TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 297/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15.1.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. CIMMA
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CIMMA fa presente che è stato depositato il contratto di supplenza a tempo determinato per l'anno scolastico in corso fino al 30.6.2025; insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate chiedendone l'estensione anche all'a.s. 2024/2025 tenuto conto che nelle more del giudizio è stato stipulato nuovo a contratto a tempo determinato senza riconoscimento del bonus docenti. Si riporta agli atti.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
Il procuratore di parte ricorrente presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto. Su invito del giudice, il difensore della parte comparsa dichiara che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 297/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 297/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
Santa Maria Maggiore Via Monte Grappa n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Cimma ed elettivamente domiciliato a Novara Viale Roma n. 9 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere 76, difeso per legge CP_3
dall'Avvocatura dello Stato di Torino con sede a Torino C.so Stati Uniti n. 45
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente:
“Reiectis contrariis, piaccia all'Ill.mo Tribunale: NEL MERITO: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_2 disciplinato d ei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni - scolastici, mettendo a disposizione del ricorrente la suddetta carta docente e caricandovi l'importo di
€ 2.500,00 per potervi usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il
[...] al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di Controparte_2 giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. Con estensione della domanda all'a.s. 2024/2025”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, premesso di avere prestato Parte_1
attività di lavoro subordinato quale docente a tempo determinato alle dipendenze del per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_2
2022/2023, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in suo favore dell'importo corrispondente agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e pertanto deve Controparte_2
considerarsi contumace.
Integrata la documentazione ai fini dell'accertamento dell'attualità del servizio, all'udienza del 15.1.2025 il procuratore di parte ricorrente chiedeva di estendere la domanda all'anno scolastico 2024/2025, essendo stato stipulato, nelle more della causa, nuovo contratto per l'annualità in corso, sempre senza avvenuto riconoscimento del bonus docenti.
La causa, istruita su base documentale, all'esito della discussione è stata quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con sentenza contestuale.
Le domande svolte sono fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo. Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel caso in esame), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ
i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembra individuare come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta.
Anche nel decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., relativo proprio alle supplenze brevi, la Corte di
Cassazione ha affermato: “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della
Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
"annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Ad avviso dello scrivente le pronunce della Cassazione non hanno affermato una totale incompatibilità tra diritto alla Carta Docente e supplenze brevi ex art. 4 co. 3 l. 124 e dunque non escludono in assoluto che detto requisito possa essere valutato anche ex post laddove la reiterazione dei contratti a termine nascondano, in realtà, l'esigenza di una copertura annuale come nelle ipotesi di supplenze per lo stesso istituto e per le stesse materie fino al termine delle lezioni, senza soluzione di continuità (o con una soluzione di continuità fra i vari incarchi solo apparente), per esigenze già prevedibilmente individuabili ex ante come destinate a protrarsi nel tempo. Si tratta di ipotesi residuali laddove invece, in generale devono restare escluse dal beneficio, invece, le supplenze brevi in cui le predette caratteristiche non possono ravvisarsi per la frammentazione, l'eterogeneità e per la durata inferiore alla prospettiva annuale sicchè il docente si trova innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, incoerente con l'acquisto di bene legati ad prospettiva di insegnamento non saltuario.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, è documentalmente provato che il ricorrente, nelle annualità indicate in ricorso, abbia concluso con il , contratti a tempo determinato per supplenze sino Controparte_2
al termine delle attività didattiche su orario completo, senza che risulti riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015, con le sole eccezioni di seguito specificate.
Con riguardo all'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente ha sottoscritto un primo contratto dal 12.9.2019 al 31.10.2019 e un successivo dall'8.1.2020 al 30.6.2020 presso l'IPSASR Silvio
Fobelli per un posto di sostegno.
Fra i due contratti vi è una significativa soluzione di continuità sicché l'articolazione del rapporto non pare tale da corrispondere alla dimensione annuale della didattica cui la Corte di Cassazione ricollega, in sostanza, l'attribuibilità della Carta Docente.
Con riguardo, invece, all'anno scolastico 2020/2021, va precisato che il medesimo ricorrente ha sottoscritto un contratto (dal 13.11.2020 al 30.6.2021) per un orario scolastico di 16 ore settimanali presso un istituto superiore (“l'IPSASR Silvio Fobelli”).
Dunque il ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato (16 ore) è stato superiore al 50% dell'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Va poi osservato che in sede di discussione, è stata chiesta l'estensione della domanda anche per l'anno scolastico 2024/2025; la precisazione va intesa quale istanza di autorizzazione alla modifica della domanda, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c.
Tale emendamento estensivo va ritenuto ammissibile, sussistendo gravi motivi: l'istanza, infatti, dipende dall'evoluzione delle circostanze nel corso del giudizio, avendo il ricorrente in questione, nelle more, sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno in corso, con decorrenza dal 1.9.2024 al 30.6.2025 su orario completo.
La domanda così modificata risulta, poi, fondata nel merito, valendo le già esposte considerazioni. Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interno” o “esterno” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta TI (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che, come detto, il ricorrente ha concluso un nuovo contratto anche per l'anno scolastico in corso versato in atti in corso di giudizio a riprova dell'attualità del servizio.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'effetto il deve essere CP_1
condannato al pagamento in favore dello stesso ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo nominale di € 2.500.
Deve essere invece rigettata la domanda con riferimento all'anno scolastico 2019/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 297/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_2 CP_3 in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015.
Rigetta la domanda svolta con riferimento all'anno scolastico 2019/2020. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Verbania, 15.1.2025 Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15.1.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. CIMMA
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CIMMA fa presente che è stato depositato il contratto di supplenza a tempo determinato per l'anno scolastico in corso fino al 30.6.2025; insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate chiedendone l'estensione anche all'a.s. 2024/2025 tenuto conto che nelle more del giudizio è stato stipulato nuovo a contratto a tempo determinato senza riconoscimento del bonus docenti. Si riporta agli atti.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
Il procuratore di parte ricorrente presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto. Su invito del giudice, il difensore della parte comparsa dichiara che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 297/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 297/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
Santa Maria Maggiore Via Monte Grappa n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Cimma ed elettivamente domiciliato a Novara Viale Roma n. 9 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere 76, difeso per legge CP_3
dall'Avvocatura dello Stato di Torino con sede a Torino C.so Stati Uniti n. 45
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente:
“Reiectis contrariis, piaccia all'Ill.mo Tribunale: NEL MERITO: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_2 disciplinato d ei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni - scolastici, mettendo a disposizione del ricorrente la suddetta carta docente e caricandovi l'importo di
€ 2.500,00 per potervi usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il
[...] al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di Controparte_2 giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. Con estensione della domanda all'a.s. 2024/2025”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, premesso di avere prestato Parte_1
attività di lavoro subordinato quale docente a tempo determinato alle dipendenze del per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_2
2022/2023, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in suo favore dell'importo corrispondente agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e pertanto deve Controparte_2
considerarsi contumace.
Integrata la documentazione ai fini dell'accertamento dell'attualità del servizio, all'udienza del 15.1.2025 il procuratore di parte ricorrente chiedeva di estendere la domanda all'anno scolastico 2024/2025, essendo stato stipulato, nelle more della causa, nuovo contratto per l'annualità in corso, sempre senza avvenuto riconoscimento del bonus docenti.
La causa, istruita su base documentale, all'esito della discussione è stata quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con sentenza contestuale.
Le domande svolte sono fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo. Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel caso in esame), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ
i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembra individuare come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta.
Anche nel decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., relativo proprio alle supplenze brevi, la Corte di
Cassazione ha affermato: “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della
Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
"annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Ad avviso dello scrivente le pronunce della Cassazione non hanno affermato una totale incompatibilità tra diritto alla Carta Docente e supplenze brevi ex art. 4 co. 3 l. 124 e dunque non escludono in assoluto che detto requisito possa essere valutato anche ex post laddove la reiterazione dei contratti a termine nascondano, in realtà, l'esigenza di una copertura annuale come nelle ipotesi di supplenze per lo stesso istituto e per le stesse materie fino al termine delle lezioni, senza soluzione di continuità (o con una soluzione di continuità fra i vari incarchi solo apparente), per esigenze già prevedibilmente individuabili ex ante come destinate a protrarsi nel tempo. Si tratta di ipotesi residuali laddove invece, in generale devono restare escluse dal beneficio, invece, le supplenze brevi in cui le predette caratteristiche non possono ravvisarsi per la frammentazione, l'eterogeneità e per la durata inferiore alla prospettiva annuale sicchè il docente si trova innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, incoerente con l'acquisto di bene legati ad prospettiva di insegnamento non saltuario.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, è documentalmente provato che il ricorrente, nelle annualità indicate in ricorso, abbia concluso con il , contratti a tempo determinato per supplenze sino Controparte_2
al termine delle attività didattiche su orario completo, senza che risulti riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015, con le sole eccezioni di seguito specificate.
Con riguardo all'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente ha sottoscritto un primo contratto dal 12.9.2019 al 31.10.2019 e un successivo dall'8.1.2020 al 30.6.2020 presso l'IPSASR Silvio
Fobelli per un posto di sostegno.
Fra i due contratti vi è una significativa soluzione di continuità sicché l'articolazione del rapporto non pare tale da corrispondere alla dimensione annuale della didattica cui la Corte di Cassazione ricollega, in sostanza, l'attribuibilità della Carta Docente.
Con riguardo, invece, all'anno scolastico 2020/2021, va precisato che il medesimo ricorrente ha sottoscritto un contratto (dal 13.11.2020 al 30.6.2021) per un orario scolastico di 16 ore settimanali presso un istituto superiore (“l'IPSASR Silvio Fobelli”).
Dunque il ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato (16 ore) è stato superiore al 50% dell'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Va poi osservato che in sede di discussione, è stata chiesta l'estensione della domanda anche per l'anno scolastico 2024/2025; la precisazione va intesa quale istanza di autorizzazione alla modifica della domanda, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c.
Tale emendamento estensivo va ritenuto ammissibile, sussistendo gravi motivi: l'istanza, infatti, dipende dall'evoluzione delle circostanze nel corso del giudizio, avendo il ricorrente in questione, nelle more, sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno in corso, con decorrenza dal 1.9.2024 al 30.6.2025 su orario completo.
La domanda così modificata risulta, poi, fondata nel merito, valendo le già esposte considerazioni. Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interno” o “esterno” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta TI (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che, come detto, il ricorrente ha concluso un nuovo contratto anche per l'anno scolastico in corso versato in atti in corso di giudizio a riprova dell'attualità del servizio.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'effetto il deve essere CP_1
condannato al pagamento in favore dello stesso ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo nominale di € 2.500.
Deve essere invece rigettata la domanda con riferimento all'anno scolastico 2019/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 297/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_2 CP_3 in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015.
Rigetta la domanda svolta con riferimento all'anno scolastico 2019/2020. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Verbania, 15.1.2025 Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci