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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/06/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 7517/2016 R.G., avente ad oggetto: somministrazione
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carmela Ragone domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del Direttore Generale rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Alessandro Limatola con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 14.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2016 la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, la società
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 preliminare accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_1 per l'illegittimo distacco della linea;
accertare e dichiarare la vessatorietà
[...]
della clausola modificativa del piano tariffario;
nel merito condannare la al pagamento in favore dell'attore della somma non Controparte_1 inferiore ad € 5.000,00 per danno patrimoniale, oltre al danno esistenziale e all'immagine che sarà determinata in via equitativa come in premessa, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o determinata in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 c.p.c al sottoscritto procuratore”
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva di aver stipulato un contratto con la avente ad oggetto la fornitura del servizio Voce ed CP_1
adsl; detto contratto prevedeva una utenza di rete fissa e due linee di rete mobile;
che, dal mese di giugno 2014 la linea veniva senza alcun preavviso sospesa con impossibilità sia di effettuare che di ricevere chiamate;
che, sin dall'attivazione dei servizi in realtà riscontrava alcune anomalie nella fatturazione emessa dalla essendo applicato un piano tariffiffario difforme da quello prescelto CP_1 all'atto della stipula del contratto;
Sul presupposto che l'illegittima sospensione del servizio sia stata foriera di danni di natura patrimoniale e non, concludeva per l'integrale accoglimento delle conclusioni come rassegnate nel proprio atto introduttivo. Si costituiva in giudizio in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore la in via preliminare eccepisce l'incompetenza per territorio e nel merito la , deduceva Controparte_1
l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, contestando l'invocato inadempimento contrattuale, l'inesistenza di danni risarcibili e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, relativamente ai danni patrimoniali, senza contestare la richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. dei danni.-
Veniva ammessa ed espletata ctu tecnica .-
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024.-
La domanda attore è fondata e va accolta. Oggetto del presente giudizio praticamente è
l'accertamento del distacco illegittimo della linea telefonica di cui si discute, effettuato dalla senza alcun preavviso e il conseguente diritto CP_1
risarcitorio spettante alla attrice. Al riguardo, nel presente giudizio è stato accertato la circostanza dell'esistenza di un rapporto tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di una linea telefonica, voce/ dati e di schede sim, risultante dalle causali delle fatture prodotte in atti e non contestata.-. Il distacco della predetta linea telefonica, è circostanza parimenti pacifica poiché non contestata dalla controparte e in ogni caso, è stata confermata dai testi escussi in corso di causa dalla attrice. In particolare, i testi di parte attrice, hanno confermato il disagio patito dall'attività degli attori e dai clienti, per cui risulta provato che vi era stato il distacco della linea telefonica voce e dati dell'officina che attraverso tale utenza, prima del Parte_1
distacco della linea, i clienti contattavano l'officina per richiedere interventi ai propri automezzi;
che nel periodo del distacco era impossibile contattare telefonicamente l'officina e la stessa era impossibilita a contattare i propri fornitori di pezzi di ricambio, circostanza che inevitabilmente ha comportato perdita di lavoro e di clienti per l'officina.
Inoltre, risulta provato che l'officina restava senza linea telefonica per circa un Parte_1
anno e tale circostanza, non smentita, è provata dalle lettere di contestazioni inviate alla e prodotte in atti. Tra queste, la comunicazione inviata il 21.07.2014 con la CP_1
quale invano si diffidava la a ripristinare la linea, comunicazione che non veniva CP_1
riscontrata e la linea non veniva ripristinata. Finché, accertato che il numero telefonico era stato assegnato ad altro utente, la attrice si vedeva costretta a richiedere l'attivazione della linea ad un altro operatore. Tuttavia, per l'attivazione della linea con altro operatore occorreva che la fornisse il codice di migrazione, codice che veniva richiesto CP_1
più volte, e da ultimo con lettera del 22.01.2015. Tale codice non è mai stato fornito dalla per cui l' fu stata costretta ad attivare una nuova linea CP_1 Parte_2
telefonica assumendo un nuovo numero, anzi, nelle more, la aveva rilasciato il CP_1 numero 671388 dell'utenza che per ben 40 anni era stato dell'officina Parte_1 assegnandolo ad altro utente. L'officina dunque, fu costretta ad attivare una Parte_1
nuova utenza e ad assumere il nuovo numero telefonico 031061, attualmente in uso. La richiesta del codice di migrazione, inviata come detto il 22.01.2015 e la mancata conciliazione esperita presso il (cfr. verbale del 18.05.2015) dimostrano, con Pt_3
estrema certezza, che alla data dell'incontro per la conciliazione, appunto il 18.05.2015, la linea era ancora disattiva e in effetti mai più è stata ripristinata. Quanto al danno patito e da liquidare, il CTU ha quantificato in € 8.000, 00 il danno non patrimoniale, senza riconoscere alcun danno patrimoniale in quanto la documentazione reddituale agli atti era riferita all'anno precedente. Al riguardo, si osserva che non solo il CTU avrebbe potuto richiedere l'integrazione documentale alla parte, soprattutto visto che si trattava di dichiarazioni dei redditi di impresa depositati all'Agenzia delle Entrate, lo stesso ben avrebbe potuto acquisirle da tale pubblico ufficio.
Va anche evidenziato che il mancato pagamento è imputabile alla stessa che CP_1 nemmeno ha mai rimesso le fatture con le opportune rettifiche dell' intestazione. La banca, correttamente aveva respinto le fatture, poiché l'intestazione non era riconducibile alla società correntista. Per altro verso, dette fatture errate nella intestazione, non erano registrabili nella contabilità della società. Ebbene, nonostante l'errore commesso da essa stessa l'utenza è stata disattivata. Al riguardo, richiamando una pronuncia della CP_1
Cassazione (Cass. civ. 23304/2007), va sottolineato che l'operatore telefonico che eroga il servizio, prima di procedere al qualunque distacco del servizio medesimo, deve svolgere i relativi accertamenti ed approfondimenti per verificare il motivo del mancato pagamento.
Ovvero, la compagnia telefonica non può limitarsi a comunicare all'utente il mero mancato pagamento della bolletta, ma è obbligato ad informarsi e verificare le cause del mancato pagamento. Nel caso che occupa, non vi è stata alcuna contestazione dell'impagato, bensì, vi è stato direttamente il distacco della linea con attribuzione del numero ad altro utente.
La andrà pertanto condannata al pagamento in favore della attrice Controparte_1 della somma di € 8.000,00 come riconosciuta dal CTU nella propria relazione.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo comprese quelle di ctu.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della società attrice della somma di € 8.000,00 oltre interessi come richiesti;
2) Condanna la al pagamento, in favore della società Controparte_1 attrice dell'onorario e delle spese della procedura che si liquidano in € 4130,00 oltre iva
CPA e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Carmela Ragone per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
3) Le spese della CTU restano a definitivo carico della parte soccombente.-
Così deciso in Salerno, 15.06.2025
Il Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 7517/2016 R.G., avente ad oggetto: somministrazione
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carmela Ragone domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del Direttore Generale rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Alessandro Limatola con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 14.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2016 la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, la società
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 preliminare accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_1 per l'illegittimo distacco della linea;
accertare e dichiarare la vessatorietà
[...]
della clausola modificativa del piano tariffario;
nel merito condannare la al pagamento in favore dell'attore della somma non Controparte_1 inferiore ad € 5.000,00 per danno patrimoniale, oltre al danno esistenziale e all'immagine che sarà determinata in via equitativa come in premessa, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o determinata in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 c.p.c al sottoscritto procuratore”
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva di aver stipulato un contratto con la avente ad oggetto la fornitura del servizio Voce ed CP_1
adsl; detto contratto prevedeva una utenza di rete fissa e due linee di rete mobile;
che, dal mese di giugno 2014 la linea veniva senza alcun preavviso sospesa con impossibilità sia di effettuare che di ricevere chiamate;
che, sin dall'attivazione dei servizi in realtà riscontrava alcune anomalie nella fatturazione emessa dalla essendo applicato un piano tariffiffario difforme da quello prescelto CP_1 all'atto della stipula del contratto;
Sul presupposto che l'illegittima sospensione del servizio sia stata foriera di danni di natura patrimoniale e non, concludeva per l'integrale accoglimento delle conclusioni come rassegnate nel proprio atto introduttivo. Si costituiva in giudizio in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore la in via preliminare eccepisce l'incompetenza per territorio e nel merito la , deduceva Controparte_1
l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, contestando l'invocato inadempimento contrattuale, l'inesistenza di danni risarcibili e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, relativamente ai danni patrimoniali, senza contestare la richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. dei danni.-
Veniva ammessa ed espletata ctu tecnica .-
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024.-
La domanda attore è fondata e va accolta. Oggetto del presente giudizio praticamente è
l'accertamento del distacco illegittimo della linea telefonica di cui si discute, effettuato dalla senza alcun preavviso e il conseguente diritto CP_1
risarcitorio spettante alla attrice. Al riguardo, nel presente giudizio è stato accertato la circostanza dell'esistenza di un rapporto tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di una linea telefonica, voce/ dati e di schede sim, risultante dalle causali delle fatture prodotte in atti e non contestata.-. Il distacco della predetta linea telefonica, è circostanza parimenti pacifica poiché non contestata dalla controparte e in ogni caso, è stata confermata dai testi escussi in corso di causa dalla attrice. In particolare, i testi di parte attrice, hanno confermato il disagio patito dall'attività degli attori e dai clienti, per cui risulta provato che vi era stato il distacco della linea telefonica voce e dati dell'officina che attraverso tale utenza, prima del Parte_1
distacco della linea, i clienti contattavano l'officina per richiedere interventi ai propri automezzi;
che nel periodo del distacco era impossibile contattare telefonicamente l'officina e la stessa era impossibilita a contattare i propri fornitori di pezzi di ricambio, circostanza che inevitabilmente ha comportato perdita di lavoro e di clienti per l'officina.
Inoltre, risulta provato che l'officina restava senza linea telefonica per circa un Parte_1
anno e tale circostanza, non smentita, è provata dalle lettere di contestazioni inviate alla e prodotte in atti. Tra queste, la comunicazione inviata il 21.07.2014 con la CP_1
quale invano si diffidava la a ripristinare la linea, comunicazione che non veniva CP_1
riscontrata e la linea non veniva ripristinata. Finché, accertato che il numero telefonico era stato assegnato ad altro utente, la attrice si vedeva costretta a richiedere l'attivazione della linea ad un altro operatore. Tuttavia, per l'attivazione della linea con altro operatore occorreva che la fornisse il codice di migrazione, codice che veniva richiesto CP_1
più volte, e da ultimo con lettera del 22.01.2015. Tale codice non è mai stato fornito dalla per cui l' fu stata costretta ad attivare una nuova linea CP_1 Parte_2
telefonica assumendo un nuovo numero, anzi, nelle more, la aveva rilasciato il CP_1 numero 671388 dell'utenza che per ben 40 anni era stato dell'officina Parte_1 assegnandolo ad altro utente. L'officina dunque, fu costretta ad attivare una Parte_1
nuova utenza e ad assumere il nuovo numero telefonico 031061, attualmente in uso. La richiesta del codice di migrazione, inviata come detto il 22.01.2015 e la mancata conciliazione esperita presso il (cfr. verbale del 18.05.2015) dimostrano, con Pt_3
estrema certezza, che alla data dell'incontro per la conciliazione, appunto il 18.05.2015, la linea era ancora disattiva e in effetti mai più è stata ripristinata. Quanto al danno patito e da liquidare, il CTU ha quantificato in € 8.000, 00 il danno non patrimoniale, senza riconoscere alcun danno patrimoniale in quanto la documentazione reddituale agli atti era riferita all'anno precedente. Al riguardo, si osserva che non solo il CTU avrebbe potuto richiedere l'integrazione documentale alla parte, soprattutto visto che si trattava di dichiarazioni dei redditi di impresa depositati all'Agenzia delle Entrate, lo stesso ben avrebbe potuto acquisirle da tale pubblico ufficio.
Va anche evidenziato che il mancato pagamento è imputabile alla stessa che CP_1 nemmeno ha mai rimesso le fatture con le opportune rettifiche dell' intestazione. La banca, correttamente aveva respinto le fatture, poiché l'intestazione non era riconducibile alla società correntista. Per altro verso, dette fatture errate nella intestazione, non erano registrabili nella contabilità della società. Ebbene, nonostante l'errore commesso da essa stessa l'utenza è stata disattivata. Al riguardo, richiamando una pronuncia della CP_1
Cassazione (Cass. civ. 23304/2007), va sottolineato che l'operatore telefonico che eroga il servizio, prima di procedere al qualunque distacco del servizio medesimo, deve svolgere i relativi accertamenti ed approfondimenti per verificare il motivo del mancato pagamento.
Ovvero, la compagnia telefonica non può limitarsi a comunicare all'utente il mero mancato pagamento della bolletta, ma è obbligato ad informarsi e verificare le cause del mancato pagamento. Nel caso che occupa, non vi è stata alcuna contestazione dell'impagato, bensì, vi è stato direttamente il distacco della linea con attribuzione del numero ad altro utente.
La andrà pertanto condannata al pagamento in favore della attrice Controparte_1 della somma di € 8.000,00 come riconosciuta dal CTU nella propria relazione.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo comprese quelle di ctu.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della società attrice della somma di € 8.000,00 oltre interessi come richiesti;
2) Condanna la al pagamento, in favore della società Controparte_1 attrice dell'onorario e delle spese della procedura che si liquidano in € 4130,00 oltre iva
CPA e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Carmela Ragone per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
3) Le spese della CTU restano a definitivo carico della parte soccombente.-
Così deciso in Salerno, 15.06.2025
Il Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio