Articolo 89 bis del Codice antimafia
Articolo 89Articolo 90
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26 novembre 2014
Art. 89-bis. (( (Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia).)) ((1.Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne da' comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.
2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.))
Entrata in vigore il 26 novembre 2014
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