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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 268/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.07.1981, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Michelina Montuoro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trecase (NA), alla via Casa Cirillo, n. 55
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
24.01.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Venditto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 182
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente si è riportata agli atti del giudizio, nonché alle risultanze processuali (in particolare all'ultima relazione dei SS competenti per territorio dove si dà atto non solo del trasferimento di a Fano ma anche della scarsa collaborazione alla partecipazione dello stesso ad Controparte_1
un percorso di sostegno alla genitorialità), insistendo nelle proprie richieste.
La difesa di parte resistente nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni già sollevate, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Il P.M., con parere depositato in data 02.04.2025 chiede dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 20.01.2020 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
data 06.09.2005 in Torre Annunziata, e che dal rapporto con il resistente erano nate due figlie:
(nata l'[...]) e (nata il [...]). Persona_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale si era contraddistinta per lunghi periodi di crisi insorti a causa del carattere violento e persecutorio del marito tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare allegava che il marito, dopo aver saputo dalla moglie la sua intenzione di separarsi, aveva riservato alla stessa minacce di morte come da denuncia sporta in data 18.11.2019; che il resistente le aveva sottratto il telefonino in modo violento, divulgando foto sue private contenute nello stesso, ledendo così la sua dignità, il decoro e la sua reputazione;
che a questi episodi avevano fatto seguito pedinamenti, tentate lesioni e minacce tali da spingere la ricorrente a richiedere un provvedimento cautelare;
che da metà novembre la ricorrente viveva insieme alle due figlie a casa dei suoi genitori, costretta ad abbandonare l'immobile condotto in locazione che avevano adibito a casa coniugale, temendo per la propria incolumità.
Ancora la ricorrente allegava di essere dipendente presso il CMO di Torre Annunziata, mentre lo svolgeva la mansione di carrellista presso Fiat – Polo Logistico di Nola;
allegava, altresì, CP_1
che il marito era onerato da un prestito contratto per debiti personali di cui la moglie era garante e che tali rate non venivano corrisposte, esponendola così al rischio di un'azione esecutiva per inadempimento del coniuge.
Ciò posto, chiedeva: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi;
Parte_1 assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento congiunto delle figlie, con collocazione presso la madre;
porre l'obbligo in capo a di corrisponderle la Controparte_1
somma mensile non inferiore ad euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori.
Si costituiva , il quale si associava alla domanda di separazione personale Controparte_1 proposta dalla ricorrente, ma contestava quanto dalla stessa allegato in ordine all'origine della crisi coniugale, riconducendo la stessa alla condotta della che si poneva, a suo dire, contraria Parte_1
ai doveri familiari e, in particolare, contraria al dovere di fedeltà e di sostegno morale del coniuge;
nel dettaglio, allegava che in data 18.11.2019, nel rincasare inaspettatamente prima del solito, trovava sua moglie nuda sul letto, intenta a scattarsi delle foto e a inviarle a terze persone a lui sconosciute;
che in tale circostanza chiedeva alla moglie di consegnargli il telefono per vedere a chi stesse inviando le foto e messaggi e, in questo modo, apprendeva che vi erano diverse foto della moglie ritratta nuda inviate a persone ignote;
che da quel momento la scappava a casa di Parte_1
2 sua madre, impedendo al padre di avvicinarsi alle figlie;
che, invero, si erano verificati episodi, prontamente denunciati dal resistente, in cui i tentativi del padre di avere un contatto con le figlie si erano conclusi con minacce e offese rivolte dalla ricorrente nei suoi confronti.
Ancora il resistente allegava di essere disoccupato e di non poter far fronte all'esosa richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie, di statuire l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale e, infine, di porre a suo carico un contributo di mantenimento per ogni figlia non superiore alla somma mensile di euro 100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione coniugi del 21.01.2021, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava le figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
regolava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 600,00 per il contributo al mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09.02.2022, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 24.10.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.10.2023.
All'udienza suindicata, rilevata la mancanza in atti della documentazione relativa alla situazione reddituale delle parti e ritenuto altresì opportuno, alla luce delle allegazioni delle parti, delle querele sporte e dell'alta conflittualità tra le stesse, di demandare ai SS Sociali del Comune di Torre
Annunziata un monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, il G.I. rinviava in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 17.01.2024, invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili e invitando i predetti Servizi Sociali a depositare la relazione richiesta.
All'udienza summenzionata, compariva personalmente la sola ricorrente la quale dichiarava che lo non viveva più a Torre Annunziata, ma si era trasferito a Fano da circa due/tre anni;
che CP_1
il padre si sentiva quasi quotidianamente in videochiamata con le figlie che vedeva in media una volta al mese e alle quali versava mensilmente il mantenimento ma nella misura ridotta di euro
200,00, pur sostenendo spesso spese extra per le figlie;
dichiarava, altresì, che le figlie non avevano paura del padre e che i procedimenti penali incardinati nei suoi confronti erano ancora in corso: nel
3 dettaglio lo era stato condannato in primo grado per violazione dell'obbligo del CP_1 mantenimento e aveva appellato la sentenza, mentre era stato assolto dall'accusa di maltrattamenti.
All'udienza del 13.05.2024, alla luce della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Torre
Annunziata che davano contezza di un rapporto positivo tra il padre e le figlie ma di una scarsa comunicazione tra i genitori, ritenuta l'opportunità di investire ancora i predetti Servizi Sociali al fine affiancare le parti in un percorso di sostegno alla genitorialità, il G.I. fissava per il deposito della relazione finale il termine di 7 giorni prima dell'udienza di precisazioni delle conclusioni fissata il 16.12.2024.
All'udienza suindicata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 03.01.2025 - giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, con parere reso il 02.04.2025 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza di comparizione del 21.01.2021, dal trasferimento del resistente a Fano – come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 17.01.2024 – e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessuna pronuncia va assunta sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente in comparsa di costituzione, avendovi questi espressamente rinunciato all'udienza cartolare del 02.10.2023.
Del resto, la volontà abdicativa di parte resistente rispetto alla domanda di addebito della separazione originariamente formulata emerge anche dalla circostanza che la stessa non è stata più coltivata dal resistente che nulla ha inteso dimostrare circa la sua presunta fondatezza.
4 Per quanto riguarda le disposizioni accessorie relative alla prole, va rilevato che la figlia
(nata l'[...]) è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, sicché nulla deve Persona_1
essere disposto in merito alla disciplina di affido della stessa e delle visite del genitore non collocatario.
Per quanto concerne, invece il regime di affido della figlia minore , è bene ricordare che il Per_3
principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente,
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ.,
5108/2012).
5 Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti, così come dalle relazioni dei
Servizi Sociali, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in data 21.01.2021 in merito all'affido condiviso della minore e della collocazione prevalente presso la madre.
Le relazioni dei Servizi Sociali di Torre Annunziata hanno dato contezza dell'esistenza di una relazione di frequentazione tra il padre e le figlie, tuttavia caratterizzata prevalentemente da telefonate, vivendo il sig. stabilmente a Fano. CP_1
In particolare dalla prima relazione pervenuta in data 13.05.2024 emerge che il rapporto tra i due genitori è limitato allo stretto necessario per esigenze legate alle figlie, non senza difficoltà; che entrambe le figlie (all'epoca tutte e due minori), che vivono con la madre presso i nonni materni, frequentano regolarmente la scuola;
il sig. riferisce di lavorare come carpentiere, ma CP_1
sarebbe in attesa di convocazione come personale ATA convive con una persona e riferisce di avere rapporti sereni con entrambe le figlie;
la sig.ra riferisce che entrambe le figlie hanno Parte_1
rapporti con il padre;
si sentono telefonicamente e quando lui si trova a Torre annunziata trascorrono del tempo insieme;
in particolare avrebbe un rapporto più solido con il Persona_1
padre ed assunto un atteggiamento accusatorio nei confronti della madre;
invece va Per_2
“spronata” dalla madre ad incontrare e sentire il padre, è comunque una bambina serena e a scuola non presenta difficoltà.
Dalla successiva relazione di aggiornamento depositata in data 11.12.2024, emerge che la primogenita di anni 18, avrebbe lasciato la scuola , la piccola , di anni 10 , Persona_1 Per_2 frequenta la classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto 2° Circolo “G. Siani”; che la madre dichiara che con la figlia maggiore continua ad avere un rapporto altalenante e poco empatico, poiché la stessa avrebbe da sempre preso le difese del padre, con la piccola invece dichiara Per_2 di avere un ottimo rapporto;
che la sig.ra riferisce che le figlie, hanno rapporti sporadici Parte_1
con il padre in particolare i loro contatti sarebbero per lo più telefonici, poiché il sig. CP_1
, vive stabilmente a Fano, emerge la persistenza di una forte conflittualità nella coppia
[...]
genitoriale, ed il rifiuto del padre a partecipare al percorso di sostegno genitoriale (cfr. relazione dei
Servizi Sociali di Torre Annunziata pervenute in data 13.05.2024 e in data 11.12.2024).
Ciò posto, in ordine al diritto di visita, il Tribunale ritiene di disciplinarlo come in dispositivo, tenuto conto che la figlia risiede in Torre Annunziata e il padre risiede a Fano. Per_2
Tuttavia, alla luce delle problematiche emerse nel nucleo familiare e allo scopo di tutelare pienamente gli interessi della minore, il Collegio ritiene opportuno disporre che i S.S. territorialmente competenti proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di 12 mesi, relazionando al G.T. di questo Tribunale ogni 4 mesi sullo stato emotivo della minore, sui
6 rapporti dei genitori con la minore e, infine, sull'osservanza del calendario di visite predisposto dal
Tribunale.
Alla luce di quanto stabilito, va poi previsto a carico dello , genitore non convivente, il CP_1
pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_2
e della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
Va, invero, ricordato che, secondo i principi affermati dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 29977 del 31-12-2020), condivisi dal collegio, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Inoltre, va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, dall'ultima relazione dei Servizi sociali di Torre Annunziata risulta che la sig.ra lavora presso la clinica Mariarosaria di Pompei su turni, è coadiuvata dai genitori nella Parte_1
cura e nella gestione della quotidianità delle figlie, mentre il resistente risulta stabilmente residente a Fano dove ha dichiarato ai Servizi Sociali di lavorare come carpentiere, e non è puntuale nel versamento del mantenimento, che ha sempre versato in misura inferiore a quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.
Soltanto la ricorrente, inoltre, in adesione a quanto disposto dal giudice relatore in sede di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni ha depositato in atti documentazione reddituale aggiornata (cfr. modello unico 2021/2022/2023, depositati in data 12.01.2024, dai quali emerge un reddito annuale di euro 18.532,63 per l'anno 2020, di euro 18.809,07 per l'anno 2021 e di euro
13.145,60 per l'anno 2022)
7 Pertanto, il Collegio, tenuto conto per un verso dell'età delle figlie e (di anni Persona_1 Per_2
18 e 10) e delle loro crescenti esigenze e, per altro verso della totale assenza di documentazione o specifiche allegazioni idonee a dimostrare quali siano i redditi del resistente, reputa adeguato porre a carico del padre il pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di euro 600,00 (euro
300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, confermando quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, importo da corrispondere alla entro il 5 di Parte_1
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per le due figlie purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle richieste di parte ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il Parte_1
21.07.1981) e (nato a [...], il [...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 131, parte II, serie A, Ufficio
I, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_2
privilegiata presso la madre;
- dispone, tenuto conto che è attualmente residente a [...], che Controparte_1 quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità: Per_2
a. a week-end alterni dal venerdì dalle ore 19:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00;
b. per cinque giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie e, quindi, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 2 gennaio;
-- ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
8 -- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
- dispone un monitoraggio a cura dei Servizi Sociali del Comune di Torre Annunziata sull'andamento dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e la minore, per la durata di 18 mesi, con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice Tutelare presso questo Tribunale e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita della minore;
- pone a carico di l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della figlia (minore) e della figlia (maggiorenne ma non Per_2 Persona_1 economicamente indipendente). Detta somma va versata a entro il 5 di ogni Parte_1
mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie (scolastiche, mediche specialistiche, etc.) per le figlie previamente concordate e documentate;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
- dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di Torre Annunziata.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 268/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.07.1981, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Michelina Montuoro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trecase (NA), alla via Casa Cirillo, n. 55
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
24.01.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Venditto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 182
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente si è riportata agli atti del giudizio, nonché alle risultanze processuali (in particolare all'ultima relazione dei SS competenti per territorio dove si dà atto non solo del trasferimento di a Fano ma anche della scarsa collaborazione alla partecipazione dello stesso ad Controparte_1
un percorso di sostegno alla genitorialità), insistendo nelle proprie richieste.
La difesa di parte resistente nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni già sollevate, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Il P.M., con parere depositato in data 02.04.2025 chiede dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 20.01.2020 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
data 06.09.2005 in Torre Annunziata, e che dal rapporto con il resistente erano nate due figlie:
(nata l'[...]) e (nata il [...]). Persona_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale si era contraddistinta per lunghi periodi di crisi insorti a causa del carattere violento e persecutorio del marito tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare allegava che il marito, dopo aver saputo dalla moglie la sua intenzione di separarsi, aveva riservato alla stessa minacce di morte come da denuncia sporta in data 18.11.2019; che il resistente le aveva sottratto il telefonino in modo violento, divulgando foto sue private contenute nello stesso, ledendo così la sua dignità, il decoro e la sua reputazione;
che a questi episodi avevano fatto seguito pedinamenti, tentate lesioni e minacce tali da spingere la ricorrente a richiedere un provvedimento cautelare;
che da metà novembre la ricorrente viveva insieme alle due figlie a casa dei suoi genitori, costretta ad abbandonare l'immobile condotto in locazione che avevano adibito a casa coniugale, temendo per la propria incolumità.
Ancora la ricorrente allegava di essere dipendente presso il CMO di Torre Annunziata, mentre lo svolgeva la mansione di carrellista presso Fiat – Polo Logistico di Nola;
allegava, altresì, CP_1
che il marito era onerato da un prestito contratto per debiti personali di cui la moglie era garante e che tali rate non venivano corrisposte, esponendola così al rischio di un'azione esecutiva per inadempimento del coniuge.
Ciò posto, chiedeva: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi;
Parte_1 assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento congiunto delle figlie, con collocazione presso la madre;
porre l'obbligo in capo a di corrisponderle la Controparte_1
somma mensile non inferiore ad euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori.
Si costituiva , il quale si associava alla domanda di separazione personale Controparte_1 proposta dalla ricorrente, ma contestava quanto dalla stessa allegato in ordine all'origine della crisi coniugale, riconducendo la stessa alla condotta della che si poneva, a suo dire, contraria Parte_1
ai doveri familiari e, in particolare, contraria al dovere di fedeltà e di sostegno morale del coniuge;
nel dettaglio, allegava che in data 18.11.2019, nel rincasare inaspettatamente prima del solito, trovava sua moglie nuda sul letto, intenta a scattarsi delle foto e a inviarle a terze persone a lui sconosciute;
che in tale circostanza chiedeva alla moglie di consegnargli il telefono per vedere a chi stesse inviando le foto e messaggi e, in questo modo, apprendeva che vi erano diverse foto della moglie ritratta nuda inviate a persone ignote;
che da quel momento la scappava a casa di Parte_1
2 sua madre, impedendo al padre di avvicinarsi alle figlie;
che, invero, si erano verificati episodi, prontamente denunciati dal resistente, in cui i tentativi del padre di avere un contatto con le figlie si erano conclusi con minacce e offese rivolte dalla ricorrente nei suoi confronti.
Ancora il resistente allegava di essere disoccupato e di non poter far fronte all'esosa richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie, di statuire l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale e, infine, di porre a suo carico un contributo di mantenimento per ogni figlia non superiore alla somma mensile di euro 100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione coniugi del 21.01.2021, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava le figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
regolava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 600,00 per il contributo al mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09.02.2022, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 24.10.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.10.2023.
All'udienza suindicata, rilevata la mancanza in atti della documentazione relativa alla situazione reddituale delle parti e ritenuto altresì opportuno, alla luce delle allegazioni delle parti, delle querele sporte e dell'alta conflittualità tra le stesse, di demandare ai SS Sociali del Comune di Torre
Annunziata un monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, il G.I. rinviava in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 17.01.2024, invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili e invitando i predetti Servizi Sociali a depositare la relazione richiesta.
All'udienza summenzionata, compariva personalmente la sola ricorrente la quale dichiarava che lo non viveva più a Torre Annunziata, ma si era trasferito a Fano da circa due/tre anni;
che CP_1
il padre si sentiva quasi quotidianamente in videochiamata con le figlie che vedeva in media una volta al mese e alle quali versava mensilmente il mantenimento ma nella misura ridotta di euro
200,00, pur sostenendo spesso spese extra per le figlie;
dichiarava, altresì, che le figlie non avevano paura del padre e che i procedimenti penali incardinati nei suoi confronti erano ancora in corso: nel
3 dettaglio lo era stato condannato in primo grado per violazione dell'obbligo del CP_1 mantenimento e aveva appellato la sentenza, mentre era stato assolto dall'accusa di maltrattamenti.
All'udienza del 13.05.2024, alla luce della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Torre
Annunziata che davano contezza di un rapporto positivo tra il padre e le figlie ma di una scarsa comunicazione tra i genitori, ritenuta l'opportunità di investire ancora i predetti Servizi Sociali al fine affiancare le parti in un percorso di sostegno alla genitorialità, il G.I. fissava per il deposito della relazione finale il termine di 7 giorni prima dell'udienza di precisazioni delle conclusioni fissata il 16.12.2024.
All'udienza suindicata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 03.01.2025 - giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, con parere reso il 02.04.2025 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza di comparizione del 21.01.2021, dal trasferimento del resistente a Fano – come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 17.01.2024 – e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessuna pronuncia va assunta sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente in comparsa di costituzione, avendovi questi espressamente rinunciato all'udienza cartolare del 02.10.2023.
Del resto, la volontà abdicativa di parte resistente rispetto alla domanda di addebito della separazione originariamente formulata emerge anche dalla circostanza che la stessa non è stata più coltivata dal resistente che nulla ha inteso dimostrare circa la sua presunta fondatezza.
4 Per quanto riguarda le disposizioni accessorie relative alla prole, va rilevato che la figlia
(nata l'[...]) è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, sicché nulla deve Persona_1
essere disposto in merito alla disciplina di affido della stessa e delle visite del genitore non collocatario.
Per quanto concerne, invece il regime di affido della figlia minore , è bene ricordare che il Per_3
principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente,
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ.,
5108/2012).
5 Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti, così come dalle relazioni dei
Servizi Sociali, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in data 21.01.2021 in merito all'affido condiviso della minore e della collocazione prevalente presso la madre.
Le relazioni dei Servizi Sociali di Torre Annunziata hanno dato contezza dell'esistenza di una relazione di frequentazione tra il padre e le figlie, tuttavia caratterizzata prevalentemente da telefonate, vivendo il sig. stabilmente a Fano. CP_1
In particolare dalla prima relazione pervenuta in data 13.05.2024 emerge che il rapporto tra i due genitori è limitato allo stretto necessario per esigenze legate alle figlie, non senza difficoltà; che entrambe le figlie (all'epoca tutte e due minori), che vivono con la madre presso i nonni materni, frequentano regolarmente la scuola;
il sig. riferisce di lavorare come carpentiere, ma CP_1
sarebbe in attesa di convocazione come personale ATA convive con una persona e riferisce di avere rapporti sereni con entrambe le figlie;
la sig.ra riferisce che entrambe le figlie hanno Parte_1
rapporti con il padre;
si sentono telefonicamente e quando lui si trova a Torre annunziata trascorrono del tempo insieme;
in particolare avrebbe un rapporto più solido con il Persona_1
padre ed assunto un atteggiamento accusatorio nei confronti della madre;
invece va Per_2
“spronata” dalla madre ad incontrare e sentire il padre, è comunque una bambina serena e a scuola non presenta difficoltà.
Dalla successiva relazione di aggiornamento depositata in data 11.12.2024, emerge che la primogenita di anni 18, avrebbe lasciato la scuola , la piccola , di anni 10 , Persona_1 Per_2 frequenta la classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto 2° Circolo “G. Siani”; che la madre dichiara che con la figlia maggiore continua ad avere un rapporto altalenante e poco empatico, poiché la stessa avrebbe da sempre preso le difese del padre, con la piccola invece dichiara Per_2 di avere un ottimo rapporto;
che la sig.ra riferisce che le figlie, hanno rapporti sporadici Parte_1
con il padre in particolare i loro contatti sarebbero per lo più telefonici, poiché il sig. CP_1
, vive stabilmente a Fano, emerge la persistenza di una forte conflittualità nella coppia
[...]
genitoriale, ed il rifiuto del padre a partecipare al percorso di sostegno genitoriale (cfr. relazione dei
Servizi Sociali di Torre Annunziata pervenute in data 13.05.2024 e in data 11.12.2024).
Ciò posto, in ordine al diritto di visita, il Tribunale ritiene di disciplinarlo come in dispositivo, tenuto conto che la figlia risiede in Torre Annunziata e il padre risiede a Fano. Per_2
Tuttavia, alla luce delle problematiche emerse nel nucleo familiare e allo scopo di tutelare pienamente gli interessi della minore, il Collegio ritiene opportuno disporre che i S.S. territorialmente competenti proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di 12 mesi, relazionando al G.T. di questo Tribunale ogni 4 mesi sullo stato emotivo della minore, sui
6 rapporti dei genitori con la minore e, infine, sull'osservanza del calendario di visite predisposto dal
Tribunale.
Alla luce di quanto stabilito, va poi previsto a carico dello , genitore non convivente, il CP_1
pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_2
e della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
Va, invero, ricordato che, secondo i principi affermati dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 29977 del 31-12-2020), condivisi dal collegio, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Inoltre, va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, dall'ultima relazione dei Servizi sociali di Torre Annunziata risulta che la sig.ra lavora presso la clinica Mariarosaria di Pompei su turni, è coadiuvata dai genitori nella Parte_1
cura e nella gestione della quotidianità delle figlie, mentre il resistente risulta stabilmente residente a Fano dove ha dichiarato ai Servizi Sociali di lavorare come carpentiere, e non è puntuale nel versamento del mantenimento, che ha sempre versato in misura inferiore a quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.
Soltanto la ricorrente, inoltre, in adesione a quanto disposto dal giudice relatore in sede di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni ha depositato in atti documentazione reddituale aggiornata (cfr. modello unico 2021/2022/2023, depositati in data 12.01.2024, dai quali emerge un reddito annuale di euro 18.532,63 per l'anno 2020, di euro 18.809,07 per l'anno 2021 e di euro
13.145,60 per l'anno 2022)
7 Pertanto, il Collegio, tenuto conto per un verso dell'età delle figlie e (di anni Persona_1 Per_2
18 e 10) e delle loro crescenti esigenze e, per altro verso della totale assenza di documentazione o specifiche allegazioni idonee a dimostrare quali siano i redditi del resistente, reputa adeguato porre a carico del padre il pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di euro 600,00 (euro
300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, confermando quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, importo da corrispondere alla entro il 5 di Parte_1
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per le due figlie purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle richieste di parte ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il Parte_1
21.07.1981) e (nato a [...], il [...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 131, parte II, serie A, Ufficio
I, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_2
privilegiata presso la madre;
- dispone, tenuto conto che è attualmente residente a [...], che Controparte_1 quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità: Per_2
a. a week-end alterni dal venerdì dalle ore 19:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00;
b. per cinque giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie e, quindi, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 2 gennaio;
-- ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
8 -- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
- dispone un monitoraggio a cura dei Servizi Sociali del Comune di Torre Annunziata sull'andamento dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e la minore, per la durata di 18 mesi, con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice Tutelare presso questo Tribunale e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita della minore;
- pone a carico di l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della figlia (minore) e della figlia (maggiorenne ma non Per_2 Persona_1 economicamente indipendente). Detta somma va versata a entro il 5 di ogni Parte_1
mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie (scolastiche, mediche specialistiche, etc.) per le figlie previamente concordate e documentate;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
- dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di Torre Annunziata.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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