Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2022, proposto da
NA TI, VA TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casciana Terme Lari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi 38;
per l'accoglimento delle seguenti domande:
• accertata l'illegittimità dell'occupazione, posta in essere da parte del Comune di Casciana Terme Lari e
• dichiarato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti e patendi, come meglio identificati in narrativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo ai Sigg.ri TI NA e TI VA, in proprio nonché –per quanto occorrer possa - in qualità di eredi del Sig. TI NZ,
• per l'effetto condannare il Comune di Casciana Terme Lari, al pagamento dell'importo di €. 192.430,15 (€ centonovantaduemilaquattrocentotrenta/15) o a quella maggiore o minore somma che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, patiti e patendi, dai Sigg.ri TI NA e TI VA, in proprio nonché in qualità di eredi del Sig. TI NZ;
• sempre per l'effetto condannare il Comune di Casciana Terme Lari, a corrispondere, ai Sigg.ri TI NA e TI VA, in proprio nonché in qualità di eredi del Sig. TI NZ, sempre a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione dell'area contraddistinta al C.T. del Comune di Casciana Terme Lari fg. 14 part.lla 563, l'ulteriore importo, pari al 5% del valore venale o di mercato della predetta area, calcolato in Euro 84.945,60, per ogni anno di ulteriore (successivo cioè al 2016) occupazione illegittima della stessa fino al definitivo trasferimento della proprietà della predetta area in capo al Comune di Casciana Terme Lari o alla sua restituzione ai Sigg.ri NA TI e VA TI e, comunque, condannare il Comune di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere, ai Sigg.ri NA TI e VA TI, in proprio nonché in qualità di eredi del Sig. TI NZ, a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione, a far data dal gennaio 1990, dell'area contraddistinta al C.T. del Comune di Casciana Terme Lari fg. 14 part.lla 563, quella maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia: il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì ciascun dovuto al saldo;
-in via subordinata:
• accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione, posta in essere, a far data dal gennaio 1990, da parte del Comune di Casciana Terme Lari, con riguardo all'area contraddistinta al C.T. del predetto Comune fg. 14 part.lla 563;
• dichiarare il diritto dei Sigg.ri NA TI e VA TI anche – per quanto occorrer possa - quali eredi del Sig. TI NZ, ad ottenere, dal Comune di Casciana Terme Lari, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per l'illegittima occupazione, posta in essere, a far data dal gennaio 1990, da parte del predetto Comune, dell'area contraddistinta al C.T. del Comune di Casciana Terme Lari fg. 14 part.lla 563;
• per l'effetto e conseguentemente condannare il Comune di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco pro tempore:
-a corrispondere, ai Sigg.ri NA TI e VA TI, in proprio nonché in qualità di eredi del Sig. TI NZ, a titolo di risarcimento danni, per l'illegittima occupazione dell'area contraddistinta al C.T. del Comune di Casciana Terme Lari fg. 14 part.lla 563, la somma di € 90.495,43 maggiorata dell'ulteriore importo, pari al 5% del valore venale o di mercato della predetta area, calcolato, tale valore, in € 84.945,60 per ogni anno di ulteriore occupazione della stessa dal 2016 fino al definitivo trasferimento della proprietà della predetta area in capo al Comune di Casciana Terme Lari o alla restituzione della stessa ai Sigg.ri NA TI NA e VA TI e, comunque, condannare il Comune di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere, ai Sigg.ri NA TI e VA TI, in proprio nonché in qualità di eredi del Sig. TI NZ, a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione, dell'area contraddistinta al C.T. del Comune di Casciana Terme Lari fg. 14 part.lla 563, quella maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia: il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì ciascun dovuto al saldo;
-a restituire ai Sigg.ri NA TI e VA TI l'area contraddistinta al C.T. del Comune di Casciana Terme Lari fg. 14 part.lla 563, libera da persone e cose e previa sua rimessione in pristino
In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casciana Terme Lari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un’area in Casciana Terme Lari, contraddistinta in catasto al foglio 14, part.lla 563, estesa mq. 720 ed urbanisticamente destinata a verde pubblico; detta area risulta essere inclusa nel P.E.E.P. approvato con delib. G.R. n. 10807 del 27 ottobre 1980 ed occupata dal Comune di Casciana Terme Lari a decorrere dagli anni ’90 del secolo scorso.
Non avendo mai emanato il Comune di Comune di Casciana Terme Lari un provvedimento finalizzato ad acquisire la proprietà dell’area in discorso (e non avendo avuto seguito le diffide al proposito appositamente notificate all’Ente pubblico), i ricorrenti presentavano un ricorso ex art. 702- bis c.p.c. al Tribunale di Pisa, prospettando una “rinuncia abdicativa” alla proprietà dell’area e chiedendo il risarcimento del danno relativo alla perdita della proprietà del bene ed all’illegittima occupazione da parte dell’Amministrazione comunale; in accoglimento dell’eccezione articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari, il Tribunale di Pisa, sez. civile in composizione monocratica, con ord. 12 settembre 2022, n. 1727, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nei confronti del Giudice amministrativo, condannando la ricorrente al 20% delle spese del procedimento e ponendo le spese della C.T.U. esperita nel procedimento a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Con il presente ricorso, i ricorrenti trasponevano pertanto l’azione risarcitoria avanti alla Sezione, chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di € 192.430,15, comprensiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali relativi alla perdita del bene e dell’indennizzo da abusiva occupazione; in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la legittimità di una qualche “rinuncia abdicativa” alla proprietà dell’area, l’atto di riassunzione articolava altresì una domanda sostanzialmente nuova di restituzione dell’area illegittimamente occupata dall’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casciana Terme Lari, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità originaria del ricorso avanti all’A.G.O. (non essendosi mai verificata quell’irreversibile trasformazione dell’area che costituirebbe il presupposto implicito della figura giurisprudenziale della “rinunzia abdicativa” alla proprietà), inammissibilità della nuova domanda di riassunzione proposta con l’atto di riassunzione ed inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in questa sede.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possano trovare accoglimento le prime due eccezioni di inammissibilità articolate dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari.
A questo proposito, ambedue le parti concordano nel considerare ormai superata la figura giurisprudenziale della “rinunzia abdicativa” alla proprietà dell’area illegittimamente occupata dalla p.a. a seguito dei ben noti (ed importanti) interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che hanno rilevato come, “in materia di occupazione illegittima di un immobile da parte di una p.a., il trasferimento della proprietà del bene a quest’ultima non p(ossa) essere l’effetto di una rinunzia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che una rigorosa applicazione del principio di legalità, affermato in materia dall'art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento individua esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ovvero in un contratto traslativo di natura transattiva” (Cons. Stato ad. plen., 20 gennaio 2020, nn. 2, 3 e 4).
Gli stessi interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sopra citati si sono poi posti il problema delle questioni intertemporali derivanti dalla modificazione del quadro giurisprudenziale, prevedendo una serie di correttivi finalizzati ad evitare che una parte che abbia proposto l’azione, in accordo con il quadro giurisprudenziale, all’epoca, prevalente, possa poi risultare penalizzata dal mutamento giurisprudenziale.
In particolare, anche con riferimento alle “domande proposte in primo grado, congruenti con quello che allora appariva il vigente quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale di riferimento assurto a diritto vivente”, i già citati interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato hanno ammesso una serie di correttivi, finalizzati ad evitare che il ricorrente possa risultare pregiudicato dal mutamento giurisprudenziale ed individuati nella “conversione della domanda ove ne ricorrano le condizioni, …(nella) rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 Cod. proc. amm. o .. (nell)’invito alla precisazione della domanda in relazione al definito quadro giurisprudenziale, in tutti i casi previa sottoposizione della relativa questione processuale, in ipotesi rilevata d'ufficio, al contraddittorio delle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc., a garanzia del diritto di difesa di tutte le parti processuali” (Cons. Stato ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2, 3 e 4); una serie di correttivi giurisprudenziali che si presenta sicuramente applicabile anche alla vicenda che ci occupa che ha sostanzialmente visto un radicale mutamento del quadro giurisprudenziale nelle more del giudizio avanti all’A.G.O. (per un recepimento del principio in discorso in fattispecie sostanzialmente analoga, si veda espressamente T.A.R. Toscana, sez. I, 29 novembre 2022, n. 1382 e l’ordinanza precedentemente emanata nel procedimento).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha spontaneamente modificato la propria domanda in sede di riassunzione del giudizio, chiedendo anche la condanna alla restituzione del bene e non sussiste pertanto alcuna necessità di procedere ad una contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a., di concedere ulteriori termini per la modificazione della domanda o di procedere d’ufficio alla conversione della domanda.
In questa prospettiva, la seconda eccezione prospettata da parte ricorrente (per la verità, piuttosto formalistica) non può trovare accoglimento, sia perché la domanda di restituzione non può essere considerata completamente nuova (costituendo frutto di una spontanea rimodulazione della domanda originaria resa necessaria dai mutamenti giurisprudenziali e che sarebbe stata comunque possibile nel giudizio amministrativo), sia perché non sussiste alcun ostacolo concettuale ad ammettere che la riproposizione della domanda davanti al Giudice fornito di giurisdizione possa essere caratterizzata dagli adattamenti resi necessari dalla diversa strutturazione delle giurisdizioni (in buona sostanza, una forma particolare di emendatio giustificata dalla diversa natura delle giurisdizioni: Trib. Potenza, sez. I, 9 settembre 2022, n. 972) o da altre circostanze sopravvenute.
Del tutto irrilevante risulta poi il riferimento alla (presunta) inammissibilità originaria della domanda che non risulterebbe essere originariamente assistita dal presupposto costituito dall’irreversibile trasformazione del bene; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una questione di fatto (ormai divenuta irrilevante, per quanto oltre si dirà) che investirebbe, al massimo, il profilo della fondatezza del ricorso e non la stessa ammissibilità della domanda giudiziale.
Le prime due eccezioni preliminari articolate dall’Amministrazione resistente non possono pertanto trovare accoglimento.
2.1. Nel merito, la domanda presentata dai ricorrenti è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti indicati in motivazione.
La più recente giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 738; 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222; 18 marzo 2025, n. 484) ha già operato una ricostruzione della fattispecie in termini di potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di esplicitare le proprie definitive determinazioni in ordine all’eventuale acquisizione delle aree illegittimamente occupate, in un termine certo (eventualmente coercibile dal privato attraverso il ricorso al rito del silenzio); risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo del percorso motivazionale delle decisioni sopra richiamate: “come è noto, il legislatore nazionale è dunque intervenuto per regolare la fattispecie in esame, dapprima con l’art. 43 TUEs. (approvato con il d.P.R. n. 327-2001 ed entrato in vigore il 30 giugno 2003) e poi, dopo la dichiarazione della sua incostituzionalità per eccesso di delega, con l’art. 42- bis (introdotto nel testo unico dall’art. 34, comma 1, L. n. 111 del 2011).
Dunque, per i casi di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è in vigore la specifica disciplina prevista dall’art. 42- bi s del testo unico sugli espropri, che ha in dettaglio individuato i poteri e i doveri dell’amministrazione, nonché i poteri del giudice amministrativo.
.. L’art. 42- bis , in particolare, come affermato dall’Ad. Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2:
- prevede che l’Autorità che utilizza sine titulo un bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo aver valutato, con un procedimento d’ufficio (che può essere sollecitato dalla parte in caso di inerzia), gli interessi in conflitto, adotti un provvedimento conclusivo del procedimento con cui sceglie se acquisire il bene o restituirlo, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto;
- in altri termini, vincola l’amministrazione occupante all’esercizio del potere ed attribuisce alla stessa un potere discrezionale in ordine alla scelta finale, all’esito della comparazione degli interessi;
- comporta che, nel caso di occupazione sine titulo , l’Autorità commette un illecito di carattere permanente;
- esclude che il giudice decida la ‘sorte’ del bene nel giudizio di cognizione instaurato dal proprietario;
- a maggior ragione, non può che escludere che la ‘sorte’ del bene sia decisa dal proprietario e che l’Autorità acquisti coattivamente il bene, sol perché il proprietario dichiari di averlo perso o di volerlo perdere, o di volere il controvalore del bene.
La fattispecie di cui al predetto art. 42- bis è delineata in termini di potere-dovere: non implica certo che l’Amministrazione debba necessariamente procedere all’acquisizione del bene, ma impone che essa eserciti doverosamente il potere di valutare se apprendere il bene definitivamente (con la corresponsione di un’indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento, oltre al 5 per cento annuo a titolo di ristoro del danno da occupazione sine titulo ) o restituirlo al soggetto privato. Entrambe le alternative rispondono all’obbligo di porre fine alla situazione d’illecito permanente costituita dall’occupazione senza titolo e di ricondurla a legalità.
La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall’Autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all’esito del giudizio di cognizione o del giudizio d’ottemperanza, ai sensi dell’art. 34 o dell’art. 114 c.p.a), ma né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell’Autorità individuata dall’art. 42 -bis ” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 484; 18 dicembre 2023, n. 1190; nello stesso senso, si vedano la precedente 17 luglio 2023, n. 738 e la più recente 30 ottobre 2024, n. 1222).
Del resto, si tratta di una conclusione sostanzialmente in linea con la precedente giurisprudenza di questo T.A.R. che, in numerose decisioni (tra le tante, si vedano: T.A.R. Toscana, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 1631; 16 gennaio 2020, n. 36; 30 gennaio 2020, n. 119), aveva già concluso, anche precedentemente all’intervento dei pronunciamenti dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2022, per l’ammissibilità del “ricorso allo strumento dell’azione per “silenzio” di cui agli artt. 31 e 117 cpa (che) è stato ritenuto applicabile alla fattispecie di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 proprio per evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dalla stessa norma possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco (in questo senso si veda T.a.r. Puglia, Bari, 22 settembre 2016, n. 1112; Cons. Stato Sez. IV Sent., 18/10/2017, n. 4809; Cons. Stato n. 4808/2017)” (T.A.R. Toscana, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 1631).
In linea di principio, deve pertanto essere affermato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari di emanare, nel termine più oltre individuato, un provvedimento espresso che espliciti la determinazione finale dell’Amministrazione in ordine all’eventuale acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o, in alternativa, alla restituzione dello stesso al legittimo proprietario.
In un quadro finalizzato alla decisione finale di acquisire definitivamente il bene o di disporne la restituzione ai legittimi proprietari perde ulteriormente di rilevanza la questione relativa all’eventuale trasformazione del bene che potrebbe mantenere rilevanza solo ove avessero avuto diversa fortuna diverse ricostruzioni giurisprudenziali (come quella relativa all’accessione invertita) e diventa forzatamente periferica e recessiva in un contesto in cui l’attuale stato del bene può assumere rilevanza ai fini dell’eventuale verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione in pristino accessorio alla decisione di restituire l’area e non a diversi fini.
2.2. Quanto sopra rilevato, preclude poi ogni decisione in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Sezione che ha recepito la conclusione, già affermata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in ordine all’inammissibilità di “una richiesta solo risarcitoria, in quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla legge per disciplinare la materia ponendosi anzi in contrasto con lo stesso (v. Ad. Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2)” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 484; 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222).
Anche in accoglimento della specifica eccezione articolata dalla difesa della resistente, l’azione risarcitoria proposta da parte ricorrente in via principale non può pertanto trovare accoglimento, risultando fondata solo l’azione relativa all’eventuale restituzione del bene, con le particolari modalità e con la mediazione di un provvedimento finalizzato all’esplicitazione della definitiva volontà dell’Amministrazione sopra richiamate.
2.3. L’accoglimento dell’azione non trova poi ostacolo nelle due eccezioni di merito articolate dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari.
I due atti di transazione 10 febbraio 1997 Rep. 2725 e Rep. 2724 (docc. 11 e 12 del deposito di parte ricorrente) risultano, infatti, manifestamente irrilevanti ai fini del decidere, riguardando diverse particelle catastali (precisamente le p.lle 564, 566 e 567, il primo atto e le p.lle 51, 52 e 562, il secondo) e non la p.lla 563 che oggi ci occupa; del resto, l’espressa indicazione, negli atti di transazione, delle particelle catastali specificamente interessate non può oggi essere estesa sulla base dell’incerta prospettazione dell’Amministrazione comunale, che supera certamente i limiti dell’interpretazione secondo il criterio di buona fede e risulta essere radicata su argomentazioni non probanti (il fatto che tutte le particelle sopra richiamate originino tutte da una medesima particella originaria o il fatto che l’area in discorso fosse già occupata al momento di stipulazione delle transazioni) ai fini dell’estensione del contenuto degli atti transattivi prospettato dalla difesa dell’Amministrazione comunale.
Deve poi essere escluso che l’occupazione del bene illegittimamente ritenuto da parte dell’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari possa avere determinato l’acquisto, in capo allo stesso, della proprietà del bene, anche a seguito di un’usucapione civilistica, dovendo comunque riportarsi il momento iniziale del termine per usucapire, per univoca giurisprudenza, al momento di entrata in vigore dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 che ha “sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva che costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppure atipica”: Cons. Stato sez. IV, 11 settembre 2020, n. 5430; tra le tante, si veda anche 13 maggio 2019, n. 3070); manifestamente irrilevanti risultano poi le argomentazioni al proposito articolate dalla difesa dell’Amministrazione resistente che si riferiscono, in realtà, al diverso istituto dell’occupazione cd. usurpativa (ovvero ad una fattispecie che non ricorre nell’ipotesi che ci occupa e che risulta peraltro incompatibile con la giurisdizione del Giudice amministrativo, definitivamente fissata dall’ordinanza del Tribunale di Pisa che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione) e che risultano anche mal poste, in quanto l’accoglimento di una simile ricostruzione imporrebbe la necessità di ricostruire l’intera fattispecie in termini di occupazione usurpativa e di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione già risolta dal Tribunale di Pisa nel senso della giurisdizione del Giudice amministrativo.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra evidenziati e, per l’effetto, deve essere affermato l’obbligo del Comune di Casciana Terme Lari di instaurare e concludere (con un provvedimento espresso e motivato) entro 180 (centoottanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, un procedimento che espliciti la volontà definitiva dell’amministrazione di acquisire il bene dei ricorrenti ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o, in alternativa, ne disponga la restituzione al legittimo proprietario.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO