TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria De Parte_1
Chiara, presso il cui studio in Benevento, via XXIV Maggio, 5, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 26.04.2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4123/2023) e chiedendo al Tribunale di dichiararlo, “con decorrenza dalla domanda amministrativa o eventuale epoca successiva, invalido con riduzione della capacità lavorativa in attività e mansioni confacenti le proprie attitudini in misura superiore ai 2/3”; con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Il CTU nominato nella prima fase ha rilevato che “il ricorrente è un uomo di 55 anni in buone condizioni generali di salute, che lavora come operaio edile. La visita peritale ha evidenziato le seguenti infermità: - Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale a maggiore impegno a carico del rachide dove i movimenti sono consentiti con limitazione della flesso estensione ai gradi estremi. L'esame clinico ha evidenziato una conservata anatomia morfofunzionale delle articolazioni esplorate ed un tono-trofismo nella norma ai 4 arti. I riflessi osteotendinei normoelicitabili consentono di escludere patologie di pertinenza neurologica centrale o periferica. È presente zoppìa a destra da
1 pregressa frattura tibiale. Limitazione di circa un terzo dei movimenti della spalla destra da omoartrosi. - Broncopatia cronica senza evidenza di segni o sintomi da ipossia centrale o periferica.
- Cecità OD - Ipertensione arteriosa senza significativa evidenza di danno d'organo, in assenza di stenosi coronariche angiograficamente significative e con conservata funzione sistolica”, e ha concluso che tali infermità, valutate nella loro globalità, non risultano di gravità tale da ridurre in maniera superiore ai due terzi le capacità lavorative attitudinali del soggetto.
Parte ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentandone la devianza rispetto ai principi della medicina legale, in quanto il CTU non avrebbe correttamente considerato e valutato le problematiche alle spalle, la zoppia a destra, la cardiopatia ipertensiva e la cecità occhio dx;
ha contestato, inoltre, che il CTU non abbia motivato su come tale complesso morboso influisca sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti, tenuto conto che si tratta di un operaio edile con la licenza media.
Chiamato a chiarimenti in quanto non aveva preso posizione sulle osservazioni tempestivamente trasmesse dalla parte ricorrente e non risultava avere specificamente verificato l'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa specifica dell'istante, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni. Tuttavia, anche in questa sede ha omesso di fornire una specifica motivazione in relazione all'incidenza delle limitazioni da lui stesso riscontrate (e, in particolare, della cecità all'occhio destro e della zoppia) sulla capacità lavorativa specifica, tenendo conto delle abilità concretamente richieste dalle attività disimpegnate dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa
(operaio edile prima e bracciante agricolo poi) e da attività analoghe (essenzialmente manuali).
Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del
12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del
25/07/2000).
Si è inoltre precisato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018).
Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n.
222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di
2 partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
È stato, pertanto, disposto il rinnovo della CTU.
Il consulente nominato, premesso che l'istante è affetto da un complesso patologico costituito da “- spondilodiscoartrosi a maggiore localizzazione al tratto dorso-lombare (pregressa frattura soma D10
e L1), alle spalle (esiti di intervento per lesione cuffia dei rotatori a destra) al ginocchio destro (esiti di intervento per trasposizione tuberosità tibiale) con limitazioni algo-funzionali di grado discreto in pz con obesità grado I (I.M.C. 33,03); -cardiopatia ipertensiva in attuale mediocre compenso;
- sindrome depressiva di grado moderato;
-cecità ODx;
-broncopatia cronica”, che aveva lavorato dal
1980 al 2018 come operaio edile (carpentiere) e successivamente fino al settembre 2022 come bracciante agricolo, per poi lasciare il lavoro per motivi di salute, e che già prima della domanda amministrativa era stato riconosciuto invalido al 77%, sia pure ai diversi fini dell'invalidità civile, ha concluso per la sussistenza del requisito della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti a far data dalla domanda amministrativa dell'ottobre 2022.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione medica versata in atti e all'esame obiettivo, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/10/2022. Le spese di lite della doppia fase seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo ad nato a [...] il [...], dalla domanda amministrativa Parte_1
(10/10/2022);
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.867,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria De Parte_1
Chiara, presso il cui studio in Benevento, via XXIV Maggio, 5, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 26.04.2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4123/2023) e chiedendo al Tribunale di dichiararlo, “con decorrenza dalla domanda amministrativa o eventuale epoca successiva, invalido con riduzione della capacità lavorativa in attività e mansioni confacenti le proprie attitudini in misura superiore ai 2/3”; con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Il CTU nominato nella prima fase ha rilevato che “il ricorrente è un uomo di 55 anni in buone condizioni generali di salute, che lavora come operaio edile. La visita peritale ha evidenziato le seguenti infermità: - Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale a maggiore impegno a carico del rachide dove i movimenti sono consentiti con limitazione della flesso estensione ai gradi estremi. L'esame clinico ha evidenziato una conservata anatomia morfofunzionale delle articolazioni esplorate ed un tono-trofismo nella norma ai 4 arti. I riflessi osteotendinei normoelicitabili consentono di escludere patologie di pertinenza neurologica centrale o periferica. È presente zoppìa a destra da
1 pregressa frattura tibiale. Limitazione di circa un terzo dei movimenti della spalla destra da omoartrosi. - Broncopatia cronica senza evidenza di segni o sintomi da ipossia centrale o periferica.
- Cecità OD - Ipertensione arteriosa senza significativa evidenza di danno d'organo, in assenza di stenosi coronariche angiograficamente significative e con conservata funzione sistolica”, e ha concluso che tali infermità, valutate nella loro globalità, non risultano di gravità tale da ridurre in maniera superiore ai due terzi le capacità lavorative attitudinali del soggetto.
Parte ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentandone la devianza rispetto ai principi della medicina legale, in quanto il CTU non avrebbe correttamente considerato e valutato le problematiche alle spalle, la zoppia a destra, la cardiopatia ipertensiva e la cecità occhio dx;
ha contestato, inoltre, che il CTU non abbia motivato su come tale complesso morboso influisca sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti, tenuto conto che si tratta di un operaio edile con la licenza media.
Chiamato a chiarimenti in quanto non aveva preso posizione sulle osservazioni tempestivamente trasmesse dalla parte ricorrente e non risultava avere specificamente verificato l'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa specifica dell'istante, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni. Tuttavia, anche in questa sede ha omesso di fornire una specifica motivazione in relazione all'incidenza delle limitazioni da lui stesso riscontrate (e, in particolare, della cecità all'occhio destro e della zoppia) sulla capacità lavorativa specifica, tenendo conto delle abilità concretamente richieste dalle attività disimpegnate dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa
(operaio edile prima e bracciante agricolo poi) e da attività analoghe (essenzialmente manuali).
Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del
12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del
25/07/2000).
Si è inoltre precisato che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018).
Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n.
222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di
2 partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
È stato, pertanto, disposto il rinnovo della CTU.
Il consulente nominato, premesso che l'istante è affetto da un complesso patologico costituito da “- spondilodiscoartrosi a maggiore localizzazione al tratto dorso-lombare (pregressa frattura soma D10
e L1), alle spalle (esiti di intervento per lesione cuffia dei rotatori a destra) al ginocchio destro (esiti di intervento per trasposizione tuberosità tibiale) con limitazioni algo-funzionali di grado discreto in pz con obesità grado I (I.M.C. 33,03); -cardiopatia ipertensiva in attuale mediocre compenso;
- sindrome depressiva di grado moderato;
-cecità ODx;
-broncopatia cronica”, che aveva lavorato dal
1980 al 2018 come operaio edile (carpentiere) e successivamente fino al settembre 2022 come bracciante agricolo, per poi lasciare il lavoro per motivi di salute, e che già prima della domanda amministrativa era stato riconosciuto invalido al 77%, sia pure ai diversi fini dell'invalidità civile, ha concluso per la sussistenza del requisito della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti a far data dalla domanda amministrativa dell'ottobre 2022.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione medica versata in atti e all'esame obiettivo, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/10/2022. Le spese di lite della doppia fase seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo ad nato a [...] il [...], dalla domanda amministrativa Parte_1
(10/10/2022);
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.867,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3