Decreto cautelare 21 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, in proprio e quali soci della -OMISSIS-. già titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona dei rispettivi Direttori pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-delle intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunte ai prott. n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-), con le quali è stato richiesto ai ricorrenti, nella qualità di soci della -OMISSIS-., il pagamento della somma di € 308.768,53 su residuo ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS- inerente ai prelievi latte imputati alla società dante causa dei ricorrenti e, quali soci, ai ricorrenti stessi per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
--l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nelle intimazioni impugnate;
--la cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-;
--il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte;
--gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi ( ex art. 72- bis del d.P.R. n. 602/1973) intestati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona e notificati il 31 dicembre 2021, recanti i codici identificativi della procedura esecutiva n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sigg.ri -OMISSIS- sono i soci della -OMISSIS-., cancellata dal registro delle imprese in data 9 aprile 2021. La detta società semplice era titolare di un’azienda agricola nel Comune di -OMISSIS- (VR), ove produceva latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno contestato le intimazioni di pagamento in epigrafe meglio descritte, con le quali la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedere loro il pagamento della complessiva somma di € 308.768,53, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi alle annate lattiere 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per i periodi in esame. Vengono contestati anche gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi con i quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha avviato la procedura di espropriazione dei crediti presso il debitore dei sigg.ri -OMISSIS-. Le intimazioni, che richiamano la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 12.12.2018, in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprendono sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
2. L’impugnativa è affidata ad otto motivi così rubricati: “ I. Nullità del “residuo” ruolo “AGEA ex D.L. 27/2019” e quindi delle intimazioni di pagamento impugnate, per esposizione a debito di interessi già annullati in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato - Violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 - violazione e/o elusione del giudicato – comunque illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8 quinquies L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione; II. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nelle intimazioni impugnate) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. -OMISSIS-8/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU; III. - Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione; IV. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - intervenuta prescrizione delle pretesa creditoria di AGEA; V. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero; VII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere; VIII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità delle intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nelle intimazioni di pagamento impugnate – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi i ricorrenti, che hanno pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, hanno anzitutto rilevato che le intimazioni di pagamento richiederebbero il pagamento degli interessi nonostante il TAR del Veneto, con la sentenza n. -OMISSIS-/2015, avesse già annullato la precedente intimazione di versamento dell’Ag.E.A. emessa, nel 2014, ex L. n. 33/2009, relativamente ai prelievi di tutte le annate in considerazione, e questo proprio riconoscendo come non dovuto il versamento degli interessi sui prelievi. La detta pronuncia sarebbe stata appellata avanti al Consiglio di Stato (R.G. n. -OMISSIS-/2016), ma l’Ag.E.A. non avrebbe contestato la statuizione relativa all’annullamento degli interessi, sulla quale si sarebbe formato il giudicato. L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto inviare ai ricorrenti una nuova intimazione di pagamento sgravata degli interessi definitivamente annullati.
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente il prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione dei ricorrenti vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione sarebbe in ogni caso decaduta dal potere di recupero delle somme intimate non avendo, a suo tempo, notificato la cartella di pagamento entro le rigorose tempistiche prescritte dal d.P.R. n. 602/1973 in tema di riscossione delle imposte sul reddito. E i presunti crediti, ivi compresi quelli a titolo di interessi, sarebbero da ritenersi ormai estinti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
In via gradata è stata dedotto che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile nel caso di specie, atteso che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. L’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi. Inoltre i provvedimenti presupposti all’impugnata intimazione non risulterebbero nemmeno debitamente notificati alla società dante causa degli odierni ricorrenti e per giunta porterebbero delle somme contenute in atti viziati da nullità per assenza di requisiti da ritenersi essenziali, non essendo stata indicata la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. risulterebbe divenuto esecutivo.
Infine i ricorrenti hanno contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-/2022 è stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche nelle more della trattazione collegiale dell’udienza di sospensiva fissata per il 9.2.2022, e con successiva ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2022 il Tribunale ha confermato la detta misura di sospensiva dell’efficacia degli atti e provvedimenti gravati, onerando le Amministrazioni intimate del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
4. In vista dell’udienza pubblica del 19 settembre 2024 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando la documentazione ritenuta pertinente corredata da una relazione interna. Anche i ricorrenti depositavano nuovi documenti e una memoria conclusiva, contenente anzitutto la dichiarazione di rinuncia sia all’impugnazione degli atti di pignoramento presso terzi indicati in epigrafe e sia alla domanda risarcitoria. Dopodiché la parte ricorrente ha contestato la documentazione dimessa dall’A.D.E.R. insistendo per l’annullamento delle intimazioni in epigrafe.
5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2024 il Tribunale, rilevata la connessione del giudizio con quello portante il R.G. n. -OMISSIS-/2020, ove parimenti si discute della cartella di pagamento messa in esecuzione con le intimazioni qui contestate, ha rinviato per il prosieguo della trattazione del merito all’udienza pubblica del 5.6.2025.
6. Si è costituita l’Ag.E.A. in resistenza al ricorso, depositando una relazione interna con cui si rileva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnativa sotto plurimi aspetti.
7. Con memoria ex art. 73 del cod. proc. amm. i ricorrenti hanno contestato anche le difese e i documenti dell’Ag.E.A. insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
8. All’udienza pubblica del 5.6.2026 la causa è stata assunta in decisione.
9. Anzitutto il Tribunale deve dare atto della rinuncia sia alla domanda di annullamento degli atti di pignoramento presso terzi e sia di quella risarcitoria, rinunce formalizzate dal legale dei ricorrenti nella memoria conclusiva depositata il 19.7.2024 e poi ribadite in quella da ultimo dimessa il 5.5.2025.
Il ricorso, per il resto, va respinto.
10. In via preliminare deve essere affermata l’ammissibilità del ricorso benché proposto da due distinte persone fisiche, che agiscono in proprio e nella qualità di ex soci di una società semplice poi cancellata dal registro delle imprese nel corso dell’anno 2021. L’impugnativa, pur contestando atti di intimazione contrassegnati da un diverso numero identificativo, ha invero ad oggetto il medesimo rapporto giuridico quanto ai presupposti e alla fonte dell’obbligazione relativa ai cc.dd. “ Residui Agea ex D.L. 27/2019” . Si tratta di somme dovute dalla società semplice e, in caso di inadempimento di quest’ultima, personalmente e solidalmente dai soci responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2267 del cod. civ).
In presenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto e di diritto nonché nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto obbligatorio, è dunque da ritenersi consentita la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo.
11. Ciò posto, è anzitutto infondato il primo motivo di ricorso.
I ricorrenti hanno dedotto la nullità delle intimazioni di pagamento nella parte in cui risultano esposti a debito di parte ricorrente gli interessi per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, per un totale di euro 100.186,74, e tanto rappresentando la violazione delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale n. -OMISSIS-/2015, che ne aveva accertato l’illegittimità.
Il motivo è ormai da ritenersi superato atteso che, con sentenza n. -OMISSIS-, dep. il 29 marzo 2024, il Consiglio di Stato, nel riformare la citata pronuncia di primo grado, ha dichiarato tout court inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti assunti al R.G. n. -OMISSIS-/2014, e per l’effetto l’intimazione del prelievo esigibile notificata nel corso del 2014 è ormai divenuta intangibile.
La riforma, da parte del Consiglio di Stato, della pronuncia di primo grado, fa sì che l’iscrizione a ruolo degli interessi sul prelievo supplementare dovuto per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 non fosse affatto illegittima, e quindi il motivo di ricorso, che fa perno proprio su questa presunta illegittimità, non può che essere rigettato.
12. È invece inammissibile il secondo mezzo.
Le questioni sottoposte dalla parte ricorrente sono state già oggetto di scrutinio da parte del Giudice amministrativo, che in più occasioni ha avuto modo di chiarire come l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente, a monte, i provvedimenti di compensazione nazionale e/o di imputazione del prelievo supplementare, non può essere surrettiziamente fatto valere, a valle, come inficiante, in via derivata, i successivi atti meramente esecutivi quali sono la cartella e/o le intimazioni di pagamento (cfr. sul punto, tra le più recenti, C.d.S., n. 2618/2024; id n. 2434 e 2433/2024 e n. -OMISSIS-/2023).
In particolare il Consiglio di Stato, nella recente pronuncia n. -OMISSIS-/2023, resa in decisione di un appello avverso una sentenza che aveva respinto l’impugnativa di una intimazione di pagamento finalizzata alla riscossione del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera che veniva in discussione, ha confermato la correttezza della statuizione di inammissibilità formulata dal Giudice di primo grado fissando importanti principi valevoli anche per la fattispecie in esame.
È stato infatti precisato che l’impugnativa dell’intimazione di pagamento riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 del cod. proc. amm., è soggetta alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo, non riguardando un autonomo atto impositivo bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri: “ l’impugnativa in esame, infatti, ha ad oggetto non l’atto di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma un atto (l’intimazione di pagamento) riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto.
Ebbene, gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo.
L’art. 8 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”).
Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri.
Di contro, i profili asseritamente vizianti l’atto di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente, anche invocando le due note sentenze della corte di giustizia UE del 27.6.2019, n. 348/18 e dell’11.9.2019, n. 46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 14 dicembre 2022; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910)” .
Sotto quest’aspetto la pretesa di far valere nei confronti delle intimazioni e della cartella di pagamento quelli che, in realtà, sono e rimangono dei presunti vizi riguardanti i provvedimenti di compensazione nazionale e i prelievi supplementari, che in tesi sarebbero il frutto dell’errato calcolo delle quote di prelievo e dunque di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non possono essere fatti valere nei confronti di provvedimenti che attengono alla fase esecutiva di competenza del soggetto esattore.
La pronuncia del Consiglio di Stato da ultimo citata ha anche puntualizzato che, “ in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2-OMISSIS-; id. 25 marzo 2022, n. -OMISSIS-4; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari”.
Ora, come emerge dalle difese dell’Ag.E.A. e dalla documentazione a questo proposito versata agli atti del giudizio, la società semplice -OMISSIS- aveva a suo tempo impugnato, avanti al T.A.R del Lazio (RR.GG. nn. -OMISSIS-/2000; -OMISSIS-/2000; -OMISSIS-/2002), i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare, di compensazione nazionale e di ricalcolo dei prelievi supplementari, riferibili a tutte le annate in considerazione, sicché è in tali contenziosi che avrebbe dovuto farsi valere la tesi della presunta contrarietà del sistema di compensazione-riassegnazione rispetto ai principi euro-unitari, non potendo essere riproposta nei confronti degli atti esecutivi come sono le intimazioni di pagamento qui contestate.
Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l’Ag.E.A. e, suo tramite, l’A.D.E.R., sono quindi certamente tenute ad applicare i provvedimenti presupposti (e di conseguenza a dar seguito a quelli di natura esecutiva) e ciò anche perché si tratta di garantire la certezza del diritto con riferimento a posizioni ormai consolidate.
A questo proposito sempre la pronuncia del C.d.S. n. -OMISSIS-/2023 ha ricordato che: “ 5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & HE del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)”.
Né sussiste nel caso di specie un dovere di disapplicazione degli atti presupposti per contrasto tra la normativa nazionale e il diritto comunitario.
A tal proposito il Collegio ritiene di poter condividere il principio recentemente affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5041/2021, che richiamando la consolidata giurisprudenza dello stesso Giudice d’appello (si vedano, ex multis , sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), ha precisato che non vale “ invocare l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno praticata di recente dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di quote latte. La pronuncia in tal senso menzionata dalla parte appellante (Cons. Stato, sez. II, n. 939/2020) - nella quale è stato affermato il principio della disapplicabilità d’ufficio della norma nazionale in contrasto con quella comunitaria, anche in difetto di una specifica istanza di parte - concerne, infatti, una fattispecie in cui l’impugnazione era stata comunque portata nei confronti della intera filiera di atti attraverso i quali era stata determinata la compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997. Dunque, la controversia investiva gli atti fondanti il credito azionato da Agea, materia del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio.
9. A ciò aggiungasi che ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nella causa C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione, sia essa “diretta” (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa “indiretta” come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell’Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento” .
Pertanto laddove, come nel caso di specie, non risulti censurato né più censurabile l’atto di imputazione del prelievo, il dedotto contrasto della normativa nazionale -ancorché riferito solo a una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere e più in particolare il calcolo del prelievo- rispetto al diritto comunitario non può portare alla caducazione degli atti presupponenti (cioè i solleciti di pagamento) qui impugnati.
Donde la complessiva inammissibilità del secondo mezzo.
13. Non può trovare seguito nemmeno il terzo motivo, con il quale viene sollevata la censura di decadenza delle Amministrazioni resistenti dalla possibilità di procedere al recupero ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 anche relativamente ai solleciti di pagamento qui impugnati.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio affermato, tra le tante, nella recentissima pronuncia del C.d.S. n. 4989/2024, ove si legge che “ come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato. Sez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1316 e 13 marzo 2024 n. 2434), i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 “si applicano solo alle imposte dirette e all’I.V.A. (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) sicché è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica pertanto l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito) ”.
Non sussiste dunque alcuna violazione della norma richiamata dai ricorrenti.
14. Il quarto mezzo, che introduce la questione della estinzione per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o decennale) del credito fatto valere dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., è anch’esso infondato.
14.1. Preliminarmente la Sezione non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis C.d.S. n. 9706/2022; Id n. 2730 del 2022, secondo cui: “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). Tanto anche in considerazione del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del cod. civ. (C.d.S., n. 8659/2021), e dall’altro lato non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1°, del Regolamento C.E. n. 2988/95, che presuppone un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, § 2°, del Reg. C.E. n. 2988/95, secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”).
Nella fattispecie in esame vengono in rilievo crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non sussiste il rischio di incidere sul bilancio dell’Unione in quanto la tutela di quest’ultimo è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa dal C.d.S. con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
Da qui la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione interpretativa ex 267 del T.F.U.E. delle norme unionali fatte oggetto della richiesta di rinvio alla C.G.U.E..
14.2. Ciò posto, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio varia documentazione dalla lettura della quale emerge che la -OMISSIS-., della quale come detto i ricorrenti erano soci illimitatamente responsabili, aveva a suo tempo promosso i seguenti ricorsi giurisdizionali avanti al T.A.R. del Lazio:
-ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2000, proposto avverso i provvedimenti dell’A.I.M.A. di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1997/1998 e 1998/1999, definito con sentenza n. -OMISSIS-/2013 di accoglimento limitatamente agli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare (che avrebbero dovuto decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non da data antecedente);
-ricorso e motivi aggiunti di R.G. n. -OMISSIS-/2000, proposto (tra gli altri) avverso i provvedimenti dell’A.I.M.A. di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1999/2000, definito con sentenza n. -OMISSIS-/2013 di accoglimento limitatamente agli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare (che avrebbero dovuto decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non da data antecedente);
-ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2002, avverso i provvedimenti di ricalcolo delle imputazioni di prelievo supplementare per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2000/2001, definito con sentenza n. -OMISSIS-/2014 di rigetto del ricorso.
Sempre la -OMISSIS-. ha pure promosso, avanti a questo Tribunale, i seguenti contenziosi:
-ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2014, avverso l’intimazione dell’Ag.E.A. recante il prot. n. AGEA.AGA.-OMISSIS- del 10.7.2014, notificata il 21.7.2014, relativa al versamento del prelievo esigibile di tutte le campagne lattiere qui in discussione, definito in primo grado con sentenza n. -OMISSIS-/2015, appellata in Consiglio di Stato che, con la pronuncia n. -OMISSIS-/2024, pubblicata il 29.3.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
-ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2019, avverso la medesima cartella di pagamento qui (re)impugnata n. -OMISSIS-, definito con sentenza di inammissibilità n. -OMISSIS-/2024 fatta oggetto di appello attualmente pendente;
-ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2020, sempre avverso la medesima cartella di pagamento qui (re)impugnata n. -OMISSIS-, definito con sentenza di inammissibilità n. -OMISSIS- del 16.6.2025, per la quale attualmente decorrono i termini di appello.
I precedenti giurisprudenziali richiamati conducono a ritenere destituita di fondamento la questione della prescrizione del credito sollevata dai ricorrenti con il quarto motivo di ricorso.
Difatti la Sezione aderisce all’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa che ha messo in evidenza come, ai sensi degli artt. 2943 – 2945 del cod. civ., il decorso della prescrizione si interrompa con la proposizione del ricorso e non prosegua nella pendenza del giudizio (cfr. tra le più recenti: C.d.S., n. -OMISSIS-/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 728/2023; vd. altresì la sent. del C.d.S., n. 64/2024, che si è espressa in termini anche per il caso in cui il processo si sia estinto per perenzione).
Nel caso di specie, per effetto delle varie impugnative promosse dalla -OMISSIS-. -nelle quali l’Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio difendendo la sua pretesa-, e della notifica dell’intimazione di versamento del prelievo esigibile del 2014, il periodo di prescrizione è stato interrotto ed è rimasto sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943-2945.
Orbene, poiché le avversate intimazioni di pagamento sono state notificate il 22 novembre 2021, non può appunto dirsi decorso il termine di prescrizione (quadriennale e/o quinquennale e/o decennale che sia) ipotizzabile nei confronti della successiva fase esecutiva posta in essere dalle Amministrazioni intimate con i provvedimenti qui impugnati.
Analoghe considerazioni di infondatezza valgono per la censura di prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi pretesi sulla sorta capitale.
Da qui il complessivo rigetto del quarto motivo di ricorso
15. Con il quinto mezzo i ricorrenti hanno altresì dedotto che l’Ag.E.A., in violazione degli articoli 8 ter e 8 quater della L. n. 33/2009, avrebbe effettuato un’illegittima duplicazione del ruolo, atteso che le somme accertate come dovute, oggetto della originaria cartella di pagamento e poi anche delle successive intimazioni qui impugnate, erano già state inserite nel registro nazionale dei debiti, e l’iscrizione in tale registro equivarrebbe ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero.
La censura è priva di pregio.
Come già chiarito da altri, numerosi, precedenti ( ex multis , tra i più recenti: C.d.S., n. 4989/2024) l’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità degli atti esecutivi a valle, in quanto la disciplina di cui agli art. 8 ter e 8 quinquies della L. n. 33/2009 non prevede, testualmente, che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente, ed in via esclusiva, in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori.
In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter , comma 1°, della L. n. 33 del 2009, istituito presso l’Ag.E.A., è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ex art. 8 ter , 2° comma, della L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini C.d.S., n. 5281/2021. Si vedano altresì, tra le più recenti, C.d.S., n. 9772/2023 e del T.A.R. Veneto, n. 1302/2024 e 494/2023).
Il motivo va dunque, nei medesimi termini, rigettato.
16. Il sesto motivo è sia inammissibile che infondato.
La parte ricorrente, sulla premessa della natura recettizia degli atti di accertamento/imputazione del prelievo, ha anzitutto rilevato che la validità e l’efficacia delle intimazioni impugnate dipenderebbero dalla validità ed effettività della notifica anche delle presupposte intimazioni di versamento ex L. n. 33/2009, così come della cartella riattivata. E indi ha dedotto che nello specifico l’Ag.E.A. non avrebbe mai proceduto a “notificare” all’azienda agricola di cui i ricorrenti erano soci i debiti per prelievo supplementare riportati nelle intimazioni di pagamento qui impugnate e, in ogni caso, ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori. Inoltre, è stata rilevata la mancata notifica e/o comunque la nullità insanabile delle eventuali notifiche a mezzo PEC o a mezzo semplice raccomandata, in riferimento anche agli atti impugnati ed agli atti presupposti – compresa la cartella di pagamento riattivata con le intimazioni di pagamento impugnate.
Si tratta di affermazioni del tutto generiche.
Non è dato comprendere se con il motivo in esame i ricorrenti abbiano censurato un vizio della notifica oppure la sua stessa mancanza. Né si riesce a sapere se la presunta nullità della notifica sia dipesa da vizi della procedura telematica di invio dell’atto ovvero riguardanti la trasmissione a mezzo raccomandata. Si deduce, inoltre, aumentando le incertezze in ordine alla effettiva causa petendi , che le comunicazioni sarebbero state effettuate presso gli acquirenti dal produttore, vale a dire a soggetti pacificamente responsabili in solido, aggiungendo però che ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori, non comprendendosi quindi se in effetti sia avvenuta una trasmissione a tali soggetti.
Il sesto mezzo si rivela pertanto, sotto questi aspetti, inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm., mancando i motivi specifici su cui si fonda.
Esso è comunque infondato perché, come illustrato nel § 14 di questa sentenza, la società conosceva i prelievi supplementari delle annate in considerazione tanto da impugnarli avanti al T.A.R. del Lazio, ed era a conoscenza sia dell’intimazione del c.d. “prelievo esigibile” e sia della cartella messa in esecuzione in questo giudizio, che sono stati contestati avanti a questo T.A.R. (si vedano nuovamente i riferimenti contenuti nel § 14 della sentenza).
Le censure sono quindi anche infondate.
17. Il settimo mezzo censura gli atti riscossivi rilevando che, poiché la riscossione risulta passata in carico all’A.D.E.R., che la starebbe portando a compimento avvalendosi del nuovo “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, l’agente della riscossione avrebbe solo formalmente riattivato la precedente cartella dell’Ag.E.A. mentre avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto indicare nell’intimazione la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019 risulterebbe divenuto esecutivo.
La censura non merita sèguito.
L’art. 4 del D.L. n. 27/2019, convertito nella L. n. 44/2019, ha novellato i commi 10°, 10 bis , 10 ter e 10 quater dell’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009 che così dispongono:
“ 10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado” .
Con decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, emanato in attuazione del citato art. 8 quinquies , comma 10° bis , del D.L. n. 5/2009, sono stati disciplinati (tra l’altro) i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'Ag.E.A., disponendo che quest’ultima provveda “ sotto la sua esclusiva responsabilità:
a) all'individuazione delle partite creditorie da porre in carico all'agente della riscossione ai sensi della predetta disposizione, escludendo quelle per le quali il diritto di credito risulti non più esigibile alla data del passaggio;
b) all'indicazione delle attività di riscossione svolte relativamente alle partite oggetto del passaggio .
Il passaggio dei residui di gestione dall’Ag.E.A. all’A.D.E.R. è stato formalmente eseguito in data 23.12.2020.
Per l’effetto l’A.D.E.R., in fase di acquisizione della partita creditoria ritenuta ancora esigibile dal titolare del credito, ha semplicemente provveduto a generare un proprio numero di riferimento interno associato alla cartella di pagamento di provenienza emessa, e a suo tempo notificata, dall’Ag.E.A.. E questo senza procedere ad alcuna novazione del rapporto obbligatorio, che per legge ha solo visto mutare la persona deputata in concreto a gestire la fase di riscossione del credito.
L’A.D.E.R., che nelle sue intimazioni di pagamento ha pure notiziato il debitore sia del passaggio dei residui che del nuovo identificativo interno del credito da riscuotere, ha dunque effettivamente messo in esecuzione il medesimo credito vantato dall’Ag.E.A., solo sostituita ex lege negli atti esecutivi già avviati.
L’espresso riferimento alla cartella presupposta dell’intimazione qui contestata non ha dunque valenza solo formale, dando invece continuità al procedimento di riscossione già avviato dal creditore.
Il motivo è perciò infondato.
18. In ordine, infine, all’articolato motivo di impugnazione indicato con il nr. 8, occorre rilevare quanto segue.
18.1. In primo luogo, l’esclusione di ogni profilo di illegittimità degli atti presupposti rispetto a quelli per cui è causa nelle annate in considerazione -trattandosi di censure, come detto, o infondate o inammissibili in questo giudizio-, non fa emergere elementi di illegittimità (derivata) della procedura di recupero esperita dalla p.A. resistente (punto n. 1 dell’8° motivo di ricorso).
18.2. La censura con la quale i ricorrenti hanno contestato, richiamando per relationem i precedenti motivi di gravame, sia l’ an che il quantum debeatur dei debiti per i prelievi latte del periodo in considerazione, è in parte infondata per le stesse ragioni di infondatezza che affliggono i precedenti motivi di ricorso, e per il resto inammissibile in quanto genericamente formulata (punto n. 2 dell’8° motivo di ricorso).
18.3 Per quanto concerne le contestazioni inerenti gli interessi, sono inammissibili le censure che ne mettono in discussione la debenza sia ai sensi degli artt. 8- ter , 3° e 4° comma, 8- quater , 3° comma, e 8- quinquies , 1° comma, della L. n. 33/2009, che ex art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003, riguardando esse gli atti presupposti. E la pronuncia del C.d.S. n. -OMISSIS-/2024, nel riformare la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-/2015 dichiarando inammissibile il ricorso proposto contro l’intimazione di pagamento del prelievo esigibile del 2014, ha consolidato gli effetti di quest’ultimo provvedimento anche quanto alla debenza degli interessi.
Solo per completezza il Tribunale ritiene comunque di osservare che, come messo in luce dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, gli interessi sul prelievo supplementare sono “ importi dovuti alla pari del capitale in quanto previsti dalla normativa comunitaria, e dunque rientrano tra le somme esigibili ai sensi degli art. 8-ter e 8-quinquies del DL 5/2009” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2020). Da altra angolatura, l’esenzione dagli interessi prevista dall’ art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003 invocato dai ricorrenti è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Nel caso di specie non risulta che l’azienda agricola abbia mai perfezionato il procedimento di rateizzazione relativamente all’annata in questione. E come messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa appena citata “ trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2020. Vd. altresì T.A.R. Veneto, n. 1455/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
18.4. In merito agli interessi di mora le previsioni contenute nei regolamenti CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, (CE) n. 1392/01 della Commissione del 9 luglio 2001 e (CE) n. 1468/06 della Commissione del 4 ottobre 2006 “ hanno introdotto ipotesi di mora ex lege, nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, sottratta alle sopravvenienze normative intercorso quando perdura l’omesso pagamento del debito ” (C.d.S. n. 5899/2023, che richiama la pronuncia del C.d.S., sez. III, 25 gennaio 2018 n. 511).
È dunque irrilevante l’indicazione nell’intimazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, perché da un lato, come s’è detto, gli interessi di mora sono in ogni caso dovuti, e dall’altro la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla loro ipotetica erronea quantificazione. Laddove sarebbe stato invero agevole per i ricorrenti, applicando il tasso di interesse indicato, calcolare la correttezza o meno dell’importo richiesto con le intimazioni impugnate.
Va richiamato infine, il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale qualora la cartella “ segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi - atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all'originaria richiesta di interessi formulata dall'Ufficio-, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze - alla stregua di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento - diretto e specifico -, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi….Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell'atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico” (Cass. civ. sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281).
Nel caso in esame l’imputazione di pagamento del prelievo esigibile del 2014 aveva già computato gli interessi “ in ottemperanza alle pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in riferimento alla data di decorrenza degli interessi per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, questa Agenzia ha provveduto a ricalcolare per tutti i produttori gli interessi maturati sull’eventuale debito dovuto al mancato versamento del prelievo per le campagne in questione”. Sicché, anche alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale dianzi ciato, applicabile alla fattispecie in esame in considerazione del suo valore di principio trasversale dell’ordinamento, la censura relativa agli interessi di mora deve essere respinta.
18.5. Del tutto inammissibile per genericità è la doglianza inerente alla presunta non debenza, per il recupero dei prelievi latte, degli oneri di riscossione: la parte ricorrente non chiarisce perché l’agente della riscossione non avrebbe diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio della riscossione, costi riconosciuti in via generale dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
18.6. Infine non merita sèguito la critica relativa all’asserito difetto di motivazione delle intimazioni di pagamento.
Come precisato dalla Corte di Cassazione “ nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25343)” (Cass. civ., sez. VI, 04 marzo 2022, n. 7234).
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte “ l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata ” (Cass. civ., sez. V, ord. 9 novembre 2018, n. 28689).
In tal senso, non può profilarsi alcun difetto di motivazione in ordine alle somme esposte a titolo di capitale e di interessi: la intimazione indica, da un lato, gli importi indicati negli atti di intimazione presupposti e, dall’altro lato, gli interessi successivi unitamente agli oneri accessori.
Pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere respinto.
19. Per tutte le ragioni sin qui rappresentate, dato atto della rinuncia all’azione di annullamento degli atti di pignoramento presso terzi in epigrafe indicati nonché alla domanda risarcitoria, il ricorso deve essere respinto nella parte tesa all’annullamento dei residui atti qui impugnati relativamente alle annate in considerazione.
20. Nonostante l’esito della lite la peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dà atto della rinuncia alla domanda di annullamento degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi, recanti i codici identificativi della procedura esecutiva n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nonché della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno;
-respinge la domanda annullatoria delle intimazioni e della cartella di pagamento in epigrafe meglio descritte;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO