Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2019, proposto da
GVM Real Estate S.r.l. e Villa Torri Hospital S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentata e difese dagli avv.ti Mauro Putignano, Sonia Selletti e Alberto Astolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
nei confronti
CH AR ID, non costituito in giudizio;
TA US, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’Ordinanza PG. n. 1055094 adottata dal Comune di Bologna il 7 marzo 2019, notificata successivamente, avente ad oggetto “Ordinanza di sospensione ex art. 97 del d.P.R. 380/2001 – viale Filopanti n. 12”, nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
- della comunicazione a mezzo pec del Settore Edilizia del Comune di Bologna del 7.08.2018, non firmata, avente ad oggetto “Comune di Bologna – Comunicazione PG 317325/2018”;
- della comunicazione a mezzo pec del Settore Edilizia del Comune di Bologna del 19.10.2018, non firmata, avente ad oggetto “Richiesta documentazione in merito agli atti di assenso presupposti all'efficacia della SCIA”;
- dell’Ordinanza PG. n. 249090 adottata dal Comune di Bologna il 12 giugno 2018, notificata successivamente, avente ad oggetto “Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività in viale Quirico Filopanti n. 12 di cui alla SCIA – non residenziale PG 208192/2018 presentata digitalmente in data 18/05/2018”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per il Comune il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le società GVM Real Estate S.r.l. e Villa Torri Hospital S.r.l. hanno impugnato l’Ordinanza del Comune di Bologna PG. n. 1055094/2019 in epigrafe indicata, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti.
Il predetto provvedimento è stato adottato dall’Ente locale ai sensi dell’articolo 97 D.P.R. n. 380/2001 perché l’intervento di realizzazione di una barriera antirumore perimetrale e della copertura a travatura metallica di un edificio destinato a casa di cura era stato realizzato dalle ricorrenti in violazione dell’articolo 93 D.P.R. n. 380/2001.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna per resistere al ricorso avversario e chiederne il rigetto siccome infondato.
Con memoria difensiva depositata in data 10 marzo 2025 le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa, per una serie di ragioni ivi rappresentate, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Il Comune resistente ha tuttavia insistito per la refusione a proprio favore delle spese di giudizio, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2025, fissata per la trattazione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della sopravvenienza suindicata, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Codice di rito, per sopravvenuta carenza di interesse.
Si ritiene opportuno precisare che le ragioni che hanno portato le società GVM Real Estate S.r.l. e Villa Torri Hospital S.r.l. a formulare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sono del tutto irrilevanti, perché – come affermato anche dalla Sezione nella sentenza n. 551/2023 – nel processo amministrativo, che è di tipo impugnatorio, il dominus del giudizio resta il ricorrente (cfr., T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 273/2021), il quale può liberamente rinunciarvi, così come può dichiarare di non avervi più interesse, senza che la controparte o il Giudice possa sindacarne le motivazioni o verificarne la sussistenza e la fondatezza in punto di diritto.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, a eccezione del contributo unificato dovuto per il ricorso che rimane a carico della parte ricorrente, in considerazione della complessità della vicenda, in cui si sono sovrapposti profili edilizi e profili di disciplina antisismica, e delle questioni giuridiche a essa sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO