Articolo 12 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 marzo 1981
Art. 12.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze dell'esercizio, puo' provvedere alla soppressione di passaggi a livello mediante manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, secondo criteri sui quali sia stata sentita la regione interessata, e, per quanto concerne la viabilita' statale, d'intesa con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).
La realizzazione dei manufatti puo' essere anche a totale carico dell'Azienda medesima.
L'Azienda predetta puo' altresi' accordare contributi, riferiti alle conseguenti economie d'esercizio, a province, comuni o consorzi di comuni, per analoghi interventi connessi a prevalente interesse della viabilita' ordinaria. Analoghi contributi possono essere accordati ai titolari per la eliminazione di servitu'.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
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