Sentenza 6 maggio 2005
Massime • 1
È inammissibile, anche quando vengano denunziati vizi "in procedendo", il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui la corte d'appello decide sul reclamo contro il decreto di nomina di un amministratore giudiziario del condominio ai sensi dell'art. 1129, primo comma, cod. civ., attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest'ultimo, che non viene meno in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione (quali, nella specie, la mancata convocazione ed audizione dell'amministratore revocato; la declaratoria della soccombenza virtuale senza la verifica dei documenti prodotti; la condanna al pagamento delle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione). Tale ricorso è invece ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. In tal caso il sindacato della S.C. rimane peraltro limitato alla verifica del vizio di violazione di legge, senza alcuna possibilità di estendersi alla disamina della sufficienza e logicità della motivazione.
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Cassazione Civile sez. I, 19.7.2018, n. 19309 Il Presidente del Tribunale di Gorizia nominava tre commissari liquidatori della Fondazione Ospizio Marino di Grado, già dichiarata estinta dall'organo competente della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona di C.D., F.P. e T.C., revocati e sostituiti con provvedimento del 28 aprile 2014 da un commissario liquidatore nella persona di G.E. Avverso tale decreto i tre commissari liquidatori, dolendosi della revoca, proponevano ricorso straordinario per cassazione, notificato alla Fondazione. Secondo l'art. 11 disp. att. c.c. quando, come in questo caso, la fondazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2005, n. 9516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9516 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. TAGLIENTI Pio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Quattro Fontane, n. 109, presso l'avv. DE MATTIA Paride;
- ricorrente -
contro
CA CO, Lo TI CI, De IS US, De IS CE, AL LA RI, OV SE, PI RI PI, RA GI, IA IN, RI OR e ED ES, - rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al controricorso dall'avv. PANICCIA Giovanni del foro di Frosinone ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ugo De IS, n. 101, presso l'avv. Gilda Laviano;
- controricorrenti -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 259/2001 r.g. con. 1346, del 5 aprile 2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 marzo 2005 dal Consigliere, Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con decreto del 5 aprile 2001, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine al reclamo proposto e a IO RI avverso il decreto, con il quale il Tribunale di Frosinone in data 22 dicembre 2000, su istanza dei condomini ES CC, CI Lo TI, US De IS, CE De IS, LA RI AL, RV OV, RI PI PI, GI ON, IN LL, OR RI e ES RI, ne aveva disposto la revoca dalla qualità di amministratore del condominio del fabbricato sito alla via Casilina, n. 134, di Fermentino, e, confermata la sua condanna al pagamento delle spese del primo grado del procedimento, lo condannò al pagamento di quelle ulteriori del grado di appello.
Lo RI è ricorso con un motivo per la cassazione del decreto ed CC, il Lo TI, i De IS, la AL, il OV, la PI, ON, la LL, la RI ed il RI hanno resistito coti controricorso notificato il 10 giugno 2002, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per l'omessa esposizione dei fatti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l'eccezione formulata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso, atteso che nel contesto del medesimo si rinvengono gli elementi indispensabili per ricavare, senza dover ricorrere ad alti e fonti o atti del processo, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del procedimento e delle posizioni in esso assunte dalle parti. Con l'unico motivo, il ricorrente, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91, c.p.c., dell'art. 64, disp. att., c.p.c., e la carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamenta la nullità del decreto impugnato per la sua mancata convocazione nel primo grado del procedimento ed audizione nel seconda grado, per l'avvenuta affermazione della sua soccombenza virtuale senza l'effettuazione di alcuna verifica dei documenti da lui prodotti e per la sua condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, nonostante che la natura di volontaria giurisdizione del procedimento per la revoca dell'amministratore di un condominio escludesse l'ipotizzabilità della soccombenza richiesta ai fini della condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Il motivo, in parte inammissibile, è in altra parte fondato. Il provvedimento, con il quale la corte d'appello provvede in sede di reclamo sul decreto di nomina di un amministratore giudiziario del condominio, emesso dal tribunale a norma dell'art. 1129, 1^ comma c.c., non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.
neppure nel caso in cui vengano denunciati vizi in procedendo (cfr Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2004, n. 20957), atteso che la sua carenza di attitudine a produrre effetti di giudicato sul piano processuale e sostanziale, alla quale si ricollega la sua non impugnabilità, non può venire meno in ragione della violazione delle norme strumentali preordinate alla sua emissione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 15 luglio 2003, n. 11026). Viceversa è ammissibile il ricorso avverso la statuizione del provvedimento relativa alla condanna alle spese del procedimento, giacchi la stessa, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisioni giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.
Tuttavia, essendo limitato il sindacato della Corte di Cassazione, in caso di ricorso non rientrante nelle previsioni dell'art. 360, c.p.c., alla verifica del vizio di violazione di legge, senza alcuna possibilità di esaminare la sufficienza e logicità della motivazione del provvedimento, non può che essere affermata la correttezza della decisione impugnata, in quanto conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall'art. 91, c.p.c.. All'inammissibilità ed infondatezza del motivo seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudizio che liquida in E. 1.200,00, oltre E. 100,00 per spese, nonché IVA, CPA, spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005