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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7109 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA NI ha pronunciato in data 08.10.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28834/2024 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 ved. nella qualità di eredi del sig. , nato a [...] il
[...] Pt_1 Persona_1 giorno 11.10.1940, deceduto il 17.9.1994 rapp.ti e difesi dall'avv. Massimo Gaetano Andreuzzi. ricorrenti
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. resistente
Oggetto: speciale elargizione alle vittime del dovere.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza territoriale, gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “ in via preliminare, dichiarare l'atto impugnato prot n. 193981 del
6.10.2008 (pos. N. 453504 – M.M.) a firma del Capo Reparto dott incostituzionale, nullo e/o inesistente Per_2
e/o inefficace per le ragioni di cui sopra (cfr. pag. 17 e 18) che devono qui intendersi per integralmente trascritte e riprodotte. In via principale: A) preso atto della condotta de , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, in relazione al mancato esame della “Memoria” presentata dal sig in Parte_1 data 4.8.2008; B) preso atto della documentazione allegata al presente ricorso, nonché di quella allegata al ricorso presentato presso il TAR del Lazio dalla quale si evince come il sig , sottufficiale Persona_1 della Marina Militare in servizio permanente effettivo, sia deceduto a causa di un incidente avvenuto in servizio
1 il 17.9.1994, nell'adempimento delle proprie mansioni poiché comandato a prestare servizio presso il Circolo
Ufficiali della Marina Militare di Napoli;
1) riconoscere il diritto soggettivo dei ricorrenti all'ottenimento della
“Speciale Elargizione” a seguito dell'evento occorso al loro dante causa, sig;
2) dichiarare Persona_1
i , in persona del Ministro pro tempore, tenuto al pagamento della “Speciale Elargizione” Controparte_1 nei confronti degli attuali ricorrenti e, per l'effetto, condannare i in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, nella loro qualità di eredi, rispettivamente coniuge a carico
) e figli ) del Capo di 1^ Classe Scelto CA , della somma di € 160.000 Pt_4 Per_1 Persona_1
(euro cento sessantamila) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di “Speciale Elargizione”, con interessi e rivalutazione dalla data della richiesta (13 dicembre 2008, giorno della presentazione del ricorso presso il TAR del LAZIO) fino al saldo;
3) condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento delle spese tutte di giudizio, spese generali, competenze ed onorari oltre oneri accessori”.
In punto di fatto, essi hanno esposto che il dante causa , alle ore 7,00 Persona_1 del 17 settembre 1994, lungo la S.S. 162, all'altezza del Km. 5,600, mentre era in servizio presso il
Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, quale Capo Carico Unico, perdeva la vita in un incidente stradale occorsogli mentre alla guida della propria autovettura tg. AV 196606, dalla propria residenza di Lauro, via della Pietà 24, si recava presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, perché comandato a prestare servizio dalle ore 8,00 del 17.9.1994 per esigenze relative a eventi sociali e di rappresentanza connessi al passaggio a Napoli del C.S.M. della Marina Militare Sud Africana alloggiato presso la nei giorni 16 e 17 settembre 1994; che in data 6 ottobre 1994, il Capo Parte_5
Servizio Personale C.A. Vento dello Stato Maggiore della Marina – 1° Reparto personale Persona_3 dichiarava che il Capo I^ Classe “sc” CAF. , sottufficiale in servizio permanente Persona_1 effettivo presso il Circolo Ufficiali MM. di Napoli e alle dipendenze di questo , Controparte_3 era deceduto in servizio;
che con verbale di “Disgraziato Accidente n. 23 del 31.12.1994”, la
Commissione del Circolo Ufficiale della Marina Militare di Napoli, composta dal Presidente C.V.
[...]
dal Membro e Segretario G.M. (MD) e dal Membro T.V. (CS) Per_4 Persona_5 [...]
, riconosceva e certificava che il decesso del sig. , comandato a Per_6 Persona_1 prestare servizio presso il medesimo Circolo Ufficiali della MM di Napoli, era dipendente da causa di servizio;
che in data 20.12.2002 il TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, pubblicava la sentenza n. 79/03 con la quale veniva annullato il decreto n. 19/1997 che aveva respinto l'istanza promossa dagli attori-ricorrenti e volta ad ottenere la concessione dell'Equo Indennizzo;
che in data
4.2.2005 il (prot. 4610) dichiarava che il decesso del sig. Controparte_1 Persona_1 era stato giudicato dipendente da causa di servizio e in data 13.12.2005 il Controparte_1
(prot. 6328) dichiarava che il decesso del medesimo sig. era stato giudicato dipendente da Per_1 causa di servizio e veniva specificato che con D.M. n. 333/1/M del 19.10. 2005 era stata concessa la pensione privilegiata di reversibilità in favore degli eredi;
che in data 21.6.2008 il TAR Campania,
2 sezione distaccata di Salerno, pubblicava la sentenza n. 2013/08 con la quale, in accoglimento della domanda demolitoria, annullava l'impugnato provvedimento di diniego datato 22.4.1997 emesso dalla presso il;
che in data 4.8.2008 il sig. Controparte_4 Controparte_1
, erede del sig. , Capo di 1^ Classe della Marina Militare, Parte_1 Persona_1 presentava al una memoria integrativa a supporto del procedimento Controparte_1 amministrativo per l'esame delle spettanze della Speciale Elargizione prevista dall'art. 6 della Legge
308/81 e successive modifiche, protocollata nel n. 1585/98 e in data 6.10. 2008, con lettera spedita in data 17.10.2008, il , ignorando tutta la documentazione di cui era in possesso Controparte_1 nonché la memoria integrativa presentata dal sig. il 4.8.2008, respingeva la Parte_1 domanda di concessione della “Speciale elargizione”; che essi in data 13.12.2008 notificavano ricorso per chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo n. prot. 193981 che aveva respinto la richiesta di concessione della “speciale elargizione” prevista dalla Legge 3.6.1981 n. 308 e successive modifiche, presentando ricorso al TAR del Lazio contro il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore (atto amministrativo datato 6.10.2008); che il TAR del Lazio, in data 18.6.2019 pubblicava la sentenza n. 7923/2019 (RG. 36/2009) doc. 4) con la quale dichiarava “il difetto di giurisdizione amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario”; che in data 30.05.2020 presentavano, presso il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, un ricorso per ottenere il riconoscimento dell'ottenimento della Speciale Elargizione, negata dal Controparte_1
; che il Tribunale di Roma con ordinanza del 06.12.2023 declinava la sua competenza
[...] territoriale in favore del tribunale di Napoli. Essi hanno invocato la normativa costituita dall'art. 6 della Legge 1981 n. 308 e successive modificazioni, secondo cui “Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n.
624, e successive integrazioni e modificazioni” e hanno concluso nei termini innanzi trascritti.
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'estinzione del Controparte_1 presente giudizio per inosservanza del termine perentorio per la sua riassunzione a seguito della pronuncia declinatoria della competenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma, nonché il mancato rispetto dei termini per la riassunzione del processo allorquando il T.A.R. Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (sentenza n. 7923 del 2019, pubblicata in data 18 giugno 2019); Infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione;
il difetto di legittimazione attiva dei figli del de cuius;
ha dedotto la legittimità del provvedimento di diniego della speciale elargizione;
l'infondatezza della domanda di riconoscimento della qualifica di vittima del servizio per carenza dei presupposti;
l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi legali e ha concluso chiedendo di “dichiarare
3 l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine perentorio per la riassunzione. In via subordinata voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione. Nel merito, voglia rigettare le domande ex adverso in quanto infondate. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta, il Giudicante in data odierna, scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa con separata sentenza.
L'eccezione di estinzione del presente giudizio per inosservanza del termine perentorio per la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia declinatoria della competenza territoriale emessa dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 06.12.2023 è immeritevole di condivisione dal momento che il giudizio non costituisce una riassunzione di quello instaurato dinanzi al precedente Giudice laddove sia proposto oltre il termine perentorio per la riassunzione, qualificandosi esso come nuovo ricorso che in quanto tale non si giova del mantenimento degli effetti processuali (ad es. per l'individuazione del momento determinante la giurisdizione e la competenza) e sostanziali (ad es. decadenze maturate e non), della domanda originaria. A tale riguardo, è stato condivisibilmente osservato dai giudici di legittimità in un caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ma valevole anche nella fattispecie in esame che in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
21/10/2019, n.26768)
Ciò posto, l'azione dei ricorrenti risulta intrapresa al fine di conseguire il riconoscimento del diritto soggettivo all'ottenimento della “speciale elargizione” a seguito dell'evento occorso al loro dante causa, sig. , qualificabile, secondo la prospettazione attorea, una vittima Persona_1 del dovere in quanto deceduto durante il servizio a cui era stato comandato, nel tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro, a causa di un infortunio in itinere durante il percorso a bordo della sua auto privata.
L'art. 1896 decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 del codice dell'ordinamento militare che ha sostituito la norma dell'art.6 della legge 3 giugno 1981, n. 308 prevede che “1.Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico: a) militari in servizio
4 permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
c) militari in servizio di leva;
d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali
ISTAT”.
Lo status di vittima del dovere è pacificamente imprescrittibile ma non lo sono i benefici economici correlati. In proposito, in fattispecie riguardante la speciale elargizione prevista dall'art. 5, legge 206/2004 per il personale civile ma estensibile anche al personale militare ed equiparati, la
Cassazione civile sez. lav., nella pronuncia del 26/06/2025 n.17276 ha osservato che “E' consolidato l'orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass.
30/05/2022, n. 17440)….Trattasi di orientamento ribadito dalla giurisprudenza successiva (tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025; Cass. n. 5426 del 2025 che si sofferma anche sulla insussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alle sezioni unite).
In punto di termine prescrizionale, la stessa pronuncia ha applicato il termine decennale ritenendo che “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto. In sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme;
quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (ex plurimis, Cass.
13 gennaio 2020, n. 401; Cass. 3 settembre 2020, n. 18309).
In ordine al dies a quo, la sent. cit. ha argomentato che “la prescrizione del credito decorre, a tenore dell'art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, soltanto dal verificarsi dei relativi fatti costitutivi;
… 3.5. Per questa via si giustifica anche la costante affermazione di questa
Corte secondo la quale le provvidenze economiche ed i ratei delle prestazioni dovute si prescrivono in un termine decennale, anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Diversamente ragionando - ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all'accertamento dello status di vittima del dovere - si finirebbe per estendere a questi l'imprescrittibilità attinente allo status.
5 3.6. la speciale elargizione oggetto della controversia trova origine nell'art. 1, comma 1, della legge
20/10/1990, n. 302 recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la cui disciplina è stata di seguito ridefinita dall'art.5, comma 1, della legge 03/08/2004, n. 206 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 243/2006 e dall'art. 34, comma 1 del d.l. 01/10/2007, n.
159, conv. con mod. dalla l. 29/09/2007, n. 222. 3.7.Dal momento in cui sussistono i relativi requisiti di legge il diritto alla speciale elargizione può essere esercitato ed è soggetto alle ordinarie regole circa il termine di prescrizione decennale e la sua decorrenza (art. 2935 cod.civ.)…. la speciale elargizione è costituita dalla corresponsione di una somma una tantum, predeterminata dalla legge;
il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui si concretizza la effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto. Nell'ipotesi in cui i presupposti per il riconoscimento del beneficio si siano concretizzati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006 la prescrizione inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, perché prima di essa il diritto non poteva essere esercitato”.
Nel caso in esame, il dies a quo decorre quantomeno dal 4 agosto 2008, allorquando ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, il sig. (figlio), all'esito della sentenza del Parte_1
Tar Salerno depositata il 21.06.2008 che in accoglimento della domanda demolitoria, annullava il provvedimento di diniego 22.04.1997 dal e della cui comunicazione non vi è Controparte_1 prova, presentava al , una “memoria integrativa al procedimento Controparte_1 amministrativo in corso” in relazione alla concessione della “speciale elargizione”, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge 241/90. Tale momento segna l'insorgenza dell'effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto reclamato dai ricorrenti.
Il termine decennale decorrente dal 04.08.2008 risulta interrotto con la notifica al CP_1 del ricorso presentato al Tar, avvenuta in data 18.12.2008 da cui è iniziato a decorrere nuovo termine decennale.
Il giudizio proposto al TAR si è estinto per inosservanza del termine perentorio per la sua riassunzione dal momento che la sentenza è stata pubblicata in data 18.06.2019, e di conseguenza,
è passata in giudicato il 18.01.2020 (cioè dopo sei mesi dalla data del deposito, a cui si aggiungono
31 giorni di sospensione feriale) mentre il ricorso in riassunzione dinnanzi al Tribunale di Roma, è stato introdotto solo nell'anno 2023 (rg. 6806/2023), oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 11, comma 2 Codice del processo amministrativo (i ricorrenti deducono, senza fornire prova alcuna, di avere presentato il ricorso il 30.05.2020 giovandosi della sospensione dei termini processuali durante il periodo di lockdown da covid-19).
L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21201 del 13 settembre 2017).
6 Alla stregua del comma 3 dell'art. 2945 c.p.c.- il quale prevede che “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”- nel caso in esame opera il solo effetto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica del ricorso del 18.12.2008, applicandosi il solo 1° comma dell'art. 2945 c.c.
Ha fatto seguito, tuttavia a prescrizione ormai consumata, la notifica del ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma. In proposito, nessuna delle parti fornisce prova di tale evento ma, trattandosi di un giudizio -quello di Roma- contrassegnato dal rg.6806/2023, il deposito dell'atto processuale deve essere necessariamente avvenuta nell'anno 2023 e nello stesso anno 2023 deve essere avvenuta la notifica del ricorso alla controparte a fini interruttivi della prescrizione.
Per effetto di tali considerazioni, il credito azionato a titolo di speciale elargizione non è più esigibile in quanto prescritto. Né tampoco i ricorrenti, benché onerati dopo la costituzione in giudizio del , hanno versato in atti eventuali ulteriori ed idonei atti interruttivi. CP_1
Tale statuizione assorbe ogni ulteriore valutazione e conduce al rigetto del ricorso.
La qualità delle parti e la particolarità delle questioni esaminate integrano le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 08.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa IA NI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA NI ha pronunciato in data 08.10.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28834/2024 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 ved. nella qualità di eredi del sig. , nato a [...] il
[...] Pt_1 Persona_1 giorno 11.10.1940, deceduto il 17.9.1994 rapp.ti e difesi dall'avv. Massimo Gaetano Andreuzzi. ricorrenti
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. resistente
Oggetto: speciale elargizione alle vittime del dovere.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza territoriale, gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “ in via preliminare, dichiarare l'atto impugnato prot n. 193981 del
6.10.2008 (pos. N. 453504 – M.M.) a firma del Capo Reparto dott incostituzionale, nullo e/o inesistente Per_2
e/o inefficace per le ragioni di cui sopra (cfr. pag. 17 e 18) che devono qui intendersi per integralmente trascritte e riprodotte. In via principale: A) preso atto della condotta de , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, in relazione al mancato esame della “Memoria” presentata dal sig in Parte_1 data 4.8.2008; B) preso atto della documentazione allegata al presente ricorso, nonché di quella allegata al ricorso presentato presso il TAR del Lazio dalla quale si evince come il sig , sottufficiale Persona_1 della Marina Militare in servizio permanente effettivo, sia deceduto a causa di un incidente avvenuto in servizio
1 il 17.9.1994, nell'adempimento delle proprie mansioni poiché comandato a prestare servizio presso il Circolo
Ufficiali della Marina Militare di Napoli;
1) riconoscere il diritto soggettivo dei ricorrenti all'ottenimento della
“Speciale Elargizione” a seguito dell'evento occorso al loro dante causa, sig;
2) dichiarare Persona_1
i , in persona del Ministro pro tempore, tenuto al pagamento della “Speciale Elargizione” Controparte_1 nei confronti degli attuali ricorrenti e, per l'effetto, condannare i in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, nella loro qualità di eredi, rispettivamente coniuge a carico
) e figli ) del Capo di 1^ Classe Scelto CA , della somma di € 160.000 Pt_4 Per_1 Persona_1
(euro cento sessantamila) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di “Speciale Elargizione”, con interessi e rivalutazione dalla data della richiesta (13 dicembre 2008, giorno della presentazione del ricorso presso il TAR del LAZIO) fino al saldo;
3) condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento delle spese tutte di giudizio, spese generali, competenze ed onorari oltre oneri accessori”.
In punto di fatto, essi hanno esposto che il dante causa , alle ore 7,00 Persona_1 del 17 settembre 1994, lungo la S.S. 162, all'altezza del Km. 5,600, mentre era in servizio presso il
Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, quale Capo Carico Unico, perdeva la vita in un incidente stradale occorsogli mentre alla guida della propria autovettura tg. AV 196606, dalla propria residenza di Lauro, via della Pietà 24, si recava presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, perché comandato a prestare servizio dalle ore 8,00 del 17.9.1994 per esigenze relative a eventi sociali e di rappresentanza connessi al passaggio a Napoli del C.S.M. della Marina Militare Sud Africana alloggiato presso la nei giorni 16 e 17 settembre 1994; che in data 6 ottobre 1994, il Capo Parte_5
Servizio Personale C.A. Vento dello Stato Maggiore della Marina – 1° Reparto personale Persona_3 dichiarava che il Capo I^ Classe “sc” CAF. , sottufficiale in servizio permanente Persona_1 effettivo presso il Circolo Ufficiali MM. di Napoli e alle dipendenze di questo , Controparte_3 era deceduto in servizio;
che con verbale di “Disgraziato Accidente n. 23 del 31.12.1994”, la
Commissione del Circolo Ufficiale della Marina Militare di Napoli, composta dal Presidente C.V.
[...]
dal Membro e Segretario G.M. (MD) e dal Membro T.V. (CS) Per_4 Persona_5 [...]
, riconosceva e certificava che il decesso del sig. , comandato a Per_6 Persona_1 prestare servizio presso il medesimo Circolo Ufficiali della MM di Napoli, era dipendente da causa di servizio;
che in data 20.12.2002 il TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, pubblicava la sentenza n. 79/03 con la quale veniva annullato il decreto n. 19/1997 che aveva respinto l'istanza promossa dagli attori-ricorrenti e volta ad ottenere la concessione dell'Equo Indennizzo;
che in data
4.2.2005 il (prot. 4610) dichiarava che il decesso del sig. Controparte_1 Persona_1 era stato giudicato dipendente da causa di servizio e in data 13.12.2005 il Controparte_1
(prot. 6328) dichiarava che il decesso del medesimo sig. era stato giudicato dipendente da Per_1 causa di servizio e veniva specificato che con D.M. n. 333/1/M del 19.10. 2005 era stata concessa la pensione privilegiata di reversibilità in favore degli eredi;
che in data 21.6.2008 il TAR Campania,
2 sezione distaccata di Salerno, pubblicava la sentenza n. 2013/08 con la quale, in accoglimento della domanda demolitoria, annullava l'impugnato provvedimento di diniego datato 22.4.1997 emesso dalla presso il;
che in data 4.8.2008 il sig. Controparte_4 Controparte_1
, erede del sig. , Capo di 1^ Classe della Marina Militare, Parte_1 Persona_1 presentava al una memoria integrativa a supporto del procedimento Controparte_1 amministrativo per l'esame delle spettanze della Speciale Elargizione prevista dall'art. 6 della Legge
308/81 e successive modifiche, protocollata nel n. 1585/98 e in data 6.10. 2008, con lettera spedita in data 17.10.2008, il , ignorando tutta la documentazione di cui era in possesso Controparte_1 nonché la memoria integrativa presentata dal sig. il 4.8.2008, respingeva la Parte_1 domanda di concessione della “Speciale elargizione”; che essi in data 13.12.2008 notificavano ricorso per chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo n. prot. 193981 che aveva respinto la richiesta di concessione della “speciale elargizione” prevista dalla Legge 3.6.1981 n. 308 e successive modifiche, presentando ricorso al TAR del Lazio contro il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore (atto amministrativo datato 6.10.2008); che il TAR del Lazio, in data 18.6.2019 pubblicava la sentenza n. 7923/2019 (RG. 36/2009) doc. 4) con la quale dichiarava “il difetto di giurisdizione amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario”; che in data 30.05.2020 presentavano, presso il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, un ricorso per ottenere il riconoscimento dell'ottenimento della Speciale Elargizione, negata dal Controparte_1
; che il Tribunale di Roma con ordinanza del 06.12.2023 declinava la sua competenza
[...] territoriale in favore del tribunale di Napoli. Essi hanno invocato la normativa costituita dall'art. 6 della Legge 1981 n. 308 e successive modificazioni, secondo cui “Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n.
624, e successive integrazioni e modificazioni” e hanno concluso nei termini innanzi trascritti.
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'estinzione del Controparte_1 presente giudizio per inosservanza del termine perentorio per la sua riassunzione a seguito della pronuncia declinatoria della competenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma, nonché il mancato rispetto dei termini per la riassunzione del processo allorquando il T.A.R. Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (sentenza n. 7923 del 2019, pubblicata in data 18 giugno 2019); Infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione;
il difetto di legittimazione attiva dei figli del de cuius;
ha dedotto la legittimità del provvedimento di diniego della speciale elargizione;
l'infondatezza della domanda di riconoscimento della qualifica di vittima del servizio per carenza dei presupposti;
l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi legali e ha concluso chiedendo di “dichiarare
3 l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine perentorio per la riassunzione. In via subordinata voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione. Nel merito, voglia rigettare le domande ex adverso in quanto infondate. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta, il Giudicante in data odierna, scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa con separata sentenza.
L'eccezione di estinzione del presente giudizio per inosservanza del termine perentorio per la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia declinatoria della competenza territoriale emessa dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 06.12.2023 è immeritevole di condivisione dal momento che il giudizio non costituisce una riassunzione di quello instaurato dinanzi al precedente Giudice laddove sia proposto oltre il termine perentorio per la riassunzione, qualificandosi esso come nuovo ricorso che in quanto tale non si giova del mantenimento degli effetti processuali (ad es. per l'individuazione del momento determinante la giurisdizione e la competenza) e sostanziali (ad es. decadenze maturate e non), della domanda originaria. A tale riguardo, è stato condivisibilmente osservato dai giudici di legittimità in un caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ma valevole anche nella fattispecie in esame che in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
21/10/2019, n.26768)
Ciò posto, l'azione dei ricorrenti risulta intrapresa al fine di conseguire il riconoscimento del diritto soggettivo all'ottenimento della “speciale elargizione” a seguito dell'evento occorso al loro dante causa, sig. , qualificabile, secondo la prospettazione attorea, una vittima Persona_1 del dovere in quanto deceduto durante il servizio a cui era stato comandato, nel tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro, a causa di un infortunio in itinere durante il percorso a bordo della sua auto privata.
L'art. 1896 decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 del codice dell'ordinamento militare che ha sostituito la norma dell'art.6 della legge 3 giugno 1981, n. 308 prevede che “1.Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico: a) militari in servizio
4 permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
c) militari in servizio di leva;
d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali
ISTAT”.
Lo status di vittima del dovere è pacificamente imprescrittibile ma non lo sono i benefici economici correlati. In proposito, in fattispecie riguardante la speciale elargizione prevista dall'art. 5, legge 206/2004 per il personale civile ma estensibile anche al personale militare ed equiparati, la
Cassazione civile sez. lav., nella pronuncia del 26/06/2025 n.17276 ha osservato che “E' consolidato l'orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass.
30/05/2022, n. 17440)….Trattasi di orientamento ribadito dalla giurisprudenza successiva (tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025; Cass. n. 5426 del 2025 che si sofferma anche sulla insussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alle sezioni unite).
In punto di termine prescrizionale, la stessa pronuncia ha applicato il termine decennale ritenendo che “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto. In sostanza, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme;
quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (ex plurimis, Cass.
13 gennaio 2020, n. 401; Cass. 3 settembre 2020, n. 18309).
In ordine al dies a quo, la sent. cit. ha argomentato che “la prescrizione del credito decorre, a tenore dell'art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, soltanto dal verificarsi dei relativi fatti costitutivi;
… 3.5. Per questa via si giustifica anche la costante affermazione di questa
Corte secondo la quale le provvidenze economiche ed i ratei delle prestazioni dovute si prescrivono in un termine decennale, anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Diversamente ragionando - ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all'accertamento dello status di vittima del dovere - si finirebbe per estendere a questi l'imprescrittibilità attinente allo status.
5 3.6. la speciale elargizione oggetto della controversia trova origine nell'art. 1, comma 1, della legge
20/10/1990, n. 302 recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la cui disciplina è stata di seguito ridefinita dall'art.5, comma 1, della legge 03/08/2004, n. 206 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 243/2006 e dall'art. 34, comma 1 del d.l. 01/10/2007, n.
159, conv. con mod. dalla l. 29/09/2007, n. 222. 3.7.Dal momento in cui sussistono i relativi requisiti di legge il diritto alla speciale elargizione può essere esercitato ed è soggetto alle ordinarie regole circa il termine di prescrizione decennale e la sua decorrenza (art. 2935 cod.civ.)…. la speciale elargizione è costituita dalla corresponsione di una somma una tantum, predeterminata dalla legge;
il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui si concretizza la effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto. Nell'ipotesi in cui i presupposti per il riconoscimento del beneficio si siano concretizzati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006 la prescrizione inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, perché prima di essa il diritto non poteva essere esercitato”.
Nel caso in esame, il dies a quo decorre quantomeno dal 4 agosto 2008, allorquando ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, il sig. (figlio), all'esito della sentenza del Parte_1
Tar Salerno depositata il 21.06.2008 che in accoglimento della domanda demolitoria, annullava il provvedimento di diniego 22.04.1997 dal e della cui comunicazione non vi è Controparte_1 prova, presentava al , una “memoria integrativa al procedimento Controparte_1 amministrativo in corso” in relazione alla concessione della “speciale elargizione”, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge 241/90. Tale momento segna l'insorgenza dell'effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto reclamato dai ricorrenti.
Il termine decennale decorrente dal 04.08.2008 risulta interrotto con la notifica al CP_1 del ricorso presentato al Tar, avvenuta in data 18.12.2008 da cui è iniziato a decorrere nuovo termine decennale.
Il giudizio proposto al TAR si è estinto per inosservanza del termine perentorio per la sua riassunzione dal momento che la sentenza è stata pubblicata in data 18.06.2019, e di conseguenza,
è passata in giudicato il 18.01.2020 (cioè dopo sei mesi dalla data del deposito, a cui si aggiungono
31 giorni di sospensione feriale) mentre il ricorso in riassunzione dinnanzi al Tribunale di Roma, è stato introdotto solo nell'anno 2023 (rg. 6806/2023), oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 11, comma 2 Codice del processo amministrativo (i ricorrenti deducono, senza fornire prova alcuna, di avere presentato il ricorso il 30.05.2020 giovandosi della sospensione dei termini processuali durante il periodo di lockdown da covid-19).
L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21201 del 13 settembre 2017).
6 Alla stregua del comma 3 dell'art. 2945 c.p.c.- il quale prevede che “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”- nel caso in esame opera il solo effetto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica del ricorso del 18.12.2008, applicandosi il solo 1° comma dell'art. 2945 c.c.
Ha fatto seguito, tuttavia a prescrizione ormai consumata, la notifica del ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma. In proposito, nessuna delle parti fornisce prova di tale evento ma, trattandosi di un giudizio -quello di Roma- contrassegnato dal rg.6806/2023, il deposito dell'atto processuale deve essere necessariamente avvenuta nell'anno 2023 e nello stesso anno 2023 deve essere avvenuta la notifica del ricorso alla controparte a fini interruttivi della prescrizione.
Per effetto di tali considerazioni, il credito azionato a titolo di speciale elargizione non è più esigibile in quanto prescritto. Né tampoco i ricorrenti, benché onerati dopo la costituzione in giudizio del , hanno versato in atti eventuali ulteriori ed idonei atti interruttivi. CP_1
Tale statuizione assorbe ogni ulteriore valutazione e conduce al rigetto del ricorso.
La qualità delle parti e la particolarità delle questioni esaminate integrano le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 08.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa IA NI
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