito, chiedendo di calcolare il dovuto secondo le condizioni contrattuali.
In effetti, dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della CTU a firma del dr. è emerso -in riferimento al primo quesito Persona_2 posto dal Giudice ovvero “accertare se i criteri di rivalutazione del capitale assicurato, secondo il contenuto della clausola di rivalutazione contenuta nel contratto stipulato tra le parti, siano determinati o facilmente determinabili e senza discrezionalità della compagnia assicurativa”- che il contratto sottoscritto il 09.02.1999 dal fa riferimento ad una polizza CP_1 assicurativa del ramo vita denominata Programma Previdenziale
Bayerische e che i versamenti dei sottoscrittori del programma previdenziale confluiscono in uno specifico fondo di investimento, denominato “Fondo Bayerische 2000” (cfr. art. 1 Regolamento). La clausola di rivalutazione è regolamentata, poi, a pag.14 punti A) e B) e all'art.4 pag.
21 sempre delle condizioni generali di contratto che così dispongono: “A) -
MISURA DELLA RIVALUTAZIONE - La Società dichiara entro il 1° Marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 (ndr art.4) del Regolamento per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, che sarà di norma pari al 75%. Qualora, però, la differenza tra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto, determinato in base alle suddette aliquote, risulti inferiore all' 1%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo dal rendimento della gestione la predetta aliquota
6 dell'1%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 3%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico, già compreso nel calcolo del premio.”.
“B) - MODALITÀ RIVALUTAZIONE - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto in pieno vigore verrà rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A), entro il 1° marzo che precede l'anniversario suddetto, Da tale anniversario il capitale assicurato verrà rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso sarà considerato come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati.
Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà applicata alle garanzie in vigore, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Nel caso di affrancazione della polizza per decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale verrà rivalutato annualmente ad ogni anniversario della data di decorrenza, aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest'ultimo per la misura di rivalutazione di cui al precedente punto A). Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.”“Art.
4 - Il rendimento annuo del “FONDO
BAYERISCHE 2000” -, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua dì ogni altra attività dei Fondo, determinata in base al costo. La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è incontrovertibile che la Società di assicurazione fosse obbligata a dichiarare, per contratto, agli assicurati il rendimento annuo entro l'1 marzo di ogni anno, facendo riferimento al fondo collegato alla polizza sottoscritta dall'assicurato.
7 Nel caso in specie, tuttavia, è agevole rilevare come detto fondo sia mutato nel tempo da Fondo Bayerische 2000 a Fondo Eurovita 2000 o
Fondo Ergo Previdenza 2000 e senza comunicazione alcuna in tal senso all'assicurato odierno opposto, in palese violazione dell'obbligo di informazione e della buona fede contrattuale.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. civ. n. 8412/2015) il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa è dovere primario dell'assicuratore e dei suoi intermediari o promotori, scaturendo dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. la cui violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c..
Il CTU ha verificato che il calcolo eseguito dalla Società di Assicurazione nella liquidazione del capitale assicurato è corretto e rispetta i termini contrattuali dal punto di vista matematico, se si fa riferimento al Fondo
Eurovita 2000 a partire dal pagamento della polizza del 09.02.2006 atteso che per il periodo precedente (la polizza è stata sottoscritta il 9.2.1999 e pare collegata al Fondo Bayerische 2000) non ci sono informazioni;
mentre calcolando la rivalutazione sui premi versati dal dott. ed applicando CP_1 gli indici di rendimento comunicati nelle quietanze di pagamento emergerebbe un credito del dott. di € 8.497,16 o di €10.022,05 a CP_1 secondo del metodo di calcolo delle ritenute fiscali (imposta sostitutiva). La differenza tra i due prospetti consiste esclusivamente nel calcolo delle ritenute fiscali (imposta sostitutiva). Nel primo prospetto sono calcolate, anno per anno, sull'importo della rivalutazione ed applicando allo stesso le aliquote vigenti tempo per tempo. Nel secondo prospetto invece, è stata calcolata l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata ed utilizzando la stessa aliquota media determinata dalla Società di Assicurazione del
15,532% come dalla stessa comunicata prospetto di liquidazione del premio».
Il rapporto assicurativo in esame, per come riscattato a scadenza
(Garanzia base Vita) ha una durata predeterminata di venti anni e non è collegato ad un evento della vita dell'assicurato; la formula è stata definita dalla Compagnia stessa quale “assicurazione a termine fisso con
8 rivalutazione annua del capitale e del premio” (cfr. condizioni generali di contratto allegate dall'opposto).
Orbene, il contratto in oggetto rientra nella categoria delle “operazioni di capitalizzazione”, così definite dall'art. 40 D.Lgs. n. 174/1995, in vigore al momento della stipula della polizza: “i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività”.
Ora, nel contratto di capitalizzazione l'assicuratore assume il rischio economico di investimento delle somme pagate a titolo di premio, impegnandosi a versare alla scadenza del rapporto assicurativo un capitale rappresentato dai premi versati, aumentato del cd. tasso tecnico ovverosia dei rendimenti della gestione separata di strumenti finanziari produttivi di interessi. Non sussiste alcun vincolo rispetto alla durata della vita umana.
L' “assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale e del premio” non è collegata ad un evento della vita;
a seguito del decesso del contraente il contratto sarebbe proseguito, con automatica trasmissione di diritti ed oneri all'assicurato (se diverso dal contraente); il decesso comportava esclusivamente la facoltà di richiedere il pagamento del capitale assicurato e rivalutato;
il premio non risulta determinato in relazione al rischio demografico che l'assicuratore si è assunto;
l'accrescimento del capitale deriva dalla rivalutazione, derivante, a sua volta, dai risultati della gestione separata Fondo Bayerische;
non è garantita la restituzione del valore nominale del capitale, composto dalla sommatoria dei premi versati, bensì solamente una garanzia minima di rendimento, rappresentata dal valore di riscatto, Per tali motivi, non sussiste effettiva assunzione di rischio da parte dell'assicuratore; piuttosto, il rischio
è posto a carico dell'assicurato come conseguenza della (maggiore o minore) redditività del fondo nel quale sono confluite le somme versate (cfr.
Cass. n. 6061/2012. La natura finanziaria dei contratti di capitalizzazione
9 comporta l'applicazione della normativa vigente all'epoca di conclusione del contratto per i prodotti finanziari ovverosia degli artt. 21 e 23 T.U.F.
In particolare, l'art. 21 TUF dispone(va) che Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Tale trasparenza è mancata nel caso di specie in quanto non sono stati comunicati al contraente il cambio del Fondo, i criteri di rivalutazione e soprattutto non è stato specificamente evidenziato che a scadenza non vi sarebbe stata la restituzione del capitale versato ma solo “un capitale rivalutato”.
Inoltre, con la consegna delle quietanze al momento del pagamento delle quote annuali, indicando un preciso tasso di rendimento, è stato ingenerato nel contraente il legittimo affidamento circa un determinato controvalore delle somme investite, il cui accertamento è stato chiesto in via di cognizione al giudice.
Alla luce di ciò deve ritenersi un inesatto adempimento delle obbligazioni a carico dell'opponente, con la conseguenza che lo stesso deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto dell'importo accertato dal CTU come dovuto in applicazione dei tassi di rendimento indicati nelle quietanze di pagamento, ossia della somma di €10.022,05 (come sopra specificata), oltre interessi dalla data del riscatto della polizza sino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
Le spese di CTU restano a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da poi contro Parte_1 Controparte_2 [...]
, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, CP_1 così provvede:
1. revoca, per le causali di cui in motivazione il decreto ingiuntivo n.
123/2020 del 14.4.2020, emesso nel procedimento n. 577/2020 R.G.
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto di
€10.022,05 oltre interessi dalla data di liquidazione della polizza al soddisfo;
3. Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'opponente.
Patti, 08/04/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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