Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7609/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Michele Geronimo;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore con CP_2 l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2020 parte ricorrente ha esposto:
1) di aver sottoscritto in data 31.01.2013 con l' CP_3 un contratto di lavoro autonomo libero Controparte_4 professionale per l'effettuazione di visite mediche domiciliari ai malati oncologici terminali residenti nei territori ricadenti nella competenza organizzativa sanitaria della U.O. di Cure Palliative di Monopoli;
2) che il rapporto in argomento, con decorrenza dal 1/02/2013, si è rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla cessazione definitiva avvenuta in data 30 giugno 2018 in seguito a dimissioni volontarie;
3) che a far data dal 01/07/2018 lavora alle dirette dipendenze dell' presso l'U.O. di “Cure Palliative” di Monopoli, con CP_1 contratto a tempo determinato, prorogato per due volte fino al 31/12/2020; 4) che, nonostante le diverse denominazioni formali delle parti datoriali (prima e poi , la ricorrente a Controparte_4 CP_1 partire dal 01.02.2013 è sempre stata assoggettata alle direttive impartite verbalmente dai responsabili dell'U.O. di Cure Palliative del D.S.S. 12 della avvicendatisi nel tempo Pt_2
1
con mansioni tipiche della figura professionale del dirigente
[...] medico impegnato nelle cure palliative.
Sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato la parte ricorrente ha, dunque, chiesto la condanna dell' resistente a corrispondere le differenze retributive CP_1 tra quanto maturato in base al trattamento previsto per il profilo di dirigente medico dal c.c.n.l. per la dirigenza medica e quanto percepito dall' nel periodo formalmente lavorato Controparte_4 per oltre agli interessi legali e alla Controparte_4 rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione contributiva ovvero il risarcimento del relativo danno nonché la condanna dell'azienda convenuta alla corresponsione di un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quell'altra che sarà considerata di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la che preliminarmente eccepiva Pt_2 sia la mancata vocatio in ius di , sia la prescrizione CP_4 quinquennale dei crediti maturati. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa.
L' , l'ente - regolarmente evocato in giudizio – si costituiva CP_2 in giudizio.
La domanda è parzialmente fondata.
Nel merito deve osservarsi che i fatti innanzi esposti ai nn. 1, 2 e 3 dell'elencazione che precede sono pacifici oltreché documentati tra le parti.
Nel caso in esame, parte ricorrente afferma che - pur avendo formalmente stipulato contratti rinnovati negli anni per lo svolgimento di attività libero professionale a partita IVA, - il rapporto di lavoro sarebbe stato, ab origine, instaurato Cont direttamente con la e sarebbe stato continuativo e caratterizzato, con quest'ultimo soggetto, dai tipici elementi della subordinazione ovvero la soggezione del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Occorre evidenziare che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato Cont alle dipendenze di un ente pubblico non economico”, come la
“rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme
2 imperative sul divieto di nuove assunzioni” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 3314 del 2019).
D'altronde, come noto, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali la collaborazione non occasionale, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 36856 del 15/12/2022; già in tal senso Cass. Civ. n. 14434/2015).
Ciò posto, il Giudicante rileva che nel caso di specie la Pt_2 non ha indicato le ragioni per le quali ha dovuto ricorrere per il suo servizio a reiterati incarichi di collaborazione con la ricorrente. Né la necessità consistente nel semplice miglioramento del servizio erogato dall'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli, invocata da parte resistente, può qualificarsi come elemento idoneo a ravvisare, nel caso di specie, la sussistenza di un “progetto finalizzato” legittimante l'assunzione mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15 octies, d.lgs. n. 502/1992.
In questo senso assume particolare rilievo la circostanza relativa alla durata del rapporto di collaborazione in esame, pari nel complesso ad oltre cinque anni, lasso di tempo la cui considerevole durata porta a concludere che la collaborazione servivano a far fronte ad esigenze strutturali della e non Pt_2 a seguire un progetto con un obiettivo finale.
Come confermato infatti dai testi escussi - e Tes_1 Tes_2
, tutti in servizio presso l'Unità operativa in questione -
[...] le mansioni espletate dalla ricorrente sono caratterizzate da elementi di subordinazione di immediata percezione.
In primo luogo, parte ricorrente ha sempre osservato un orario di lavoro fisso, pari a 38 ore settimanali e articolato in cinque giorni dal lunedì al venerdì secondo appositi turni, e con pronta reperibilità al sabato e domenica al pari degli altri dirigenti medici strutturati (dichiarazioni concordi di tutti i testi).
L'inclusione stabile nell'organizzazione sanitaria è comprovata non solo dal predetto inserimento nei turni di servizio ma anche dalla circostanza che essi venivano predisposti secondo apposito programma stilato da altro medico assunto con le medesime modalità della parte ricorrente, sempre sulla base di indicazioni specifiche fornite dai direttori, ai quali spetta dare definitivo consenso prima dell'affissione e pubblicazione in bacheca.
3 Durante il turno diurno, la parte ricorrente era impegnata nell'attività assistenziale presso il domicilio dei pazienti affetti da patologie oncologiche in fase terminale, secondo il criterio di assegnazione della maggiore vicinanza alla propria residenza.
Il potere di autorizzare ferie e comunque le assenze della ricorrente era posto in capo al responsabile dell'U.O..
Dalle prove testimoniali si è, dunque, evinta la sottoposizione della ricorrente al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dei direttori responsabili del servizio, che si è sostanziato nell'emanazione di direttive organizzative e terapeutiche di carattere generale e nel controllo della conformità dell'attività svolta alle linee guida regionali.
Ciò premesso, va rimarcato, anche sulla base della concorde ricostruzione fornita da tutti i testimoni, che le attività svolte dai ricorrenti sono per contenuto e modalità del tutto identiche e sovrapponibili a quelle di qualsiasi altro dirigente medico impiegato presso l'U.O. di cure palliative sia a domicilio che all'interno della struttura.
In definitiva, emerge una sovrapponibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con le attività rientranti nella competenza del personale inquadrato nell'organico aziendale, sebbene la prima sia stati assunti con lo scopo di conseguire un risultato (miglioramento e rafforzamento del servizio assistenziale di cure palliative) nel corso di un periodo di tempo circoscritto (e richiamato dalla nozione di “progetto”) e non per una specifica utilizzazione anche nella struttura ospedaliera.
Cont Infine, a riprova dell'inserimento nella va detto che la parte ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato nel 2018 in virtù del quale ha continuato a prestare le medesime attività lavorative oggetto di causa.
Ne consegue che nel caso di specie sono ravvisabili tutti gli elementi che caratterizzano la subordinazione, ossia la collaborazione (certificata dallo svolgimento di mansioni di routine e in larghissima parte sovrapponibili a quelle del personale strutturato), la continuità della prestazione lavorativa (articolata in orari e turni di lavoro prestabili e approvati dalla dirigenza) e l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale (dimostrato dalla sottoposizione a direttive dei responsabili medici). Infatti, la parte ricorrente risultava effettivamente inserita nell'organizzazione pubblicistica ed adibita ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario che si tratti di un rapporto di lavoro formalmente autonomo o a termine ma sostanzialmente prorogato per un lasso di tempo
4 considerevole e non compatibile con la natura temporale circoscritta di “progetto”.
Deve dunque ritenersi che il rapporto di collaborazione intercorso tra l'odierna ricorrente e l' a partire dal 31.01.2013 ha Pt_2 avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e pertanto spettano le relative differenze retributive maturate rispetto al CCNL.
D'altronde questo Tribunale si è già espresso su un caso analogo in senso conforme con la sentenza n. 3293/2022, confermata in appello con sentenza n. 599 del 11.04.2024, con cui si è condivisa la natura subordinata del rapporto di lavoro in esame anche in considerazione dell'inserimento del lavoratore nei turni di servizio e nelle reperibilità, della partecipazione ai c.d. briefing e la sottoposizione al potere organizzativo del responsabile in ordine alla fruizione di ferie e permessi. Con tale pronuncia si è precisato altresì che l'autonomia decisionale invocata da parte resistente è compatibile con il vincolo di subordinazione, in quanto intimamente correlata alla connotazione professionale dell'attività svolta dai dirigenti medici, avendo natura tecnico – professionale relativa alle terapie da seguire ed ai farmaci da prescrive ai pazienti.
Fondata, tuttavia, è l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 c.c. posto che il primo atto con cui la ricorrente ha chiesto le poste in esame è costituito appunto dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 22.03.2021 per cui risultano prescritte le spettanze maturate anteriormente al 22.03.2016.
Ne consegue che vanno riconosciute le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito nel corso del rapporto autonomo instaurato con e quanto previsto per l'attività di Controparte_4 dirigente medico come da CCNL della sanità pubblica, dal 22.03.2016 al 30.06.2018 (ultimo giorno lavorato formalmente per oltre interessi e rivalutazione monetaria da Controparte_4 calcolare dall'insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Per il medesimo periodo da ultimo citato va riconosciuto il diritto alla regolarizzazione contributiva.
Quanto al risarcimento del danno chiesto dalla ricorrente, il Giudicante ritiene inconferente ogni richiamo all'art. 32, co. 5, lege 183/2010, in quanto non si verte nella diversa ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, trattandosi invece di contratti a progetto, né può parlarsi di danno derivante da cessazione del rapporto in quanto la ricorrente, all'attualità, è Cont ancora in servizio presso la .
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti sopra indicati.
5 Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda le spese di lite possono essere compensate per una metà, restando a carico Cont della soccombente per l'altra metà e vengono liquidate come da dispositivo, secondo il valore indeterminato della domanda in misura di poco superiore ai minimi tenuto conto della modesta attività istruttoria svolta. Le spese vanno interamente compensate nei confronti dell' in ragione della posizione processuale CP_2 assunta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, delle Pt_2 differenze retributive maturate dal 22.03.2016 al 30.06.2018 fra quanto percepito nel corso del rapporto instaurato con CP_4
e quanto previsto per l'attività di dirigente medico come da
[...] CCNL della sanità pubblica oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente relativamente al periodo di lavoro dal 22.03.2016 al 30.06.2018;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la al Pt_2 pagamento in favore della ricorrente della residua metà che liquida in € 2.314,00, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- compensa per intero le spese nei confronti dell' CP_2
Bari, 8.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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