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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 11691/2023 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto altri rapporti condominiali
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi res.te alla Via Ottavio Caiazzo n. 19, ai fini della presente controversia elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Domenico n. 62 presso lo studio del suo procuratore Avv. Luca Cerchia (C.F. ) del C.F._2
Foro di Napoli che lo rappresenta e difende, come in atti. ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, Avv. rappresentato, difeso Controparte_2
e domiciliato presso lo stesso Avv. che dichiara il seguente Controparte_2 domicilio digitale: , come in Email_1 atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: a) in via preliminare, ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 281 decies c.p.c., Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere la presente domanda così come formulata, accertando e dichiarando il
[...]
in persona del suo amministratore p.t., Parte_2 debitore nei confronti del ricorrente rag. della somma € 17.221,97, Parte_1 già definitivamente approvata in virtù di delibera assembleare del 18/09/2019, con la quale è stato approvato il bilancio consuntivo condominiale al 31/12/2018; per l'effetto, b) condannare quindi il predetto resistente, in persona CP_1 del suo amministratore p.t., al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della predetta somma € 17.221,97, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal loro insorgere fino al soddisfo, ex artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 in attuazione della D.va n. 2000/35/CE, trattandosi di compensi a lui spettanti e non percepiti. c) condannare infine il resistente Parte_2
in persona del suo amministratore p.t., al pagamento delle spese
[...]
e dei compensi professionali maturati sia per la precedente fase di mediazione, prevista ex lege quale condizione di procedibilità, sia per il presente giudizio, da liquidarsi con il rimborso spese generali dovuto nella misura del 15%, nel rispetto del vigente D.M. Giustizia n. 55/14 e succ. integraz. e con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale anticipatario.
Conclusioni parte convenuta: si conclude per il rigetto della domanda proposta nei confronti del condominio in Napoli con il Parte_2 favore dei compensi professionali e delle spese comprese quelle di mediazione.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ritualmente depositato il Rag. chiedeva giudizialmente Parte_1 il pagamento dei propri compensi maturati per aver svolto, ininterrottamente dal 2011 fino al 2019, il ruolo di Amministratore p.t. del
[...]
convenendo in giudizio il predetto ente di gestione, e Parte_2 chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare il suddetto Condominio debitore nei confronti del ricorrente Rag. della somma € Parte_1
17.221,97, già definitivamente approvata in virtù di delibera assembleare del
18.09.2019, delibera con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo condominiale al 31.12.2018, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal loro insorgere fino all'effettivo soddisfo;
chiedeva altresì condannarsi il resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali maturati sia CP_1 per la precedente fase di mediazione, prevista ex lege quale condizione di procedibilità, sia per il presente giudizio, da liquidarsi con il rimborso spese generali dovuto nella misura del 15%, nel rispetto del vigente D.M. Giustizia n. 55/14 e succ. integraz. e con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Luca Cerchia, legale anticipatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale impugnava la CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Depositate le note di trattazione scritta, matura per la decisione, all'udienza del 14.03.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. il fascicolo era assegnato a sentenza.
*****
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto parte attrice hanno provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Fulcro della domanda è il riconoscimento di debito effettuato dal CP_1 nella deliberazione assembleare del 18.09.2019, nel quale il credito riconosciuto al ricorrente è pari ad € 17.221,97. Tale deliberazione è particolarmente specifica in quanto - su precisa domanda di un condomino - viene chiarito in maniera non equivoca a tutti i presenti e votanti che trattasi di somma dovuta all'amministratore per compensi maturati negli anni e non ancora riscossi dal medesimo. A fronte di ciò, l'assemblea approvava, con piena cognizione di causa.
L'invocato riconoscimento di debito è per tanto idoneo a sorreggere la domanda.
Non ha pregio l'eccezione del convenuto afferente la mancanza CP_1 del titolo contrattuale, essendo nulla la nomina dell'amministratore. Tale nullità deriverebbe dall'applicazione del terz'ultimo comma dell'art. 1129 C.C. a norma del quale:
“L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
In merito a ciò la lettura della norma, nella prospettazione datane dal resistente, sembrerebbe abbastanza chiara, sancendo esplicitamente la nullità della nomina in caso di mancata indicazione del compenso. Tuttavia, una analisi più attenta del testo legislativo, pone in evidenza che da un lato l'oggetto della norma sono “la nomina” e “il rinnovo”; dall'altro, la severa sanzione della nullità è esplicitamente prevista solo per “la nomina”, mentre nulla si dice del
“rinnovo”. Anche la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. Sez. VI n. 12927/2022) che ha sancito il principio secondo cui “per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”, a ben vedere si riferisce ad un caso di nuova nomina dell' Amministratore, e non ad una semplice riconferma dell'Amministratore già in carica.
In definitiva, la ratio sottesa al dato normativo si sostanzierebbe nella particolare tutela data ai condomini nei confronti di un nuovo amministratore, che essi non conoscono ancora e che deve chiarire da subito i termini contrattuali del suo operato. Tale esigenza di tutela è ovviamente minore nel caso di semplice rinnovo dell'incarico, in quanto i detti termini contrattuali sono già conosciuti. Questa interpretazione della normativa è sorretta dai generali principi della buona fede e dell'interpretazione dei contratti. Nel caso che qui ci riguarda, infatti, va evidenziato che parte opposta ha svolto l'attività di Amministratore del resistente fin dal 2011 e ininterrottamente CP_1 fino al 2019, come risulta pacificamente tra le parti.
Tale dato non è senza significato giuridico e va letto alla luce interpretativa dei generali principi di cui agli artt. 1362 e 1366 C.C. a norma dei quali:
1362: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”
1366: “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.”
Appare evidente che la comune intenzione delle parti è sempre stata quella di rinnovare il mandato all'Amministratore in carica, continuando ad accettarlo come tale, in costanza delle medesime condizioni economiche già pattuite e conosciute;
ed infatti non è mai stata posta in essere dai condomini alcuna procedura per giungere alla nomina di un nuovo amministratore, ne' in sede assembleare ne' in sede giudiziaria;
di contro, sono sempre stati approvati i consuntivi contenenti gli onorari dell'Amministratore; onorari costanti nel tempo, a ulteriore riprova della semplice riconferma a condizioni economiche immutate. Una diversa interpretazione dei fatti sarebbe contraria alla buona fede ex art. 1366 C.C. perché presupporrebbe la volontà da parte del di avvalersi dell'operato dell'Amministratore, senza in alcun CP_1 modo destituirlo, anzi riconfermandolo diverse volte e approvandone regolarmente anche gli onorari richiesti nel bilancio condominiale, con la riserva mentale di negargli successivamente il pagamento. Non essendo ravvisabile alcuna nullità nel rinnovo dell'Amministratore e neppure nell'approvazione del riconoscimento di debito, quest'ultimo deve considerarsi consolidato e definitivo, non risultando nemmeno che il deliberato in questione sia stato mai impugnato in altra sede e nei termini di legge per farne valere la eventuale annullabilità.
Varrà pertanto il principio secondo cui “una volta che l'assemblea condominiale abbia approvato i bilanci ed i relativi stati di ripartizione e la delibera non viene impugnata, l'operato dell'amministratore deve ritenersi ratificato e legittimo. Pertanto, è legittima la richiesta e la successiva azione giudiziaria dell' amministratore nei confronti dei condòmini per il pagamento delle somme indicate nei suddetti bilanci e l'amministratore non può essere condannato per mala gestio” (così, con approccio che qui si intende condividere, il Tribunale di Roma, sentenza n. 11033/2019, pubblicata il 27.05.2019 - Sezione Quinta Civile).
In conclusione, le somme richieste dall'Amministratore risultano riconosciute ed approvate dal resistente in atti assembleari ormai consolidati e CP_1 definitivi;
per tale assorbente motivo e in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda andrà accolta.
Le spese ed onorari di lite andranno compensate attesa le incertezze e novità giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti trattate.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
• Accoglie la domanda
• Condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 17.221,97, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal loro insorgere fino al soddisfo.
• Spese legali compensate.
Così deciso in Napoli, 12.04.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria