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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9841/2023, promosso con ricorso depositato in data 11 luglio 2023 da
Parte_1
nata il [...] a [...] São Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, ivi residente in [...], 419, Quartiere Alto de Boa Vista;
Parte_2
nata il [...] a [...] São Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, ivi residente in [...], 1635, appartamento 204, Quartiere da Primavera;
Parte_3
nata il [...] a [...] São Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, ivi residente in [...], 369, Quartiere Lagoinha;
Parte_4
nata il [...] a [...] São Paulo - Brasile), cittadina brasiliana, ivi residente in [...], 4300, Quartiere Vila do Golf, la quale agisce per sè e per il proprio figlio minore
, Persona_1
nato il [...] a [...] São Paulo - Brasile);
Parte_5
nato il [...] a [...] São Paulo - Brasile), cittadino brasiliano, ivi residente in [...], 419, Quartiere Alto da Boa Vista;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Troya del Foro di Verona
- r i c o r r e n t i -
1 C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63, contumace resistente nonché con
Controparte_2
intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica in data
23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato a [...] il [...] ed Parte_6
emigrato in Brasile, ove dall'unione naturale con – successivamente Persona_2
formalizzata con matrimonio nel 1958 - nasceva il 1° maggio 1921 la figlia . Persona_3
Ad integrazione della domanda, i ricorrenti precisavano che si univa Parte_7
in matrimonio con in data 8 ottobre 1946 e che da tale unione coniugale Persona_4
nascevano due figli, nata nel 1951 ed nato Persona_5 Persona_6
nel 1961, dai quali si dipartono due rami della discendenza, esplicitati anche graficamente nell'atto introduttivo, fino agli odierni ricorrenti.
Veniva, infine, precisato che decedeva in Brasile, senza Parte_6
mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino ai ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di avere tentato di depositare al Parte_8
[... an Paolo, competente in base alle residenze, la richiesta di appuntamento per iniziare
2 l'iter di riconoscimento della cittadinanza, ma di non avere avuto alcuna convocazione a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiore ai dieci anni.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito e va dichiarato CP_1
contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Rovigo, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria
3 cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n.
123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente.
A tal riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno prodotto come doc. 1 il certificato di nascita di , il quale era certamente italiano, essendo nato in Parte_6
Italia da genitori italiani. Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, dalla quale emerge che i ricorrenti sono i discendenti dell'avo sopra citato.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la Parte_6
cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 4; di conseguenza, al momento della nascita della figlia l'avo era in possesso della Parte_7
cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis alla predetta figlia che, a sua volta,
l'ha trasmessa ai propri figli e questi ai propri discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un
4 discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della
Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il riconoscimento dello Controparte_1
status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il di San Paolo, che ha accumulato un ritardo di più di Parte_8
dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
5 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 17 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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