Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2005, n. 9516
CASS
Sentenza 6 maggio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile, anche quando vengano denunziati vizi "in procedendo", il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui la corte d'appello decide sul reclamo contro il decreto di nomina di un amministratore giudiziario del condominio ai sensi dell'art. 1129, primo comma, cod. civ., attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest'ultimo, che non viene meno in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione (quali, nella specie, la mancata convocazione ed audizione dell'amministratore revocato; la declaratoria della soccombenza virtuale senza la verifica dei documenti prodotti; la condanna al pagamento delle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione). Tale ricorso è invece ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. In tal caso il sindacato della S.C. rimane peraltro limitato alla verifica del vizio di violazione di legge, senza alcuna possibilità di estendersi alla disamina della sufficienza e logicità della motivazione.

Commentari3

  • 1Reclamo ex art. 708 cpc e condanna spese legali
    https://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 5451 del 18
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 3La natura volontaria del procedimento di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni: una rassegna giurisprudenziale dei…
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 30 gennaio 2019

    Cassazione Civile sez. I, 19.7.2018, n. 19309 Il Presidente del Tribunale di Gorizia nominava tre commissari liquidatori della Fondazione Ospizio Marino di Grado, già dichiarata estinta dall'organo competente della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona di C.D., F.P. e T.C., revocati e sostituiti con provvedimento del 28 aprile 2014 da un commissario liquidatore nella persona di G.E. Avverso tale decreto i tre commissari liquidatori, dolendosi della revoca, proponevano ricorso straordinario per cassazione, notificato alla Fondazione. Secondo l'art. 11 disp. att. c.c. quando, come in questo caso, la fondazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2005, n. 9516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9516
Data del deposito : 6 maggio 2005

Testo completo