Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2025REG.PROV.COLL.
N. 03957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Corrado Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nazionale 200;
contro
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - RP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore n.22;
Regione Piemonte, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - RP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Caterina Corrado Oliva e Stefano Gattamelata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in agricoltura (RP) ha disposto, a carico dell’odierno appellante Sig. -OMISSIS-, il recupero delle somme erogate a seguito di domande uniche in ambito PAC per le campagne dal 2010 al 2013 per un importo pari ad euro 236.036,46.
2. Il provvedimento si fonda sulla esistenza in capo al sig. -OMISSIS- di una sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria (adottata in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il -OMISSIS-), in applicazione dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 (oggi versato nell’art. 452-quaterdecies c.p.) e contemplato tra le ipotesi di reato ostative alla concessione di contributi pubblici in base al combinato disposto dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011 (e, prima ancora, dall’art. 10 della L. n. 575/1965) e dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
3. Il primo giudice ha accolto il ricorso limitatamente al quinto motivo ivi formulato e conseguentemente ha annullato il provvedimento nella parte in cui ha disposto il recupero delle somme relative all’annualità 2013, poiché per tale annualità l’amministrazione ha incluso tra gli importi da restituire anche quelli attribuiti al -OMISSIS- con decreti emessi successivamente alla data di estinzione del reato. Per il resto, il Tar ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i restanti motivi.
4. Il sig. -OMISSIS- affida il proprio appello a nove motivi a mezzo dei quali chiede la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui è rimasto soccombente.
5. Si è costituita in resistenza l’RP e, all’udienza del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo mezzo (Illegittimità della sentenza del TAR per aver rigettato il primo motivo di ricorso. Eccesso di potere. Violazione del procedimento, ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità. Duplicazione dell’azione di recupero), l’appellante reitera il primo motivo del ricorso di prime cure deducendo l’illegittima duplicazione sussistente tra il procedimento amministrativo di recupero delle somme ed il parallelo giudizio contabile instaurato, a carico del sig. -OMISSIS-, per asserito danno erariale.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal primo giudice, non sussiste alcuna incompatibilità tra il giudizio contabile e l’azione amministrativa volta al recupero di somme indebitamente erogate. Né, nel caso di specie, si pone la necessità di coordinare gli esiti dei due giudizi in punto di quantificazione delle somme da restituire posto che l’RP, nel corso del presente giudizio di appello, ha dato atto dell’intervenuta definizione del giudizio contabile con pronuncia favorevole al -OMISSIS-.
7. Con il secondo motivo (Illegittimità della sentenza del TAR. Violazione dell’art. 11 delle preleggi al c.c., dell’art. 2 c.p. e del generale principio di irretroattività della legge. Contrasto con l’art. 25 Costituzione ed eventuale questione di legittimità costituzionale), il -OMISSIS- deduce che il reato patteggiato è stato ricompreso tra le condotte ostative alla concessione di sovvenzioni pubbliche solamente dal 7 settembre 2010 mentre la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile in data 30 gennaio 2009 e, pertanto, il provvedimento impugnato applicherebbe le norme retroattivamente in violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 2 c.p.
Con il terzo motivo (Illegittimità ed erroneità della sentenza del TAR Piemonte laddove ha respinto anche il motivo 2.1. di ricorso. La domanda n. 10800146796, relativa al 2010, non dovrebbe neppure essere presa in considerazione, in quanto effettuata prima dell’inserimento dell’art. 260 del d. lgs. 152 del 2006 nell’art. 51 del c.p.p.), che può esaminarsi congiuntamente al secondo stante la connessione tra i due mezzi, il -OMISSIS- sostiene che almeno il contributo per l’annualità 2010 dovrebbe essere escluso dalla misura di recupero, perché la relativa domanda è stata presentata il 12 maggio 2010 prima dell’inserimento dell’art. 260 del d.lgs. 152 del 2006 nell’art. 51 del c.p.p.
I due motivi sono infondati.
La disposizione di cui all’art. 67, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011 (già art. 10 della L. n. 575/1965) estende gli effetti preclusivi previsti per le misure di prevenzione (inclusa, per quanto qui rileva, la impossibilità di ottenere “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
La misura di cui all’art. 67, comma 8, cit. non ha natura di sanzione amministrativa in senso stretto ( id est avente finalità punitiva) e nemmeno ha natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma ha finalità cautelare e preventiva così come si afferma in giurisprudenza per le misure di prevenzione antimafia (cfr. Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57 e Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3 cit., secondo cui all’interdittiva antimafia “deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Costituzione”).
L’art. 67, comma 8, cit., come detto, ricollega alla condanna penale effetti non aventi natura di sanzione penale e, pertanto, nei limiti della ragionevolezza che deve connotare le scelte del legislatore (su cui meglio si dirà in relazione al settimo motivo), tali effetti non necessariamente devono essere previsti da norme introdotte anteriormente alla commissione del fatto di reato ovvero anteriormente alla sentenza di condanna, non venendo in rilievo i principi penalistici di irretroattività riguardanti la norma penale incriminatrice.
Non risulta rilevante, pertanto, che nel caso di specie la sentenza ex art. 444 c.p.p. sia stata emessa nei confronti dell’odierno appellante anteriormente al momento (7 settembre 2010) in cui il reato di cui si controverte è stato inserito dal legislatore tra quelli richiamati dal citato art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Nemmeno si pone un problema di violazione del generale principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. prel. c.c. Detto principio, difatti, non impone che tutti i presupposti rilevanti ai fini dell’applicazione della legge debbano essere successivi all’entrata in vigore della medesima.
Il secondo e il terzo motivo, pertanto, sono infondati.
8. Con il quarto mezzo (Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha avallato il recupero di somme mai materialmente erogate. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del procedimento e difetto di istruttoria. Violazione del reg. Ue n. 73/2009, dell’art. 10, legge n. 575 del 1965 e dell’art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011), l’appellante deduce che non potevano essere oggetto di revoca talune somme che non sono state mai erogate a suo favore in quanto utilizzate dall’amministrazione per compensare debiti che il medesimo -OMISSIS- doveva ad RP.
La doglianza è infondata.
Come correttamente osservato dal Tar, le somme oggetto di revoca sono entrate nella disponibilità giuridica dell’odierno appellante.
La compensazione, difatti, è un modo di estinzione delle obbligazioni satisfattivo e, pertanto, ai presenti fini rimane irrilevante che alcune somme, poi oggetto del provvedimento di revoca, non siano state materialmente erogate ma portate in compensazione per estinguere debiti pregressi dell’appellante medesimo.
Il quarto motivo, quindi, è infondato.
9. Con il quinto mezzo (Illegittimità della sentenza del TAR Piemonte in epigrafe indicata per non aver ravvisato l’insufficiente motivazione del provvedimento. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione dell’art. 2697 c.c. e contrasto tra provvedimenti), l’appellante lamenta una contraddittorietà nel provvedimento di RP che, da un lato, avrebbe attribuito rilevanza al momento dell’erogazione per recuperare i contributi relativi alla Domanda Unica 2010 e, dall’altro lato, al momento della domanda per recuperare invece quelli relativi alla Domanda Unica 2013.
Con ulteriori doglianze presenti nell’ambito del quinto mezzo e poi reiterate anche con il sesto motivo (Erroneità della sentenza gravata. Il provvedimento di RP è contraddittorio rispetto ad altri provvedimenti sulla stessa questione, ivi incluso l’atto istruttorio su cui afferma di basarsi), l’appellante lamenta un difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla misura delle somme oggetto di recupero, che divergerebbero anche da quanto riportato negli accertamenti della Guardia di Finanza.
I due motivi anzidetti, che si esaminano congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Quanto al primo profilo, il Tar ha correttamente osservato che le ipotesi preclusive di cui all’art. 67 citato determinano una particolare forma di incapacità ex lege parziale e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere determinati tipi di rapporto con la pubblica amministrazione.
Orbene, nel caso di specie tale situazione di incapacità, seppure temporanea, non presenta efficacia istantanea limitabile al momento di presentazione della domanda di contributo o agevolazione, ma perdura lungo tutta la durata del rapporto che, da quel momento, si instaura con la amministrazione.
L’efficacia durevole di tale incapacità postula la rilevanza, anche autonoma, di ogni momento del procedimento erogativo, incluso quello del riconoscimento giuridico dei contributi di cui si controverte.
Peraltro, con riguardo all’annualità 2010, tanto la domanda quanto l’effettiva erogazione del contributo sono avvenuti in momenti successivi alla sentenza penale e prima che venissero meno i relativi effetti rimanendo irrilevante, invece, per le ragioni già esposte in ordine al secondo motivo, che solo in seguito all’adozione della detta sentenza il reato di cui si controverte è stato inserito dal legislatore tra quelli richiamati dal citato art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Quanto al lamentato difetto di motivazione del provvedimento, deve osservarsi che lo stesso elenca precisamente il codice identificativo delle domande presentate dal -OMISSIS-, l’importo di dette domande, il fondo europeo che ha concesso il contributo, l’anno di riferimento e i dettagli dell’intervento acconsentito. La motivazione in punto di quantificazione ed identificazione delle somme oggetto di recupero è, quindi, puntuale e l’appellante non contesta in modo specifico tali dati.
Il quinto e il sesto motivo, pertanto, sono infondati.
10. Il settimo motivo (Illegittimità ed erroneità della sentenza del TAR Piemonte. Violazione dell’art. 10 della legge n. 575 del 1965 e dell’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011. Le norme in esame si rivolgono a soggetti colpevoli di reati associativi di stampo mafioso, fattispecie estranea al sig. -OMISSIS-. Illegittimità dell’interpretazione avversaria e violazione della normativa comunitaria e costituzionale. Disapplicazione della normativa interna. Violazione del principio di retroattività di cui all’art. 2 c.p. e del favor rei. Violazione dell’art. 445 c.p.p.) è articolato in quattro profili di censura che, per semplicità espositiva, si esaminano di seguito partitamente.
10.1. In primo luogo, l’appellante lamenta la contrarietà dell’art. 67, comma 8, cit. con il diritto euro-unitario che non avrebbe previsto, tra i requisiti per poter fruire dei contributi, anche quello di non esser condannato per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p. né consentirebbe agli Stati di prevedere una disciplina di tale tipo.
La censura è infondata perché il diritto comunitario non solo consente agli Stati membri di adottare misure di contrasto alla criminalità organizzata ma impone l’adozione di misure dirette a preservare gli interessi finanziari dell’Unione (cfr., in materia di politica agricola comune, art. 9 Reg. UE 79/2009 e, successivamente, art. 58 Reg. UE 1306/2013).
10.2. In secondo luogo, l’appellante invoca un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 8, cit. e 51, comma 3-bis, c.p.p. ovvero ne deduce la legittimità costituzionale. Ad avviso dell’appellante, la disposizione che comporta, in via automatica, l’applicazione delle conseguenze proprie delle misure interdittive in presenza di condanne per taluni reati è conforme a costituzione solo laddove riguardi reati associativi, mentre nel caso di specie al sig. -OMISSIS- non è stata contestata l’associazione a delinquere. Ad avviso del privato, sarebbe ragionevole limitare l’inibizione automatica soltanto ai casi in cui sia accertato, o sia quantomeno fortemente presumibile, che il soggetto condannato possa essere in qualche modo vicino alla criminalità organizzata.
Con riguardo al caso di specie, il dubbio di costituzionalità è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono e alla luce delle quali non può nemmeno darsi ingresso all’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme proposta dall’appellante.
Come si è detto, stante il tenore testuale dell'art. 67, comma 8, cit. gli effetti interdittivi propri delle misure di prevenzione sono fatti discendere in via automatica dalla presenza di condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
I reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. sono considerati dal legislatore quali aventi una specifica valenza nel contrasto alla mafia in quanto per tali reati si attribuiscono le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia.
Altresì, l’elenco dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit. è richiamato da varie disposizioni, sia interne al codice di procedura penale che esterne ad esso, al fine di sottoporre detti reati ad un regime di particolare rigore [ad es. in punto di: proroga delle indagini preliminari (art. 406, comma 5-bis c.p.p.), regime delle misure cautelari personali (art. 275, comma 3 c.p.p.), riti alternativi (art. 444, comma 1 -bis c.p.p.), requisiti della prova (art. 190 -bis c.p.p.), rogatorie (art. 724, comma 9, c.p.p.; art. 727, comma 8, c.p.p.), regime della prescrizione (art. 157, comma 6 c.p.; art. 160, comma 3 c.p.; art. 161 c.p.), operazioni sotto copertura (art. 9 L. 146/2006), indagini tributarie (art. 25 L. 646/1982)].
Detti reati sono presi in considerazione anche dalla disciplina delle misure di prevenzione e, in particolare, oltre che dall’art. 67, comma 8, cit., dall’art. 84 D.lgs. n. 159/2011 che prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte anche dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per detti delitti.
Il Collegio è consapevole del dibattito presente in dottrina e in giurisprudenza circa i dubbi relativi all’inserimento del reato di traffico illecito di rifiuti all’interno dell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit. e, in particolare, alla possibilità che da tale inserimento discendano le conseguenze applicative di cui sopra anche laddove detto reato non si manifesti nella forma associativa (cfr. Tar Piemonte, ord. 29 aprile 2021, n. 142 che aveva sollevato sul punto una questione di costituzionalità poi dichiarata inammissibile, per ragioni di rito, da Corte cost., 10 maggio 2022, n. 118).
Tuttavia, nel caso di specie, anche alla luce del quadro normativo vigente al momento della sentenza che ha interessato l’appellante e degli effetti del provvedimento oggetto del presente giudizio, la questione di costituzionalità prospettata dall’appellante risulta manifestamente infondata.
Il reato di traffico illecito di rifiuti, prima previsto dall’art. 260 Cod. ambiente e ora contenuto all'art. 452-quaterdecies c.p., punisce colui “che al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”.
Per l’integrazione della fattispecie sono quindi necessarie condotte plurime, che si inseriscano nell’ambito di una struttura organizzativa e che abbiano ad oggetto “ingenti quantità” di rifiuti.
All’epoca in cui è intervenuta la sentenza riguardante l’odierno appellante, il reato di cui all’art. 260 cit. era inserito testualmente nell’elenco di cui all’art. 52, comma 3-bis, c.p.p. come fattispecie a rilevanza autonoma che, quindi, faceva di per sé sorgere la competenza, nell’ambito del procedimento penale, della direzione distrettuale antimafia (la situazione è poi mutata a seguito di novelle del 2018 che hanno abrogato l’art. 260 Cod. ambiente, hanno trasfuso il reato all’art. 452-quaterdecies c.p. e hanno modificato l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nel senso di radicare la competenza della direzione distrettuale antimafia laddove, per quanto qui rileva, si proceda per detto reato unitamente a quello di cui all’art. 416 c.p.).
Come osservato dal primo giudice, la stretta connessione tra tale tipologia di attività e l’alto rischio di infiltrazione mafiosa (cd. fenomeno delle “ecomafie”) è stata ribadita più volte sia dalla giurisprudenza che dal legislatore. Il trattamento dei rifiuti, difatti, è annoverato dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 tra le “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”.
La Corte costituzionale, con la sent. 30 luglio 2021, n. 178, ha esaminato la questione di costituzionalità riguardante l’art. 67, comma 8, cit. nella parte in cui faceva discendere gli effetti “automatici” di cui si è detto, oltre che dalla presenza di condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., anche per i reati previsti dall'art. 640, secondo comma, numero 1), c.p. (truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico) e dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Nel dichiarare l’illegittimità di dette previsione per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la Corte costituzionale ha dato rilevanza all’estraneità di tali ultime fattispecie dall’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
La Corte cost. ha osservato che “gli altri casi previsti dalla disposizione censurata, cioè quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., hanno una specifica valenza nel contrasto alla mafia, tant'è che essi vengono qui elencati allo scopo di attribuire le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia… tali fattispecie delittuose hanno in gran parte natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 c.p.) o comunque richiedono condotte plurime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.), oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte”.
La stessa Corte cost., pertanto, ha evidenziato, sia pure in via di obiter , come il reato di traffico illecito di rifiuti presenti una valenza nel contrasto alla criminalità organizzata, ancorché non rappresenti sempre un reato-fine dei delitti associativi.
Difatti, non tutti i fatti di reato riconducibili alle fattispecie elencate all’art. 51, comma 3-bis, cit. sono sempre espressione di fenomeni mafiosi ovvero di altre forme di criminalità organizzata. Tuttavia, il legislatore individua tali delitti come “reati spia” di un possibile, ancorché non certo e non presente in ogni caso, collegamento con tali fenomeni e, pertanto, vi fa conseguire un regime particolarmente severo. Per quanto qui interessa, il legislatore prevede che, in caso di condanna per uno di detti reati, consegue per il reo l’impossibilità di ottenere provvidenze pubbliche. Si tratta di misura severa ma che si giustifica alla luce della sottesa finalità (cautelare, e non sanzionatoria come si è detto) di evitare che le risorse pubbliche possano andare a finanziare forme di criminalità organizzata.
Pertanto, non è irragionevole la scelta del legislatore di far conseguire alla condanna penale per il reato di traffico illecito di rifiuti la revoca delle agevolazioni pubbliche conseguite dal condannato.
La questione di costituzionalità prospettata, pertanto, è manifestamente infondata.
10.3. Con il terzo profilo di censura articolato nell’ambito del settimo motivo, l’appellante si duole del mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, del disposto dell’art. 2.c.p. e del generale principio di favor rei . La censura è infondata per le ragioni che già si sono esposte supra in ordine al secondo motivo.
10.4. Con il quarto profilo di censura articolato nell’ambito del settimo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art. 445 c.p.p, che nel caso di patteggiamento di pena inferiore ai due anni vieta l’applicazione di pene accessorie. Anche tale doglianza è infondata dal momento che la misura di cui all’art. 67, comma 8, cit., come si è sopra detto, non rappresenta una pena accessoria ma ha natura di misura amministrativa cautelare.
10.5. Alla luce di quanto esposto, il settimo motivo è infondato.
11. Con l’ottavo motivo (Erroneità della sentenza del TAR Piemonte. Violazione di legge. Il recupero dei contributi è prescritto ai sensi dell’art. 3 del reg. CE 2988/1995), l’appellante deduce l’intervenuta prescrizione dell’azione di recupero. L’appellante contesta la sentenza del Tar laddove ha fatto applicazione del termine decennale di cui all’art. 73, comma 5 del Reg. CE n. 796/2004 non avvedendosi che detto regolamento è stato abrogato dal Reg. CE n. 1122/2009 e che, dunque, dovrebbe applicarsi il termine di prescrizione quadriennale di cui all’art. 3, par. 1, del Reg. 2988/1995.
La censura è infondata.
Seppure è corretta la deduzione dell’appellante circa l’intervenuta abrogazione del Reg. CE n. 796/2004, non può trovare applicazione l’invocato art. 3, par. 1, del Reg. 2988/1995.
Tale ultima disposizione si occupa della prescrizione delle “azioni giudiziarie”, mentre nel presente caso RP ha adottato un provvedimento amministrativo diretto al recupero delle somme divenute indebite. Altresì, va osservato che l’art. 3, par. 5, del Reg. 2988/1995 prevede che “[g]li Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Deve quindi trovare applicazione l’ordinario termine decennale previsto dal diritto nazionale che pacificamente nel caso di specie non è spirato.
L’ottavo motivo è, quindi, infondato.
12. Con il nono e ultimo motivo (Illegittimità della sentenza gravata. La sentenza pronunciata in applicazione della richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., non è ontologicamente equiparabile ad una sentenza di condanna), l’appellante si duole della avvenuta equiparazione, da parte del Giudice di prime cure, della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione di quanto previsto dall’art 445, comma 1-bis, ult. periodo, c.p.p. che prevede, nella versione vigente ratione temporis , che “[s]alve diverse disposizioni di legge, la sentenza [di applicazione della pena su richiesta delle parti], è equiparata a una pronuncia di condanna”.
In assenza di diverse previsioni del legislatore, detta equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento deve trovare applicazione anche in sede di applicazione dell’art. 67, comma 8, cit.
Il nono motivo, quindi, è infondato.
13. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere all’appellata RP le spese del presente grado quantificate in euro (6.000), oltre accessori di legge. Nulla spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.