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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.633/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e dif.sa dall'Avv. Antonio Maria Doria come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari e Marcello Raho CP_1 come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Riliquidazione della pensione con rideterminazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per mobilità e rivalutazione ex art. 3, comma 6 d.lgs. n. 503/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. SOS n.47104496 con decorrenza dal 1/2019, proveniente dalla pensione cat. VOS del coniuge defunto, chiedeva condannarsi l' alla riliquidazione della pensione attraverso il computo CP_1 della esatta retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità e la rivalutazione della stessa secondo gli indici di variazione delle retribuzioni del settore di appartenenza del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, CP_ comma 6, d.lgs. n. 503/92, con condanna dell' ai conseguenti pagamenti. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Parte ricorrente agisce per ottenere la riliquidazione della pensione lamentando che l' per i periodi CP_1 di fruizione della indennità di mobilità, abbia utilizzato una retribuzione pensionabile non corretta e non abbia applicato correttamente la rivalutazione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/92, recante
“Retribuzione pensionabile”, il quale espressamente dispone: “Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base
1 agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
E' noto che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo. Più in dettaglio, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente;
il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni, affermando (con la sentenza n. 1578/2007) che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla
L. n. 223/91, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115/68), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164/75) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8) e ribadendo
(con la sentenza n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223/91, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo sul punto Cass. n. 6161/2018).
E' stata quindi disposta CTU contabile, con affidamento al consulente del seguente incarico:
1) verifichi il CTU, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo d'ufficio, se l abbia o meno correttamente CP_1 liquidato la pensione di reversibilità cat. SOS n.47104496 previa inclusione, nella base retributiva pensionabile, delle corrette retribuzioni pensionabili relative ai periodi di preavviso e di mobilità dal 2011 al 2015, per effetto dell'allineamento alle retribuzioni di CIG e della rivalutazione della retribuzione figurativa di mobilità superiore a 12 mesi;
2) accerti il
CTU, laddove emerga uno scorretto calcolo della retribuzione pensionabile esclusivamente sotto i profili sopra specificati e non per ulteriori e differenti causali, quale incidenza ciò abbia avuto sulla liquidazione del trattamento di pensione erogato
a parte ricorrente, quantificando le eventuali differenze sui ratei di pensione corrisposti nel periodo successivo al 19.01.2019”.
All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha concluso riconoscendo alla parte Testimone_1 ricorrente una differenza per complessivi € 11.989,11 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
12.11.2024, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i
2 risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati, calcolate in €
11.989,11 oltre interessi dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. SOS n.47104496 per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni relative ai peridi di contribuzione figurativa per mobilità rivalutate sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza;
- condanna l' al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, calcolata in € 11.989,11 oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.633/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e dif.sa dall'Avv. Antonio Maria Doria come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari e Marcello Raho CP_1 come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Riliquidazione della pensione con rideterminazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per mobilità e rivalutazione ex art. 3, comma 6 d.lgs. n. 503/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. SOS n.47104496 con decorrenza dal 1/2019, proveniente dalla pensione cat. VOS del coniuge defunto, chiedeva condannarsi l' alla riliquidazione della pensione attraverso il computo CP_1 della esatta retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità e la rivalutazione della stessa secondo gli indici di variazione delle retribuzioni del settore di appartenenza del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, CP_ comma 6, d.lgs. n. 503/92, con condanna dell' ai conseguenti pagamenti. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Parte ricorrente agisce per ottenere la riliquidazione della pensione lamentando che l' per i periodi CP_1 di fruizione della indennità di mobilità, abbia utilizzato una retribuzione pensionabile non corretta e non abbia applicato correttamente la rivalutazione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503/92, recante
“Retribuzione pensionabile”, il quale espressamente dispone: “Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base
1 agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
E' noto che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo. Più in dettaglio, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente;
il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni, affermando (con la sentenza n. 1578/2007) che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla
L. n. 223/91, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115/68), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164/75) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8) e ribadendo
(con la sentenza n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223/91, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo sul punto Cass. n. 6161/2018).
E' stata quindi disposta CTU contabile, con affidamento al consulente del seguente incarico:
1) verifichi il CTU, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo d'ufficio, se l abbia o meno correttamente CP_1 liquidato la pensione di reversibilità cat. SOS n.47104496 previa inclusione, nella base retributiva pensionabile, delle corrette retribuzioni pensionabili relative ai periodi di preavviso e di mobilità dal 2011 al 2015, per effetto dell'allineamento alle retribuzioni di CIG e della rivalutazione della retribuzione figurativa di mobilità superiore a 12 mesi;
2) accerti il
CTU, laddove emerga uno scorretto calcolo della retribuzione pensionabile esclusivamente sotto i profili sopra specificati e non per ulteriori e differenti causali, quale incidenza ciò abbia avuto sulla liquidazione del trattamento di pensione erogato
a parte ricorrente, quantificando le eventuali differenze sui ratei di pensione corrisposti nel periodo successivo al 19.01.2019”.
All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha concluso riconoscendo alla parte Testimone_1 ricorrente una differenza per complessivi € 11.989,11 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
12.11.2024, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i
2 risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati, calcolate in €
11.989,11 oltre interessi dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. SOS n.47104496 per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni relative ai peridi di contribuzione figurativa per mobilità rivalutate sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza;
- condanna l' al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, calcolata in € 11.989,11 oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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