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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3607/2023
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Rocca Imperiale, alla Via A. Rucireta, 32, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Ranù, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, , sedente in Trebisacce (CS) alla via XXV Aprile – S.S. 106
[...] P.IVA_1
Jonica – Km 104, in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore (Decreto del
Presidente della Regione Calabria n. 5\2024), legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta D'Errico, giusta procura in atti CP_2
RESISTENTE
Controparte_3
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA- VIA ALFIERI- 87036- RENDE
RESISTENTE CONTUMACE
SEDE LEGALE- VIA MONZAMBANO, 10-00185- ROMA (RM); CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
- IN P.L.R.P.T. VIA TORINO, 10/B – 12084- Controparte_5
MONDOVI'(CN);
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso per l'introduzione di giudizio di merito depositato in data 12.10.2023 il ricorrente esponeva di essere creditore del resistente in forza di decreto ingiuntivo non CP_1 opposto per la somma di € 24.310,41 oltre interessi legali sino al soddisfo.
Evidenziava che a seguito di apposizione di formula esecutiva in data 7.7.2022 notificava atto di precetto in data 7.12.2022 e che, non ricevendo il pagamento del dovuto, notificava atto di pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo al n. 105/2023 RGE. Specificava che avverso il predetto atto di pignoramento proponeva opposizione il CP_1 odierno resistente, evidenziando l'impignorabilità delle somme oggetto della procedura esecutiva.
Chiariva che all'esito della fase sommaria il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento delle eccezioni formulate dal , sospendeva la procedura, assegnando termine per CP_1
l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fase di merito il ricorrente evidenziava che non potevano ritenersi corrette le motivazioni addotte dal Giudice della fase sommaria in ordine alla impignorabilità delle somme, poiché la delibera di impignorabilità con la quale il avrebbe vincolato le CP_1
somme presenti sui propri conti sarebbe stata adottata in mala fede e, comunque, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento al terzo, mancando la prova della notifica della predetta delibera al tesoriere.
Chiedeva, pertanto: “Voglia l'adito Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, così stabilire:
1 Disporre preliminarmente revoca della concessa sospensiva cautelare
2 Accoglimento del presente ricorso con conseguente assegnazione delle somme pignorate.
3 Gradatamente stante la mancata apposizione del vincolo sulle somme in giacenza nonché
l'assenza di qualsivoglia quantificazione puntuale si chiede sin d'ora che il Giudice voglia compiacersi nell'ordinare l'esibizione delle somme cadute sul c/c 20/1822 nonché l'ordine cronologico dei pagamenti a decorrere dall'01 Gennaio 2023 sino alla data della delibera del 16.01.2023 con nomina di CTU, stante peraltro l'omesso riscontro da parte del . CP_1
Con condanna alle spese.”
Si costituiva in giudizio solo il che contestava con varie Controparte_1
argomentazioni la domanda del ricorrente.
In particolare, evidenziava che correttamente il Giudice della fase sommaria aveva ritenuto impignorabili le somme depositate presso la tesoreria, stante la tempestività della delibera adottata dal . CP_1
Insisteva, pertanto, nel rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente carattere documentale, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa.
***
Il ricorso è infondato, e pertanto le domande proposte vanno rigettata per le ragioni di seguito esposte. 1. Sulla natura del consorzio di bonifica e sulla delibera adottata dallo stesso in data
16.1.2023.
Preliminarmente, deve evidenziarsi la qualificazione del resistente come ente CP_1
pubblico di natura non economica, in quanto strumentale all'attività degli Enti locali consorziati, con conseguentemente applicabilità del testo unico sugli enti locali.
E' sufficiente in questa sede richiamare l'art. 2 del d.lgs 267/2000, alla cui stregua, "le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali".
Ne discende quale logico corollario l'astratta applicabilità al caso in esame, per quanto di interesse, dell'art. 159 Tuel II comma, che sottrae all'esecuzione forzata - a pena di nullità rilevabile anche di ufficio - le somme di competenza degli enti locali destinate:
a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) al pagamento delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) all'espletamento dei servizi indispensabili (la cui individuazione è contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno del 28 maggio 1993 che annovera, per quanto interessa in questa sede, anche i servizi di fognatura e depurazione).
Ai sensi del successivo comma dell'art. 159 viene stabilito che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al precedente comma, occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Orbene l'effetto di impignorabilità si conserva sino a quando non venga emesso un mandato di pagamento per un titolo diverso da quelli vincolati in violazione del principio cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Ne discende che l'impignorabilità necessita non soltanto di una delibera che periodicamente quantifichi con esattezza le somme destinate ai servizi pubblici essenziali ed agli altri fini sopra indicati, ma anche della progressiva emissione dei mandati di pagamento in ordine rigidamente cronologico.
Con impegno di sintesi, l'adozione (o per meglio dire, l'efficacia) della delibera semestrale di destinazione degli importi destinati alla realizzazione degli interessi pubblici specificamente indicati nell'art. 159 TUEL rappresenta l'unico elemento costitutivo, necessario e sufficiente per integrare un vincolo di indisponibilità, nei limiti dell'importo determinato, avente efficacia esterna, cioè opponibile, nell'osservanza dei principi generali, ai creditori, procedenti e intervenuti, mentre la successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi è fatto estintivo-modificativo del vincolo, a sua volta impedito ove i mandati a titolo diverso siano stati emessi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle fatture, così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa
(diffusamente, sul punto, Cass., 6 giugno 2006 n.13263).
Si ritiene, in particolare, che spetti al creditore procedente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera mentre spetta all'ente locale, in ossequio al principio di vicinanza della prova, dimostrare che tali pagamenti siano stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cass. n° 12259/2009 e n°
4820/2012).
Occorre evidenziare a questo punto che il Giudice dell'esecuzione, correttamente, ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per cui “in sede di espropriazione presso terzi, la deliberazione del resa a norma dell'art. 113 d.lg. n. 77 del 1995 - la CP_6
quale determina l'ammontare delle somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale vincolate ai fini previsti dall'anzidetto provvedimento di legge, così creando un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse - non è opponibile al creditore procedente ove detta delibera dell'ente sia successiva alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo. L'espropriazione presso terzi ha inizio con la notifica al terzo e al debitore dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., il cui effetto è quello di rendere inefficaci rispetto al creditore procedente gli atti di disposizione del credito compiuti dal terzo. Consegue che la dichiarazione resa da un Comune, a norma dell'art. 113 del d.lg.
n. 77 del 1995, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, così creando un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse, non è opponibile al creditore procedente ove sia successiva alla notificazione dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.” (ex multis, Cassazione civile sez. III,
18/01/2000, n. 496); ed ancora, “nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente” (Cassazione civile sez. III, 24/04/2008, n. 10654).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame occorre evidenziare che la delibera non è “successiva” alla notificazione contenente il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 492 c.p.c., bensì ne è coeva, ovvero emessa in pari data rispetto alla notifica nei confronti del tesoriere dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr documentazione in atti).
Ne deriva che il vincolo posto dalla delibera è opponibile al creditore procedente e, pertanto, le somme contenute sul conto vanno ritenute non pignorabili.
A fronte della predetta opponibilità della delibera, parte ricorrente non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, prova della violazione da parte del dell'ordine CP_1
cronologico, e/o degli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera.
2. Sulla genericità della delibera adottata dal di bonifica. CP_1
Con riferimento all'eccezione relativa alla presunta indeterminatezza della delibera adottata dal di bonifica, va rilevato che dalla dichiarazione del terzo tesoriere pignorato CP_1 risulta che le somme pignorate sono quelle relative ad un conto corrente “a specifica destinazione” in relazione al quale -secondo quanto risultante dalla citata delibera e dalla dichiarazione del terzo medesimo- tutte le somme giacenti devono intendersi vincolate ivi transitando soltanto somme specificamente destinate a finalità per le quali è operante la sopra citata normativa, sicché non appare condivisibile l'eccezione con cui il creditore ha lamentato l'indeterminatezza della somma vincolata.
Sul punto, il Giudicante ritiene di condividere le osservazioni effettuata dal Giudice dell'esecuzione in merito alla determinatezza delle somme, intesa come individuazione delle somme transitanti sul conto corrente di tesorerie, tutte destinate alle finalità poste dalla normativa in tema di impignorabilità delle somme.
3. Sulle ulteriori somme oggetto di pignoramento. Con riferimento alle ulteriori somme oggetto di pignoramento da parte del creditore procedente, deve rilevarsi che esse non hanno formato oggetto di delibazione da parte del
Giudice dell'esecuzione, e pertanto l'istanza finalizzata all'assegnazione delle stesse è del tutto improcedibile.
In ogni caso, le somme sarebbero comunque impignorabili ai sensi dell'art. 159 DLGS
267\2000, comma 1, poiché il terzo non risulta essere tesoriere dell'ente e le somme costituiscono entrata tributaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve rigettarsi il ricorso.
Le spese, in ragione della controvertibilità della questione e della qualità delle parti, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e domanda rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 11-2-2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3607/2023
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Rocca Imperiale, alla Via A. Rucireta, 32, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Ranù, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, , sedente in Trebisacce (CS) alla via XXV Aprile – S.S. 106
[...] P.IVA_1
Jonica – Km 104, in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore (Decreto del
Presidente della Regione Calabria n. 5\2024), legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta D'Errico, giusta procura in atti CP_2
RESISTENTE
Controparte_3
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA- VIA ALFIERI- 87036- RENDE
RESISTENTE CONTUMACE
SEDE LEGALE- VIA MONZAMBANO, 10-00185- ROMA (RM); CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
- IN P.L.R.P.T. VIA TORINO, 10/B – 12084- Controparte_5
MONDOVI'(CN);
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso per l'introduzione di giudizio di merito depositato in data 12.10.2023 il ricorrente esponeva di essere creditore del resistente in forza di decreto ingiuntivo non CP_1 opposto per la somma di € 24.310,41 oltre interessi legali sino al soddisfo.
Evidenziava che a seguito di apposizione di formula esecutiva in data 7.7.2022 notificava atto di precetto in data 7.12.2022 e che, non ricevendo il pagamento del dovuto, notificava atto di pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo al n. 105/2023 RGE. Specificava che avverso il predetto atto di pignoramento proponeva opposizione il CP_1 odierno resistente, evidenziando l'impignorabilità delle somme oggetto della procedura esecutiva.
Chiariva che all'esito della fase sommaria il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento delle eccezioni formulate dal , sospendeva la procedura, assegnando termine per CP_1
l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fase di merito il ricorrente evidenziava che non potevano ritenersi corrette le motivazioni addotte dal Giudice della fase sommaria in ordine alla impignorabilità delle somme, poiché la delibera di impignorabilità con la quale il avrebbe vincolato le CP_1
somme presenti sui propri conti sarebbe stata adottata in mala fede e, comunque, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento al terzo, mancando la prova della notifica della predetta delibera al tesoriere.
Chiedeva, pertanto: “Voglia l'adito Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, così stabilire:
1 Disporre preliminarmente revoca della concessa sospensiva cautelare
2 Accoglimento del presente ricorso con conseguente assegnazione delle somme pignorate.
3 Gradatamente stante la mancata apposizione del vincolo sulle somme in giacenza nonché
l'assenza di qualsivoglia quantificazione puntuale si chiede sin d'ora che il Giudice voglia compiacersi nell'ordinare l'esibizione delle somme cadute sul c/c 20/1822 nonché l'ordine cronologico dei pagamenti a decorrere dall'01 Gennaio 2023 sino alla data della delibera del 16.01.2023 con nomina di CTU, stante peraltro l'omesso riscontro da parte del . CP_1
Con condanna alle spese.”
Si costituiva in giudizio solo il che contestava con varie Controparte_1
argomentazioni la domanda del ricorrente.
In particolare, evidenziava che correttamente il Giudice della fase sommaria aveva ritenuto impignorabili le somme depositate presso la tesoreria, stante la tempestività della delibera adottata dal . CP_1
Insisteva, pertanto, nel rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente carattere documentale, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa.
***
Il ricorso è infondato, e pertanto le domande proposte vanno rigettata per le ragioni di seguito esposte. 1. Sulla natura del consorzio di bonifica e sulla delibera adottata dallo stesso in data
16.1.2023.
Preliminarmente, deve evidenziarsi la qualificazione del resistente come ente CP_1
pubblico di natura non economica, in quanto strumentale all'attività degli Enti locali consorziati, con conseguentemente applicabilità del testo unico sugli enti locali.
E' sufficiente in questa sede richiamare l'art. 2 del d.lgs 267/2000, alla cui stregua, "le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali".
Ne discende quale logico corollario l'astratta applicabilità al caso in esame, per quanto di interesse, dell'art. 159 Tuel II comma, che sottrae all'esecuzione forzata - a pena di nullità rilevabile anche di ufficio - le somme di competenza degli enti locali destinate:
a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) al pagamento delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) all'espletamento dei servizi indispensabili (la cui individuazione è contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno del 28 maggio 1993 che annovera, per quanto interessa in questa sede, anche i servizi di fognatura e depurazione).
Ai sensi del successivo comma dell'art. 159 viene stabilito che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al precedente comma, occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Orbene l'effetto di impignorabilità si conserva sino a quando non venga emesso un mandato di pagamento per un titolo diverso da quelli vincolati in violazione del principio cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Ne discende che l'impignorabilità necessita non soltanto di una delibera che periodicamente quantifichi con esattezza le somme destinate ai servizi pubblici essenziali ed agli altri fini sopra indicati, ma anche della progressiva emissione dei mandati di pagamento in ordine rigidamente cronologico.
Con impegno di sintesi, l'adozione (o per meglio dire, l'efficacia) della delibera semestrale di destinazione degli importi destinati alla realizzazione degli interessi pubblici specificamente indicati nell'art. 159 TUEL rappresenta l'unico elemento costitutivo, necessario e sufficiente per integrare un vincolo di indisponibilità, nei limiti dell'importo determinato, avente efficacia esterna, cioè opponibile, nell'osservanza dei principi generali, ai creditori, procedenti e intervenuti, mentre la successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi è fatto estintivo-modificativo del vincolo, a sua volta impedito ove i mandati a titolo diverso siano stati emessi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle fatture, così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa
(diffusamente, sul punto, Cass., 6 giugno 2006 n.13263).
Si ritiene, in particolare, che spetti al creditore procedente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera mentre spetta all'ente locale, in ossequio al principio di vicinanza della prova, dimostrare che tali pagamenti siano stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cass. n° 12259/2009 e n°
4820/2012).
Occorre evidenziare a questo punto che il Giudice dell'esecuzione, correttamente, ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per cui “in sede di espropriazione presso terzi, la deliberazione del resa a norma dell'art. 113 d.lg. n. 77 del 1995 - la CP_6
quale determina l'ammontare delle somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale vincolate ai fini previsti dall'anzidetto provvedimento di legge, così creando un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse - non è opponibile al creditore procedente ove detta delibera dell'ente sia successiva alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo. L'espropriazione presso terzi ha inizio con la notifica al terzo e al debitore dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., il cui effetto è quello di rendere inefficaci rispetto al creditore procedente gli atti di disposizione del credito compiuti dal terzo. Consegue che la dichiarazione resa da un Comune, a norma dell'art. 113 del d.lg.
n. 77 del 1995, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, così creando un vincolo d'indisponibilità esecutiva delle somme stesse, non è opponibile al creditore procedente ove sia successiva alla notificazione dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.” (ex multis, Cassazione civile sez. III,
18/01/2000, n. 496); ed ancora, “nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente” (Cassazione civile sez. III, 24/04/2008, n. 10654).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame occorre evidenziare che la delibera non è “successiva” alla notificazione contenente il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 492 c.p.c., bensì ne è coeva, ovvero emessa in pari data rispetto alla notifica nei confronti del tesoriere dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr documentazione in atti).
Ne deriva che il vincolo posto dalla delibera è opponibile al creditore procedente e, pertanto, le somme contenute sul conto vanno ritenute non pignorabili.
A fronte della predetta opponibilità della delibera, parte ricorrente non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, prova della violazione da parte del dell'ordine CP_1
cronologico, e/o degli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera.
2. Sulla genericità della delibera adottata dal di bonifica. CP_1
Con riferimento all'eccezione relativa alla presunta indeterminatezza della delibera adottata dal di bonifica, va rilevato che dalla dichiarazione del terzo tesoriere pignorato CP_1 risulta che le somme pignorate sono quelle relative ad un conto corrente “a specifica destinazione” in relazione al quale -secondo quanto risultante dalla citata delibera e dalla dichiarazione del terzo medesimo- tutte le somme giacenti devono intendersi vincolate ivi transitando soltanto somme specificamente destinate a finalità per le quali è operante la sopra citata normativa, sicché non appare condivisibile l'eccezione con cui il creditore ha lamentato l'indeterminatezza della somma vincolata.
Sul punto, il Giudicante ritiene di condividere le osservazioni effettuata dal Giudice dell'esecuzione in merito alla determinatezza delle somme, intesa come individuazione delle somme transitanti sul conto corrente di tesorerie, tutte destinate alle finalità poste dalla normativa in tema di impignorabilità delle somme.
3. Sulle ulteriori somme oggetto di pignoramento. Con riferimento alle ulteriori somme oggetto di pignoramento da parte del creditore procedente, deve rilevarsi che esse non hanno formato oggetto di delibazione da parte del
Giudice dell'esecuzione, e pertanto l'istanza finalizzata all'assegnazione delle stesse è del tutto improcedibile.
In ogni caso, le somme sarebbero comunque impignorabili ai sensi dell'art. 159 DLGS
267\2000, comma 1, poiché il terzo non risulta essere tesoriere dell'ente e le somme costituiscono entrata tributaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve rigettarsi il ricorso.
Le spese, in ragione della controvertibilità della questione e della qualità delle parti, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e domanda rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 11-2-2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone