Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 864/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli) a mezzo ricorso depositato il 21/8/2024
contro
Controparte_1
(che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 13, letterali):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui;
B) Condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 della somma di € 1.500,00, (millecinquecento/00), o quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione e giustizia, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
1
All'udienza 2/4/2025, nella causa n. 864/2024 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo:
per la parte ricorrente, l'avv. Alessandro Cassigoli;
nessuno compare per il . Controparte_1
Verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa la causa il giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la docente ricorrente durante l'/gli anno/i scolastico/i elencati in ricorso p. 2, cfr. doc.
1-3 ric. 2021/22, 2022/23, 2023/24, ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti fino
[...] didattiche, come da documentazione prodotta da parte ricorrente.
Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 2015/n. 107 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall'Amministrazione convenuta.
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L'art. 1, co. 121, l. cit. “istituisce”, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (…) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123,
2 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di la Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Aggiunge il co. 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all'art. 2, che l'importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova”.
3 Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.
Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
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Sotto il manto della Costituzione, che all'art. 35 impone alla Repubblica la “cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori”, alla formazione, definita “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007.
Essenzialmente quale “formazione in servizio”, concepita come obbligo dell'Amministrazione “a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e speculare diritto “in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, un diritto che, rafforzato dalla protezione costituzionale, non sopporta esclusioni, irragionevoli distinzioni, discriminazioni.
In questa direttrice, assume rilievo, ad es. la sent. n. 32104/2022 della Sez. Lav. della Cassazione, dedicata al personale educativo. “Svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria (…), emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa
4 collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. La sentenza pertanto è stata massimata: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Questo diritto fondamentale della persona del lavoratore e della lavoratrice si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici tra i quali anche la Carta Docente.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, promuove “l'aggiornamento”, a
“diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. Anche in questo caso, una platea ampiamente inclusiva, ed un espresso riconoscimento normativo, legislativo, all'”autoaggiornamento”, del quale la Carta Docente rappresenta efficace momento di espressione.
5 E con taglio specificamente orientato alle lavoratrici e lavoratori a tempo determinato, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 6, al co. 2, prevede che,
“nella misura del possibile”, i datori di lavoro “dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, inserendosi anche la Carta Docente tra queste opportunità.
L'art. 14 della Carta 18/12/2000 dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, cit., eleva “ogni persona” a titolare del diritto, tra altri, “alla formazione professionale e continua”, e anche la Carta Docente ne costituisce mattoncino di edificazione.
*
Il/la docente ricorrente, escluso/a, dalla assegnazione della c.d. Carta Docente, deduce e argomenta pertanto la illegittimità discriminatoria della negazione perseguita del
[...]
Controparte_1
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Della questione è stato investito il Consiglio di Stato, che a mezzo sent. n. 1842 del 16/3/2022 in riforma della sent. del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, 2016/n. 7799, ha annullato gli atti impugnati dalle docenti e dai docenti ricorrenti, osservando che la sentenza appellata ricostruisce “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. “Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo a causa dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e sia, tanto più, con il principio di buon andamento della P.A. che si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
6 esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nell'interpretare le norme istitutive della Carta Elettronica docente di cui all'art. 1, co. 121 ss. l. 2015/n. 107 occorra tener conto anche delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, che pongono a carico della P.A. l'obbligo di fornire strumenti, risorse e opportunità, che garantiscano la formazione in servizio, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato gli atti impugnati, specificamente il d.P.C.M. 23/9/2015 n. 32313, cit., e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dalla assegnazione della cd. “Carta del docente”,
“stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost” (p. 24 sent.).
Il supremo organo della Giustizia Amministrativa ha espressamente accantonata, per assorbimento, la questione della conformità della esclusione controversa alla normativa dell'Unione Europea (loc. ult. cit.).
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, che investita della problematica concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
7 le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
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Recentemente, la l. 2023/n. 103 di conversione del d.l. n. 69/2023 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”) ha disposto con l'art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”)“:
“
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
L'intervento normativo nazionale procede in base alla l. 2012/n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare dall'art. 37. Il legislatore muove dalla considerazione che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con
8 la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniari ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e riconosce la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli art. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.
La sopravvenienza normativa si presta a un duplice rilievo interpretativo. Da un lato, dichiarando di adeguarsi al diritto dell'Unione riconosce espressamente l'inadeguatezza, la illegittimità, della precedente normativa limitatrice del diritto oggetto di controversia, il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in tal senso contribuisce a corroborare l'orientamento giurisprudenziale fino ad oggi adottato anche dal Tribunale di Siena. Dall'altro, escludendo il diritto per gli anni antecedenti al 2023, e continuando ad escludere dal diritto formativo i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche e, a nostro giudizio, anche i docenti titolari di supplenza breve e saltuaria, non elimina quella disparità di trattamento contestata al nostro Paese dalla Commissione Europea, tra il personale di ruolo ed il personale precario.
* Il non ha contestato in fatto Controparte_1
l'allegazi llegato alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento dei docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, limitandosi essenzialmente a richiamare l'enunciato normativo legislativo e l'interpretazione offertane dalla normativa secondaria.
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9 Quanto alla introduzione, da parte dell'Amministrazione convenuta, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto - in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa - può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto attribuito per legge (art. 1, co. 121, l. 2015/n. 107) al di fuori di qualsiasi originaria previsione normativa, e al verificarsi di una decadenza alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento negativo. L'articolata sent. 2023/n. 1892 del Tribunale di Foggia sanziona invece con la perdita del diritto l'inerzia del lavoratore precario, richiamandosi ad es. a , ord. 2019/n. 20642, che a sua volta CP_4 compie riferimento al “consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale l'art. 2935 c.c. nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, che deriva da cause giuridiche ostative all'esercizio del diritto stesso e non all'impossibilità di fatto nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. Sez.U. 19012/2007)”. A parte la contaminazione, in quel richiamo, tra prescrizione e decadenza, nella diversa fattispecie qui sottoposta al vaglio decisorio si è verificato qualcosa di più rispetto ad un impedimento soggettivo e ad un ostacolo di mero fatto. In quanto soggetto non beneficiario, il/la docente interessato/a non avrebbe potuto provvedere alla attivazione della Carta ex art. 5 co. 1, dPCM 28/11/2016 cit., provvedendo a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'art. 3, co. 3 (contrariamente a quanto sostenuto, ad es., da Trib. Ancona 6/2/2023, rgl 2022/n. 1153). DPCM che disciplina meramente “le modalità di assegnazione e di utilizzo della «Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», di seguito denominata «Carta». Il co. 122, dell'art. 1, l. 2015/n. 107, demanda infatti a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Controparte_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, “la definizione dei
10 criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. La previsione del co. 6 dell'art. 6 (“6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) non sembra pertanto potersi leggere come introduttiva di una decadenza, implicita, di un diritto attribuito per legge, e solo da questa caducabile. L'istituto della prescrizione, poi, parrebbe già assolvere alla funzione di deterrente e limitare il fenomeno del mancato tempestivo esercizio del diritto.
Meno comprensibile, invece, nella sentenza del Trib. di Foggia, sopra cit., l'ipotizzata discriminazione alla rovescia che secondo una logica non decadenziale verrebbe a perpetrarsi nei confronti dei docenti di ruolo. Questi ultimi, infatti, indisturbati titolari del diritto hanno la facoltà di rinunciarvi, mentre al lavoratore precario non è stata offerta la possibilità di rinunciare a un diritto… negatogli.
Del resto – come dimostra proprio Trib. di Foggia, sopra cit., sent. p. 11, a fronte della tutela risarcitoria chiesta in via subordinata
- propugnare simile rigorosa interpretazione decadenziale, condurrebbe alla dilagante proposizione di domande risarcitorie, con un primo effetto immediato in termini di aumento dell'onere delle spese legali per la parte soccombente riconducendo la causa al valore indeterminabile ancorché, riconosciamo, di bassa complessità: dagli attuali € 258/321, per causa di valore fino ad € 1.100,00, e dagli attuali € 1.030/1.314 per causa di valore fino ad € 5.200, a seconda si ritenga di individuare 3 o 4 fasi processuali, si passerebbe agli € 3.689/4.629, con scarso vantaggio erariale. La valutazione del danno, sia pure non in re ipsa, che procederebbe ampiamente su base equitativa, non potrebbe poi discostarsi di molto annualmente dal medesimo importo della Carta Docente, per non parlare della possibilità, non remota, di argomentate ricostruzioni e allegazioni di danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali, per effetto della discriminazione subita, di incalcolabile valore. Pertanto, il riconoscimento del beneficio “ora per allora”, dal contenuto importo noto, comunque vincolato dalla materiale assegnazione della Carta, ragionevolmente dissuade dall'anelito punitivo di chi non avrebbe chiesto la Carta a suo tempo. Infatti la
11 persona interessata sarebbe andata incontro, in ipotesi superata la obiettiva impossibilità della domanda nelle forme dovute, a uno scontato diniego – quel diniego che quasi fino ad oggi, nonostanti gli autorevoli interventi giurisprudenziali europei e nazionali, ha contribuito e contribuisce tuttora ad inflazionare la giurisdizione - e comunque ha subito un trattamento discriminatorio oggi sostanzialmente indennizzabile con modesto importo. Non sembra potersi condividere l'assunto ancor più restrittivo (così Trib. Ancona 6/2/2023, rgl 2022/n. 1153, cit.) che “la pregressa perdita” del diritto non possa essere utilmente invocata a fini risarcitori, “in quanto non imputabile ad un inadempimento dell'Amministrazione”, Amministrazione che più che attuare un inadempimento ha impedito e negato in radice, fino all'intervento legislativo del 2023, e in parte anche dopo di esso, il diritto.
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Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 29961/2023, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
* In ordine alla regolamentazione dell'onere soggettivo delle spese processuali non ritiene il giudice di doversi discostare dal criterio cardine della soccombenza (art. 91 co.1, pt. I, cpc) salvi i casi di parziale accoglimento della domanda cui consegue una parziale, proporzionale compensazione delle spese processuali (art. 92, co. 2, cpc).
Recentemente il Tribunale di Taranto, con sent. 27/3/2024, n. 836, nell'accogliere il ricorso di docente, dichiarandone “il diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, e, per l'effetto,
13 condanna(ndo) il convenuto a garantire la fruizione del CP_1 suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato”, ha ritenuto che le spese del giudizio debbano essere integralmente compensate “in ragione della complessità e novità delle questioni affrontate nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023)”. In realtà, al tempo di proposizione della presente domanda giudiziale, la questione non poteva considerarsi nuova (la legge, art. 92, co. 2, cpc, cit., richiede tra altro che essa sia assolutamente nuova), ma risolta nel merito da tempo sia dal Consiglio di Stato (sent. n. 1842 del 16/3/2022) che dalla Corte di Giustizia (ordinanza 18/5/2022 nella causa C-450/2021), per tacere del conseguente intervento normativo, l. 2023/n. 103 di conversione del d.l. n. 69/2023 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”). Tantomeno la questione principale del contenzioso può ritenersi complessa, ma elementare, di diretta derivazione da tutela antidiscriminatoria tra lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e lavoratori e lavoratrici a tempo determinato. L'autorevole intervento della Cassazione ex art. 363-bis cpc del 2023 non ha introdotto novità essenziali sulla questione centrale discriminatoria. Il giudice, pertanto, non ritiene di poter condividere l'interpretazione proposta dalla giurisprudenza di merito invocata dall'Amministrazione, derogatoria al canone fondamentale in materia di ripartizione dell'onere soggettivo delle spese processuali. En passant, l'interpretazione qui non condivisa, reca il non secondario effetto di ostacolare il diritto di azione (art. 24 Cost.) a tutela di un diritto da ritenersi allo stato pacifico – salvo particolari casistiche concrete – e di incentivare un persistente inadempimento dell'Amministrazione dai devastanti effetti sul buon andamento della giurisdizione stessa. Del resto, nell'adottare i criteri di quantificazione delle spese processuali, si ritiene corretto attenersi al minimo nell'ambito del parametro di valore, accentuando la natura seriale del contenzioso, e la sua definizione immediata in udienza di discussione consente – anche se certamente opinabile – di ritenere la fase di trattazione/istruzione assorbita in unica fase decisoria.
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P.Q.M.
accerta il diritto del/la ricorrente – - Parte_1 all'assegnazione della Carta elettronica per l'a la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico, 2021/22, 2022/23, 2023/24, e condanna il
[...]
alla corresponsione in favore del/la Controparte_1 docente ricorrente tramite la Carta dell'importo nominale complessivo di euro di € 500,00 per ciascuna annualità per le finalità e secondo le modalità attributive di cui all'art. 1, comma 121, della l. 2015/n. 107, oltre interessi legali. Si dà atto, per l'a.s. 2023/2024, del riconoscimento normativo del diritto della docente ricorrente. Condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva e per decisione,) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
Siena, 2/4/2025 il giudice Delio Cammarosano
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