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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1897/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1897/2019 promossa da:
(C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. SALVIONI STEFANO, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il difensore
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. VITALI CP_1 C.F._3
DAVIDE, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di mantenimento pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare, che il contratto di mantenimento
costituito tra il Sig. e la Sig.ra in data 16/11/2018 avanti il Parte_3 CP_1
notaio Dott. di Novara registrato a Novara il 30/11/2018 al n. 14993 serie 1T e Persona_1
contestualmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara ai n.
17683/12214, sia dichiarato nullo e/o annullabile per mancanza di causa e/o alea e,
conseguentemente, ordinare alla Sig.ra la restituzione dell'immobile sito in Novara CP_1
(NO), foglio 37, part. 605 sub. 15, Via F. Corridoni n. 29, piano 3 – S1, Cat. A/3 cons. 6,5 vani per
mq. 73 ai successori universali nelle persone dei Signori e e, Parte_1 Parte_2
quindi, ordinare ex art. 2655 c.c. l'annotazione dell'emananda sentenza in margine alle trascrizioni
e volturazioni di Legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, compreso il rimborso forfettario delle spese, oltre
accessori come per Legge.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona de Giudice designato,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
rigettare ogni domanda attorea svolta nei confronti della signora in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia
del contratto di mantenimento sottoscritto tra la signora e il signor CP_1 Parte_3
in data 16.11.2018 avanti al Notaio di Novara, registrato a Novara il
[...] Persona_1
30.11.2018 al n. 14993 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara
ai numeri 17683/12214 e, conseguentemente, confermare la validità e l'efficacia del trasferimento in
favore della signora dell'immobile sito in Novara, Via Corridoni n. 29; CP_1
pagina 2 di 9 IN VIA SUBORDINATA, SEMPRE NEL MERITO:
in caso di denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'immobile sito in
Novara, Via Corridoni n. 29, concedere alla signora anche in considerazione della sua CP_1
età, della sua capacità reddituale e della mancanza di soluzioni abitative, un termine non inferiore a un
anno per il rilascio dell'appartamento al fine di consentirle il reperimento di una nuova abitazione.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze
istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Lo svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere figli di , deceduto in data 05.12.2018, hanno convenuto in giudizio Parte_3
chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o pronunciare CP_1
l'annullamento del contratto di mantenimento sottoscritto dalla convenuta e dal di loro padre in data 16.11.2018, per mancanza di alea e, dunque, di causa.
In forza del succitato negozio giuridico, ha ceduto e trasferito all'odierna Parte_3
convenuta la nuda proprietà dell'immobile sito in Novara, via F. Corridoni n. 29, censito al catasto al foglio 37, mappale 505 sub 15, restando usufruttuario del medesimo, quale corrispettivo per le prestazioni di assistenza morale e materiale che ella contestualmente si è
impegnata ad erogare in suo favore per l'intera vita.
Gli attori hanno dedotto la nullità di tale contratto, in ragione della mancanza genetica dell'alea e, quindi, della causa del negozio, in quanto le condizioni di salute di Parte_3
già al momento della stipula dell'accordo, erano tanto critiche da consentire di
[...]
pagina 3 di 9 stimare i reciproci vantaggi e svantaggi derivanti dal contratto di mantenimento, con conseguente assenza di alea.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, ritenendo che la morte di non fosse prevedibile dai contraenti, Parte_3
poiché all'epoca della conclusione del contratto non ne erano note le reali condizioni di salute.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'escussione testimoniale.
2. Il contratto oggetto di causa
Con il contratto concluso il 16.11.2018, il defunto ha trasferito a Parte_3 CP_1
la nuda proprietà dell'immobile in cui entrambi vivevano, quale corrispettivo
[...]
dell'assistenza morale e materiale che la convenuta si era impegnata ad erogargli vita natural durante. Trattasi, dunque, di un contratto di mantenimento.
Detto negozio, pur presentando degli aspetti in comune con il contratto di rendita vitalizia,
tipizzato dal legislatore all'art. 1872 c.c., costituisce figura contrattuale autonoma, sia per
“ragioni attinenti alla particolarità dell'alea e delle prestazioni del vitaliziante, sia per la diversità
dell'elemento della causa negoziale, la quale fissa la tipicità di un determinato contratto, in quanto
l'intento delle parti, mentre nella rendita vitalizia è diretto allo scambio di un immobile o di un capitale
con delle prestazioni periodiche di denaro o di altre cose fungibili, nel vitalizio alimentare mira allo
scambio di un immobile o di un capitale con il mantenimento del vitaliziato” (Cass., sez. Un., 18
agosto 1990, n. 8432).
In merito all'alea, la giurisprudenza ha evidenziato come essa, nel contratto di mantenimento,
assuma una valenza maggiore rispetto al contratto di rendita vitalizia, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita di una parte si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico dell'altra (cfr. Cass. 32439/2023).
pagina 4 di 9 In particolare, con riguardo alla tipologia contrattuale che oggi interessa, essa postula “la
comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – quali la capitalizzazione della rendita reale
del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel
complesso dal vitaliziante-, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da
impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva
incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del
vitaliziato” (Cass. Sez. Un. 11.07.1994, n. 6532).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute
del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi – ed il contratto va perciò dichiarato nullo – se al
momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità,
rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo
breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche
secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”(Cass., II Sez. civile, sent.
22.11.2023, n.32439).
Stando alle censure mosse dagli attori, il contratto in parola deve ritenersi ab origine nullo per difetto di causa, in quanto le precarie condizioni di salute in cui versava al Parte_3
momento della stipula, unitamente alla sua età avanzata, rendevano altamente prevedibile che lo stesso non potesse sopravvivere oltre un arco temporale determinabile.
Posto che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., l'onere di introdurre elementi idonei a dimostrare la mancanza di alea contrattuale grava sugli attori, sarebbe spettato a questi ultimi provare che, all'epoca della conclusione del contratto, le parti fossero al corrente della circostanza che fosse affetto da epatocarcinoma e, cioè, dalla patologia che ne ha Parte_3
rapidamente causato il decesso.
pagina 5 di 9 Dalla documentazione medica versata in giudizio dagli attori emerge che in data 03.12.2018, a seguito delle visite e degli esami effettuati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore
della Carità di Novara, venivano diagnosticate a metastasi epatiche ed Parte_3
ittero (doc. 2 attori).
Non risulta che prima di tale data e, in particolare, al momento della stipula del contratto di mantenimento, a fosse stata diagnosticata la patologia tumorale. Parte_3
Tanto è confermato dalla circostanza che nell'anamnesi contenuta nel verbale di pronto soccorso, in occasione dell'ultimo accesso del 23.11.2018, veniva posta in essere diagnosi di bronchite e nessun riferimento veniva fatto alla patologia tumorale (doc. 2 attori).
Pertanto, gli atti prodotti in giudizio non provano che, anteriormente alla stipulazione del contratto, a fosse stata diagnosticata la patologia che ne ha causato la Parte_3
morte.
Le risultanze delle escussioni testimoniali non sono state determinanti in tal senso.
I testi e hanno concordemente affermato che il de cuius, Testimone_1 Parte_2
nei giorni antecedenti il decesso, pur continuando a frequentare il circolo, dava segni di un peggioramento del suo stato di salute. Tale aggravamento, del resto, è stato confermato dal teste cognato del defunto che ne ha individuato l'origine Testimone_2 Pt_3
nell'intervento chirurgico all'anca dell'aprile 2018.
Inoltre, stando alle dichiarazioni rese da , né né erano stati Tes_2 Pt_3 CP_1
in grado di fornirgli informazioni dettagliate sullo stato di salute del primo.
Infatti, quando il giorno 23.11.2018, su richiesta di , il teste si era recato CP_1
presso l'abitazione del cognato, che aveva avvertito un improvviso malore, prima di accompagnarlo al pronto soccorso, gli aveva chiesto delucidazioni sul suo stato di salute, ma questi non era stato in grado di dirgli alcunché e, poche ore dopo, a seguito delle dimissioni pagina 6 di 9 dall'ospedale, lo aveva rassicurato in merito allo stato di salute del cognato CP_1
dicendogli che “era tutto a posto” (cfr. verbale di udienza del 21.04.2022).
La circostanza che le parti del contratto, al momento della stipula, non fossero informate in ordine all'effettiva condizione di salute è compatibile, altresì, con quanto asserito nel corso dell'istruttoria da , medico di base del defunto che ha Controparte_2 Pt_3
affermato di averlo incontrato circa una decina-quindicina di volte tra luglio e novembre
2018.
Ciononostante, non le sono mai stati sottoposti gli esami effettuati il 24.05.2018 (di cui al doc.
11), in cui emerge un valore Gamma GT superiore alla norma che, a parere della dottoressa,
“può essere sintomatico di una epatite o di un tumore epatico”.
Dal luglio al settembre del 2018, nel corso delle visite mediche, aveva Parte_3
lamentato dapprima problemi respiratori e, nell'ottobre, dolore alla spalla, e la dottoressa,
oltre ad averlo sottoposto a diversi accertamenti, a inizio novembre gli aveva prescritto degli esami ematici, mai effettuati.
A domanda del Giudice istruttore, inoltre, ha affermato che diceva di CP_2 Pt_3
essere stanco, ma ella riteneva che ciò fosse dovuto all'intervento all'anca dell'aprile precedente, non avendo “mai avuto sentore di un tumore epatico” (cfr. verbale di udienza del
21.04.2022). Del resto, nella lettera di dimissioni dall'ospedale, che ella ricorda di avere visionato, non veniva segnalata alcuna anomalia relativamente allo stato di salute del paziente.
Dunque, gli attori non hanno dimostrato documentalmente, né è emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni, che e , all'epoca in cui è stato stipulato Parte_3 CP_1
l'atto notarile oggi contestato, fossero consapevoli delle gravi condizioni in cui il primo pagina 7 di 9 versava e, specialmente, della patologia da cui era affetto, che ne avrebbe a breve causato la morte.
Invero, alla luce dell'istruttoria, risulta che l'epatocarcinoma è stato diagnosticato solo in data
03.12.2018, tre giorni prima del decesso, quindi a contratto già perfezionato;
prima di quella data, pur essendosi sottoposto a numerose visite mediche ed accertamenti, Parte_3
la patologia non era stata diagnosticata.
Del resto, la sintomatologia lamentata da nelle ultime settimane di vita, Parte_3
consistente in affaticamento, difficoltà respiratorie e dolori alla spalla, la cui presenza emerge dalla documentazione medica prodotta ed è stata confermata dai testimoni escussi, è da sola insufficiente ad escludere la presenza di alea. I contraenti non disponevano di una diagnosi che ne individuasse la causa e l'origine nell'epatocarcinoma e, in ogni caso, si trattava di sintomi non univocamente riconducibili alla patologia successivamente riscontrata e che ben potevano essere considerati come normali effetti dell'operazione all'anca effettuata pochi mesi prima, specialmente in considerazione dell'età del soggetto.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di mantenimento per assenza di alea, sicché la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Si precisa che nulla è stato dedotto circa l'eventuale simulazione del negozio e, pertanto, la lamentata sproporzione tra le prestazioni pattuite non può essere esaminata sotto tale profilo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Novara, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1897/2019 promossa da:
(C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. SALVIONI STEFANO, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il difensore
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. VITALI CP_1 C.F._3
DAVIDE, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di mantenimento pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare, che il contratto di mantenimento
costituito tra il Sig. e la Sig.ra in data 16/11/2018 avanti il Parte_3 CP_1
notaio Dott. di Novara registrato a Novara il 30/11/2018 al n. 14993 serie 1T e Persona_1
contestualmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara ai n.
17683/12214, sia dichiarato nullo e/o annullabile per mancanza di causa e/o alea e,
conseguentemente, ordinare alla Sig.ra la restituzione dell'immobile sito in Novara CP_1
(NO), foglio 37, part. 605 sub. 15, Via F. Corridoni n. 29, piano 3 – S1, Cat. A/3 cons. 6,5 vani per
mq. 73 ai successori universali nelle persone dei Signori e e, Parte_1 Parte_2
quindi, ordinare ex art. 2655 c.c. l'annotazione dell'emananda sentenza in margine alle trascrizioni
e volturazioni di Legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, compreso il rimborso forfettario delle spese, oltre
accessori come per Legge.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona de Giudice designato,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
rigettare ogni domanda attorea svolta nei confronti della signora in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia
del contratto di mantenimento sottoscritto tra la signora e il signor CP_1 Parte_3
in data 16.11.2018 avanti al Notaio di Novara, registrato a Novara il
[...] Persona_1
30.11.2018 al n. 14993 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara
ai numeri 17683/12214 e, conseguentemente, confermare la validità e l'efficacia del trasferimento in
favore della signora dell'immobile sito in Novara, Via Corridoni n. 29; CP_1
pagina 2 di 9 IN VIA SUBORDINATA, SEMPRE NEL MERITO:
in caso di denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'immobile sito in
Novara, Via Corridoni n. 29, concedere alla signora anche in considerazione della sua CP_1
età, della sua capacità reddituale e della mancanza di soluzioni abitative, un termine non inferiore a un
anno per il rilascio dell'appartamento al fine di consentirle il reperimento di una nuova abitazione.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze
istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Lo svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere figli di , deceduto in data 05.12.2018, hanno convenuto in giudizio Parte_3
chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o pronunciare CP_1
l'annullamento del contratto di mantenimento sottoscritto dalla convenuta e dal di loro padre in data 16.11.2018, per mancanza di alea e, dunque, di causa.
In forza del succitato negozio giuridico, ha ceduto e trasferito all'odierna Parte_3
convenuta la nuda proprietà dell'immobile sito in Novara, via F. Corridoni n. 29, censito al catasto al foglio 37, mappale 505 sub 15, restando usufruttuario del medesimo, quale corrispettivo per le prestazioni di assistenza morale e materiale che ella contestualmente si è
impegnata ad erogare in suo favore per l'intera vita.
Gli attori hanno dedotto la nullità di tale contratto, in ragione della mancanza genetica dell'alea e, quindi, della causa del negozio, in quanto le condizioni di salute di Parte_3
già al momento della stipula dell'accordo, erano tanto critiche da consentire di
[...]
pagina 3 di 9 stimare i reciproci vantaggi e svantaggi derivanti dal contratto di mantenimento, con conseguente assenza di alea.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, ritenendo che la morte di non fosse prevedibile dai contraenti, Parte_3
poiché all'epoca della conclusione del contratto non ne erano note le reali condizioni di salute.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'escussione testimoniale.
2. Il contratto oggetto di causa
Con il contratto concluso il 16.11.2018, il defunto ha trasferito a Parte_3 CP_1
la nuda proprietà dell'immobile in cui entrambi vivevano, quale corrispettivo
[...]
dell'assistenza morale e materiale che la convenuta si era impegnata ad erogargli vita natural durante. Trattasi, dunque, di un contratto di mantenimento.
Detto negozio, pur presentando degli aspetti in comune con il contratto di rendita vitalizia,
tipizzato dal legislatore all'art. 1872 c.c., costituisce figura contrattuale autonoma, sia per
“ragioni attinenti alla particolarità dell'alea e delle prestazioni del vitaliziante, sia per la diversità
dell'elemento della causa negoziale, la quale fissa la tipicità di un determinato contratto, in quanto
l'intento delle parti, mentre nella rendita vitalizia è diretto allo scambio di un immobile o di un capitale
con delle prestazioni periodiche di denaro o di altre cose fungibili, nel vitalizio alimentare mira allo
scambio di un immobile o di un capitale con il mantenimento del vitaliziato” (Cass., sez. Un., 18
agosto 1990, n. 8432).
In merito all'alea, la giurisprudenza ha evidenziato come essa, nel contratto di mantenimento,
assuma una valenza maggiore rispetto al contratto di rendita vitalizia, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita di una parte si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico dell'altra (cfr. Cass. 32439/2023).
pagina 4 di 9 In particolare, con riguardo alla tipologia contrattuale che oggi interessa, essa postula “la
comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – quali la capitalizzazione della rendita reale
del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel
complesso dal vitaliziante-, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da
impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva
incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del
vitaliziato” (Cass. Sez. Un. 11.07.1994, n. 6532).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute
del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi – ed il contratto va perciò dichiarato nullo – se al
momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità,
rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo
breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche
secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”(Cass., II Sez. civile, sent.
22.11.2023, n.32439).
Stando alle censure mosse dagli attori, il contratto in parola deve ritenersi ab origine nullo per difetto di causa, in quanto le precarie condizioni di salute in cui versava al Parte_3
momento della stipula, unitamente alla sua età avanzata, rendevano altamente prevedibile che lo stesso non potesse sopravvivere oltre un arco temporale determinabile.
Posto che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., l'onere di introdurre elementi idonei a dimostrare la mancanza di alea contrattuale grava sugli attori, sarebbe spettato a questi ultimi provare che, all'epoca della conclusione del contratto, le parti fossero al corrente della circostanza che fosse affetto da epatocarcinoma e, cioè, dalla patologia che ne ha Parte_3
rapidamente causato il decesso.
pagina 5 di 9 Dalla documentazione medica versata in giudizio dagli attori emerge che in data 03.12.2018, a seguito delle visite e degli esami effettuati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore
della Carità di Novara, venivano diagnosticate a metastasi epatiche ed Parte_3
ittero (doc. 2 attori).
Non risulta che prima di tale data e, in particolare, al momento della stipula del contratto di mantenimento, a fosse stata diagnosticata la patologia tumorale. Parte_3
Tanto è confermato dalla circostanza che nell'anamnesi contenuta nel verbale di pronto soccorso, in occasione dell'ultimo accesso del 23.11.2018, veniva posta in essere diagnosi di bronchite e nessun riferimento veniva fatto alla patologia tumorale (doc. 2 attori).
Pertanto, gli atti prodotti in giudizio non provano che, anteriormente alla stipulazione del contratto, a fosse stata diagnosticata la patologia che ne ha causato la Parte_3
morte.
Le risultanze delle escussioni testimoniali non sono state determinanti in tal senso.
I testi e hanno concordemente affermato che il de cuius, Testimone_1 Parte_2
nei giorni antecedenti il decesso, pur continuando a frequentare il circolo, dava segni di un peggioramento del suo stato di salute. Tale aggravamento, del resto, è stato confermato dal teste cognato del defunto che ne ha individuato l'origine Testimone_2 Pt_3
nell'intervento chirurgico all'anca dell'aprile 2018.
Inoltre, stando alle dichiarazioni rese da , né né erano stati Tes_2 Pt_3 CP_1
in grado di fornirgli informazioni dettagliate sullo stato di salute del primo.
Infatti, quando il giorno 23.11.2018, su richiesta di , il teste si era recato CP_1
presso l'abitazione del cognato, che aveva avvertito un improvviso malore, prima di accompagnarlo al pronto soccorso, gli aveva chiesto delucidazioni sul suo stato di salute, ma questi non era stato in grado di dirgli alcunché e, poche ore dopo, a seguito delle dimissioni pagina 6 di 9 dall'ospedale, lo aveva rassicurato in merito allo stato di salute del cognato CP_1
dicendogli che “era tutto a posto” (cfr. verbale di udienza del 21.04.2022).
La circostanza che le parti del contratto, al momento della stipula, non fossero informate in ordine all'effettiva condizione di salute è compatibile, altresì, con quanto asserito nel corso dell'istruttoria da , medico di base del defunto che ha Controparte_2 Pt_3
affermato di averlo incontrato circa una decina-quindicina di volte tra luglio e novembre
2018.
Ciononostante, non le sono mai stati sottoposti gli esami effettuati il 24.05.2018 (di cui al doc.
11), in cui emerge un valore Gamma GT superiore alla norma che, a parere della dottoressa,
“può essere sintomatico di una epatite o di un tumore epatico”.
Dal luglio al settembre del 2018, nel corso delle visite mediche, aveva Parte_3
lamentato dapprima problemi respiratori e, nell'ottobre, dolore alla spalla, e la dottoressa,
oltre ad averlo sottoposto a diversi accertamenti, a inizio novembre gli aveva prescritto degli esami ematici, mai effettuati.
A domanda del Giudice istruttore, inoltre, ha affermato che diceva di CP_2 Pt_3
essere stanco, ma ella riteneva che ciò fosse dovuto all'intervento all'anca dell'aprile precedente, non avendo “mai avuto sentore di un tumore epatico” (cfr. verbale di udienza del
21.04.2022). Del resto, nella lettera di dimissioni dall'ospedale, che ella ricorda di avere visionato, non veniva segnalata alcuna anomalia relativamente allo stato di salute del paziente.
Dunque, gli attori non hanno dimostrato documentalmente, né è emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni, che e , all'epoca in cui è stato stipulato Parte_3 CP_1
l'atto notarile oggi contestato, fossero consapevoli delle gravi condizioni in cui il primo pagina 7 di 9 versava e, specialmente, della patologia da cui era affetto, che ne avrebbe a breve causato la morte.
Invero, alla luce dell'istruttoria, risulta che l'epatocarcinoma è stato diagnosticato solo in data
03.12.2018, tre giorni prima del decesso, quindi a contratto già perfezionato;
prima di quella data, pur essendosi sottoposto a numerose visite mediche ed accertamenti, Parte_3
la patologia non era stata diagnosticata.
Del resto, la sintomatologia lamentata da nelle ultime settimane di vita, Parte_3
consistente in affaticamento, difficoltà respiratorie e dolori alla spalla, la cui presenza emerge dalla documentazione medica prodotta ed è stata confermata dai testimoni escussi, è da sola insufficiente ad escludere la presenza di alea. I contraenti non disponevano di una diagnosi che ne individuasse la causa e l'origine nell'epatocarcinoma e, in ogni caso, si trattava di sintomi non univocamente riconducibili alla patologia successivamente riscontrata e che ben potevano essere considerati come normali effetti dell'operazione all'anca effettuata pochi mesi prima, specialmente in considerazione dell'età del soggetto.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di mantenimento per assenza di alea, sicché la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Si precisa che nulla è stato dedotto circa l'eventuale simulazione del negozio e, pertanto, la lamentata sproporzione tra le prestazioni pattuite non può essere esaminata sotto tale profilo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Novara, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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