Versione
17 febbraio 1966
17 febbraio 1966
Art. 5.
In caso di morte o di irreperibilita' del personale indicato negli articoli 1 e 2, le indennita' previste dalla presente legge spettano, in ragione della meta', agli eredi o agli altri aventi diritto.
In caso di morte o di irreperibilita' del personale indicato negli articoli 1 e 2, le indennita' previste dalla presente legge spettano, in ragione della meta', agli eredi o agli altri aventi diritto.