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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 750/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina, Via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUVA
ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 3744/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le proprie condizioni di salute fossero tali da determinare il riconoscimento dello stato di invalido civile al 100% ex legge 30 marzo 1971, n. 118 e ss. con totale e permanente inabilità al lavoro.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
3.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 15.1.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 13.2.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.3.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte e, in occasione del deposito delle note scritte del 9.9.2024, ha allegato certificazione medica attestante, secondo la sua prospettazione, un'ingravescenza del quadro clinico già oggetto di valutazione. Ebbene, dal momento che veniva depositata siffatta documentazione il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato per la fase di ATPO, affinché valutasse la loro incidenza sul quadro clinico della perizianda.
Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, chiamato a pronunciarsi sull'incidenza dell'ulteriore certificazione medica prodotta sul quadro clinico già valutato in sede di visita peritale, ha concluso affermando che “dopo nuova certificazione specialistica presentata e dopo averle comparate con le condizioni cliniche attestate nella documentazione già presente agli atti ed oggetto della mia relazione peritale, posso affermare, quindi, di non aver riscontrato, in pratica, la presenza di nuove patologie
o un aggravamento documentato di quelle già riconosciute, tali da rendere necessaria una mia nuova e/o diversa valutazione. La nuova certificazione, infatti, rimarca gli effetti delle problematiche da cui risultava affetta la perizianda (e da me già evidenziate e discusse tra gli effetti clinici della “Poliartrosi diffusa con scoliosi”)”.
Sulla scorta di tali valutazioni il CTU, dunque, ha riconfermato che la ricorrente presenta riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%, a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 24.11.2021.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. In particolare, si evidenzia con riferimento a quanto dedotto dalla parte ricorrente che non è stato necessario disporre alcuna nuova visita obiettiva, in quanto per come esposto dal
CTU, la nuova documentazione medica depositata non è neanche in astratto suscettibile di evidenziare un aggravamento delle patologie già riscontrate e valutare in sede di ATPO.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 750/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina, Via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUVA
ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per
ATP (proc. n. 3744/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le proprie condizioni di salute fossero tali da determinare il riconoscimento dello stato di invalido civile al 100% ex legge 30 marzo 1971, n. 118 e ss. con totale e permanente inabilità al lavoro.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
3.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 15.1.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 13.2.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.3.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte e, in occasione del deposito delle note scritte del 9.9.2024, ha allegato certificazione medica attestante, secondo la sua prospettazione, un'ingravescenza del quadro clinico già oggetto di valutazione. Ebbene, dal momento che veniva depositata siffatta documentazione il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato per la fase di ATPO, affinché valutasse la loro incidenza sul quadro clinico della perizianda.
Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, chiamato a pronunciarsi sull'incidenza dell'ulteriore certificazione medica prodotta sul quadro clinico già valutato in sede di visita peritale, ha concluso affermando che “dopo nuova certificazione specialistica presentata e dopo averle comparate con le condizioni cliniche attestate nella documentazione già presente agli atti ed oggetto della mia relazione peritale, posso affermare, quindi, di non aver riscontrato, in pratica, la presenza di nuove patologie
o un aggravamento documentato di quelle già riconosciute, tali da rendere necessaria una mia nuova e/o diversa valutazione. La nuova certificazione, infatti, rimarca gli effetti delle problematiche da cui risultava affetta la perizianda (e da me già evidenziate e discusse tra gli effetti clinici della “Poliartrosi diffusa con scoliosi”)”.
Sulla scorta di tali valutazioni il CTU, dunque, ha riconfermato che la ricorrente presenta riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%, a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 24.11.2021.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. In particolare, si evidenzia con riferimento a quanto dedotto dalla parte ricorrente che non è stato necessario disporre alcuna nuova visita obiettiva, in quanto per come esposto dal
CTU, la nuova documentazione medica depositata non è neanche in astratto suscettibile di evidenziare un aggravamento delle patologie già riscontrate e valutare in sede di ATPO.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi