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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 22.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 348/2022 R.G.L., cui è riunita la causa iscritta al n. 1557/2022 R.G.L., vertenti tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lacerenza Parte_1
-RICORRENTE-
e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Diodata Ardonlino CP_1
-RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.1.2022 ed iscritto al n. 348/2022 R.G.L., la ricorrente in epigrafe indicata deduceva: 1) di vivere stabilmente in Italia dall'anno 2009 e di risiedere nel
Comune di Margherita di Savoia dall'anno 2011, 2) di versare nelle condizioni economiche previste dalla legge per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza e di aver presentato, in data 01.06.2020, domanda tesa all'ottenimento del reddito di cittadinanza, prot. n. RDC- CP_1
2020-2573659; 3) che il beneficio le veniva concesso e che percepiva la somma di euro 750,00 mensili a tale titolo;
4) che in data 16.10.2021 l' di RL le comunicava la “Revoca del CP_1 beneficio”, adducendo la seguente motivazione: “Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019)”; 5) che tale motivazione non corrisponde affatto al vero atteso che essa ricorrente, ancorché risultata “IRREPERIBILE” per il periodo dal 26.10.2012 al 06.11.2017 all'Ufficio Anagrafe del Comune di Margherita di Savoia,
è sempre stata stabilmente in Italia, non essendo mai uscita dal territorio nazionale.
Richiamati i presupposti normativi per l'accesso al beneficio in questione ed eccepita l'illegittimità del provvedimento di revoca, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, per il periodo dal 26.10.2012 al 06.11.2017, è stata
1 continuativamente ed ininterrottamente residente in Italia;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legge n.4/2019, art.2 co.1, lett.a), 2); c) accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento irrogato dall' di RL, in data CP_1
16.10.2021, con il quale alla ricorrente veniva revocato il Reddito di Cittadinanza;
d) conseguentemente e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1
a corrispondere alla ricorrente il reddito di cittadinanza nella misura di legge, comprese le mensilità arretrate a far data dal mese di ottobre 2021 sino all'integrale soddisfo, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare l' in persone del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con successivo ricorso iscritto al n. 1557/2022 R.G.L., la medesima ricorrente, richiamata la precedente iniziativa giudiziaria, si doleva dell'avviso di addebito notificatole dall' in data CP_1
3.2.2022, stante la sua buona fede.
CP_ Costituitosi in entrambi i giudizi, l ha difeso la legittimità del proprio operato, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese con particolare riferimento all'insussistenza del requisito della residenza della ricorrente da oltre 10 anni sul territorio italiano e ne ha invocato l'integrale rigetto.
Istruite documentalmente, le cause riunite, nelle quali la scrivente è subentrata il 6.2.2024, pervenivano all'udienza di discussione del 22.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c.
Acquisite, pertanto, note di trattazione scritta, le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza telematicamente depositata.
2. Le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, giova premettere che il requisito oggetto di contestazione è delineato dall'art. 2 del d.l.
n. 4 del 2019, conv. con modif, in l. n. 26 del 2019, il quale prevede: «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
2 considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…)».
E', pertanto, necessario che il richiedente il beneficio oggetto di causa risieda in Italia da almeno
10 anni al momento della presentazione della domanda.
Come ricordato dalla Corte Territoriale nella sentenza n. 91/2024, intervenuta in fattispecie similare, richiedente della prestazione risieda in Italia, senza alcun riferimento alle modalità con cui tale situazione dev'essere accertata. La residenza, difatti, è una nozione giuridica che si fonda su un ben definito presupposto di fatto, ossia l'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo. A tale proposito, tra le pronunce di legittimità più recenti si segnala Cass. n. 3841 del 2021 (in cui si discuteva della legittimità del rifiuto di un comune di operare un cambio di residenza per
l'assenza dell'interessata dal-la propria abitazione in occasione di plurimi controlli) nella quale si osserva che, ai sensi dell'art. 43 c.c., il concetto di residenza è determinato «… dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, fa-miliari, affettive
(c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali»). D'altro canto, per principio generale le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale può essere accertato con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze, giacché assume rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori, di fatto, in via abituale (cfr. Cass. n. 4274 del 2019, in tema di validità della notifica di un titolo esecutivo e di un precetto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.). L'interpretazione in questa sede accolta, del resto, è coerente con la funzione della misura in oggetto. Come giustamente si osserva nella sopra citata circolare, difatti, l'effettivo radicamento del richiedente nel territorio nazionale è correlato alla natura “complessa” (o “bifronte”, com'è stato detto in dottrina) del reddito di cittadinanza, che assolve ad una funzione tanto di contrasto alla povertà quanto di strumento di politica attiva del lavoro diretto a incrementare, tramite il meccanismo delle condizionalità, le possibilità occupazionali del beneficiario. Se questa è la finalità del reddito di cittadinanza è del tutto logico ritenere che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del
3 diritto alla percezione del beneficio in parola non può che essere il dato oggettivo della residenza effettiva almeno decennale, indipendente-mente dal dato formale della residenza anagrafica. Non a caso pure per l'assegno sociale – misura di carattere squisitamente assistenziale – si è ritenuto legittimo che la legge (segnatamente l'art. 20, comma 10, del d.l. n.
112 del 2008, ove si parla di soggiorno legale nel territorio nazionale in via continuativa e per almeno dieci anni) esiga per il cittadino straniero un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato, con la precisazione però che la continuità del soggiorno dev'essere intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, in sé compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (v. Cass. n. 16989 del 2019, in tema di assegno sociale richiesto da cittadino straniero extracomunitario lungosoggiornante;
in senso conforme cfr. Cass. n. 16867 del 2020)…>>.
Tanto premesso sul piano generale, va detto che nel caso in esame grava senz'altro su l'onere di provare il possesso dei requisiti per ottenere la Parte_1
prestazione richiesta, in quanto ella ha promosso un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la legittimità della richiesta di ripetizione di somme erogate dall'Istituto previdenziale
(cfr. per tutte Cass. sez. un. n. 18046 del 2010).
Orbene, tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
Difatti, dalla documentazione acquisita emerge che l'odierna ricorrente risulta iscritta nelle liste della popolazione residente nel Comune di Margherita di Savoia a partire dal 6 ottobre 2011, cancellata da tali liste il 26 ottobre 2012 per irreperibilità e nuovamente iscritta per ricomparsa il
6 novembre 2017 (cfr. certificato di residenza storio di cui al doc. 2 allegato al ricorso).
Considerato che, per stessa ammissione della ricorrente, l'istanza amministrativa è stata presentata il 1.6.2020 (cfr. pagina 2 del ricorso introduttivo del giudizio: “…2) la ricorrente, versando nelle condizioni economiche previste dalla legge per accedere al beneficio di cui è causa, in data 01.06.2020 presentava domanda tesa all'ottenimento del Reddito di cittadinanza
(RdC), prot. n. RDC-2020-2573659…”; si veda anche quanto attestato nel verbale della CP_1
Guardia di Finanza prodotto dall ), ella avrebbe dovuto dimostrare la sua regolare presenza CP_1
sul territorio italiano quantomeno dal 1.6.2010, ovvero in epoca precedente alla sua prima registrazione anagrafica.
Tuttavia, la produzione documentale depositata agli atti non appare idonea ad integrare quegli
“univoci elementi di riscontro” in grado di attestare l'effettiva dimora abituale della ricorrente in
Italia nel periodo (1.6.2010-6.10.2011) precedente alla sua originaria iscrizione anagrafica.
4 Segnatamente, le risultanze del Centro Per l'Impiego di Canosa di Puglia attestano, al più, la presenza sul territorio italiano della ricorrente a far data dal 27.4.2015, mentre alcun valore probatorio può attribuirsi alle denunce-querele o alle monitorie legali richiamate in ricorso e prodotte dalla ricorrente medesima, trattandosi di dichiarazioni unilaterali di parte.
Quanto al verbale di conciliazione in sede sindacale del 9 agosto 2011, dallo stesso si ricava unicamente l'esistenza di una rivendicazione della ricorrente, la quale assumeva di aver lavorato alle dipendenze di tale dal 20.7.2010. Persona_1
Relativamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n.3928/2019 del
30.09.20194, poi, è la stessa ricorrente ad evidenziare che la stessa prova che ella era sul territorio italiano (anche) per il periodo 16.08.2011 - 18.08.2012, in virtù di contratto a termine per svolgere le mansioni di badante.
Trattasi, evidentemente, di lasso temporale successivo al 1.6.2010.
Parimenti inidonei ad attestare la residenza in Italia della ricorrente a far data dal 1.6.2010 sono i referti di pronto soccorso del 18.04.2014 e del 15.06.2017 ed il ricorso promosso innanzi al
Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro (R.G. n. 11360/2018), avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 01.09.2012 al 31.01.2018, il cui esito è, peraltro, rimasto ignoto.
La rilevata carenza probatoria sul piano documentale non avrebbe potuto essere sopperita nemmeno attraverso l'espletamento della prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, vertendo la stessa su circostanze documentate e irrilevanti ai fini del decidere (“Vero che presso la sede sindacale U.N.S.I.C. in RL alla Via San Martino n. 1/3, alla presenza di
, Segretario Provinciale dello , nonché di Testimone_1 Parte_2 Tes_2
per gli eredi della sig.ra fu sottoscritto in data 09.08.2011 il verbale di
[...] Persona_1
conciliazione che il Giudice le esibisce, a seguito di controversia promossa da Parte_1
contro e , tutti assistiti dal sig. CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, ed eredi di ”). Tes_2 Persona_2
Se ne deve dedurre che la revoca della prestazione è stata legittimamente adottata dall' in CP_5
difetto di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Conseguentemente, è infondata la domanda di accertamento negativo dell'indebito contestato CP_ dall' non potendosi neppure configurare in capo a alcuna Parte_1
situazione soggettiva di legittimo e ragionevole affidamento.
Invero, la prestazione richiesta e percepita dal luglio 2020 al settembre 2021 si è rivelata non dovuta per la mancanza di un requisito (ossia, come detto, l'effettiva residenza del richiedente sul
5 territorio nazionale per almeno dieci anni) la cui insussistenza non poteva essere ignota alla ricorrente al momento della presentazione della relativa istanza amministrativa.
Ne discende che è tenuta a restituire quanto indebitamente Parte_1
percepito a titolo di reddito di cittadinanza dal luglio 2020 al settembre 2021.
Invero, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in materia di prestazioni assistenziali indebite – pronunce i cui principi risultano senz'altro applicabili al caso in scrutinio
– in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione allorquando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (cfr. Cass. n. 13223 del 2020).
Dunque, opera la regola civilistica dell'incondizionata ripetibilità se ricorrono ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come accade – per esempio – nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. n. 26036 del 2019). Ancora, non è configurabile in radice una condizione di affidamento – ed opera, perciò, la regola ordinaria della piena ripetibilità – tutte le volte in cui si è in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente che ha dato luogo all'erogazione indebita della prestazione assistenziale (Cass. n. 24617 del 2022 relativa ad un caso di ripetizione di prestazione assistenziale nei confronti di un assistibile che aveva richiesto due prestazioni fra loro incompatibili per espressa previsione di legge).
È evidente che nel caso di specie non può configurarsi in capo all'odierna ricorrente alcuna situazione soggettiva di legittimo e ragionevole affidamento.
La prestazione dalla stessa richiesta e percepita, difatti, si è rivelata non dovuta per la man-canza di un requisito (ossia, come detto, l'effettiva residenza del richiedente sul territorio nazionale per almeno dieci anni) la cui insussistenza non poteva esserle ignota al momento della presentazione della relativa istanza amministrativa.
CP_ È dunque irrilevante il fatto che l' abbia in un primo momento liquidato la prestazione per poi chiederne il rimborso a seguito della comunicazione, da parte della Guardia di Finanza, dell'esito delle prescritte verifiche anagrafiche.
3. Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dalla ricorrente, valida ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) spese irripetibili.
Foggia, 29.1.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina di Leo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 22.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 348/2022 R.G.L., cui è riunita la causa iscritta al n. 1557/2022 R.G.L., vertenti tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lacerenza Parte_1
-RICORRENTE-
e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Diodata Ardonlino CP_1
-RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.1.2022 ed iscritto al n. 348/2022 R.G.L., la ricorrente in epigrafe indicata deduceva: 1) di vivere stabilmente in Italia dall'anno 2009 e di risiedere nel
Comune di Margherita di Savoia dall'anno 2011, 2) di versare nelle condizioni economiche previste dalla legge per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza e di aver presentato, in data 01.06.2020, domanda tesa all'ottenimento del reddito di cittadinanza, prot. n. RDC- CP_1
2020-2573659; 3) che il beneficio le veniva concesso e che percepiva la somma di euro 750,00 mensili a tale titolo;
4) che in data 16.10.2021 l' di RL le comunicava la “Revoca del CP_1 beneficio”, adducendo la seguente motivazione: “Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019)”; 5) che tale motivazione non corrisponde affatto al vero atteso che essa ricorrente, ancorché risultata “IRREPERIBILE” per il periodo dal 26.10.2012 al 06.11.2017 all'Ufficio Anagrafe del Comune di Margherita di Savoia,
è sempre stata stabilmente in Italia, non essendo mai uscita dal territorio nazionale.
Richiamati i presupposti normativi per l'accesso al beneficio in questione ed eccepita l'illegittimità del provvedimento di revoca, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, per il periodo dal 26.10.2012 al 06.11.2017, è stata
1 continuativamente ed ininterrottamente residente in Italia;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legge n.4/2019, art.2 co.1, lett.a), 2); c) accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento irrogato dall' di RL, in data CP_1
16.10.2021, con il quale alla ricorrente veniva revocato il Reddito di Cittadinanza;
d) conseguentemente e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1
a corrispondere alla ricorrente il reddito di cittadinanza nella misura di legge, comprese le mensilità arretrate a far data dal mese di ottobre 2021 sino all'integrale soddisfo, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare l' in persone del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con successivo ricorso iscritto al n. 1557/2022 R.G.L., la medesima ricorrente, richiamata la precedente iniziativa giudiziaria, si doleva dell'avviso di addebito notificatole dall' in data CP_1
3.2.2022, stante la sua buona fede.
CP_ Costituitosi in entrambi i giudizi, l ha difeso la legittimità del proprio operato, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese con particolare riferimento all'insussistenza del requisito della residenza della ricorrente da oltre 10 anni sul territorio italiano e ne ha invocato l'integrale rigetto.
Istruite documentalmente, le cause riunite, nelle quali la scrivente è subentrata il 6.2.2024, pervenivano all'udienza di discussione del 22.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c.
Acquisite, pertanto, note di trattazione scritta, le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza telematicamente depositata.
2. Le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, giova premettere che il requisito oggetto di contestazione è delineato dall'art. 2 del d.l.
n. 4 del 2019, conv. con modif, in l. n. 26 del 2019, il quale prevede: «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
2 considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…)».
E', pertanto, necessario che il richiedente il beneficio oggetto di causa risieda in Italia da almeno
10 anni al momento della presentazione della domanda.
Come ricordato dalla Corte Territoriale nella sentenza n. 91/2024, intervenuta in fattispecie similare, richiedente della prestazione risieda in Italia, senza alcun riferimento alle modalità con cui tale situazione dev'essere accertata. La residenza, difatti, è una nozione giuridica che si fonda su un ben definito presupposto di fatto, ossia l'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo. A tale proposito, tra le pronunce di legittimità più recenti si segnala Cass. n. 3841 del 2021 (in cui si discuteva della legittimità del rifiuto di un comune di operare un cambio di residenza per
l'assenza dell'interessata dal-la propria abitazione in occasione di plurimi controlli) nella quale si osserva che, ai sensi dell'art. 43 c.c., il concetto di residenza è determinato «… dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, fa-miliari, affettive
(c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali»). D'altro canto, per principio generale le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale può essere accertato con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze, giacché assume rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori, di fatto, in via abituale (cfr. Cass. n. 4274 del 2019, in tema di validità della notifica di un titolo esecutivo e di un precetto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.). L'interpretazione in questa sede accolta, del resto, è coerente con la funzione della misura in oggetto. Come giustamente si osserva nella sopra citata circolare, difatti, l'effettivo radicamento del richiedente nel territorio nazionale è correlato alla natura “complessa” (o “bifronte”, com'è stato detto in dottrina) del reddito di cittadinanza, che assolve ad una funzione tanto di contrasto alla povertà quanto di strumento di politica attiva del lavoro diretto a incrementare, tramite il meccanismo delle condizionalità, le possibilità occupazionali del beneficiario. Se questa è la finalità del reddito di cittadinanza è del tutto logico ritenere che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del
3 diritto alla percezione del beneficio in parola non può che essere il dato oggettivo della residenza effettiva almeno decennale, indipendente-mente dal dato formale della residenza anagrafica. Non a caso pure per l'assegno sociale – misura di carattere squisitamente assistenziale – si è ritenuto legittimo che la legge (segnatamente l'art. 20, comma 10, del d.l. n.
112 del 2008, ove si parla di soggiorno legale nel territorio nazionale in via continuativa e per almeno dieci anni) esiga per il cittadino straniero un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato, con la precisazione però che la continuità del soggiorno dev'essere intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, in sé compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (v. Cass. n. 16989 del 2019, in tema di assegno sociale richiesto da cittadino straniero extracomunitario lungosoggiornante;
in senso conforme cfr. Cass. n. 16867 del 2020)…>>.
Tanto premesso sul piano generale, va detto che nel caso in esame grava senz'altro su l'onere di provare il possesso dei requisiti per ottenere la Parte_1
prestazione richiesta, in quanto ella ha promosso un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la legittimità della richiesta di ripetizione di somme erogate dall'Istituto previdenziale
(cfr. per tutte Cass. sez. un. n. 18046 del 2010).
Orbene, tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
Difatti, dalla documentazione acquisita emerge che l'odierna ricorrente risulta iscritta nelle liste della popolazione residente nel Comune di Margherita di Savoia a partire dal 6 ottobre 2011, cancellata da tali liste il 26 ottobre 2012 per irreperibilità e nuovamente iscritta per ricomparsa il
6 novembre 2017 (cfr. certificato di residenza storio di cui al doc. 2 allegato al ricorso).
Considerato che, per stessa ammissione della ricorrente, l'istanza amministrativa è stata presentata il 1.6.2020 (cfr. pagina 2 del ricorso introduttivo del giudizio: “…2) la ricorrente, versando nelle condizioni economiche previste dalla legge per accedere al beneficio di cui è causa, in data 01.06.2020 presentava domanda tesa all'ottenimento del Reddito di cittadinanza
(RdC), prot. n. RDC-2020-2573659…”; si veda anche quanto attestato nel verbale della CP_1
Guardia di Finanza prodotto dall ), ella avrebbe dovuto dimostrare la sua regolare presenza CP_1
sul territorio italiano quantomeno dal 1.6.2010, ovvero in epoca precedente alla sua prima registrazione anagrafica.
Tuttavia, la produzione documentale depositata agli atti non appare idonea ad integrare quegli
“univoci elementi di riscontro” in grado di attestare l'effettiva dimora abituale della ricorrente in
Italia nel periodo (1.6.2010-6.10.2011) precedente alla sua originaria iscrizione anagrafica.
4 Segnatamente, le risultanze del Centro Per l'Impiego di Canosa di Puglia attestano, al più, la presenza sul territorio italiano della ricorrente a far data dal 27.4.2015, mentre alcun valore probatorio può attribuirsi alle denunce-querele o alle monitorie legali richiamate in ricorso e prodotte dalla ricorrente medesima, trattandosi di dichiarazioni unilaterali di parte.
Quanto al verbale di conciliazione in sede sindacale del 9 agosto 2011, dallo stesso si ricava unicamente l'esistenza di una rivendicazione della ricorrente, la quale assumeva di aver lavorato alle dipendenze di tale dal 20.7.2010. Persona_1
Relativamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n.3928/2019 del
30.09.20194, poi, è la stessa ricorrente ad evidenziare che la stessa prova che ella era sul territorio italiano (anche) per il periodo 16.08.2011 - 18.08.2012, in virtù di contratto a termine per svolgere le mansioni di badante.
Trattasi, evidentemente, di lasso temporale successivo al 1.6.2010.
Parimenti inidonei ad attestare la residenza in Italia della ricorrente a far data dal 1.6.2010 sono i referti di pronto soccorso del 18.04.2014 e del 15.06.2017 ed il ricorso promosso innanzi al
Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro (R.G. n. 11360/2018), avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 01.09.2012 al 31.01.2018, il cui esito è, peraltro, rimasto ignoto.
La rilevata carenza probatoria sul piano documentale non avrebbe potuto essere sopperita nemmeno attraverso l'espletamento della prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, vertendo la stessa su circostanze documentate e irrilevanti ai fini del decidere (“Vero che presso la sede sindacale U.N.S.I.C. in RL alla Via San Martino n. 1/3, alla presenza di
, Segretario Provinciale dello , nonché di Testimone_1 Parte_2 Tes_2
per gli eredi della sig.ra fu sottoscritto in data 09.08.2011 il verbale di
[...] Persona_1
conciliazione che il Giudice le esibisce, a seguito di controversia promossa da Parte_1
contro e , tutti assistiti dal sig. CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, ed eredi di ”). Tes_2 Persona_2
Se ne deve dedurre che la revoca della prestazione è stata legittimamente adottata dall' in CP_5
difetto di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Conseguentemente, è infondata la domanda di accertamento negativo dell'indebito contestato CP_ dall' non potendosi neppure configurare in capo a alcuna Parte_1
situazione soggettiva di legittimo e ragionevole affidamento.
Invero, la prestazione richiesta e percepita dal luglio 2020 al settembre 2021 si è rivelata non dovuta per la mancanza di un requisito (ossia, come detto, l'effettiva residenza del richiedente sul
5 territorio nazionale per almeno dieci anni) la cui insussistenza non poteva essere ignota alla ricorrente al momento della presentazione della relativa istanza amministrativa.
Ne discende che è tenuta a restituire quanto indebitamente Parte_1
percepito a titolo di reddito di cittadinanza dal luglio 2020 al settembre 2021.
Invero, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in materia di prestazioni assistenziali indebite – pronunce i cui principi risultano senz'altro applicabili al caso in scrutinio
– in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione allorquando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (cfr. Cass. n. 13223 del 2020).
Dunque, opera la regola civilistica dell'incondizionata ripetibilità se ricorrono ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come accade – per esempio – nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. n. 26036 del 2019). Ancora, non è configurabile in radice una condizione di affidamento – ed opera, perciò, la regola ordinaria della piena ripetibilità – tutte le volte in cui si è in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente che ha dato luogo all'erogazione indebita della prestazione assistenziale (Cass. n. 24617 del 2022 relativa ad un caso di ripetizione di prestazione assistenziale nei confronti di un assistibile che aveva richiesto due prestazioni fra loro incompatibili per espressa previsione di legge).
È evidente che nel caso di specie non può configurarsi in capo all'odierna ricorrente alcuna situazione soggettiva di legittimo e ragionevole affidamento.
La prestazione dalla stessa richiesta e percepita, difatti, si è rivelata non dovuta per la man-canza di un requisito (ossia, come detto, l'effettiva residenza del richiedente sul territorio nazionale per almeno dieci anni) la cui insussistenza non poteva esserle ignota al momento della presentazione della relativa istanza amministrativa.
CP_ È dunque irrilevante il fatto che l' abbia in un primo momento liquidato la prestazione per poi chiederne il rimborso a seguito della comunicazione, da parte della Guardia di Finanza, dell'esito delle prescritte verifiche anagrafiche.
3. Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dalla ricorrente, valida ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) spese irripetibili.
Foggia, 29.1.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina di Leo
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