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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164 - 1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 164 - 1/2023, dott.ssa Laura Pastacaldi, vista l'assegnazione del fascicolo in data 7/10/2024; esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 21/12/2022 dalla SI.ra , nata a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1 residente in [...], località La Scala, San Miniato (PI), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lauricella del Foro di Pisa (CF fax. 050 7911408- CodiceFiscale_2 pec: ; domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pisa Email_1
(PI), Via Nino Pisano n. 4; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi Parte_ dell'assistenza della dott.ssa in qualità di ha perciò depositato presso Persona_1 questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dal mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione e dai finanziamenti contratti per l'acquisto dell'automobile e per ottenere liquidità ulteriore al fine di far fronte alle rate di mutuo e finanziamenti.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che la ricorrente è qualificabile come
“consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata: La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalla Relazione Particolareggiata del Professionista attestatore, ammonta a complessivi € 85.943,90, comprensivo delle spese di procedura per il compenso del legale che ha assistito la debitrice nella predisposizione del ricorso – unico debito in privilegio. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dalla ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria della ricorrente occorre inoltre tener conto delle variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
Va, inoltre, aggiunto il compenso per il Professionista facente funzioni di OCC, dott.ssa Per_1 che gode del rango della prededuzione, pari ad € pari ad € 3.879,60 omnicomprensivi oltre a € 800,00 di fondo spese prededucibili.
5. Il patrimonio della ricorrente, risulta composto dai seguenti beni:
- diritto di proprietà di un immobile situato in Via Tosco Romagnola n. 997, San Miniato (PI), avente i seguenti estremi catastali: N.C.E.U. Di San Miniato al foglio 20, particella 216, sub. 27, cat A/2, classe 1, vani 2, rendita € 132,21. Secondo la perizia di stima redatta dalla Emporium Immobiliare depositata dalla ricorrente, l'immobile ha un valore di € 49.000,00.
- diritto di proprietà di una frazione di terreni (48/1000) nel Comune di San Miniato, in comproprietà con altri soggetti, acquisita per successione ex lege, di nullo valore commerciale.
- una Citroen targata FJ676YS, immatricolata in data 31.05.2017 del valore commerciale di circa
€ 5.000,00.
- Fondo di previdenza complementare Alifond nel quale sono maturate € 14.682,26.
Inoltre, la ricorrente gode di un reddito da lavoro subordinato da contratto di lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile di circa €.1.500,00, come si evince dalla verifica delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e dalle ultime buste paga allegate al ricorso.
Su tale stipendio grava la trattenuta di € 257,00 a titolo di cessione volontaria del quinto operata dalla Findomestic SPA.Tali valori sono lievemente inferiori a quanto percepito negli anni precedenti, come emerso dalle dichiarazioni dei Redditi degli anni 2018-2022, consegnate dalla ricorrente.
Inoltre, la SI.ra è titolare del credito per TFR maturato nei confronti dell' nella Pt_1 CP_1 somma indicata alla ricorrente dall'Istituto di previdenza nella misura di € 25.000,00.
risulta infine intestataria del Conto corrente postale n. 1047915119 avente un saldo Parte_1 alla data del 18/7/2023 di € 939,72
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla sola ricorrente.
Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare vengono quantificate dal ricorrente in euro
€ 1.200,00.
Le spese sono state attentamente vagliate dal Professionista e sono riassunte nella tabella che segue: Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati.
7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stata nominata, con funzioni di OCC, la dott.sa Persona_1
Conseguentemente, con l'ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma a saldo e stralcio di € 44.082,86 (comprensiva del pagamento del compenso prededucibile del gestore della crisi e dell'advisor legale in privilegio speciale ex art. 2751-bis n. 2) così determinata:
- € 14.400,00 in 48 rate di € 300,00 cadauna utilizzando il reddito da lavoro della ricorrente;
derivante dalla messa a disposizione dei creditori una somma mensile risultante dalla differenza tra il reddito percepito e le spese per il mantenimento;
- € 15.000,00 in un'unica soluzione corrispondenti al trattamento di fine rapporto (TFR) della ricorrente al netto della quota impignorabile di 1/3, da versare su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento nel momento in cui verrà erogato in favore della sig.ra Pt_1
L' ha comunicato informalmente alla sig.ra che il TFR verrà erogato nell'anno 2026; CP_1 Pt_1
- € 14.682,26 corrispondenti alla somma maturata ad oggi nel fondo complementare Alifond che verranno corrisposte alla ricorrente nel momento in cui verrà collocata in pensione. Tale somma viene messa a disposizione del ceto creditorio integralmente dalla ricorrente
La proposta consente il pagamento del 100% delle spese di procedura, del 100% dell'unico creditore privilegiato Avv. Luca Lauricella e in origine la soddisfazione del 44% della massa creditoria chirografaria. Nel termine di 20 giorni successivi all'invio della comunicazione del ricorso e della proposta, il Creditore Agenzia ha precisato un ulteriore Controparte_2 credito iscritto a ruolo per l'importo di €.487,38. Conseguentemente, è stata modificata al ribasso la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, che è passata dal 44% al 43,63%, a seguito dell'inserimento del credito Ader.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di otto anni e mezzo circa, che sarà così ripartita: A seguito della modifica della proposta, come detto, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, rispetto alla proposta originaria e alla tabella che precede, è scesa al 43,65%.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
La modifica della proposta veniva autorizzata dal Giudice, il quale chiedeva, tuttavia, la pubblicazione del Piano modificato, entro il giorno precedente la data dell'Udienza, fissata per l'8/1/2025.
L'OCC ha infine comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito del Tribunale di Pisa, nella sezione "Pubblicazioni Procedure di Crisi da Sovraindebitamento", del Piano modificato, effettuata da parte di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., in data 7/1/2025, previa richiesta del Gestore in data 2/1/2025
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che la sovraindebitata mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del paino.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che pur essendo la sovraindebitata titolare di un immobili ed autovetture stimate complessivamente per il valore di del valore di stima di €.54.000,00, deve considerarsi che per determinare il valore di liquidazione dell'immobile, che sarebbe posto dalla procedura in vendita mediante esperimenti competitivi, dovrebbe essere operata una riduzione del valore di stima almeno del 25%, nel caso di vendita del bene al primo tentativo, considerando anche che si tratta di un immobile di esiguo valore. A tale valore dovrebbero essere sottratti i costi della vendita competitiva, quali compenso del CTU, spese di pubblicazione e pubblicità, che la ricorrente ha quantificato in circa € 7.000,00. Sulla base di queste considerazioni, il valore di liquidazione dell'immobile si ridurrebbe a circa
€.30.000,00, valore di poco superiore al valore al valore del TFR messo a disposizione della procedura e le eccedenze mensili di stipendio che complessivamente ammontano ad €.14.400,00. Pertanto, i valori messi a disposizione (€.44.082,26) della SI.ra sono superiori al valore di Pt_1 realizzo dei suoi beni (€.33.500,00 circa). Inoltre, per la valutazione della convenienza deve considerarsi anche che, in caso di liquidazione dell'immobile di residenza della ricorrente, aumenterebbero le spese di sostentamento personale per canoni di locazione e spese di trasporto per recarsi al lavoro. Questo priverebbe la procedura delle somme ricavate dalla differenza tra lo stipendio e le spese di sostentamento attuali, annullando con tutta probabilità l'intero margine oggi presente e lasciando la ricorrente in forti difficoltà finanziarie, come sottolineato dalla dott.ssa nella Relazione Particolareggiata. Per_1
12. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Pertanto, atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni.
Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Ella non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da , nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
e residente in [...], località La Scala, San Miniato (PI),
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.
Pisa, 2/9/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 164 - 1/2023, dott.ssa Laura Pastacaldi, vista l'assegnazione del fascicolo in data 7/10/2024; esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 21/12/2022 dalla SI.ra , nata a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1 residente in [...], località La Scala, San Miniato (PI), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lauricella del Foro di Pisa (CF fax. 050 7911408- CodiceFiscale_2 pec: ; domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pisa Email_1
(PI), Via Nino Pisano n. 4; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi Parte_ dell'assistenza della dott.ssa in qualità di ha perciò depositato presso Persona_1 questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dal mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione e dai finanziamenti contratti per l'acquisto dell'automobile e per ottenere liquidità ulteriore al fine di far fronte alle rate di mutuo e finanziamenti.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che la ricorrente è qualificabile come
“consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata: La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalla Relazione Particolareggiata del Professionista attestatore, ammonta a complessivi € 85.943,90, comprensivo delle spese di procedura per il compenso del legale che ha assistito la debitrice nella predisposizione del ricorso – unico debito in privilegio. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dalla ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria della ricorrente occorre inoltre tener conto delle variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
Va, inoltre, aggiunto il compenso per il Professionista facente funzioni di OCC, dott.ssa Per_1 che gode del rango della prededuzione, pari ad € pari ad € 3.879,60 omnicomprensivi oltre a € 800,00 di fondo spese prededucibili.
5. Il patrimonio della ricorrente, risulta composto dai seguenti beni:
- diritto di proprietà di un immobile situato in Via Tosco Romagnola n. 997, San Miniato (PI), avente i seguenti estremi catastali: N.C.E.U. Di San Miniato al foglio 20, particella 216, sub. 27, cat A/2, classe 1, vani 2, rendita € 132,21. Secondo la perizia di stima redatta dalla Emporium Immobiliare depositata dalla ricorrente, l'immobile ha un valore di € 49.000,00.
- diritto di proprietà di una frazione di terreni (48/1000) nel Comune di San Miniato, in comproprietà con altri soggetti, acquisita per successione ex lege, di nullo valore commerciale.
- una Citroen targata FJ676YS, immatricolata in data 31.05.2017 del valore commerciale di circa
€ 5.000,00.
- Fondo di previdenza complementare Alifond nel quale sono maturate € 14.682,26.
Inoltre, la ricorrente gode di un reddito da lavoro subordinato da contratto di lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile di circa €.1.500,00, come si evince dalla verifica delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e dalle ultime buste paga allegate al ricorso.
Su tale stipendio grava la trattenuta di € 257,00 a titolo di cessione volontaria del quinto operata dalla Findomestic SPA.Tali valori sono lievemente inferiori a quanto percepito negli anni precedenti, come emerso dalle dichiarazioni dei Redditi degli anni 2018-2022, consegnate dalla ricorrente.
Inoltre, la SI.ra è titolare del credito per TFR maturato nei confronti dell' nella Pt_1 CP_1 somma indicata alla ricorrente dall'Istituto di previdenza nella misura di € 25.000,00.
risulta infine intestataria del Conto corrente postale n. 1047915119 avente un saldo Parte_1 alla data del 18/7/2023 di € 939,72
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla sola ricorrente.
Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare vengono quantificate dal ricorrente in euro
€ 1.200,00.
Le spese sono state attentamente vagliate dal Professionista e sono riassunte nella tabella che segue: Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati.
7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stata nominata, con funzioni di OCC, la dott.sa Persona_1
Conseguentemente, con l'ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma a saldo e stralcio di € 44.082,86 (comprensiva del pagamento del compenso prededucibile del gestore della crisi e dell'advisor legale in privilegio speciale ex art. 2751-bis n. 2) così determinata:
- € 14.400,00 in 48 rate di € 300,00 cadauna utilizzando il reddito da lavoro della ricorrente;
derivante dalla messa a disposizione dei creditori una somma mensile risultante dalla differenza tra il reddito percepito e le spese per il mantenimento;
- € 15.000,00 in un'unica soluzione corrispondenti al trattamento di fine rapporto (TFR) della ricorrente al netto della quota impignorabile di 1/3, da versare su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento nel momento in cui verrà erogato in favore della sig.ra Pt_1
L' ha comunicato informalmente alla sig.ra che il TFR verrà erogato nell'anno 2026; CP_1 Pt_1
- € 14.682,26 corrispondenti alla somma maturata ad oggi nel fondo complementare Alifond che verranno corrisposte alla ricorrente nel momento in cui verrà collocata in pensione. Tale somma viene messa a disposizione del ceto creditorio integralmente dalla ricorrente
La proposta consente il pagamento del 100% delle spese di procedura, del 100% dell'unico creditore privilegiato Avv. Luca Lauricella e in origine la soddisfazione del 44% della massa creditoria chirografaria. Nel termine di 20 giorni successivi all'invio della comunicazione del ricorso e della proposta, il Creditore Agenzia ha precisato un ulteriore Controparte_2 credito iscritto a ruolo per l'importo di €.487,38. Conseguentemente, è stata modificata al ribasso la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, che è passata dal 44% al 43,63%, a seguito dell'inserimento del credito Ader.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di otto anni e mezzo circa, che sarà così ripartita: A seguito della modifica della proposta, come detto, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, rispetto alla proposta originaria e alla tabella che precede, è scesa al 43,65%.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
La modifica della proposta veniva autorizzata dal Giudice, il quale chiedeva, tuttavia, la pubblicazione del Piano modificato, entro il giorno precedente la data dell'Udienza, fissata per l'8/1/2025.
L'OCC ha infine comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito del Tribunale di Pisa, nella sezione "Pubblicazioni Procedure di Crisi da Sovraindebitamento", del Piano modificato, effettuata da parte di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., in data 7/1/2025, previa richiesta del Gestore in data 2/1/2025
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che la sovraindebitata mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del paino.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che pur essendo la sovraindebitata titolare di un immobili ed autovetture stimate complessivamente per il valore di del valore di stima di €.54.000,00, deve considerarsi che per determinare il valore di liquidazione dell'immobile, che sarebbe posto dalla procedura in vendita mediante esperimenti competitivi, dovrebbe essere operata una riduzione del valore di stima almeno del 25%, nel caso di vendita del bene al primo tentativo, considerando anche che si tratta di un immobile di esiguo valore. A tale valore dovrebbero essere sottratti i costi della vendita competitiva, quali compenso del CTU, spese di pubblicazione e pubblicità, che la ricorrente ha quantificato in circa € 7.000,00. Sulla base di queste considerazioni, il valore di liquidazione dell'immobile si ridurrebbe a circa
€.30.000,00, valore di poco superiore al valore al valore del TFR messo a disposizione della procedura e le eccedenze mensili di stipendio che complessivamente ammontano ad €.14.400,00. Pertanto, i valori messi a disposizione (€.44.082,26) della SI.ra sono superiori al valore di Pt_1 realizzo dei suoi beni (€.33.500,00 circa). Inoltre, per la valutazione della convenienza deve considerarsi anche che, in caso di liquidazione dell'immobile di residenza della ricorrente, aumenterebbero le spese di sostentamento personale per canoni di locazione e spese di trasporto per recarsi al lavoro. Questo priverebbe la procedura delle somme ricavate dalla differenza tra lo stipendio e le spese di sostentamento attuali, annullando con tutta probabilità l'intero margine oggi presente e lasciando la ricorrente in forti difficoltà finanziarie, come sottolineato dalla dott.ssa nella Relazione Particolareggiata. Per_1
12. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Pertanto, atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni.
Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Ella non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da , nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
e residente in [...], località La Scala, San Miniato (PI),
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.
Pisa, 2/9/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi