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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1347/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1347/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, agisce nei Parte_1
confronti di chiedendo di accertarsi il proprio diritto al riconoscimento CP_1
della pensione di reversibilità del defunto padre con condanna Persona_1
dell' al relativo pagamento. In particolare, ritiene che sia sussistente sia il CP_1
requisito sanitario che quello della vivenza a carico, in relazione al duplice profilo dell'assenza di mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e del concorso al mantenimento da parte del de cuius.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che non è stato riconosciuto il requisito sanitario né al momento dell'esame della domanda di pensione, né in sede di ricorso, e che difettano anche gli altri requisiti di accesso alla prestazione richiesta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'art. 13 L. n. 218/1952, nel testo sostituito dall'art. 22 L. n. 903/1965, per effetto del rinvio operato all'art. 13 R.D.L. n. 636/1939, così dispone: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione […] ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi [….] Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro […] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione a favore del figlio maggiorenne occorre procedere al riscontro di una serie di requisiti specifici: 1) la titolarità in capo al de cuius della pensione oggetto di reversibilità – vecchiaia, anzianità o invalidità – o della specifica posizione contributiva contemplata dalla legge;
2) la sussistenza del requisito sanitario in capo al beneficiario con riferimento all'inabilità al lavoro;
3) la “vivenza a carico”: il familiare inabile si considera a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa e prevalente, versando il congiunto in condizioni di non autosufficienza economica.
2 Con riferimento a quest'ultimo punto, affinché sia riconosciuta la vivenza a carico del genitore sono necessarie due condizioni.
La prima tiene conto della non autosufficienza economica dell'orfano maggiorenne inabile;
situazione che si manifesta qualora il reddito posseduto dall'orfano maggiorenne inabile non superi il limite di reddito previsto per la concessione della pensione per gli invalidi civili totali. Tale limite nell'anno
2023 era di € 17.920,00.
In caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. Quindi, in tale ipotesi, ai fini della verifica del requisito della vivenza a carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.
Nel caso de quo, il reddito complessivo del ricorrente e del coniuge per il
2023 ammonta ad € 23.465,00 e dunque la condizione di non autosufficienza economica dell'orfano maggiorenne inabile non è soddisfatta.
La seconda condizione, in caso di non convivenza del superstite con il dante causa, prevede che il pretendente dimostri a proprio favore il mantenimento abituale da parte del de cuius.
Si ritiene che parte ricorrente non abbia provato la “vivenza a carico”, in quanto non ha assolto il proprio onere probatorio necessario a dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/10/2020, n. 23058;
Cass. civ. 17/2/2016 n. 3025; Cass. sentenza n. 3678 del 14/02/2013).
In altri termini, il presupposto è integrato dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite (che qui manca, essendo il reddito complessivo del ricorrente e del coniuge per l'anno 2023 pari ad € 23.465,00) e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica.
3 Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. Sotto questo profilo, parte ricorrente non ha dimostrato il requisito della vivenza a carico del padre al momento della morte di questo: nulla deduce in ricorso né chiede di provare al fine di rappresentare la mancanza di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento e la sua dipendenza economica dal genitore al momento della sua morte, limitandosi esclusivamente ad allegare il proprio reddito imponibile ai fini
Irpef (pari ad € 9.756,00), senza prendere in considerazione quello della moglie convivente.
La mancanza dei predetti requisiti è sufficiente, di per sé, per il rigetto della prestazione richiesta ed assorbe ogni indagine in merito all'effettiva inabilità lavorativa del ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1347/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, agisce nei Parte_1
confronti di chiedendo di accertarsi il proprio diritto al riconoscimento CP_1
della pensione di reversibilità del defunto padre con condanna Persona_1
dell' al relativo pagamento. In particolare, ritiene che sia sussistente sia il CP_1
requisito sanitario che quello della vivenza a carico, in relazione al duplice profilo dell'assenza di mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e del concorso al mantenimento da parte del de cuius.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che non è stato riconosciuto il requisito sanitario né al momento dell'esame della domanda di pensione, né in sede di ricorso, e che difettano anche gli altri requisiti di accesso alla prestazione richiesta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'art. 13 L. n. 218/1952, nel testo sostituito dall'art. 22 L. n. 903/1965, per effetto del rinvio operato all'art. 13 R.D.L. n. 636/1939, così dispone: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione […] ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi [….] Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro […] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione a favore del figlio maggiorenne occorre procedere al riscontro di una serie di requisiti specifici: 1) la titolarità in capo al de cuius della pensione oggetto di reversibilità – vecchiaia, anzianità o invalidità – o della specifica posizione contributiva contemplata dalla legge;
2) la sussistenza del requisito sanitario in capo al beneficiario con riferimento all'inabilità al lavoro;
3) la “vivenza a carico”: il familiare inabile si considera a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa e prevalente, versando il congiunto in condizioni di non autosufficienza economica.
2 Con riferimento a quest'ultimo punto, affinché sia riconosciuta la vivenza a carico del genitore sono necessarie due condizioni.
La prima tiene conto della non autosufficienza economica dell'orfano maggiorenne inabile;
situazione che si manifesta qualora il reddito posseduto dall'orfano maggiorenne inabile non superi il limite di reddito previsto per la concessione della pensione per gli invalidi civili totali. Tale limite nell'anno
2023 era di € 17.920,00.
In caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. Quindi, in tale ipotesi, ai fini della verifica del requisito della vivenza a carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.
Nel caso de quo, il reddito complessivo del ricorrente e del coniuge per il
2023 ammonta ad € 23.465,00 e dunque la condizione di non autosufficienza economica dell'orfano maggiorenne inabile non è soddisfatta.
La seconda condizione, in caso di non convivenza del superstite con il dante causa, prevede che il pretendente dimostri a proprio favore il mantenimento abituale da parte del de cuius.
Si ritiene che parte ricorrente non abbia provato la “vivenza a carico”, in quanto non ha assolto il proprio onere probatorio necessario a dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/10/2020, n. 23058;
Cass. civ. 17/2/2016 n. 3025; Cass. sentenza n. 3678 del 14/02/2013).
In altri termini, il presupposto è integrato dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite (che qui manca, essendo il reddito complessivo del ricorrente e del coniuge per l'anno 2023 pari ad € 23.465,00) e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica.
3 Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. Sotto questo profilo, parte ricorrente non ha dimostrato il requisito della vivenza a carico del padre al momento della morte di questo: nulla deduce in ricorso né chiede di provare al fine di rappresentare la mancanza di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento e la sua dipendenza economica dal genitore al momento della sua morte, limitandosi esclusivamente ad allegare il proprio reddito imponibile ai fini
Irpef (pari ad € 9.756,00), senza prendere in considerazione quello della moglie convivente.
La mancanza dei predetti requisiti è sufficiente, di per sé, per il rigetto della prestazione richiesta ed assorbe ogni indagine in merito all'effettiva inabilità lavorativa del ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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