Articolo 5 della Legge 30 dicembre 1965, n. 1560
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 1966
Art. 5.
In caso di morte o di irreperibilita' del personale indicato negli articoli 1 e 2, le indennita' previste dalla presente legge spettano, in ragione della meta', agli eredi o agli altri aventi diritto.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1966