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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Cionfoli, Parte_1 opponente
E
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE otteneva dal Tribunale di Frosinone il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.737/23 del 06.09.2023 nei confronti di notificato in data 19.09.23, in Parte_1 virtù del contratto di mutuo n. 4491277 sottoscritto il 23.08.2012 con
[...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di € 22.742,05 Controparte_2 oltre gli interessi legali nella misura prevista dell'art.1284 comma 4 c.c. a decorrere dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
proponeva opposizione, contestando la valenza probatoria della Parte_1 documentazione allegata nel procedimento monitorio, in particolare l'inidoneità probatoria dell'estratto conto posto a base dell'ingiunzione e eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell'opposta.
1 Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Controparte_1 dilatoria e infondata, in particolare deducendo che il rapporto oggetto di causa si sostanzia in un mutuo e non in un rapporto di conto corrente;
che l'opponente aveva ricevuto regolare comunicazione della cessione del credito all'opposta e aveva riconosciuto la stessa quale legittima cessionaria del credito, tra l'altro mai contestato.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione, indi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ex art.281 sexies c.p.c.
Orbene, in primo luogo va rilevato come l'avvenuta cessione del credito sia stata regolarmente comunicata a con comunicazione dallo stesso ricevuta in Parte_1 data 25.03.2019 (cfr. produzione in atti ).
La cessione del credito da all'opposta è stata, altresì, Controparte_2 provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito del
28.12.2018 il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte II n.7 del 17.01.2019.
In particolare, dalla produzione di estratto dell'allegato al contratto di cessione , emerge con certezza che tra i crediti ceduti sia ricompreso quello vantato nei confronti di laddove viene riportato il numero del contratto stipulato dall'opponente, Pt_1 il numero di NDG, il suo nome, cognome e l'importo del credito mutuato.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione /titolarità in capo alla banca opposta
è infondata.
Del tutto irrilevanti sono, altresì, le contestazioni formulate dall'opponente in relazione all'estratto conto depositato dalla banca, contenente tra altro la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.50TUB, in quanto ci troviamo in presenza della richiesta di pagamento di somme dovute per il mutuo n. 4491277 sottoscritto il
23.08.2012 e concesso dalla e successivamente Controparte_2 ceduto alla , che ha poi mutato denominazione sociale in CP_1 [...]
Controparte_3
2
[...] A tal riguardo si osserva, che in caso di contratto di mutuo, diversamente dal contratto di conto corrente è sufficiente la produzione del contratto di finanziamento come è avvenuto nel nostro caso;
costituendo, invece, specifico onere di parte mutuataria, secondo i principi posti dall'art.2697 c.c., di provare il fatto estintivo costituito dal pagamento del debito e quindi dalla sussistenza di un debito, in ipotesi, inferiore a quello vantato dalla banca.
Deve trovare applicazione in punto di riparto dell'onere della prova, il principio di cui all'art.1218 c.c., ribadito anche dalla Cassazione a le Sezioni Unite nella sentenza
13533/2001, per cui ”in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nessuna prova al riguardo è stata data dall' opponente.
Non risulta, altresì, oggetto di specifica contestazione che l'opponente abbia ricevuto la somma mutuata;
e tra l'altro il finanziamento oggetto di causa viene indicato, dallo stesso opponente nell'oggetto della proposta transattiva inviava alla in data CP_1
14.03.2019 ( cfr. produzione in atti).
Inammissibili appaiono, altresì, tutte le altre contestazioni relative al credito ingiunto, essendosi limitato formulare deduzioni del tutto generiche . Pt_1
Sulla scorta, quindi, di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'opposizione non può che essere rigettata.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22 in considerazione del valore della causa , debbono seguire la soccombenza degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
3 2) condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in
€ 5.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Frosinone, 30.05.2025
Il Giudice
FR RD
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