Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 9979/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, e pendente
TRA
con sede in Napoli alla Via delle Repubbliche Parte_1
Marinare n. 124/128 ( ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Scotti Galletta ( ), in C.F._1
sostituzione dell'avv. Alberto Garofalo, con studio in Napoli alla Via Carducci n. 18
- ATTRICE -
E
, con sede in Napoli, alla Via Toledo n. 210 Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
- - Controparte_2
E
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Embergher ( ), con C.F._3
studio in Napoli alla Via G. L. Bernini n. 28 –Galleria Vanvitelli, Pal. 2
- CONVENUTO -
E
1
difesa dagli avv.ti Raffaele Tortoriello ) e Maria Domenica C.F._5
Rullo ( , con studio in Napoli alla Piazza Eritrea n. 3 C.F._6
- CHIAMATA IN CAUSA -
E
con sede legale in Bruxelles, al 14° piano, Controparte_5
Bastion Tower, Place du Champ de Mars / Marsveldplein 5 (BE ), in P.IVA_3
persona del Rappresentante per l'Italia, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Renato Magaldi ( del Foro di Napoli e Alberto Lai Molé C.F._7
( ) del Foro di Roma C.F._8
- CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI
Nelle «note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.» depositate entro il termine del 1.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, anche riportandosi ai precedenti atti difensivi: parte attrice: «A) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2476,
3° comma c.c. del convenuto principale Dott. nei confronti di Controparte_3
per i fatti di cui in premessa nell'atto introduttivo Controparte_1
del Giudizio;
B) accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate dalla chiamata in causa Dott.ssa a fronte della citazione in Giudizio e CP
rigettare la generica richiesta, avanzata dell'altra chiamata in causa
[...]
volta a contrastare le domande proposte dalla Controparte_5
presente attrice nei confronti del Dott. C) per l'effetto Controparte_3
condannare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il convenuto principale Dott. al risarcimento dei danni provocati a per i Controparte_3 Controparte_1
fatti indicati in narrativa nell'atto introduttivo del Giudizio, quantificandoli in una somma pari almeno a € 3 milioni;
D) accertare e dichiarare la responsabilità ex art.
2476, 7° comma, c.c. del convenuto principale Dott. er il danno Controparte_3
diretto da questi provocato a parte attrice;
E) per l'effetto condannare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il convenuto principale Dott. al Controparte_3
2 risarcimento dei danni direttamente provocati a parte attrice per i fatti indicati in narrativa nell'atto introduttivo del Giudizio, quantificandoli in una somma pari almeno a € 500.000; F) condannare il convenuto principale Dott. Controparte_3
al pagamento delle spese del Giudizio»; il convenuto : «preliminarmente, si riporta alla comparsa di Controparte_3
risposta, all'atto di chiamata in causa dei terzi, alle memorie primo, secondo e terzo termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed alle conclusioni ivi rassegnate, che qui abbiansi per integralmente trascritte. Il convenuto si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi, insistendo per
l'accoglimento: - delle eccezioni (anche preliminari) formulate ed, in subordine, - delle domande riconvenzionali spiegate, anche a titolo di regresso, ove ritenuta fondata quella della IC - tutte che qui abbiansi per reiterate»; la chiamata in causa, : «1) dichiarare inammissibile, improponibile, CP
improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per estinzione del diritto azionato, per effetto dell'eccepita prescrizione e/o decadenza, nonché per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto e per insussistenza degli elementi»; relativi all'assunta e contestata responsabilità dedotta, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, ogni avversa domanda;
2) In ogni caso, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione del dott. rivolte contro la CP_3
comparente, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) in via gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dal dott.
procedere all'accertamento ed alla graduazione della responsabilità fra CP_3
i due co amministratori, condannando, chi di ragione, in via esclusiva e/o in solido in proporzione alle colpe ed all'apporto causale addebitabile a ciascuno: comunque, con riferimento alla comparente, esclusivamente per il periodo in cui la stessa è stata co-amministratrice, escludendo quindi i periodi in cui la società è stata amministrata dalla dott.ssa ; 4) condannare il dott. al Persona_1 CP_3
pagamento delle spese e competenze di causa in favore della comparente dott.ssa
, con attribuzione ai (…) procuratori anticipatari, nonché al risarcimento, CP
ovvero all'indennità di cui all'art. 96 c.p.c. per effetto della temerarietà della lite»;
3 la Compagnia assicurativa chiamata in causa: «conclude per il rigetto di ogni avversa pretesa perché infondata e non provata, con vittoria di spese di lite».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 21.4.2022 a e alla Controparte_3
[...
(d'ora in poi anche solo la Controparte_1 CP_6
), (d'ora in poi anche solo la IC), socia della CP_7 Parte_1
, con una quota del 50% del capitale, adiva questo Tribunale – Sezione CP_1
specializzata in materia d'impresa, imputando al quale amministratore CP_3
della suddetta società dal 10.6.2011 al 7.2.2018 (con poteri congiunti di firma con l'altro co-amministratore, prima e poi ), di aver arrecato Persona_1 CP
danni alla società e direttamente alla socia attrice per: a) aver ostacolato la volontà espressa dai soci della all'atto della sua nomina, omettendo, CP_1
durante tutto il suo mandato, di dare esecuzione all'atto transattivo del
10.6.2011, ritardando l'elaborazione del progetto di scissione societaria, che doveva concludersi entro 120 giorni dal conferimento dell'incarico; b) aver ritardato, per quattro anni, la nomina dei tecnici che avrebbero dovuto predisporre il progetto divisionale di “Rocca Matilde”, avvenuta solo il 3.2.2015,
e, successivamente, per aver approfittato del potere congiunto di firma dei due amministratori in carica, per favorire esclusivamente il socio paritario CP_8
(d'ora in poi anche solo ), contro l'interesse della stessa società
[...] CP_8
amministrata, rifiutandosi di sottoscrivere la bozza del ricorso al Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri per la nomina del terzo tecnico;
c) aver paralizzato l'attività amministrativa della al solo fine di consentire al CP_1
dott. di costringere la IC a cedergli le sue quote “con offerte CP_9
indecenti”, imponendo, con la messa in liquidazione giudiziale della società per impossibilità di funzionamento, la vendita del cespite, con la conseguente inutile imposizione fiscale per circa € 4.500.000,00 e provocando la successiva svalutazione (da € 23.000.000,00 agli attuali € 18.000.000,00) del patrimonio della
; d) non aver consentito la costituzione delle servitù tra le porzioni di CP_1
terreno attribuite alle tre società in esecuzione dell'accordo da lui stesso
4 sottoscritto il 1.8.2013 nella qualità di amministratore della (che CP_8
contemporaneamente ricopriva) a seguito della scissione stipulata nel 2014; e) aver “creato ad arte” una causa di scioglimento e inviato una delibera inesistente al Registro delle Imprese, al fine di far registrare lo scioglimento della società; f) aver negato, in varie occasioni, alla co-amministratrice di consultare e CP
trarre copia dei libri sociali, ritardandone la consegna anche alla dott.ssa Per_1
che, dopo le sue dimissioni, curava la contabilità; g) essersi adoperato, al
[...]
fine di favorire la per far fallire ogni trattativa volta alla cessione Controparte_8
dell'immobile della a terzi;
h) aver omesso di convocare l'assemblea CP_1
dei soci nonostante le richieste e per non aver integrato l'ordine del giorno;
i) aver agito nell'esclusivo interesse dell'altro socio, (già IN S.r.l.), in danno CP_8
sia della che della stessa IC, ostacolando l'ordinario funzionamento CP_1
dell'organo amministrativo.
Tanto premesso, chiedeva di «A) Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nei confronti di ex art. 2476 III° Controparte_1
COMMA c.c.; B) Per l'effetto condannare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il convenuto al risarcimento dei danni provocati a per i fatti Controparte_1
indicati in narrativa, quantificati quanto meno in € 3 milioni;
C) Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per il danno diretto da questi provocato
a parte attrice ex art. 2476 VII° COMMA c.c.; D) Per l'effetto condannare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il convenuto al risarcimento dei danni direttamente provocati a parte attrice per i fatti indicati in narrativa, quantificati quanto meno in € 500.000», vinte le spese.
II. Si costituiva il CO, per chiedere di «
1 - in via preliminare, ex art. 106
c.p.c., autorizzare la chiamata in causa:
1.a) della dott.ssa (co- CP
amministratrice della ) – (…); e 1.b) della Controparte_1 [...]
Rappresentante per l'Italia, in persona del legale rapp.te Controparte_5
pro tempore (Compagnia Garante per la RC Professionale) – (…);
2- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.;
3- ancora in via preliminare, disporre:
3.a) l'integrazione del contraddittorio nei
5 confronti del dott. in proprio, oltre che come legale rapp.te della CP_10
e della coamministratrice della , dott.ssa Parte_1 CP_1
in quanto coobbligata solida e litisconsorte necessario per l'azione di CP
regresso del co-amministratore dott. e l'accoglimento della Controparte_3
domanda riconvenzionale ai fini di vedere accertata la graduazione delle colpe di tutti i responsabili che hanno concorso all'eventuale danno – (…);
3.b) la riunione
“al” presente giudizio di quello pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, 11^
Sezione Civile – dott.ssa Scotti M. R. (ex ruolo - dott.ssa Valletta V.) – rg.
13085/2019 – prossima udienza 24.11.2022, tra la e Parte_1
l'altro socio della , la IN S.r.l. (oggi Controparte_1 [...]
ed il suo legale rappresentante, dott. , per evidenti CP_11 CP_9
motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ed, in ogni caso, per scongiurare una duplicazione di provvedimenti intesi a riparare e risarcire (due volte) un unico pregiudizio – (…) – oppure, 3.c) in subordine, sospendere il presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa che venga definito il giudizio Tribunale di
Napoli, 11^ Sezione Civile – dott.ssa Scotti M. R. (ex ruolo - dott.ssa Valletta V.) – rg. 13085/2019 – prossima udienza 2 4.11.2022, attesa la sua natura pregiudizievole ed, in ogni caso, per scongiurare una duplicazione di provvedimenti intesi a riparare e risarcire (due volte) un unico pregiudizio – (…); 4
– sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione del diritto di chiedere il risarcimento per i presunti danni subiti, e tardive le domande proposte dall'attrice, anche per l'intervenuta e la decadenza dall'azione – (…);
5 - nel merito, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del convenuto perché nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili – (…), e infondate, in fatto
– (…) ed in diritto – (…), anche per carenza di legittimazione attiva;
oltre che non provate e prescritte;
6 - in accoglimento della spiegata DOMANDA
RICONVENZIONALE, anche ai fini dell'azione di regresso verso gli obbligati in solido
– (…):
6.a) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità alcuna, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, in capo al dott. per Controparte_3
eventuali atti di mala gestio ed illeciti, dolosi o colposi, anche in via solidale,
6 riconducibili all'amministrazione, ordinaria e/o straordinaria, della CP_1
(oggi in liquidazione giudiziale) e per i danni che, a qualsiasi titolo, ne
[...]
dovessero essere conseguiti alla (oggi in liquidazione Controparte_1
giudiziale), ai suoi soci ed a tutte le altre parti costituite in giudizio – e - che nulla
è da questi dovuto;
6.b) in via subordinata all'accoglimento delle domande ex adverso proposte e d alla condanna del dott. anche in via Controparte_3
solidale, al risarcimento dei danni occorsi alla (oggi in Controparte_1
liquidazione giudiziale), ai suoi soci ed alle altre parti costituite in giudizio, per
l'amministrazione, ordinaria e/o straordinaria, della (oggi in Controparte_1
liquidazione giudiziale), anche ai fini dell'azione di regresso e salvo gravame: procedere all'accertamento ed alla graduazione della responsabilità di tutte le parti che vi abbiano concorso, a qualunque titolo, doloso e/o colposo, condannando, chi di ragione, in via esclusiva e/o in solido, in proporzione alle colpe ed all'apporto causale addebitabile a ciascuno dei corresponsabili - ed, in subordine, ove la graduazione non fosse possibile, in egual misura - con particolare riferimento alla in persona del l.r.p.t. dott. Parte_1 CP_10
ed alla dott.ssa per il risarcimento dei danni eventualmente dovuti e/o CP
corrisposti, direttamente e/o indirettamente, riconducibili alla co - amministrazione, ordinaria e/o straordinaria, della (oggi in Controparte_1
liquidazione giudiziale), quale obbligata in solido, anche a titolo di regresso – (…);
7 - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, salvo gravame, chiede che venga condannata direttamente la
[...]
Rappresentante per l'Italia, in persona del legale rapp.te Controparte_5
pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo e per qualunque causale;
- in via gradata, sempre salvo gravame, condannare la Controparte_5
– Rappresentante per l'Italia, in persona del legale rapp.te pro
[...]
tempore, a garantire, manlevare e/o tenere indenne il convenuto di quanto, quest'ultimo, fosse tenuto a pagare per sorta, interessi, spese legali e quant'altro;
8 - in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, salvo gravame, accertare e dichiarare la compensazione
7 della somma, eventualmente, dovuta dal convenuto con quella di cui la
gli è debitrice per il compenso professionale Controparte_1
relativo al progetto di scissione societaria, facendo salvo il suo maggior credito –
(…); 9 – in ogni caso, accertare la temerarietà della lite e condannare, ex art. 96
c.p.c., l'attrice al risarcimento dei danni arrecati al convenuto – (…); ed, in ogni caso, ex art. 92, 1 co., c.p.c.: - escludere la ripetizione delle spese in favore dell'attrice, e - condannare l'istante al rimborso delle spese che ha causato al convenuto, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. – (…); 10 – con vittoria di spese e compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge, anche per le chiamate in cause».
III. Si costituiva anche la chiamata in causa, , chiedendo di «1) CP
rigettare le preliminari richieste di riunione e sospensione del Giudizio avanzate dal convenuto principale;
2) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per estinzione del diritto azionato, per effetto dell'eccepita prescrizione e/o decadenza, nonché per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto e per insussistenza degli elementi relativi all'assunta e contestata responsabilità dedotta, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, ogni avversa domanda;
3) In ogni caso, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione del dott. rivolte contro la CP_3
comparente, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) in via gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dal dott.
procedere all'accertamento ed alla graduazione della responsabilità fra CP_3
i due co amministratori, condannando, chi di ragione, in via esclusiva e/o in solido in proporzione alle colpe ed all'apporto causale addebitabile a ciascuno: comunque, con riferimento alla comparente, esclusivamente per il periodo in cui la stessa è stata co-amministratrice, escludendo quindi i periodi in cui la società è stata amministrata dalla dott.ssa ; 5) condannare il dott. al Persona_1 CP_3
pagamento delle spese e competenze di causa in favore della comparente dott.ssa
, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, nonché al CP
risarcimento, ovvero all'indennità di cui all'art. 96 c.p.c. per effetto della
8 temerarietà della lite».
IV. Si costituiva anche l'altra chiamata in causa, la Controparte_5
[...
(d'ora in poi anche solo o la Compagnia), per rassegnare le seguenti CP_5
conclusioni: «- in via principale: rigettare le domande proposte nei confronti del
Dott. siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non Controparte_3
provate; - in via subordinata: rigettare la domanda di indennizzo assicurativo proposta dal Dott. nei confronti di Controparte_3 Controparte_5
per prescrizione del diritto all'indennizzo e, comunque, infondata in fatto e in diritto e non provate;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa, previa specificazione della fonte contrattuale da cui si ritiene derivi la relativa obbligazione indennitaria, accertare
e dichiarare l'obbligo di di tenere indenne il Dott. Controparte_5
dei danni patrimoniali eventualmente riconosciuti all'attrice, Controparte_3
con esclusione dei danni da lucro cessante, nei limiti del massimale pattuito e al netto della franchigia pattuite, in applicazione delle condizioni tutte pattuite nei contratti di assicurazione. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado».
V. Con ordinanza del 16.10.2024, all'esito di trattazione cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa e per una più agevole esposizione dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza è opportuno esaminare singolarmente le varie condotte imputate all'amministratore da parte attrice, con riguardo prima all'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati alla e poi a quella per CP_1
il risarcimento dei danni direttamente provocati al socio.
Con riguardo alla prima azione, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni l'attrice ha sostanzialmente dedotto che l'amministratore avrebbe
9 ostacolato l'attività sociale e la divisione del compendio immobiliare, per favorire esclusivamente il socio di cui era espressione, finendo per imporre la messa in liquidazione giudiziale della società per impossibilità di funzionamento, con conseguente svalutazione del patrimonio sociale.
In particolare, ha esposto:
- che la era stata costituita in data 18.3.2001 tra i due soci, con CP_1
quote paritarie, IC (facente capo a ) e poi CP_10 CP_12 [...]
(facente capo a ), con lo scopo di realizzare un resort di CP_11 CP_9
lusso nel complesso immobiliare conosciuto come Villa Pierce o Villa Lauro, oggi
Rocca Matilde;
- che, a causa della pretesa del di cambiare il progetto da alberghiero CP_9
ad immobiliare, si era determinato un forte dissidio fra i soci, che aveva condotto alla stipula della transazione del 10.6.2011 (denominata “lettera di intenti vincolante”), in virtù della quale i soci avevano accettato la divisione del suddetto complesso immobiliare in tre quote corrispondenti ad altrettanti immobili (di cui due assegnate, per sorteggio, a ciascun socio e da trasferire mediante scissione a due neocostituite società, ed una, la principale, la villa a mare con parco e portualità che restava in proprietà della , da dividere e vendere, con CP_1
prelazione ai soci) ed in virtù della quale era stata prevista la nomina di due nuovi amministratori ( , indicato dal , e , indicata Controparte_3 CP_9 Persona_1
dal ), cui era stato conferito specifico incarico, con precise modalità e CP
secondo un progetto condiviso dai soci, di dare esecuzione a tutto quanto stabilito nella transazione;
- che l'esecuzione del mandato, tuttavia, si era rivelata lenta e difficoltosa per i continui ostacoli frapposti dal su indicazioni precise del socio di CP_3
riferimento, tanto che soltanto nel mese di agosto del 2013 si era addivenuti alla delibera di scissione parziale, stipulata poi soltanto nell'aprile del 2014 (con l'assegnazione del patrimonio scisso per una quota alla e per l'altra a Parte_2
; Controparte_13
– che i persistenti ostacoli frapposti dalla all'esecuzione della CP_8
10 transazione avevano spinto alle dimissioni la (co-amministratrice in quota Per_1
IC), a fine 2014 sostituita da;
CP
- che l'incarico di dar corso all'esecuzione della transazione era stato ribadito anche con la delibera assembleare del 4.12.2014;
- che, tuttavia, il avrebbe «abusato del potere di blocco di cui era CP_3
dotato, essendo stato conferito il potere congiunto ai due amministratori, per boicottare in toto la gestione della società, spingendola artificiosamente e senza presupposti alla liquidazione giudiziale, richiesta proprio dal socio suo mandante, che ha attuato la stessa tecnica in assemblea»;
- che, infatti, il avrebbe sempre e costantemente praticato un CP_3
ostruzionismo dilatorio, facente parte del progetto complessivo del socio di cui era espressione, così tentando in varie occasioni di negare alla co-amministratrice il diritto di consultare i libri sociali e di trarne copia, ritardando la convocazione delle assemblee dei soci e delle riunioni degli amministratori per pretesi impegni e altri pretesti, senza mai indicare date alternative, rinviando sempre l'attuazione della transazione del 2011, spingendo artificiosamente la società verso la liquidazione giudiziale;
- che, tra l'altro, nella c.d. lettera di intenti del 2011 i soci avevano previsto, oltre che la costituzione delle servitù tra le porzioni di terreno attribuite alle tre società, anche una particolare modalità di attribuzione dei beni sociali (la villa a mare) pro quota ai soci, procedendo alla richiesta di elaborazione di un progetto divisionale a firma congiunta da parte di due tecnici, scelti uno per ciascuno dai due soci o, in mancanza di accordo tra i due, da un terzo tecnico, nominato dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
- che il veva ostacolato e ritardato il più possibile la nomina dei tecnici, CP_3
finalmente designati solo in data 3.2.2015;
- che, tuttavia, i due tecnici (rispettivamente il dott. per Persona_2
l'attrice e l'ing. per ) non erano riusciti a raggiungere un'intesa Per_3 CP_8
su un progetto divisionale (per l'ostruzionismo frapposto, more solito, dal tecnico di nomina di , che non aveva collaborato alla elaborazione del progetto CP_8
11 e ne aveva inviato uno proprio, predisposto ad altri fini);
- che, sebbene la co-amministratrice avesse chiesto innumerevoli volte al convenuto di convocare l'assemblea onde far prendere atto ai soci della mancata elaborazione di un progetto condiviso, al fine di richiedere la nomina del terzo arbitratore al presidente del Consiglio dell' come previsto Parte_3
nella scrittura del 2011, il aveva rinviato la convocazione di tale CP_3
assemblea, si era sempre sottratto alla sottoscrizione del ricorso all'Ordine degli ingegneri e non aveva presenziato alle assemblee del 22.6.2015 e del 13.10.2016;
- che, dopo l'ennesima diffida, il veva invece convocato un'assemblea CP_3
avente quale ordine del giorno «presa d'atto del verificarsi della causa di scioglimento ai sensi del 2484 c.c., provvedimenti conseguenziali – messa in liquidazione della società –nomina del liquidatore» e, pur in assenza di quorum deliberativo e costitutivo, aveva poi inviato la delibera (inesistente) al Registro delle Imprese, chiedendo di iscrivere lo scioglimento della società, iscrizione poi revocata, su richiesta dalla co-amministratrice, attesa l'inesistenza del deliberato assembleare;
- che con tale condotta, creando ad arte un'apparente paralisi sociale, aveva favorito la presentazione da parte del socio di riferimento di un ricorso per l'accertamento dello scioglimento della e la nomina di un liquidatore CP_1
giudiziario, accolto, con decreto del 7.2.2018, da questo Tribunale;
- che, inoltre, il convenuto, sempre al fine di sminuire il valore del compendio immobiliare della società, ed andando contro gli interessi della medesima, aveva ostacolato la trascrizione delle servitù di passaggio costituite (in esecuzione degli accordi sottoscritti ad agosto del 2013 ed a seguito alla scissione stipulata nel
2014), rispetto alle quali anche la era titolare del fondo dominante, CP_1
sull'assunto che l'area da asservire fosse non un parcheggio, ma un “vigneto” (ma in realtà in quanto il fondo servente era l'immobile assegnato in sede di scissione alla , partecipata al 100% da , suo socio di riferimento); CP_13 CP_8
- che anche questa condotta sarebbe stata dolosamente orientata al fine di far fallire la cessione a terzi dell'immobile, con l'evidente intento di favorire il suo
12 socio di riferimento, che voleva la svalutazione dell'immobile per aggiudicarselo in toto.
La domanda è infondata, con le seguenti precisazioni.
a. A propria difesa, il CO ha anzitutto eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art.164, co. 4, c.p.c., in quanto «privo della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti richiesta obbligatoriamente dal punto 4 dell'art.163 c.p.c.».
Trattasi di eccezione infondata, a tacer d'altro in quanto il convenuto ha mostrato di aver compreso tutti gli addebiti e le relative ragioni a supporto, cui ha puntualmente replicato (cfr. pagg.
6-34 e 59-72 della comparsa di risposta, ove è anche contenuta un'analitica disamina dei fatti di causa).
b. Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, per il decorso del termine quinquennale ex art. 2393 bis
c.c. (in quanto «la responsabilità dell'amministratore convenuto (ed i danni che ne sarebbero conseguiti) trae origine dal ritardo nell'elaborazione del progetto di scissione in cui sarebbe incorso il dott. che, secondo quanto affermato CP_3
dall'attrice (distorcendo la realtà dei fatti), doveva essere conclusa entro 120 giorni dal conferimento dell'incarico deliberato dall'assemblea dei soci della
il 10.6.2011») e, comunque, l'intervenuta decadenza del termine per CP_1
poter proporre tale azione, essendo stato notificato l'atto di citazione solo in data
21.4.2022.
Anche queste eccezioni sono chiaramente infondate.
Invano, in primo luogo - evidentemente sulla scorta di tesi fondata sull'opinione di una minoritaria dottrina, giammai recepita dalla giurisprudenza - è invocata la decadenza, non richiamata dall'art. 2476 c.c. o da altre norme concernenti la s.r.l.
L'azione de quo, infatti, è soggetta solo alla disciplina generale della prescrizione e, in particolare, all'art. 2949 c.c. (per quanto riguarda il termine, che
è quinquennale), all'art. 2935 c.c. (per quel che riguarda la decorrenza, che comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) e, soprattutto (per quel che qui maggiormente rileva), all'art. 2941, n. 7, c.c., che prevede la sospensione
13 del decorso della prescrizione finché l'amministratore è in carica (applicabile anche nel caso di azione esercitata dal socio ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c.), ragion per cui nella specie il quinquennio dal 7.2.2018 (data di nomina del liquidatore) certamente non è decorso alla data del 21.4.2022 (di notifica della citazione).
c. Priva di pregio è anche la tesi di parte convenuta, secondo cui non potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni, sostanzialmente imputabili ai ritardi nell'elaborazione del progetto di scissione, per la valenza confessoria di quanto sostenuto dalla nel giudizio intrapreso dal CO innanzi a questo CP_1
Tribunale per ottenere il riconoscimento delle proprie competenze (R.G. n.
35764/2019), ossia che non gli spetterebbe nessun compenso «perché non vi è mai stato alcun incarico».
Al di là del fatto che il conferimento dell'incarico risulta provato dalle delibere assembleari (oltre che dall'ulteriore documentazione) in atti e che comunque è stato accertato con la sentenza n. 8236/2023 (passata in giudicato), che ha condannato la al pagamento dei compensi per l'attività straordinaria CP_1
di esecuzione dell'operazione di scissione, sarebbe riduttivo ritenere che al convenuto sia stato addebitato solo il ritardo dell'approvazione del suddetto progetto, iscrivendosi – ad avviso di parte attrice – tale vicenda in una più ampia condotta ostruzionistica, protrattasi fino al 2018.
d. Relativamente al merito, il a respinto tutti gli addebiti, sostenendo: CP_3
- di non aver tenuto una condotta ostruzionistica, per ritardare la scissione societaria e poi l'esecuzione dei restanti accordi di cui alla transazione del 2011, avendo anzi sempre correttamente adempiuto agli obblighi specifici della sua carica ed agli incarichi ricevuti, come emerge dalla puntuale ricostruzione dei fatti
(cfr. amplius pagg. 11 e ss. della comparsa di costituzione) e dalla cronologia degli eventi risultante dalle delibere assembleari (cfr. doc. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 21 allegati alla comparsa);
- che, in particolare, «i tempi occorsi all'approvazione del progetto di scissione, non sono certo dipesi dal convenuto che, in data 29.6.2011, appena 19 giorni dopo
14 aver ricevuto l'incarico (10.6.2011), aveva già depositato presso la CCIA il (primo) progetto di scissione parziale non proporzionale, senza conguaglio in danaro, così come richiesto dai soci (doc. 4 e 30)», ma che «i soci hanno, poi, modificato continuamente le proprie determinazioni in ordine al tipo di scissione ed alle modalità con cui darvi esecuzione, con ciò rinviando per anni l'approvazione di un progetto definitivo da eseguire», ragion per cui, proprio allo scopo di soddisfare ognuna delle molteplici richieste ricevute, si è resa necessaria «l'elaborazione e la redazione di ben “otto” diversi progetti di scissione (tra cui anche una ipotesi di scissione totale) ed il deposito presso la CCIA di “quattro” di essi che (solo momentaneamente) erano stati condivisi da entrambi i soci»;
- che, men che meno, potrebbe imputarsi al convenuto il ritardo nell'approvazione del progetto di scissione, essendo rimessa alla competenza degli amministratori la (sola) redazione dei progetti (ex art. 2475 c.c.) ed essendo tale approvazione di pertinenza dell'assemblea (ex art. 2479, 4 co., c.c.), ragion per cui «se i soci, nonostante l'elaborazione dei diversi progetti richiesti e la continua convocazione dell'assemblea per deliberare la loro approvazione, non lo hanno fatto per anni, di ciò la IC non può assolutamente dolersene con il dott.
Tanto più che gli amministratori (allora - ) per anni hanno CP_3 CP_3 Per_1
invitato i soci a deliberare sul punto, rappresentando la fase di stallo che non consentiva di eseguire alcuna scissione societaria (doc. 21 – 1, 2, 12, 13, 14, 15)»;
- che anche la mancata presentazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri per la nomina di un arbitro non sarebbe imputabile al CP_3
considerato che la società «non aveva neanche le disponibilità finanziare necessarie per il deposito del tanto osannato ricorso al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e, benchè meno, la IC ebbe a manifestare la sua disponibilità a farsene carico»;
- che in ogni caso, anche a voler ammettere che il convenuto non si sia presentato colpevolmente ad una riunione assembleare, mancherebbe il nesso causale tra tale omissione e i lamentati danni da svalutazione del complesso immobiliare societario;
15 - che anche con riguardo alla vicenda della mancata costituzione della servitù di passaggio (in favore anche della società) nessun addebito potrebbe muoversi al convenuto, stante il contrasto di opinioni tra i soci ed i rispettivi tecnici, in ordine alla destinazione d'uso dell'area, che la IC riteneva essere un “parcheggio” e non un “vigneto”, tanto da dover far ricorso, onde dirimere il contrasto, anche al giudice tributario per la verifica del corretto accatastamento dell'area e considerato che, nonostante la pronuncia del giudice tributario, la questione del cambio di destinazione d'uso è ancora dibattuta, tanto che in altro giudizio pendente innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 23032/2021) è stata all'uopo disposta una c.t.u. ed il tecnico officiato avrebbe «relazionato che l'area denominata “parcheggio” fa parte della maggiore consistenza del parco e che da sempre è accatastata come “vigneto”, risultando inappropriata la sua classificazione a “parcheggio”»;
- che, quindi, nulla potrebbe imputarsi al convenuto neanche con riguardo alla mancata attuazione degli accordi del 2011, essendo questa ascrivibile esclusivamente al dissidio insanabile tra i soci, come accertato dal Tribunale allorchè ha decretato lo scioglimento della società;
- che, con riguardo a quest'ultima vicenda, nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata al convenuto per lo scioglimento della e per gli CP_1
eventuali danni che ne sarebbero conseguiti, «in quanto: 1) la causa che ha determinato la messa in liquidazione giudiziale della società è stata l'inattività dell'organo assembleare per l'insanabile dissidio tra i soci, e, quindi, per colpa della stessa IC (ben 4 bilanci non approvati); 2) dopo la ponderata valutazione di tutti gli elementi a sua disposizione, accertato che il dissidio tra i soci era divenuto insanabile, al fine di superare la crisi, per l'amministratore non vi era altro strumento giuridico che quello di adire il Tribunale;
3) il ricorso presentato su istanza del – solo - amministratore è stato rigettato perché la dott.ssa CP_3
(amministratrice di nomina IC con potere congiunto di firma) CP
incurante degli obblighi di legge e di quelli derivanti dalla sua carica, si era irresponsabilmente rifiutata di sottoscrivere la procura ad litem, non volendo
16 conferire un tale incarico al difensore (in evidente conflitto con gli interessi della
); 4) lo scioglimento è stato decretato dal Tribunale di Napoli su CP_1
ricorso della (allora) IN;
5) la valutazione del dott. era più che CP_3
corretta e razionale ed ha trovato, ulteriore, conferma nell'accertamento giudiziario a seguito del quale il Tribunale non ha potuto fare altro che sciogliere la società; 6) il convenuto ha agito negli interessi esclusivi della e nel CP_1
rispetto degli obblighi di legge e dello statuto societario».
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e delle prospettazioni delle parti, tutti gli addebiti risultano infondati e, comunque, manca la prova del nesso causale con i lamentati danni (da svalutazione del complesso immobiliare societario).
Sotto un primo profilo, risulta smentito dagli atti l'assunto che il CP_3
sarebbe stato inadempiente rispetto all'obbligo di predisporre il progetto per la scissione societaria, come concordata dai soci nel 2011.
A tacer d'altro, è decisivo il rilievo che con la sentenza n. 8236/2023 (passata in giudicato) questo stesso Tribunale ha condannato la al pagamento CP_1
dei compensi spettanti al per l'attività all'uopo svolta, accertando CP_3
l'avvenuto corretto adempimento dell'incarico. È documentato, inoltre, che la necessità di predisporre progetti sempre diversi (ed il conseguente dilatamento dei tempi di stesura di quello definitivo) è dipesa essenzialmente dal fatto che i soci, durante gli anni, hanno continuamente modificato le proprie decisioni al riguardo.
Sotto altro profilo, sterili risultano le doglianze attoree, concernenti il ritardo con cui il progetto sarebbe stato approvato, sia perché tale approvazione era di pertinenza dell'assemblea, sia perché anche a tale proposito nel giudizio definito con la sentenza n. 8236/2023 il c.t.u. officiato, dott. , ha segnalato Persona_4
che «risulta tuttavia documentato che, per le questioni intervenute tra i soci, la realizzazione del progetto definitivo di scissione abbia comportato attività perdurate per circa tre anni e che le numerose iniziative propedeutiche al rogito dell'atto di scissione abbiano impegnato il dott. tra l'agosto 2013 e il CP_3
17 marzo 2014 oltre quanto dovuto nella sua veste di amministratore» (cfr. la relazione in atti, pagg. 10 e 11).
Inoltre, proprio perché i soci, durante gli anni, hanno ripetutamente modificato le proprie strategie e le proprie opinioni con riguardo alla divisione, senza mai arrivare ad una soluzione realmente condivisa, neanche è vero che sia stato il ad ostacolare la volontà espressa dai soci della all'atto della CP_3 CP_1
sua nomina, omettendo, durante tutto il suo mandato, di dare esecuzione alle residue previsioni di cui all'atto transattivo del 10.6.2011 (onde addivenire alla divisione del compendio detto “parte a mare”). Persona_5
Infatti, è sostanzialmente incontroverso che già dopo il perfezionamento della scissione del 27.3.2014 sono ricominciati i conflitti tra i soci, tant'è che all'assemblea del 25.6.2014 non hanno votato nello stesso senso in merito all'approvazione del bilancio predisposto dagli amministratori dell'epoca. Risulta, poi, che i rapporti tra i soci sono peggiorati ulteriormente, come emerge dalla vicenda della richiesta di pagamento avanzata da IC (di oltre tre milioni di euro) alla . Emblematico, ancora, è il fatto che nel corso degli anni ciascuno CP_1
dei soci, “a turno”, ha disertato le assemblee convocate per deliberare sugli argomenti evidentemente non graditi (cfr. la documentazione sociale in atti).
D'altronde, che la mancata attuazione della transazione del 2011 sia imputabile al dissidio tra i soci emerge anche dal fatto che, quando finalmente era stato conferito mandato ai rispettivi tecnici di fiducia per trovare un progetto da condividere, neanche questi sono stati in grado di trovare soluzioni che soddisfacessero entrambi. A fronte di tali risultanze, certamente il non CP_3
può essere ritenuto responsabile per il mancato accordo tra i tecnici ed i soci, né per la mancata assunzione di ulteriori iniziative (tra cui il ricorso al Presidente del
Consiglio dell' per la nomina del terzo tecnico/arbitro), Parte_3
stante anche la condizione di carenza di liquidità e l'attribuzione del potere congiunto di firma ai due amministratori in carica (proprio in quanto ciascuno era espressione del socio che lo aveva designato).
Soprattutto, il fatto che i dissidi insanabili tra i soci abbiano prima ostacolato il
18 regolare svolgimento dell'attività e poi condotto allo scioglimento è stato accertato da questo Tribunale che, con decisione del 6.4.2018, ha finalmente constatato l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea tale da decretare lo scioglimento della , ex art. 2484, I co., n. 3, c.c., nominando il dott. CP_1
liquidatore giudiziale. Persona_6
Infine, con riguardo alla vicenda della costituzione della servitù di passaggio anche in favore della e, in generale, a quella dell'esecuzione della CP_1
scrittura stipulata il 10.6.2011, va rilevato anzitutto che dagli atti trapela che a ben vedere i soci non concordavano, neanche, sulla persistente efficacia di tale transazione, atteso che, avendo ritenuto inopportuno portare a termine quanto ivi previsto e deciso di procedere con una divisione totale, secondo un socio tale accordo doveva giudicarsi risolto, secondo l'altro ancora valido. Ancora una volta, quindi, piuttosto che al CO, la mancata costituzione della servitù di passaggio deve ritenersi imputabile al dissidio esploso tra i soci. Sta di fatto, poi, che tale costituzione di servitù imponeva la risoluzione di una questione tecnica, ossia di quella concernente la legittima destinazione d'uso dell'area che, dalle originarie risultanze catastali, risultava essere un “vigneto” e non un “parcheggio”. Pertanto, stante il contrasto (a quanto pare ancora persistente) in ordine alla qualificazione dell'area, tanto da condurre all'instaurazione anche di un giudizio tributario voto all'accertamento del corretto accatastamento del terreno, non si vede come possa imputarsi al convenuto una condotta colpevole, anche in considerazione del fatto che l'obbligo di gestire diligentemente la società non comprende l'ulteriore obbligo della perizia, quantomeno in senso tecnico. Del resto, prima della riforma del diritto societario, la giurisprudenza di legittimità era appunto nel senso che «il dovere di diligenza non comprende il dovere di perizia» (cfr. Cass. n.
3483 del 4.4.1998, in motivazione) e tale principio deve ritenersi vigente anche alla luce del novellato art. 2392, co. 1, c.c., in quanto anche con la nuova disciplina l'amministratore non ha il dovere, per essere diligente, di avere tutte le conoscenze tecniche necessarie per decidere, ma solo quello di agire in modo informato, raccogliendo le informazioni opportune. In altri termini, ciò che può
19 pretendersi dall'amministratore non è di possedere un'approfondita cognizione di tutte le nozioni tecniche (ad esempio di tipo urbanistico e catastale) che in qualche modo possono venire in rilievo ai fini della gestione aziendale, ma solo di far fronte alle proprie carenze, avvalendosi della consulenza di collaboratori ed esperti (come accaduto nella specie).
In ogni caso, avuto riguardo alle censure per i ritardi nella convocazione di qualche assemblea e per la mancata partecipazione a talune di esse, è dirimente che, anche a voler ammettere la sussistenza di una responsabilità del convenuto, non vi è prova del fatto che tali condotte siano emblematiche di un più generale comportamento ostruzionistico e, soprattutto, del fatto che proprio ciò abbia condotto alla paralisi sociale e al deprezzamento del compendio immobiliare societario, come apoditticamente preteso da parte attrice.
I rilievi che precedono sono assorbenti ed inducono a non indugiare sulla questione della quantificazione dei pregiudizi patiti dalla società, dovendosi solo segnalare che gli inadempimenti denunciati (ove fossero in ipotesi sussistenti) giammai potrebbero condurre a determinare e a liquidare il danno risarcibile nella misura e secondo i criteri indicati da parte attrice.
2. Venendo alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati direttamente al socio, a quanto già anticipato va solo aggiunto quanto segue.
Premesso che i due amministratori (a firma congiunta) erano stati nominati anche al fine di eseguire quanto deciso dai soci con la lettera di intenti del
10.6.2011, l'attrice ha invocato il risarcimento di danni, quantificati in almeno €
500.000,00, sostenendo:
- che il CO avrebbe agito esclusivamente quale mandatario del socio paritario , di cui era espressione diretta, andando non solo contro CP_8
l'interesse della società amministrata, ma soprattutto contro quelli dell'altro socio;
- che, in particolare, la condotta del convenuto sarebbe «stata dolosamente orientata al fine di far fallire la cessione a terzi dell'immobile, con l'evidente intento di favorire il suo socio di riferimento, che voleva la svalutazione
20 dell'immobile per aggiudicarselo in toto, e conduceva una guerra di logoramento nei confronti di parte attrice al fine di indurla a vendere il tutto»;
- che, soprattutto, avrebbe ostacolato la sottoscrizione dell'atto e, quindi, la costituzione, in favore della IC, della servitù di passaggio carrabile per raggiungere il parcheggio di cui è comproprietaria, insieme alla , CP_1
negando «che l'area da raggiungere attraverso la servitù di passaggio, di cui
l'immobile di IN è fondo servente, fosse un parcheggio (…), con ciò sposando la tesi della , proprio in quanto «il fondo servente era l'immobile CP_8
assegnato in sede di scissione alla (partecipata al 100% da CP_13 CP_8
[...
suo socio di riferimento)»;
- che, inoltre, il convenuto sarebbe «direttamente responsabile verso l'attrice anche per l'omessa convocazione dell'assemblea nonostante le richieste effettuate e per non aver integrato l'ordine del giorno come richiestogli»;
- che, infine, il convenuto sarebbe «direttamente responsabile ex art. 2043 c.c. verso parte attrice per i danni che gli sono derivati dalla mancata sottoscrizione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, in tal modo impedendo direttamente l'assegnazione del bene in divisione, così come convenuto con l'altro socio».
Anche questa domanda, pur ammissibile per quanto già detto, è infondata.
a. Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni direttamente subiti dalla IC, per il decorso del termine quinquennale, che, ai sensi dell'art. 2395, co. 2, c.c., deve essere computato dal momento dell'atto che avrebbe pregiudicato “direttamente” il suo patrimonio, ovvero, dalla consumazione del fatto dannoso compiuto dall'amministratore (essendo stato notificato l'atto di citazione solo in data 21.4.2022 e risalendo al 2011-2014 la vicenda dell'approvazione del progetto di scissione).
L'eccezione è priva di pregio.
In punto di diritto, va precisato che per le s.r.l. la norma di cui all'art. 2395 cit. non è stata né richiamata, né riprodotta. Ne consegue che il termine per l'esercizio dall'azione di cui all'art. 2476, co. 7, c.c. è di cinque anni, in applicazione dell'art. 21 2947, co. 1, c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale, e decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto percezione del danno cagionatogli, secondo i principi generali (art. 2935 c.c.).
In punto di fatto, poi, al convenuto non risulta addebitato (ai fini dell'azione diretta) il ritardo dell'approvazione del progetto di scissione, quanto piuttosto la successiva condotta ostruzionistica, protrattasi fino al 2018, consistita nella mancata costituzione della servitù di passaggio carrabile, nell'omessa convocazione di assemblee, nella mancata sottoscrizione del ricorso al Consiglio dell' per cui la prescrizione non è all'evidenza maturata. Parte_3
b. Venendo al merito dei suddetti addebiti, va ribadito, anche con riguardo all'azione diretta, che la mancata costituzione della servitù di passaggio carrabile non risulta ascrivibile ad una condotta negligente del quanto CP_3
all'obiettiva incertezza della destinazione del terreno (“parcheggio”, “vigneto”), per dirimere la quale si è reso necessario l'intervento anche del giudice tributario.
c. Con riguardo agli altri addebiti (l'omessa convocazione di assemblee, la mancata sottoscrizione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri per la nomina di un esperto cui affidare il compito di predisporre un progetto per la sistemazione del residuo compendio societario), è evidente che trattasi di domanda priva di pregio – a tacer d'altro – in quanto, alla stregua della stessa prospettazione attorea, il danno lamentato è solo il riflesso del pregiudizio asseritamente arrecato al funzionamento, alla gestione ed al patrimonio della società dall'attività ostruzionistica dell'amministratore, sicchè non è proprio ravvisabile un danno diretto della IC, quale socio.
Alla stregua di tutte le svolte considerazioni, dunque, le domande attoree vanno rigettate.
3. Il convenuto ha insistito per la condanna (tra l'altro) dell'attrice, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., sull'assunto che il suo comportamento sarebbe stato connotato da evidente malafede e colpa grave, peraltro, confermata da una richiesta di condanna intimidatoria e del tutto ingiustificata (pari a ben
3.500.000,00 euro), per aver, distorcendo la realtà dei fatti, formulato accuse
22 inveritiere e calunniose, essendo la presente vicenda giudiziaria la “risposta” alla legittima richiesta del CO del pagamento delle proprie spettanze.
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa con colpa grave, apparendo le vicende rappresentate meritevoli di essere scrutinate in sede giudiziaria.
4. Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di quelle spiegate in via di regresso e/o di manleva dal convenuto in danno dei chiamati in causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a
€ 4.000.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari.
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – anche le spese sostenute dai terzi chiamati in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore (cfr., ex CP_3
multis, Cass. n. 10364 del 18.4.2023), in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste sono risultate infondate ed in quanto l'iniziativa del chiamante non appare manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Anche queste vanno determinate in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari, con attribuzione ai difensori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di , che liquida in € 35.000,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_3
23 nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA., ed in favore di CP
(e, per essa, dei difensori distrattari, avv.ti Raffaele Tortoriello e Maria
[...]
Domenica Rullo, pro quota in parti uguali) e della Controparte_5
che liquida per ciascuno in € 25.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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