Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2022, proposto da
NN YE Carfagni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vecchiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone, Rachele Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
in capo al ricorrente della proprietà dei due appezzamenti di terreno ubicati in Comune di Vecchiano, rappresentati al N. C. T. di detto Comune nel foglio n. 29 dalle particelle 710 (parte), di mq. 1.952,00 e 1167 (parte), di mq. 1.818,00 e per la conseguente condanna del Comune di Vecchiano, alla restituzione dei beni sopra descritti e alla riduzione degli stessi nel loro pristino stato nonché al giusto risarcimento per l'occupazione illegittima e da spossessamento, nell'ammontare di giustizia, comprensivo del valore dell'opera ivi illegittimamente realizzata, sempre con indennità per il periodo di occupazione legittima;
o, in subordine, ai sensi degli artt. 30 e 34 del C. P. A. e 2058 Cod. Civ., perché sia emesso a carico del Comune di Vecchiano, in persona del suo Sig. Sindaco pro tempore, l'ordine di provvedere, entro un termine stabilito, all'emissione di un formale e motivato decreto di acquisizione dell'area ai sensi dell'art. 42-bis del D. P. R. n. 327/2001, con nomina di un commissario ad acta nel caso che l'Amministrazione comunale non dovesse provvedere entro il termine stabilito;
o, in ulteriore subordine, per la condanna del Comune di Vecchiano, in persona del suo Sig. Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento (nell'ammontare di giustizia) tutte le somme dovute a titolo di danno da occupazione illegittima e da spossessamento, comprensivo del valore dell'opera illegittimamente realizzata, sempre con indennità per il periodo di occupazione legittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vecchiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario, per effetto di successione ereditaria, di due appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Vecchiano e distinti in catasto al foglio 29, p.lle 710 sub a (parte di mq. 1.952,00) e 1167 (parte di mq. 1.818,00); a seguito delle deliberazioni 15 aprile 1981 n. 74 e 18 maggio 1981, n. 124 della Giunta comunale di Vecchiano, i due appezzamenti di terreno in questione erano assegnati allo I.A.C.P. per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e pertanto, a seguito dell’intervento del decreto di occupazione d’urgenza 5 settembre 1981, n. 510 del Presidente della IO NA, la detta area costituiva oggetto di occupazione da parte dell’Amministrazione, a partire dal 30 ottobre 1981.
Nel corso degli anni non interveniva però mai un provvedimento di espropriazione ed anche il contenzioso instaurato da due danti causa del ricorrente e relativo alla determinazione dell’indennità di espropriazione veniva successivamente abbandonato.
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede pertanto, in via principale, la restituzione dei detti appezzamenti di terreno (previa riduzione in pristino) e la condanna dell’Amministrazione comunale alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del bene (comprensivo del valore dell’opera illegittimamente realizzata) e a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima; in subordine, chiede altresì la condanna dell’Amministrazione comunale di Vecchiano all’acquisizione di dette aree ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con nomina di un Commissario ad acta destinato a porre termine al protratto inadempimento dell’obbligo restitutorio; in ulteriore subordine, chiede la condanna dell’Amministrazione comunale alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del bene (comprensivo del valore dell’opera illegittimamente realizzata) e a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Vecchiano, controdeducendo sul merito del ricorso, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della IO NA (responsabile del “mancato finanziamento …dell’importo che avrebbe dovuto essere corrisposto alle proprietarie a titolo di indennità di espropriazione, atteso che per l’edilizia residenziale sovvenzionata, a differenza che per quella convenzionata, spetta(va) alla IO mettere a disposizione dell’ATER (ora soppresso) le risorse necessarie”) ed articolando eccezione preliminare di prescrizione quinquennale delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, limitatamente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, la Sezione sollecitava il contraddittorio delle parti ex art. 73, 3° comma c.p.a. in ordine ad un possibile difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. con riferimento alla domanda di condanna alla corresponsione delle somme dovute a titolo di occupazione legittima del bene articolata da parte ricorrente e tratteneva in decisione il ricorso.
2. La domanda principale articolata dal ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, nei limiti indicati in motivazione.
La più recente giurisprudenza della Sezione (T.A.R. NA, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 738; 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222) ha già operato una ricostruzione della fattispecie in termini di potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di esplicitare le proprie definitive determinazioni in ordine all’eventuale acquisizione delle aree illegittimamente occupate, in un termine certo (eventualmente coercibile dal privato attraverso il ricorso al rito del silenzio); risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo del percorso motivazionale delle decisioni sopra richiamate: “come è noto, il legislatore nazionale è dunque intervenuto per regolare la fattispecie in esame, dapprima con l’art. 43 TUEs. (approvato con il d.P.R. n. 327-2001 ed entrato in vigore il 30 giugno 2003) e poi, dopo la dichiarazione della sua incostituzionalità per eccesso di delega, con l’art. 42- bis (introdotto nel testo unico dall’art. 34, comma 1, L. n. 111 del 2011).
Dunque, per i casi di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è in vigore la specifica disciplina prevista dall’art. 42- bi s del testo unico sugli espropri, che ha in dettaglio individuato i poteri e i doveri dell’amministrazione, nonché i poteri del giudice amministrativo.
.. L’art. 42- bis , in particolare, come affermato dall’Ad. Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2:
- prevede che l’TÀ che utilizza sine titulo un bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo aver valutato, con un procedimento d’ufficio (che può essere sollecitato dalla parte in caso di inerzia), gli interessi in conflitto, adotti un provvedimento conclusivo del procedimento con cui sceglie se acquisire il bene o restituirlo, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto;
- in altri termini, vincola l’amministrazione occupante all’esercizio del potere ed attribuisce alla stessa un potere discrezionale in ordine alla scelta finale, all’esito della comparazione degli interessi;
- comporta che, nel caso di occupazione sine titulo , l’TÀ commette un illecito di carattere permanente;
- esclude che il giudice decida la ‘sorte’ del bene nel giudizio di cognizione instaurato dal proprietario;
- a maggior ragione, non può che escludere che la ‘sorte’ del bene sia decisa dal proprietario e che l’TÀ acquisti coattivamente il bene, sol perché il proprietario dichiari di averlo perso o di volerlo perdere, o di volere il controvalore del bene.
La fattispecie di cui al predetto art. 42- bis è delineata in termini di potere-dovere: non implica certo che l’Amministrazione debba necessariamente procedere all’acquisizione del bene, ma impone che essa eserciti doverosamente il potere di valutare se apprendere il bene definitivamente (con la corresponsione di un’indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento, oltre al 5 per cento annuo a titolo di ristoro del danno da occupazione sine titulo ) o restituirlo al soggetto privato. Entrambe le alternative rispondono all’obbligo di porre fine alla situazione d’illecito permanente costituita dall’occupazione senza titolo e di ricondurla a legalità.
La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall’TÀ (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all’esito del giudizio di cognizione o del giudizio d’ottemperanza, ai sensi dell’art. 34 o dell’art. 114 c.p.a), ma né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell’TÀ individuata dall’art. 42 -bis ” (T.A.R. NA, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 1190; nello stesso senso, si vedano la precedente 17 luglio 2023, n. 738 e la più recente 30 ottobre 2024, n. 1222).
Del resto, si tratta di una conclusione sostanzialmente in linea con la precedente giurisprudenza di questo T.A.R. che, in numerose decisioni (tra le tante, si vedano: T.A.R. NA, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 1631; 16 gennaio 2020, n. 36; 30 gennaio 2020, n. 119), aveva già concluso, anche precedentemente all’intervento degli interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2022, per l’ammissibilità del “ricorso allo strumento dell’azione per “silenzio” di cui agli artt. 31 e 117 cpa (che) è stato ritenuto applicabile alla fattispecie di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 proprio per evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dalla stessa norma possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco (in questo senso si veda T.a.r. Puglia, Bari, 22 settembre 2016, n. 1112; Cons. Stato Sez. IV Sent., 18/10/2017, n. 4809; Cons. Stato n. 4808/2017)” (T.A.R. NA, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 1631).
In linea di principio, deve pertanto essere affermato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di Vecchiano di emanare, nel termine più oltre individuato, un provvedimento espresso che espliciti la determinazione finale dell’Amministrazione in ordine all’eventuale acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o, in alternativa, alla restituzione dello stesso al legittimo proprietario.
2.1. Quanto sopra rilevato, preclude ogni decisione in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente, sia per effetto del carattere espressamente subordinato di tale richiesta rispetto alla domanda relativa all’assegnazione di un termine per provvedere ex art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sia alla luce della più recente giurisprudenza della Sezione che ha recepito la conclusione, già affermata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in ordine all’inammissibilità di “una richiesta solo risarcitoria, in quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla legge per disciplinare la materia ponendosi anzi in contrasto con lo stesso (v. Ad. Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2)” (T.A.R. NA, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222).
L’assorbimento dell’azione risarcitoria rende poi del tutto inutile la decisione dell’istanza di chiamata in causa dell’Amministrazione regionale e dell’eccezione di prescrizione proposte dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Vecchiano, trattandosi di domande ed eccezioni articolate con evidente riferimento all’azione risarcitoria e che non investono le ulteriori domande articolate in via principale da parte ricorrente.
2.2. Al contrario, con riferimento alla domanda di condanna alla corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità per la legittima occupazione del bene articolata da parte ricorrente (e ribadita dalla memoria conclusionale del 10 febbraio) deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. ed in particolare, della Corte d’Appello in unico grado; un pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. SS. UU. 22 marzo 2017, n. 7303; 28 febbraio 2017, n. 5055; T.A.R. NA, sez. I, 7 marzo 2013, n. 372) che trova precise radici nelle previsioni degli artt. 53, 2° comma del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 133, 1° comma lett. g) del c.p.a. ha, infatti, concluso per la giurisdizione dell’A.G.O. con riferimento alla determinazione e corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità da occupazione legittima.
Ai sensi dell’art. 11, 2° comma del c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta dal ricorrente con riferimento all’occupazione legittima, non rientranti nella giurisdizione del Giudice amministrativo potranno essere comunque fatti salvi, nell’ipotesi in cui tale parte della domanda sia riproposto innanzi all’TÀ Giudiziaria Ordinaria, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
3. In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. con riferimento alla domanda di condanna alla corresponsione delle somme dovute a titolo di legittima occupazione del bene; la residua parte della domanda deve trovare accoglimento solo nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, deve essere affermato l’obbligo del Comune di Vecchiano di instaurare e concludere (con un provvedimento espresso e motivato) entro 180 (centoottanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, un procedimento che espliciti la volontà definitiva dell’amministrazione di acquisire il bene del ricorrente ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o, in alternativa, di disporne la restituzione al legittimo proprietario.
La particolare complessità della vicenda permette di rinviare ad un momento successivo la nomina di un Commissario ad acta eventualmente destinato a surrogare l’eventuale inerzia dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. con riferimento alla domanda di condanna alla corresponsione delle somme dovute a titolo di legittima occupazione del bene articolata da parte ricorrente;
b) accoglie la residua parte del ricorso, nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale di Vecchiano alla corresponsione al ricorrente della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO