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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 975/2024 tra
Parte_1
[...] [...]
Parte_2 [...]
Parte_3
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 settembre 2025 alle ore 10.12 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per tutte le ricorrenti, l'avv. VANNI FRANCESCA;
Per , nessuno Controparte_1
L'avv. Vanni, preliminarmente, chiede sia dichiarata la contumacia del convenuto, e nel CP_1 merito, dato atto di aver prodotto documentazione attestante l'attuale inserimentro delle ricorrenti nel sistema delle docenze scolastiche, chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 12.02 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Email_1 C.F._1
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Controparte_2 C.F._2
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Controparte_3 C.F._3
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Parte_3 C.F._4
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno convenuto in giudizio il , per Parte_3 Controparte_1
l'accertamento del diritto di ciascuno, e la conseguente condanna del convenuto, CP_1 all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ex art. 1, commi 121-124, l.
107/2015, con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato e di prestare servizio come docenti alle dipendenze del , in virtù di contratti a tempo determinato con Controparte_1
scadenza al termine delle attività didattiche o al termine dell'anno scolastico:
• quanto a per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025; Pt_4
• quanto a per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025; Pt_2 • quanto a per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Pt_3
•quanto a , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Pt_3
I ricorrenti hanno rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbiano prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fossero gravati dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento loro riservato a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per l'odierna udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere integralmente accolto, con riferimento alle domande di ciascun ricorrente.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto di ciascun ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutte le annualità oggetto di domanda. In particolare, ha assunto incarichi di docenza a tempo determinato Parte_1 con scadenza al termine dell'anno scolastico per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. doc. 1 ricorso); è stata titolare di contratti sino al termine delle attività didattiche per gli anni 2023/2024 e Pt_2
2024/2025 (cfr. doc. 3 ricorso); per tutte le annualità azionate (nello specifico, 2022/2023, Pt_3
2023/2024 e 2024/2025), ha prestato attività di docenza in forza di contratti a termine con cessazione al
30 giugno di ogni anno (cfr. doc. 5 ricorso); ha prestato servizio in forza di contratti al 30 Pt_3
giugno per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. doc. 7 ricorso).
Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alle docenti risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo.
Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e tenuto conto delle indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, le ricorrenti hanno diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi come da domanda.
Ciascuna di essi ha, difatti, provato di essere ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, come da documentazione allegata in atti: risulta assunta in ruolo a decorrere dal 1.9.2025; Parte_1
quanto a è documentale l'assegnazione di un contratto sino al termine delle attività didattiche per Pt_2
l'anno scolastico 2025/2026, così come per si può affermare infine che , essendo stata Pt_3 Pt_3
titolare di incarico di docenza per l'a.s. 2024/2025, risulti iscritta nelle GPS biennali 2024-2026 (in scadenza al 31 agosto 2026), in mancanza di prova in senso contrario. Di talché la pretesa da ciascuna vantata potrà essere soddisfatta in via di adempimento in forma specifica, in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore dei difensori antistatari di parte ricorrente
- seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, già aumentate in forza della pluralità dei ricorrenti patrocinati dai medesimi procuratori.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...] [
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_1
€ 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Controparte_2
107 del 2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_1
€ 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Controparte_3
107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Accerta e dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_3 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
5) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.320,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 975/2024 tra
Parte_1
[...] [...]
Parte_2 [...]
Parte_3
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 settembre 2025 alle ore 10.12 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per tutte le ricorrenti, l'avv. VANNI FRANCESCA;
Per , nessuno Controparte_1
L'avv. Vanni, preliminarmente, chiede sia dichiarata la contumacia del convenuto, e nel CP_1 merito, dato atto di aver prodotto documentazione attestante l'attuale inserimentro delle ricorrenti nel sistema delle docenze scolastiche, chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 12.02 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Email_1 C.F._1
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Controparte_2 C.F._2
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Controparte_3 C.F._3
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Parte_3 C.F._4
FRANCESCA, dell'avv. NOCCO LUCA e dell'avv. VANNI, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. VANNI FRANCESCA Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno convenuto in giudizio il , per Parte_3 Controparte_1
l'accertamento del diritto di ciascuno, e la conseguente condanna del convenuto, CP_1 all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ex art. 1, commi 121-124, l.
107/2015, con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato e di prestare servizio come docenti alle dipendenze del , in virtù di contratti a tempo determinato con Controparte_1
scadenza al termine delle attività didattiche o al termine dell'anno scolastico:
• quanto a per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025; Pt_4
• quanto a per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025; Pt_2 • quanto a per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Pt_3
•quanto a , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Pt_3
I ricorrenti hanno rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbiano prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fossero gravati dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento loro riservato a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per l'odierna udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere integralmente accolto, con riferimento alle domande di ciascun ricorrente.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto di ciascun ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutte le annualità oggetto di domanda. In particolare, ha assunto incarichi di docenza a tempo determinato Parte_1 con scadenza al termine dell'anno scolastico per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. doc. 1 ricorso); è stata titolare di contratti sino al termine delle attività didattiche per gli anni 2023/2024 e Pt_2
2024/2025 (cfr. doc. 3 ricorso); per tutte le annualità azionate (nello specifico, 2022/2023, Pt_3
2023/2024 e 2024/2025), ha prestato attività di docenza in forza di contratti a termine con cessazione al
30 giugno di ogni anno (cfr. doc. 5 ricorso); ha prestato servizio in forza di contratti al 30 Pt_3
giugno per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. doc. 7 ricorso).
Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alle docenti risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo.
Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e tenuto conto delle indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, le ricorrenti hanno diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi come da domanda.
Ciascuna di essi ha, difatti, provato di essere ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, come da documentazione allegata in atti: risulta assunta in ruolo a decorrere dal 1.9.2025; Parte_1
quanto a è documentale l'assegnazione di un contratto sino al termine delle attività didattiche per Pt_2
l'anno scolastico 2025/2026, così come per si può affermare infine che , essendo stata Pt_3 Pt_3
titolare di incarico di docenza per l'a.s. 2024/2025, risulti iscritta nelle GPS biennali 2024-2026 (in scadenza al 31 agosto 2026), in mancanza di prova in senso contrario. Di talché la pretesa da ciascuna vantata potrà essere soddisfatta in via di adempimento in forma specifica, in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore dei difensori antistatari di parte ricorrente
- seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, già aumentate in forza della pluralità dei ricorrenti patrocinati dai medesimi procuratori.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...] [
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_1
€ 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Controparte_2
107 del 2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_1
€ 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Controparte_3
107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Accerta e dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_3 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
5) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.320,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.