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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3672 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 23.01.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Paolo Scainelli, presso il cui studio in Bergamo, al viale Papa Giovanni XXIII n. 106, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/04/1961, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Maria Luisa Franchina, presso il cui studio in Reggio Calabria (fraz. Gallico), alla via San Martino n. 10, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 23.01.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa. Il Giudice rimetteva la causa alla decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. esprimeva parere positivo in data 10.01.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 23.11.2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il proprio marito , assumendo che: Controparte_1
- il 04.08.1984 a Palosco (BG) aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati i figli (28.01.1985), Persona_1 Persona_2
(30.01.1990) e (15.02.1999), tutti maggiorenni e autosufficienti;
Persona_3
- con Sentenza n. 834/2021, pubblicata il 04/05/2021, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i predetti coniugi senza ulteriori condizioni;
- la convivenza coniugale non era mai ripresa e non era nelle intenzioni delle parti riprenderla, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del rapporto.
Sulla scorta di tali premesse, essendosi la predetta condizione di separazione protratta ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.08.1984 a Palosco (BG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, con refusione delle spese di lite.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto presidenziale, con memoria depositata il 26.06.2023 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse disposto in suo favore un assegno divorzile. In particolare, lo stesso rappresentava di aver fatto ritorno a Reggio Calabria e di vivere in casa della sorella essendo privo di mezzi di sostentamento. Circa la condizione della ricorrente evidenziava che la stessa era proprietaria della casa coniugale.
Alla luce di tali allegazioni chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , nonché che fosse previsto in suo Parte_1 favore un assegno divorzile, con vittoria di spese.
All'udienza del 4.07.2023 tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale, si procedeva all'audizione di , la quale insisteva nella richiesta di dichiarazione dello Parte_1 status divorzile senza ulteriori condizioni;
il Presidente rinviava la causa alla successiva udienza del 6.07.2023 per l'audizione di . A tale udienza Controparte_1 il resistente e il suo difensore non erano presenti, mentre parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste opponendosi a quelle formulate da controparte. Quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riservava la decisione.
Con ordinanza del 27.07.2023, il Presidente confermava le statuizioni già adottate dalla Sentenza n. 834/2021, pubblicata il 04/05/2021, del Tribunale di Bergamo, rigettando, allo stato, la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile formulata da
[...]
in proprio favore. CP_1
La causa veniva rimessa al G.I. e, all'udienza del 1.02.2024, entrambe le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza parziale sullo status, mentre parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c.; il Giudice riservava pertanto al Collegio la decisione in punto status.
Con Sentenza parziale n. 244/2024, pubblicata il 22/02/2024, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 04.08.1984 a Palosco (BG), Parte_1 Controparte_1 disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palosco (BG) per le annotazioni previste. Con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo, fissando l'udienza 4.07.2024 per l'ammissione dei mezzi di prova previa concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c..
All'udienza del 5.12.2024 le parti insistevano nell'ammissione delle rispettive richieste di prova e il G.I. onerava le parti al deposito della documentazione reddituale ivi indicata e rinviava la causa all'udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 23.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ***
Preliminarmente, il Collegio dà atto che, con Sentenza non definitiva n. 244/2024 pubblicata il 22/02/2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha dato seguito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta dalle parti;
pertanto, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
Domanda di assegno divorzile in favore di Controparte_1
Con riferimento alla domanda di corresponsione in suo favore di un assegno divorzile formulata dal resistente, occorre preliminarmente premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa all'assegno divorzile, stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile assolve ad una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro". Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c., il Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato della suddetta documentazione completa.
A completamento di tale ricostruzione va altresì rammentato, con riferimento all'autocertificazione prevista dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che la stessa “può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli unicamente nel rapporto con la PA e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile" (Cass. 23 luglio 2010, n. 17358; Cass. 5 settembre 2003, n. 12939, in Famiglia e Diritto, 2004, 2, 196; Cass., SS.UU., 3 aprile 2003, n. 5167; Cass. 16 maggio 2001, n. 6742).
Tutto ciò premesso, con riferimento alla situazione economico-patrimoniale di
[...]
occorre osservare preliminarmente che lo stesso non ha ottemperato all'onere CP_1 di depositare tutta la documentazione atta a fornire elementi utili a valutare la sua complessiva condizione economica, così come richiesto prima con decreto del Presidente del 13/12/2022 e, successivamente, con provvedimento del Giudice Istruttore del 5/12/2024. Ed infatti, è possibile rinvenire in atti solamente un'attestazione ISEE riferibile all'annualità 2023 e un'autodichiarazione in cui ha dato atto di non essere proprietario di immobili né di autovetture e di percepire il Reddito di Cittadinanza per un ammontare mensile di euro 320,00.
L' ha dato successivamente atto di disporre unicamente di una modesta CP_1 pensione di invalidità pari a circa 280,00 euro mensili (di cui non è possibile riscontrare l'effettivo ammontare in assenza di documentazione comprovante tale circostanza) e di vivere a Reggio Calabria con la sorella in quanto privo di mezzi di sostentamento.
L' on ha, quindi, fornito adeguata prova documentale della propria condizione CP_1 reddituale, sebbene espressamente a ciò onerato più volte nel corso del giudizio, così sottraendosi all'onere di dar prova del proprio - solo asserito - stato di indigenza. Egli ha, infatti, omesso di depositare la documentazione relativa agli emolumenti a suo stesso dire percepiti (reddito di cittadinanza e pensione di invalidità) nonché l'ulteriore documentazione reddituale e patrimoniale richiesta, cui non ha certamente sopperito con la sola (non richiesta) produzione di un'autocertificazione e della dichiarazione ISEE 2023, che peraltro non coprono l'ultimo triennio antecedente ai due provvedimenti giudiziali.
Con riferimento poi agli ulteriori presupposti richiesti al fine di valutare la sussistenza del diritto alla percezione di un assegno divorzile, occorre osservare che il resistente non ha in alcun modo provato di essersi adoperato nella ricerca di un'occupazione o che la condizione attuale di disoccupazione sia ascrivibile a scelte adottate in ambito familiare, o, ancora, che lo stesso abbia dovuto rinunciare alle proprie aspettative professionali o di vita nell'interesse della famiglia, né che abbia contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio familiare.
Al contrario, da quanto dichiarato dal resistente è possibile evincere che lo stesso durante la vita coniugale svolgesse la professione di imprenditore e che abbia dovuto fronteggiare non precisati “problemi con il fisco”. Pertanto, l'attuale situazione economica dell' può ritenersi frutto di presumibili scelte errate effettuate nel CP_1 corso della sua vita lavorativa, che non possono determinare oggi il diritto a percepire un assegno divorzile, potendo il resistente avvalersi, laddove ne possieda i requisiti, degli strumenti assistenziali e di sostegno al reddito forniti dallo Stato (cui egli, per sua stessa ammissione, ha fatto ricorso e non è dato sapere se ancora ne fruisca ed in che misura).
Facendo, pertanto, leva sui principi succitati, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del resistente con riferimento alle funzioni assistenziale e perequativo-compensativa attribuite all'assegno divorzile, ritiene il Collegio di dover rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale da . Controparte_1
4) Spese processuali
Considerato che è stata accolta la sola domanda sullo status (cui il resistente ha aderito) con rigetto della domanda riconvenzionale del resistente, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti ex art. 92 c.2 c.p.c. per metà e pertanto il resistente deve essere condannato a versare alla ricorrente la restante metà delle spese di lite, ossia € 1.900,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% calcolati secondo i minimi tariffari ex DM 55/2014 in base al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse (l'unico oggetto del contendere è stato rappresentato dall'assegno divorzile) ed € 49,00 per spese vive (CU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza parziale n. 244/2024 pubblicata il 22/02/2024 definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 23.11.2022, ogni altra istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da
[...]
nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà delle stesse, liquidata in € 1.900,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% ed in € 49,00 per spese vive;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.06.2025
Il Giudice rel. Est. Dott.ssa Elena M.A. Luppino Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3672 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 23.01.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Paolo Scainelli, presso il cui studio in Bergamo, al viale Papa Giovanni XXIII n. 106, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/04/1961, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Maria Luisa Franchina, presso il cui studio in Reggio Calabria (fraz. Gallico), alla via San Martino n. 10, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 23.01.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa. Il Giudice rimetteva la causa alla decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. esprimeva parere positivo in data 10.01.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 23.11.2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il proprio marito , assumendo che: Controparte_1
- il 04.08.1984 a Palosco (BG) aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati i figli (28.01.1985), Persona_1 Persona_2
(30.01.1990) e (15.02.1999), tutti maggiorenni e autosufficienti;
Persona_3
- con Sentenza n. 834/2021, pubblicata il 04/05/2021, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i predetti coniugi senza ulteriori condizioni;
- la convivenza coniugale non era mai ripresa e non era nelle intenzioni delle parti riprenderla, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del rapporto.
Sulla scorta di tali premesse, essendosi la predetta condizione di separazione protratta ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.08.1984 a Palosco (BG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, con refusione delle spese di lite.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto presidenziale, con memoria depositata il 26.06.2023 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse disposto in suo favore un assegno divorzile. In particolare, lo stesso rappresentava di aver fatto ritorno a Reggio Calabria e di vivere in casa della sorella essendo privo di mezzi di sostentamento. Circa la condizione della ricorrente evidenziava che la stessa era proprietaria della casa coniugale.
Alla luce di tali allegazioni chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , nonché che fosse previsto in suo Parte_1 favore un assegno divorzile, con vittoria di spese.
All'udienza del 4.07.2023 tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale, si procedeva all'audizione di , la quale insisteva nella richiesta di dichiarazione dello Parte_1 status divorzile senza ulteriori condizioni;
il Presidente rinviava la causa alla successiva udienza del 6.07.2023 per l'audizione di . A tale udienza Controparte_1 il resistente e il suo difensore non erano presenti, mentre parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste opponendosi a quelle formulate da controparte. Quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riservava la decisione.
Con ordinanza del 27.07.2023, il Presidente confermava le statuizioni già adottate dalla Sentenza n. 834/2021, pubblicata il 04/05/2021, del Tribunale di Bergamo, rigettando, allo stato, la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile formulata da
[...]
in proprio favore. CP_1
La causa veniva rimessa al G.I. e, all'udienza del 1.02.2024, entrambe le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza parziale sullo status, mentre parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c.; il Giudice riservava pertanto al Collegio la decisione in punto status.
Con Sentenza parziale n. 244/2024, pubblicata il 22/02/2024, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 04.08.1984 a Palosco (BG), Parte_1 Controparte_1 disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palosco (BG) per le annotazioni previste. Con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo, fissando l'udienza 4.07.2024 per l'ammissione dei mezzi di prova previa concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c..
All'udienza del 5.12.2024 le parti insistevano nell'ammissione delle rispettive richieste di prova e il G.I. onerava le parti al deposito della documentazione reddituale ivi indicata e rinviava la causa all'udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 23.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ***
Preliminarmente, il Collegio dà atto che, con Sentenza non definitiva n. 244/2024 pubblicata il 22/02/2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha dato seguito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta dalle parti;
pertanto, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
Domanda di assegno divorzile in favore di Controparte_1
Con riferimento alla domanda di corresponsione in suo favore di un assegno divorzile formulata dal resistente, occorre preliminarmente premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa all'assegno divorzile, stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile assolve ad una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro". Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c., il Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato della suddetta documentazione completa.
A completamento di tale ricostruzione va altresì rammentato, con riferimento all'autocertificazione prevista dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che la stessa “può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli unicamente nel rapporto con la PA e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile" (Cass. 23 luglio 2010, n. 17358; Cass. 5 settembre 2003, n. 12939, in Famiglia e Diritto, 2004, 2, 196; Cass., SS.UU., 3 aprile 2003, n. 5167; Cass. 16 maggio 2001, n. 6742).
Tutto ciò premesso, con riferimento alla situazione economico-patrimoniale di
[...]
occorre osservare preliminarmente che lo stesso non ha ottemperato all'onere CP_1 di depositare tutta la documentazione atta a fornire elementi utili a valutare la sua complessiva condizione economica, così come richiesto prima con decreto del Presidente del 13/12/2022 e, successivamente, con provvedimento del Giudice Istruttore del 5/12/2024. Ed infatti, è possibile rinvenire in atti solamente un'attestazione ISEE riferibile all'annualità 2023 e un'autodichiarazione in cui ha dato atto di non essere proprietario di immobili né di autovetture e di percepire il Reddito di Cittadinanza per un ammontare mensile di euro 320,00.
L' ha dato successivamente atto di disporre unicamente di una modesta CP_1 pensione di invalidità pari a circa 280,00 euro mensili (di cui non è possibile riscontrare l'effettivo ammontare in assenza di documentazione comprovante tale circostanza) e di vivere a Reggio Calabria con la sorella in quanto privo di mezzi di sostentamento.
L' on ha, quindi, fornito adeguata prova documentale della propria condizione CP_1 reddituale, sebbene espressamente a ciò onerato più volte nel corso del giudizio, così sottraendosi all'onere di dar prova del proprio - solo asserito - stato di indigenza. Egli ha, infatti, omesso di depositare la documentazione relativa agli emolumenti a suo stesso dire percepiti (reddito di cittadinanza e pensione di invalidità) nonché l'ulteriore documentazione reddituale e patrimoniale richiesta, cui non ha certamente sopperito con la sola (non richiesta) produzione di un'autocertificazione e della dichiarazione ISEE 2023, che peraltro non coprono l'ultimo triennio antecedente ai due provvedimenti giudiziali.
Con riferimento poi agli ulteriori presupposti richiesti al fine di valutare la sussistenza del diritto alla percezione di un assegno divorzile, occorre osservare che il resistente non ha in alcun modo provato di essersi adoperato nella ricerca di un'occupazione o che la condizione attuale di disoccupazione sia ascrivibile a scelte adottate in ambito familiare, o, ancora, che lo stesso abbia dovuto rinunciare alle proprie aspettative professionali o di vita nell'interesse della famiglia, né che abbia contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio familiare.
Al contrario, da quanto dichiarato dal resistente è possibile evincere che lo stesso durante la vita coniugale svolgesse la professione di imprenditore e che abbia dovuto fronteggiare non precisati “problemi con il fisco”. Pertanto, l'attuale situazione economica dell' può ritenersi frutto di presumibili scelte errate effettuate nel CP_1 corso della sua vita lavorativa, che non possono determinare oggi il diritto a percepire un assegno divorzile, potendo il resistente avvalersi, laddove ne possieda i requisiti, degli strumenti assistenziali e di sostegno al reddito forniti dallo Stato (cui egli, per sua stessa ammissione, ha fatto ricorso e non è dato sapere se ancora ne fruisca ed in che misura).
Facendo, pertanto, leva sui principi succitati, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del resistente con riferimento alle funzioni assistenziale e perequativo-compensativa attribuite all'assegno divorzile, ritiene il Collegio di dover rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale da . Controparte_1
4) Spese processuali
Considerato che è stata accolta la sola domanda sullo status (cui il resistente ha aderito) con rigetto della domanda riconvenzionale del resistente, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti ex art. 92 c.2 c.p.c. per metà e pertanto il resistente deve essere condannato a versare alla ricorrente la restante metà delle spese di lite, ossia € 1.900,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% calcolati secondo i minimi tariffari ex DM 55/2014 in base al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse (l'unico oggetto del contendere è stato rappresentato dall'assegno divorzile) ed € 49,00 per spese vive (CU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza parziale n. 244/2024 pubblicata il 22/02/2024 definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 23.11.2022, ogni altra istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da
[...]
nei confronti di;
CP_1 Parte_1
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà delle stesse, liquidata in € 1.900,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% ed in € 49,00 per spese vive;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.06.2025
Il Giudice rel. Est. Dott.ssa Elena M.A. Luppino Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna