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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1535/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati STEFANO RUSSO ed ELIO SIMONE, con domicilio digitale ed Email_1 Email_2
[...]
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), assistite e difese dagli avvocati
[...] C.F._3 domiciliatari FEDERICO VIERO e OTELLO DAL ZOTTO, con studio in
Schio (VI) Via Baccarini n.
2 - PEC:
e Email_3 Ema_4 [...]
Email_5
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 25 luglio 2024 n. 1443 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia: I. accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta in primo grado dalle sigg.re e CP_1 CP_2
II. revocare il provvedimento di sequestro concesso il
[...]
29.02.2024; III. in via strettamente subordinata, ridurre la responsabilità dell'appellante, e la relativa condanna, secondo quanto innanzi dedotto al punto 23; IV. condannare le avversarie al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate con rimborso spese generali, iva e cassa, con distrazione. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che, previa riapertura della fase istruttoria, venga ammessa la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'appellante in quanto strettamente connessa alle circostanze a fondamento delle sue deduzioni e contestazioni, finalizzata ad acquisire al giudizio ulteriori elementi probatori sulla scorta di quelli già agli atti del processo, trattandosi di quadro complessivo da considerare unitariamente e finalizzato dimostrare l'incidenza delle infiltrazioni e della vetustà dell'impianto elettrico sulla causazione dei danni all'immobile, escludendosi - o subordinatamente limitandosi - la responsabilità dell'appellante. Prova per testi che qui di seguito integralmente si ripropone, secondo i capitoli articolati in primo grado: a) vero che l'immobile sito in Schio (VI) alla via Liviera n. 68, int. 5 è stato interessato da episodi di infiltrazioni d'acqua; b) vero che l'amministratore era stato interessato della problematica delle infiltrazioni sul piano in cui si trova l'immobile incendiato;
c) vero che l'ultima opera di manutenzione dello stabile risale a 30 anni or sono;
d) vero che l'immobile occupato dal sig. si trovava in uno stato Pt_1 alquanto trascurato;
e) vero che il mobilio e gli impianti erano vetusti;
f) vero che il sig. è stato da sempre il riferimento anche per Parte_2
l'agenzia sulle questioni relative alla casa condotta in locazione dal sig.
pag. 2/15 ; Si indicano a testi i sig.ri: - , nata il Parte_1 Testimone_1
09/01/90 residente in [...] a Caldogno (VI) -
, residente a [...]corso Padova , 155 - Testimone_2 [...]
, residente in [...] a Schio (VI) - , Tes_3 Testimone_4 residente in [...] a Schio - , Testimone_5 residente in [...] - Schio (VI).
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: 1) in via principale di merito: respingersi il ricorso in appello proposto dal sig. Parte_1
e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 1443/2024 – n.
1867/2024 R.G. del Tribunale di Vicenza, emessa e resa pubblica il
25.07.2024.2) Spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi quelli del procedimento di istruzione preventiva n. 1701/2023 R.G.
(oltre alle spese di CTU - liquidate nell'importo di euro 3.210,06 - e di
CTP - doc. D in all. 3) del procedimento di mediazione n. 16/2024
O.MN.I.A., e del procedimento per sequestro conservativo n. 799/2024
R.G. (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria A. Si producono (OMISSIS) B.
Disporsi l'acquisizione dei fascicoli relativi: - al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1701/2023 R.G. del Tribunale di
Vicenza - Giudice dott.ssa Stefania Caparello;
- al procedimento per sequestro conservativo n. 799/2024 R.G. del Tribunale di Vicenza -
Giudice dott.ssa Stefania Caparello. C. In via subordinata e senza inversione dell'onere della prova disporsi eventuale CTU atta: - a descrivere l'immobile adibito a civile abitazione di proprietà delle convenute appellate, sito in Schio (VI) Via Liviera n. 68; - ad individuare le cause dell'incendio scoppiato in data 08.02.2023
pag. 3/15 all'interno dell'appartamento de quo, condotto in locazione dal sig.
[...]
; - ad individuare tutti i necessari interventi di ripristino delle Pt_1 strutture danneggiate, degli impianti tecnologici e degli arredi (cucina e relativi elettrodomestici, tavolo e sedie;
bagno completo di accessori e box doccia) anche in coerenza con le richieste del Comune di Schio
(doc. A/1 sub 5 in all. 3);- a stimare la congruità dei relativi importi, comprensivi della dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori da parte “di ditte e/o tecnici specializzati”, sempre in coerenza con le richieste del Comune di Schio (doc. A/1 sub 5 in all. 3); - a determinare il danno patito dalle convenute appellate sotto il profilo del mancato godimento dell'immobile. D. Sempre in via subordinata, ammettersi la prova per interpello e testimoni sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del 03.05.2024 (all. 3) con i testi ivi indicati, vale a dire: i componenti della squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza intervenuti per domare l'incendio del 08.02.2023 Pt_3
, , e della sede di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Schio; , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e della sede di Bassano del Grappa;
[...] Controparte_7
e della sede di Schio), , ing. CP_8 CP_9 CP_10
, , ing. , . E. CP_11 CP_12 Persona_1 Parte_2
Ferma l'opposizione alla ammissione dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente in quanto generici, indeterminati e privi di collocazione spazio-temporale, nonché valutativi e richiedenti giudizi, anche tecnici, ai testimoni;
nella sola denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni sopra indicati per la prova diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/15 1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 25 luglio 2024 n. 1443, ha condannato il conduttore al pagamento in favore delle Parte_1 locatrici (usufruttuaria) e (nuda CP_1 CP_13 proprietaria):
- dei danni conseguenti a un incendio avvenuto l'8 febbraio 2023 in un appartamento di Schio concesso in locazione con contratto 2 marzo
2020. Sul presupposto che i danni ammontassero a euro 46.842,57 e che il resistente avesse già corrisposto la somma di euro 41.242,57, la condanna è stata contenuta nella somma di euro 5.600,00, oltre interessi;
- del residuo debito per canoni di locazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto nel marzo 2024. Detratto il deposito cauzionale di euro 1.110,00, l'importo è stato quantificato in euro 2.960,00, oltre interessi, a cui è stata aggiunta la somma di euro 166,00 per spese condominiali, sempre oltre interessi;
- al pagamento delle spese della causa di merito (causa n. 1867/2024
R.G.), delle spese di mediazione, delle spese del procedimento per sequestro conservativo (causa n. 799/2024 R.G.) e delle spese per ATP
(causa n. 1701/2023 R.G.), con distrazione in favore dei difensori.
La causa di merito è stata preceduta da un ATP affidato all'ing.
[...]
e da un sequestro conservativo, concesso con provvedimento Per_1 del 22 aprile 2024 sino all'importo di euro 45.047,60.
1.1 Il Tribunale è partito dal presupposto che l'art. 1588 c.c. (perdita o deterioramento della cosa locata) pone una presunzione di colpa per i danni a carico del conduttore, superabile con l'allegazione e la prova di una causa specifica del danno non imputabile. Dal rapporto dei Vigili del
Fuoco risultava che il luogo del primo innesco fosse individuabile all'interno della “cameretta dei bambini” dell'appartamento e avesse pag. 5/15 verosimilmente una causa di natura elettrica. Dopo aver confermato tale valutazione, il CTU ing. nominato in sede di ATP Persona_1 aveva osservato: “Impossibile, dato lo stato dei luoghi rilevato, individuare la sorgente di pericolo elettrico che ha generato le condizioni per l'innesco elettrico dell'incendio tra i sistemi che utilizzano l'energia elettrica qui sotto ricordati
1. impianti elettrici utilizzatori (insieme di tutti i circuiti di alimentazione, comprendenti cavi ed apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc., tra il punto di consegna e le prese a spina, incluse, o i morsetti di alimentazione, esclusi, degli apparecchi fissi)
2. apparecchi elettrici utilizzatori (qualunque tipo di apparecchio utilizzatore alimentato elettricamente compresi il cavo e la spina di alimentazione dedicati, forniti dal costruttore)
3. organi di collegamento mobile (o “dispositivi per connessioni elettriche temporanee”, dispositivi che, pur non facendo parte né dell'impianto elettrico, né degli apparecchi elettrici utilizzatori, consentono di effettuare il collegamento elettrico dell'uno agli altri, come ad esempio le prolunghe, le prese multiple - “ciabatte”, gli adattatori, ecc.)
e stabilire se la causa possa ricercarsi in un guasto o un malfunzionamento della sorgente stessa” (v. relazione ing. , Per_1
p. 8, doc. 10 appellante).
Non avendo il conduttore dimostrato di non aver lasciato accesi apparecchi elettrici utilizzatori ovvero organi di collegamento mobile e, quindi, rimanendo non accertata la causa dell'incendio, il deterioramento della cosa locata è a lui interamente imputabile.
All'argomentazione difensiva del conduttore secondo cui l'impianto fosse vetusto e mancante di omologazione ( aveva allegato una Parte_1
pag. 6/15 dichiarazione di conformità risalente al 1992), il Tribunale ha replicato che la dichiarazione di conformità non è sufficiente per ritenere che l'impianto fosse inidoneo all'uso o non conforme con la vigente normativa, tenuto conto che – a prescindere dalla data del documento – la dichiarazione attesta, invero, una presunzione di conformità dell'impianto. Né i VVFF né il consulente avevano accertato una non conformità dell'impianto. Non assumeva rilievo l'assenza di un certificato di prestazione energetica, così come la dedotta presenza d'infiltrazioni, posto che il CTU sul punto non aveva rilevato nulla.
1.2 Il CTU aveva stimato i danni nella somma di euro 46.842,57.
Considerato che l'importo di euro 41.242,57 era stato già corrisposto alle locatrici, il Tribunale ha determinato il residuo debito nella somma di euro 5.600,00. “Spettano gli interessi ex art. 1284 IV c.c. … dalla domanda giudiziale. Parte ricorrente ha altresì chiesto la rivalutazione e interessi sulla somma di € 41.242,57 dal sinistro al pagamento e
l'istanza appare meritevole di accoglimento”. A tale importo sono state aggiunte le somme di euro 3.210,06 per spese di CTU ed euro 2.537,60 per spese di CTP.
1.3 Il giudice ha riconosciuto come dovuti anche i canoni di locazione per il periodo aprile 2023 – marzo 2024 (euro 370,00 X 12 mesi = euro
4.400,00). La responsabilità per l'inagibilità dell'immobile ricadeva sul conduttore. Nonostante le chiavi fossero state consegnate con raccomandata del 3.7.2023, lo sgombero era avvenuto solo nel marzo
2024. Non rileva che i locali fossero occupati da mobili del conduttore con il consenso della parte locatrice. Essendovi prova del pagamento di alcuni canoni e considerato il deposito cauzionale, il credito è stato ridotto alla somma di euro 2.960,00, oltre interessi. È stato disposto pag. 7/15 anche il rimborso delle spese condominiali di pertinenza del conduttore relative a quel periodo.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_1 sia rigettata la domanda di risarcimento del danno o, in via subordinata, che sia ridotta la “responsabilità” del conduttore. Lamenta:
2.1 l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita illegittimità della condotta avversaria, integrante una forma di abuso del processo, essendo state moltiplicate le iniziative giudiziarie contro il conduttore;
2.2 la violazione ed errata applicazione dell'art. 1588 c.c. perché era stata documentata l'assenza di un'attestazione di conformità dell'impianto, risalente a oltre trenta anni fa, alle vigenti disposizioni e agli standard di sicurezza abitativa (Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 22.1.2008 n. 37, con le successive modifiche apportate dal
Decreto del 19.5.2010). Avrebbero dovuto essere prese in esame le copiose infiltrazioni nell'immobile, documentate in primo grado, anche con una segnalazione nel dicembre 2022 all'amministratore di condominio. I fenomeni termici avevano trovato innesco nel contatto con l'acqua delle infiltrazioni perché è noto che l'acqua, quale conduttore, a contatto con impianti e cablaggi obsoleti, determini un calore eccessivo (fenomeno termico), generando un corto circuito e l'infiammazione delle componenti. Non rileva che i e il CTU non Pt_7 avessero accertato difformità dell'impianto, perché nessun accertamento era stato chiesto. Il resistente aveva invece insistito per l'ammissione di circostanziate prove testimoniali finalizzate a dimostrare la presenza di infiltrazioni e la carenza di manutenzione. Al conduttore non poteva farsi carico della prova di un fatto mai avvenuto. Secondo la pag. 8/15 giurisprudenza di legittimità al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva sempre la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. Gli elementi addotti erano, quantomeno, idonei a determinare una corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, già apprezzata in sede di sequestro, in capo al proprietario dell'immobile;
2.3 che i canoni di locazione non erano dovuti per le considerazioni già svolte sulla causa dell'incendio, per la riconsegna delle chiavi nel luglio 2023 e per l'inutilizzabilità dell'immobile e quindi l'impossibilità del suo godimento. A seguito allo “sfratto forzoso” subito per l'incendio, il conduttore aveva sospeso il pagamento dei canoni, a partire dal mese di maggio 2023. Il fatto che pochi mobili fossero stati sgomberati solo in seguito non interessa perché vi era un accordo con le locatrici e l'accertamento peritale sarebbe stato “falsato” nel caso in cui conduttore avesse provveduto a liberare l'appartamento dai propri effetti personali.
3. Nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, CP_1
e hanno replicato: CP_13
3.1 che il primo motivo è inammissibile per la sua genericità e comunque infondato in quanto tutte le azioni promosse dalle parti appellate sono state necessarie e funzionali alla tutela dei loro diritti e delle relative ragioni creditorie. Il pieno accoglimento delle relative azioni conferma l'assenza di qualsiasi abuso;
pag. 9/15 3.2 che l'asserita vetustà dell'impianto elettrico non implica che lo stesso fosse anche inidoneo e pericoloso anche perché in base alla normativa vigente (D.M. 22.1.2008 n. 37) la dichiarazione di conformità di un impianto non ha una scadenza e mantiene la sua validità fino a quando l'impianto non sia stato modificato da interventi straordinari o compromesso da fattori esterni. Costituisce “pura fantasia” dell'appellante che indimostrate infiltrazioni nell'appartamento possano avere causato l'evento dannoso;
3.3 che il conduttore non è legittimato ad invocare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., posto che lo stato d'inagibilità dell'immobile è a lui direttamente riconducibile. Dalla comunicazione PEC 22.03.2024 prodotta dallo stesso appellante risulta che le operazioni di trasloco furono completate nel marzo 2024. Non vi era stato alcun accordo per uno sgombero posticipato dell'immobile.
4. Il primo motivo di appello sull'illegittima condotta processuale dei ricorrenti nel giudizio di primo grado è manifestamente infondato. L'appellante sostiene che il giudice non sia pronunciato sull'eccezione ma non si comprende in cosa sia consistita la duplicazione delle domande, posto che i procedimenti richiamati sono un “ATP, sequestro, risarcimento, sfratto” (v. atto di appello, p. 16), all'evidenza procedimenti di diversa natura e non aventi la stessa causa petendi.
4.1 Non vi può essere stato alcun abuso del processo nell'aver promosso un procedimento per ATP e un ricorso per sequestro conservativo e successivamente una causa di merito per conseguire il pag. 10/15 risarcimento del danno causato dall'incendio. Sia il procedimento d'istruzione preventiva che il procedimento cautelare erano strumentali rispetto alla domanda di danni. Il primo procedimento serviva per stabilire le cause dell'incendio e quantificare i danni, mentre il secondo a garantire che il ristoro dei danni fosse effettivo.
4.2 Non vi è stato un abuso del processo nemmeno con riferimento all'intimazione di sfratto per morosità, abuso che in ogni caso avrebbe potuto incidere sulle spese di lite della causa di sfratto (causa n.
2653/24 R.G.). Nel proporre il ricorso per ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'incendio, le locatrici hanno fatto valere anche il mancato pagamento dei canoni di locazione, sostenendo di aver interesse a che le domande per lo “stesso fatto” fossero decise in unico processo ma hanno comunque dato di rinunciare nella parallela causa di sfratto alla richiesta di pagamento dei canoni. Dalla sentenza Tribunale di Vicenza 12.11.2024 n. 1888 relativa alla causa di sfratto risulta a) che sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda rilascio dell'immobile perché nel frattempo il bene era stato riconsegnato;
b) che la domanda di sfratto per morosità era stata regolarmente introdotta e che mancava la prova di un accordo che consentisse al conduttore di occupare i locali con il proprio mobilio;
c) che, ai fini della soccombenza virtuale, rilevava il fatto che l'immobile fosse stato rilasciato dopo la notifica dell'intimazione di sfratto e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del conduttore. Non vi è pertanto stata un'ingiustificata duplicazione dei procedimenti, con aggravio di spese per e il giudice della causa di sfratto ha Parte_1 anche fornito una congrua motivazione della decisione di porre le spese di quel procedimento a carico del conduttore.
pag. 11/15 5. Anche il secondo motivo di appello sulle cause dell'incendio di appello deve essere respinto. La responsabilità del sinistro va attribuita interamente al conduttore.
5.1. Nella presente controversia fra locatrici e conduttore, si discute del deterioramento della cosa locata a seguito di un incendio. Essendo applicabile l'art. 1588 c.c., spettava al conduttore fornire la “prova positiva” che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa fosse addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
27089 e Cass., sez. 3, sent. n. 15271 del 2015 riguardanti proprio l'incendio di cosa locata).
5.2 Il Tribunale ha fatto buon governo del principio applicabile nel caso d'incendio di bene locato. Tra le possibili cause dell'incendio accertate dal CTU, alcune (v. paragrafo 1.1 della presente motivazione) dipendono da beni nella disponibilità e sotto il diretto controllo del conduttore. L'epoca di realizzazione dell'impianto elettrico non consente di presumere la sua inidoneità o carenze nella manutenzione. Manca la prova d'infiltrazioni che possano aver favorito l'incendio nella
“cameretta dei bambini” ove si è verificato l'innesco. Lo scambio di comunicazioni su WhatsApp (doc. 19 res.) tra tale “amministratore Ket”
(non le locatrici) e “ ” depositato dall'appellante non ha per Pt_1 oggetto la “cameretta da letto” dell'appartamento del conduttore.
L'accertamento tecnico è stato svolto nel contraddittorio delle parti e quindi nulla avrebbe impedito alla difesa del conduttore d'indicare all'ausiliario approfondimenti da eseguire su eventuali infiltrazioni nel locale dove si era sviluppato l'incendio. L'appellante richiama solo pag. 12/15 genericamente i capitoli di prova di cui lamenta la mancata ammissione.
Nessuno dei capitoli riportati in calce all'atto di appello sulle possibili cause dell'incendio appare ammissibile: i cap. a) (“vero che l'immobile sito in Schio (VI) alla via Liviera n. 68, int. 5 è stato interessato da episodi di infiltrazioni d'acqua”) e b) (“vero che l'amministratore era stato interessato della problematica delle infiltrazioni sul piano in cui si trova l'immobile incendiato”) erano generici per l'assenza di riferimenti temporali, non consentendo la prova contraria. Non viene nemmeno specificato quali fossero i locali dell'appartamento interessati dalle infiltrazioni.
6. Anche il terzo motivo relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione non può essere accolto.
6.1 Essendo il soggetto responsabile dell'incendio, il conduttore era obbligato al pagamento dei canoni di locazione fino all'effettivo sgombero dei locali, avvenuto unicamente nel marzo 2024 (cfr. doc. 14 appellante: e-mail 22 marzo 2024: “ti rappresento che le operazioni di trasloco sono state completate. Le chiavi di cortesia sono state restituite all'Agenzia”), salvo il maggior danno per l'inutilizzabilità dell'appartamento peraltro non richiesto dalle locatrici. L'appellante non precisa da dove risulti che le locatrici avessero acconsentito a una riconsegna in assenza di un integrale sgombero dei locali. Dato che la circostanza era contestata, l'onere della prova dell'accordo ricadeva sul conduttore. L'immobile può allora ritenersi restituito solo quando fu liberato anche da tutti i beni di proprietà del conduttore.
6.2 L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere sollevata dalla parte che ha reso inagibile l'immobile. L'alterazione del pag. 13/15 sinallagma contrattuale è dipesa proprio dal conduttore. Qualora
l'incendio non si fosse verificato, le locatrici avrebbero potuto garantire il pieno godimento dei locali. Manca un inadempimento a loro imputabile.
6.3 I tempi necessari per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non possono giustificare la mancata liberazione dei locali, perché è stato accertato che la responsabilità del sinistro sia attribuibile al conduttore e non alle locatrici. È il conduttore che deve farsi carico di tutte le conseguenze dell'incendio.
7. L'appello deve essere interamente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi svolte, il Parte_1 compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00). Il compenso viene aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. cit. sino a euro 5.155,80 (+ 30%) perché i collegamenti ipertestuali agevolano la consultazione dell'atto difensivo. I difensori delle appellanti hanno chiesto la distrazione delle spese.
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le pag. 14/15 generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 25 luglio 2024 n.
[...]
1443, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese del presente grado di
[...] Controparte_2 giudizio, liquidate nella somma di euro 5.155,80 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.; dispone la distrazione delle spese in favore degli avvocati Federico Viero e Otello Dal Zotto;
3) è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6/2/2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1535/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati STEFANO RUSSO ed ELIO SIMONE, con domicilio digitale ed Email_1 Email_2
[...]
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), assistite e difese dagli avvocati
[...] C.F._3 domiciliatari FEDERICO VIERO e OTELLO DAL ZOTTO, con studio in
Schio (VI) Via Baccarini n.
2 - PEC:
e Email_3 Ema_4 [...]
Email_5
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 25 luglio 2024 n. 1443 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia: I. accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta in primo grado dalle sigg.re e CP_1 CP_2
II. revocare il provvedimento di sequestro concesso il
[...]
29.02.2024; III. in via strettamente subordinata, ridurre la responsabilità dell'appellante, e la relativa condanna, secondo quanto innanzi dedotto al punto 23; IV. condannare le avversarie al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate con rimborso spese generali, iva e cassa, con distrazione. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che, previa riapertura della fase istruttoria, venga ammessa la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'appellante in quanto strettamente connessa alle circostanze a fondamento delle sue deduzioni e contestazioni, finalizzata ad acquisire al giudizio ulteriori elementi probatori sulla scorta di quelli già agli atti del processo, trattandosi di quadro complessivo da considerare unitariamente e finalizzato dimostrare l'incidenza delle infiltrazioni e della vetustà dell'impianto elettrico sulla causazione dei danni all'immobile, escludendosi - o subordinatamente limitandosi - la responsabilità dell'appellante. Prova per testi che qui di seguito integralmente si ripropone, secondo i capitoli articolati in primo grado: a) vero che l'immobile sito in Schio (VI) alla via Liviera n. 68, int. 5 è stato interessato da episodi di infiltrazioni d'acqua; b) vero che l'amministratore era stato interessato della problematica delle infiltrazioni sul piano in cui si trova l'immobile incendiato;
c) vero che l'ultima opera di manutenzione dello stabile risale a 30 anni or sono;
d) vero che l'immobile occupato dal sig. si trovava in uno stato Pt_1 alquanto trascurato;
e) vero che il mobilio e gli impianti erano vetusti;
f) vero che il sig. è stato da sempre il riferimento anche per Parte_2
l'agenzia sulle questioni relative alla casa condotta in locazione dal sig.
pag. 2/15 ; Si indicano a testi i sig.ri: - , nata il Parte_1 Testimone_1
09/01/90 residente in [...] a Caldogno (VI) -
, residente a [...]corso Padova , 155 - Testimone_2 [...]
, residente in [...] a Schio (VI) - , Tes_3 Testimone_4 residente in [...] a Schio - , Testimone_5 residente in [...] - Schio (VI).
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: 1) in via principale di merito: respingersi il ricorso in appello proposto dal sig. Parte_1
e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 1443/2024 – n.
1867/2024 R.G. del Tribunale di Vicenza, emessa e resa pubblica il
25.07.2024.2) Spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi quelli del procedimento di istruzione preventiva n. 1701/2023 R.G.
(oltre alle spese di CTU - liquidate nell'importo di euro 3.210,06 - e di
CTP - doc. D in all. 3) del procedimento di mediazione n. 16/2024
O.MN.I.A., e del procedimento per sequestro conservativo n. 799/2024
R.G. (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria A. Si producono (OMISSIS) B.
Disporsi l'acquisizione dei fascicoli relativi: - al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1701/2023 R.G. del Tribunale di
Vicenza - Giudice dott.ssa Stefania Caparello;
- al procedimento per sequestro conservativo n. 799/2024 R.G. del Tribunale di Vicenza -
Giudice dott.ssa Stefania Caparello. C. In via subordinata e senza inversione dell'onere della prova disporsi eventuale CTU atta: - a descrivere l'immobile adibito a civile abitazione di proprietà delle convenute appellate, sito in Schio (VI) Via Liviera n. 68; - ad individuare le cause dell'incendio scoppiato in data 08.02.2023
pag. 3/15 all'interno dell'appartamento de quo, condotto in locazione dal sig.
[...]
; - ad individuare tutti i necessari interventi di ripristino delle Pt_1 strutture danneggiate, degli impianti tecnologici e degli arredi (cucina e relativi elettrodomestici, tavolo e sedie;
bagno completo di accessori e box doccia) anche in coerenza con le richieste del Comune di Schio
(doc. A/1 sub 5 in all. 3);- a stimare la congruità dei relativi importi, comprensivi della dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori da parte “di ditte e/o tecnici specializzati”, sempre in coerenza con le richieste del Comune di Schio (doc. A/1 sub 5 in all. 3); - a determinare il danno patito dalle convenute appellate sotto il profilo del mancato godimento dell'immobile. D. Sempre in via subordinata, ammettersi la prova per interpello e testimoni sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del 03.05.2024 (all. 3) con i testi ivi indicati, vale a dire: i componenti della squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza intervenuti per domare l'incendio del 08.02.2023 Pt_3
, , e della sede di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Schio; , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e della sede di Bassano del Grappa;
[...] Controparte_7
e della sede di Schio), , ing. CP_8 CP_9 CP_10
, , ing. , . E. CP_11 CP_12 Persona_1 Parte_2
Ferma l'opposizione alla ammissione dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente in quanto generici, indeterminati e privi di collocazione spazio-temporale, nonché valutativi e richiedenti giudizi, anche tecnici, ai testimoni;
nella sola denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni sopra indicati per la prova diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/15 1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 25 luglio 2024 n. 1443, ha condannato il conduttore al pagamento in favore delle Parte_1 locatrici (usufruttuaria) e (nuda CP_1 CP_13 proprietaria):
- dei danni conseguenti a un incendio avvenuto l'8 febbraio 2023 in un appartamento di Schio concesso in locazione con contratto 2 marzo
2020. Sul presupposto che i danni ammontassero a euro 46.842,57 e che il resistente avesse già corrisposto la somma di euro 41.242,57, la condanna è stata contenuta nella somma di euro 5.600,00, oltre interessi;
- del residuo debito per canoni di locazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto nel marzo 2024. Detratto il deposito cauzionale di euro 1.110,00, l'importo è stato quantificato in euro 2.960,00, oltre interessi, a cui è stata aggiunta la somma di euro 166,00 per spese condominiali, sempre oltre interessi;
- al pagamento delle spese della causa di merito (causa n. 1867/2024
R.G.), delle spese di mediazione, delle spese del procedimento per sequestro conservativo (causa n. 799/2024 R.G.) e delle spese per ATP
(causa n. 1701/2023 R.G.), con distrazione in favore dei difensori.
La causa di merito è stata preceduta da un ATP affidato all'ing.
[...]
e da un sequestro conservativo, concesso con provvedimento Per_1 del 22 aprile 2024 sino all'importo di euro 45.047,60.
1.1 Il Tribunale è partito dal presupposto che l'art. 1588 c.c. (perdita o deterioramento della cosa locata) pone una presunzione di colpa per i danni a carico del conduttore, superabile con l'allegazione e la prova di una causa specifica del danno non imputabile. Dal rapporto dei Vigili del
Fuoco risultava che il luogo del primo innesco fosse individuabile all'interno della “cameretta dei bambini” dell'appartamento e avesse pag. 5/15 verosimilmente una causa di natura elettrica. Dopo aver confermato tale valutazione, il CTU ing. nominato in sede di ATP Persona_1 aveva osservato: “Impossibile, dato lo stato dei luoghi rilevato, individuare la sorgente di pericolo elettrico che ha generato le condizioni per l'innesco elettrico dell'incendio tra i sistemi che utilizzano l'energia elettrica qui sotto ricordati
1. impianti elettrici utilizzatori (insieme di tutti i circuiti di alimentazione, comprendenti cavi ed apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc., tra il punto di consegna e le prese a spina, incluse, o i morsetti di alimentazione, esclusi, degli apparecchi fissi)
2. apparecchi elettrici utilizzatori (qualunque tipo di apparecchio utilizzatore alimentato elettricamente compresi il cavo e la spina di alimentazione dedicati, forniti dal costruttore)
3. organi di collegamento mobile (o “dispositivi per connessioni elettriche temporanee”, dispositivi che, pur non facendo parte né dell'impianto elettrico, né degli apparecchi elettrici utilizzatori, consentono di effettuare il collegamento elettrico dell'uno agli altri, come ad esempio le prolunghe, le prese multiple - “ciabatte”, gli adattatori, ecc.)
e stabilire se la causa possa ricercarsi in un guasto o un malfunzionamento della sorgente stessa” (v. relazione ing. , Per_1
p. 8, doc. 10 appellante).
Non avendo il conduttore dimostrato di non aver lasciato accesi apparecchi elettrici utilizzatori ovvero organi di collegamento mobile e, quindi, rimanendo non accertata la causa dell'incendio, il deterioramento della cosa locata è a lui interamente imputabile.
All'argomentazione difensiva del conduttore secondo cui l'impianto fosse vetusto e mancante di omologazione ( aveva allegato una Parte_1
pag. 6/15 dichiarazione di conformità risalente al 1992), il Tribunale ha replicato che la dichiarazione di conformità non è sufficiente per ritenere che l'impianto fosse inidoneo all'uso o non conforme con la vigente normativa, tenuto conto che – a prescindere dalla data del documento – la dichiarazione attesta, invero, una presunzione di conformità dell'impianto. Né i VVFF né il consulente avevano accertato una non conformità dell'impianto. Non assumeva rilievo l'assenza di un certificato di prestazione energetica, così come la dedotta presenza d'infiltrazioni, posto che il CTU sul punto non aveva rilevato nulla.
1.2 Il CTU aveva stimato i danni nella somma di euro 46.842,57.
Considerato che l'importo di euro 41.242,57 era stato già corrisposto alle locatrici, il Tribunale ha determinato il residuo debito nella somma di euro 5.600,00. “Spettano gli interessi ex art. 1284 IV c.c. … dalla domanda giudiziale. Parte ricorrente ha altresì chiesto la rivalutazione e interessi sulla somma di € 41.242,57 dal sinistro al pagamento e
l'istanza appare meritevole di accoglimento”. A tale importo sono state aggiunte le somme di euro 3.210,06 per spese di CTU ed euro 2.537,60 per spese di CTP.
1.3 Il giudice ha riconosciuto come dovuti anche i canoni di locazione per il periodo aprile 2023 – marzo 2024 (euro 370,00 X 12 mesi = euro
4.400,00). La responsabilità per l'inagibilità dell'immobile ricadeva sul conduttore. Nonostante le chiavi fossero state consegnate con raccomandata del 3.7.2023, lo sgombero era avvenuto solo nel marzo
2024. Non rileva che i locali fossero occupati da mobili del conduttore con il consenso della parte locatrice. Essendovi prova del pagamento di alcuni canoni e considerato il deposito cauzionale, il credito è stato ridotto alla somma di euro 2.960,00, oltre interessi. È stato disposto pag. 7/15 anche il rimborso delle spese condominiali di pertinenza del conduttore relative a quel periodo.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_1 sia rigettata la domanda di risarcimento del danno o, in via subordinata, che sia ridotta la “responsabilità” del conduttore. Lamenta:
2.1 l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita illegittimità della condotta avversaria, integrante una forma di abuso del processo, essendo state moltiplicate le iniziative giudiziarie contro il conduttore;
2.2 la violazione ed errata applicazione dell'art. 1588 c.c. perché era stata documentata l'assenza di un'attestazione di conformità dell'impianto, risalente a oltre trenta anni fa, alle vigenti disposizioni e agli standard di sicurezza abitativa (Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 22.1.2008 n. 37, con le successive modifiche apportate dal
Decreto del 19.5.2010). Avrebbero dovuto essere prese in esame le copiose infiltrazioni nell'immobile, documentate in primo grado, anche con una segnalazione nel dicembre 2022 all'amministratore di condominio. I fenomeni termici avevano trovato innesco nel contatto con l'acqua delle infiltrazioni perché è noto che l'acqua, quale conduttore, a contatto con impianti e cablaggi obsoleti, determini un calore eccessivo (fenomeno termico), generando un corto circuito e l'infiammazione delle componenti. Non rileva che i e il CTU non Pt_7 avessero accertato difformità dell'impianto, perché nessun accertamento era stato chiesto. Il resistente aveva invece insistito per l'ammissione di circostanziate prove testimoniali finalizzate a dimostrare la presenza di infiltrazioni e la carenza di manutenzione. Al conduttore non poteva farsi carico della prova di un fatto mai avvenuto. Secondo la pag. 8/15 giurisprudenza di legittimità al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva sempre la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. Gli elementi addotti erano, quantomeno, idonei a determinare una corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, già apprezzata in sede di sequestro, in capo al proprietario dell'immobile;
2.3 che i canoni di locazione non erano dovuti per le considerazioni già svolte sulla causa dell'incendio, per la riconsegna delle chiavi nel luglio 2023 e per l'inutilizzabilità dell'immobile e quindi l'impossibilità del suo godimento. A seguito allo “sfratto forzoso” subito per l'incendio, il conduttore aveva sospeso il pagamento dei canoni, a partire dal mese di maggio 2023. Il fatto che pochi mobili fossero stati sgomberati solo in seguito non interessa perché vi era un accordo con le locatrici e l'accertamento peritale sarebbe stato “falsato” nel caso in cui conduttore avesse provveduto a liberare l'appartamento dai propri effetti personali.
3. Nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, CP_1
e hanno replicato: CP_13
3.1 che il primo motivo è inammissibile per la sua genericità e comunque infondato in quanto tutte le azioni promosse dalle parti appellate sono state necessarie e funzionali alla tutela dei loro diritti e delle relative ragioni creditorie. Il pieno accoglimento delle relative azioni conferma l'assenza di qualsiasi abuso;
pag. 9/15 3.2 che l'asserita vetustà dell'impianto elettrico non implica che lo stesso fosse anche inidoneo e pericoloso anche perché in base alla normativa vigente (D.M. 22.1.2008 n. 37) la dichiarazione di conformità di un impianto non ha una scadenza e mantiene la sua validità fino a quando l'impianto non sia stato modificato da interventi straordinari o compromesso da fattori esterni. Costituisce “pura fantasia” dell'appellante che indimostrate infiltrazioni nell'appartamento possano avere causato l'evento dannoso;
3.3 che il conduttore non è legittimato ad invocare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., posto che lo stato d'inagibilità dell'immobile è a lui direttamente riconducibile. Dalla comunicazione PEC 22.03.2024 prodotta dallo stesso appellante risulta che le operazioni di trasloco furono completate nel marzo 2024. Non vi era stato alcun accordo per uno sgombero posticipato dell'immobile.
4. Il primo motivo di appello sull'illegittima condotta processuale dei ricorrenti nel giudizio di primo grado è manifestamente infondato. L'appellante sostiene che il giudice non sia pronunciato sull'eccezione ma non si comprende in cosa sia consistita la duplicazione delle domande, posto che i procedimenti richiamati sono un “ATP, sequestro, risarcimento, sfratto” (v. atto di appello, p. 16), all'evidenza procedimenti di diversa natura e non aventi la stessa causa petendi.
4.1 Non vi può essere stato alcun abuso del processo nell'aver promosso un procedimento per ATP e un ricorso per sequestro conservativo e successivamente una causa di merito per conseguire il pag. 10/15 risarcimento del danno causato dall'incendio. Sia il procedimento d'istruzione preventiva che il procedimento cautelare erano strumentali rispetto alla domanda di danni. Il primo procedimento serviva per stabilire le cause dell'incendio e quantificare i danni, mentre il secondo a garantire che il ristoro dei danni fosse effettivo.
4.2 Non vi è stato un abuso del processo nemmeno con riferimento all'intimazione di sfratto per morosità, abuso che in ogni caso avrebbe potuto incidere sulle spese di lite della causa di sfratto (causa n.
2653/24 R.G.). Nel proporre il ricorso per ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'incendio, le locatrici hanno fatto valere anche il mancato pagamento dei canoni di locazione, sostenendo di aver interesse a che le domande per lo “stesso fatto” fossero decise in unico processo ma hanno comunque dato di rinunciare nella parallela causa di sfratto alla richiesta di pagamento dei canoni. Dalla sentenza Tribunale di Vicenza 12.11.2024 n. 1888 relativa alla causa di sfratto risulta a) che sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda rilascio dell'immobile perché nel frattempo il bene era stato riconsegnato;
b) che la domanda di sfratto per morosità era stata regolarmente introdotta e che mancava la prova di un accordo che consentisse al conduttore di occupare i locali con il proprio mobilio;
c) che, ai fini della soccombenza virtuale, rilevava il fatto che l'immobile fosse stato rilasciato dopo la notifica dell'intimazione di sfratto e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del conduttore. Non vi è pertanto stata un'ingiustificata duplicazione dei procedimenti, con aggravio di spese per e il giudice della causa di sfratto ha Parte_1 anche fornito una congrua motivazione della decisione di porre le spese di quel procedimento a carico del conduttore.
pag. 11/15 5. Anche il secondo motivo di appello sulle cause dell'incendio di appello deve essere respinto. La responsabilità del sinistro va attribuita interamente al conduttore.
5.1. Nella presente controversia fra locatrici e conduttore, si discute del deterioramento della cosa locata a seguito di un incendio. Essendo applicabile l'art. 1588 c.c., spettava al conduttore fornire la “prova positiva” che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa fosse addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n.
27089 e Cass., sez. 3, sent. n. 15271 del 2015 riguardanti proprio l'incendio di cosa locata).
5.2 Il Tribunale ha fatto buon governo del principio applicabile nel caso d'incendio di bene locato. Tra le possibili cause dell'incendio accertate dal CTU, alcune (v. paragrafo 1.1 della presente motivazione) dipendono da beni nella disponibilità e sotto il diretto controllo del conduttore. L'epoca di realizzazione dell'impianto elettrico non consente di presumere la sua inidoneità o carenze nella manutenzione. Manca la prova d'infiltrazioni che possano aver favorito l'incendio nella
“cameretta dei bambini” ove si è verificato l'innesco. Lo scambio di comunicazioni su WhatsApp (doc. 19 res.) tra tale “amministratore Ket”
(non le locatrici) e “ ” depositato dall'appellante non ha per Pt_1 oggetto la “cameretta da letto” dell'appartamento del conduttore.
L'accertamento tecnico è stato svolto nel contraddittorio delle parti e quindi nulla avrebbe impedito alla difesa del conduttore d'indicare all'ausiliario approfondimenti da eseguire su eventuali infiltrazioni nel locale dove si era sviluppato l'incendio. L'appellante richiama solo pag. 12/15 genericamente i capitoli di prova di cui lamenta la mancata ammissione.
Nessuno dei capitoli riportati in calce all'atto di appello sulle possibili cause dell'incendio appare ammissibile: i cap. a) (“vero che l'immobile sito in Schio (VI) alla via Liviera n. 68, int. 5 è stato interessato da episodi di infiltrazioni d'acqua”) e b) (“vero che l'amministratore era stato interessato della problematica delle infiltrazioni sul piano in cui si trova l'immobile incendiato”) erano generici per l'assenza di riferimenti temporali, non consentendo la prova contraria. Non viene nemmeno specificato quali fossero i locali dell'appartamento interessati dalle infiltrazioni.
6. Anche il terzo motivo relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione non può essere accolto.
6.1 Essendo il soggetto responsabile dell'incendio, il conduttore era obbligato al pagamento dei canoni di locazione fino all'effettivo sgombero dei locali, avvenuto unicamente nel marzo 2024 (cfr. doc. 14 appellante: e-mail 22 marzo 2024: “ti rappresento che le operazioni di trasloco sono state completate. Le chiavi di cortesia sono state restituite all'Agenzia”), salvo il maggior danno per l'inutilizzabilità dell'appartamento peraltro non richiesto dalle locatrici. L'appellante non precisa da dove risulti che le locatrici avessero acconsentito a una riconsegna in assenza di un integrale sgombero dei locali. Dato che la circostanza era contestata, l'onere della prova dell'accordo ricadeva sul conduttore. L'immobile può allora ritenersi restituito solo quando fu liberato anche da tutti i beni di proprietà del conduttore.
6.2 L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere sollevata dalla parte che ha reso inagibile l'immobile. L'alterazione del pag. 13/15 sinallagma contrattuale è dipesa proprio dal conduttore. Qualora
l'incendio non si fosse verificato, le locatrici avrebbero potuto garantire il pieno godimento dei locali. Manca un inadempimento a loro imputabile.
6.3 I tempi necessari per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non possono giustificare la mancata liberazione dei locali, perché è stato accertato che la responsabilità del sinistro sia attribuibile al conduttore e non alle locatrici. È il conduttore che deve farsi carico di tutte le conseguenze dell'incendio.
7. L'appello deve essere interamente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi svolte, il Parte_1 compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00). Il compenso viene aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. cit. sino a euro 5.155,80 (+ 30%) perché i collegamenti ipertestuali agevolano la consultazione dell'atto difensivo. I difensori delle appellanti hanno chiesto la distrazione delle spese.
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le pag. 14/15 generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 25 luglio 2024 n.
[...]
1443, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese del presente grado di
[...] Controparte_2 giudizio, liquidate nella somma di euro 5.155,80 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.; dispone la distrazione delle spese in favore degli avvocati Federico Viero e Otello Dal Zotto;
3) è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6/2/2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 15/15